La «”prova nuova indispensabile” è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza, ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio […]».
Il Tribunale di Monza accoglieva la domanda di un avvocato, avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali per aver assistito una cliente nella redazione di un contratto preliminare per l'acquisto di una villa in Sardegna. Il professionista ricorreva, successivamente, in appello per vedere riconosciuto anche il corrispettivo dovuto per la redazione della bozza del suddetto contratto. La Corte d'Appello di Milano, però, respingeva l'impugnazione, ritenendo irrilevante il documento contenente le dichiarazioni relative al riconoscimento delle sue annotazioni su tre bozze di preliminare, prodotto in sede di gravame. L'avvocato ricorre, quindi, in Cassazione, sostenendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente valutato le suddette dichiarazioni in contrasto con i principi di diritto stabiliti dal giudice di legittimità. La doglianza è infondata. Secondo l'articolo 384, comma 2, c.p.c., «il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte». Secondo le SS.UU. «”prova nuova indispensabile” è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza, ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado» Cass. numero 10790/2017 . Nel caso di specie, il giudice d'appello ha sia valutato l'indispensabilità della prova e sia ritenuto che il documento fosse irrilevante. Per questi motivi, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Presidente Orilia – Relatore Giannaccari Fatti di causa Il giudizio trae origine dalla domanda, proposta innanzi al Tribunale di Monza dall'Avv. P.D. nei confronti di B.A. , avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta, consistente nella redazione di un contratto preliminare per l'acquisto di una villa in Sardegna e nella successiva assistenza nella sua risoluzione consensuale. Il Tribunale accolse la domanda nei limiti del minore importo di Euro 9000,00. Propose appello principale la convenuta B. ed appello incidentale l'Avv. P. , al fine di vedere riconosciuto, anche in base a nuove richieste istruttorie, il corrispettivo dovuto anche per la redazione della bozza del contratto preliminare La Corte d'appello di Milano respinse entrambe le impugnazioni. La Corte di Cassazione annullò la sentenza d'appello in quanto era stato ritenuto inammissibile il documento, prodotto in sede di gravame, contenente le dichiarazioni rese dal proprio collaboratore G. all'investigatore privato, senza verificare l'indispensabilità della prova ai fini della decisione. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha accertato che il documento era irrilevante ai fini della decisione in esso erano riportate le dichiarazioni rese dal G. all'investigatore privato relative al riconoscimento delle sue annotazioni su tre bozze di preliminare nella parte alta del foglio ma non nel corpo del testo nel documento, egli aveva dichiarato di non ricordare se le avesse dattiloscritte. La Corte d'appello esaminò le dichiarazioni rese dal G. innanzi al Tribunale di Monza il 27.5.2009, ove aveva invece dichiarato di non riconoscere dette annotazioni, poiché probabilmente scritte in stampatello ed all'udienza del 9.3.2017 e del 13.12.2007, in cui aveva riconosciuto le annotazioni in matita su un documento e l'annotazione brutta sulla altre due bozze ed aveva chiarito che il suo compito era di trascrivere il testo con le correzioni dell'Avv. P. . La Corte d'appello ritenne che le dichiarazioni testimoniali fossero conformi nel senso del mancato preciso ricordo del conferimento dell'incarico per il quale il ricorrente aveva chiesto il pagamento dei compensi professionali. Il riconoscimento delle annotazioni non integrava, infatti, la prova che il P. avesse redatto il contratto e che fosse stato conferito l'incarico al professionista dai coniugi Unito ma solo la presenza delle bozze del contratto nello studio dell'Avvocato in un periodo imprecisato. Alla luce di tale apprezzamento, il documento non aveva ammesso in appello ovvero le dichiarazioni rese dal G. all'investigatore provato in relazione al riconoscimento delle annotazioni era ininfluente ai fini della decisione. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la corte d'appello condannò l'Avv. P. alle spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Avv. P.D. sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso B.A.M. . Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5, in relazione all'articolo 652 c.p.c., all'articolo 2697 c.c. e ss., agli articolo 130 e 221 c.p.c. , per avere la corte di merito valutato le dichiarazioni del teste G. in contrasto con i principi di diritto stabiliti dal giudice di legittimità e con il giudicato penale, costituito dalla sentenza con cui il ricorrente sarebbe stato assolto dal reato di calunnia per aver denunciato il G. di falsa testimonianza. Nell'ambito del medesimo motivo, il ricorrente contesta la valutazione della prova testimoniale da parte della Corte d'appello. Il motivo è infondato. Ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte . La sentenza della Corte d'appello era stata annullata in quanto era stata ritenuta inammissibile la produzione del documento contenente le dichiarazioni testimoniali del G. all'investigatore private, senza che fosse stata svolta alcuna verifica in ordine alla indispensabilità della prova ai fini della decisione, secondo la regola di diritto enunciata dalle Sezioni Unite, a prescindere dalle eventuali preclusioni istruttorie in cui l'appellante potesse essere incorso. L'articolo 345, comma 3, nella versione ratione temporis applicabile al giudizio d'appello de quo, introdotto nel 2011, prevedeva che Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non è imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio . A tal proposito, la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte 10790/2017 ha precisato che prova nuova indispensabile è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza, ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. Il giudice d'appello, in sede di rinvio, ha valutato l'indispensabilità della prova e, sulla base delle ulteriori acquisizioni istruttorie, ha ritenuto che il documento fosse irrilevante. È vero che quando viene dedotta, in sede di legittimità l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione è giudice anche del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile ma tale apprezzamento deve essere svolto dalla Corte di cassazione in astratto, ossia al solo fine di stabilire l'idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di eventuale rinvio, l'apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova ai fini della ricostruzione dei fatti di causa Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, numero 20525 . Nel caso di specie, la corte di merito ha valutato il contenuto della prova e, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il riconoscimento delle annotazioni da parte del G. non costituisse prova della redazione del contratto preliminare, relativo all'acquisto di una villa in Sardegna, da parte del professionista secondo la corte di merito, non vi era prova del conferimento del mandato in suo favore in quanto le dichiarazioni del attestavano soltanto la presenza delle bozze nello studio del ricorrente in un periodo imprecisato conseguentemente il documento prodotto in appello era irrilevante e, in ogni caso, ininfluente ai fini della decisione. Il riconoscimento delle annotazioni non integrava, infatti, la prova che il P. avesse redatto il contratto e che fosse stato conferito l'incarico al professionista dai coniugi Unito ma solo la presenza delle bozze nello studio dell'Avvocato in un periodo imprecisato. Va poi precisato che contrariamente a quanto si assume in ricorso a pag. 10, ultimi cinque righi l'affermazione riportata in grassetto non è della Corte di Cassazione ma del P. infatti a pag.4 dell'ordinanza, la Corte si è limitata a riportare il primo motivo di ricorso Cass. numero 11356 del 2019 . Il motivo è inoltre inammissibile per difetto di specificità con riferimento al giudicato esterno perché non viene riportata la sentenza irrevocabile per intero ed il ricorrente omette di dedurre dove e quando ha dedotto l'eccezione di giudicato nel giudizio di rinvio Cass. Sezioni Unite numero 1416 del 2004 Cass. numero 15737 del 2017 Cass. numero 13988 del 2018 Cass. numero 2617 del 2015 . Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.c. e ss., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5, per avere la corte di merito condannato il ricorrente alle spese di lite nonostante fosse stata accolta la sua domanda di pagamento delle prestazioni professionali. Il motivo è inammissibile. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato Cass. numero 15506 del 2018 Cass. numero 20288 del 2015 Cass. numero 7243 del 2006 Cass. numero 16387 del 2003 Cass. numero 14075 del 2002 . Nel caso di specie, la Corte di rinvio ha respinto l'appello del P. e quindi doveva limitarsi a liquidare le spese del giudizio di impugnazione secondo la regola della soccombenza, ponendo quindi le spese a suo carico. Il ricorso va pertanto dichiarato rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.