L’app non riconosce il green pass: illegittima l’esclusione dal concorso

Il TAR ha sospeso l'esclusione dal test di ingresso a medicina per mancato riconoscimento del QR code da parte dell'app. VerificaC19.

Tre studenti proponevano ricorso innanzi al TAR dell’Emilia-Romagna per essere stati esclusi dalle prove di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 2021/2022 dell'Ateneo di Bologna con la motivazione «Green pass non valido». Il ricorso è fondato. Per i Giudici amministrativi, infatti, non si riescono ad evincere con esattezza le ragioni della predetta non validità che «in ipotesi potrebbe essere dipendente da possibile errore di lettura da parte dell'app. VerificaC19 o da tipologia di QR Code non scansionabile». A tal proposito, la decisione ricorda che l'articolo 13 Dpcm 17 giugno 2021 dispone che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile ufficiale indicata nell'Allegato B, paragrafo 4 che consente unicamente di controllare «l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione». Tuttavia, la norma va necessariamente letta in armonia con il principio di trasparenza dell'attività amministrativa e di tutela giurisdizionale avverso gli atti della PA. Pertanto, ritenuto che «il mancato riconoscimento del QR code da parte dell'app. VerificaC19 in assenza di fondati dubbi sulla relativa autenticità appare sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l'avvenuta effettuazione del vaccino», il TAR ha ritenuto l'esclusione dal concorso illegittima. Per questi motivi, il TAR ha disposto l'«urgente ammissione con riserva» dei candidati alla prova d'esame.

Presidente Migliozzi – Estensore Amovilli Rilevato che i ricorrenti -omissis sono stati entrambi esclusi dalla partecipazione al test di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell'Ateneo di Bologna con la testuale motivazione “Green pass non valido” mentre il ricorrente -omissis escluso in quanto “privo del Green pass” pur avendo quest'ultimo dimostrato l'avvenuta vaccinazione il 10 agosto 2021 a sostegno del ricorso collettivo i ricorrenti -omissis lamentano in particolare il difetto di motivazione dell'impugnata esclusione, avendo comunque pacificamente prodotto in sede di ammissione al predetto test la certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge del 22 aprile 2021 numero 52, munita di QR code Considerato che anche dalla memoria difensiva della difesa dell'ateneo resistente non è possibile evincere con esattezza le ragioni dell'asserita predetta “non validità”, in ipotesi dipendente da possibile errore di lettura da parte dell'app.VerificaC19 o da tipologia di QR Code non scansionabile cfr. le stesse FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Salute il disposto di cui all'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 secondo cui “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione” va necessariamente letto in armonia con il principio di trasparenza dell'attività amministrativa e di tutela giurisdizionale avverso gli atti della p.a. Ritenuto che in tal fattispecie completamente diversa dal recente precedente cautelare di questa Sezione ord. numero 496/2021 la contestata esclusione appare “prima facie” illegittima dal momento che il mancato riconoscimento del QR code da parte dell'app.VerificaC19 in assenza di fondati dubbi sulla relativa autenticità appare sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l'avvenuta effettuazione del vaccino diversamente opinando l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito articolo 33 e 34 Cost. quale il diritto allo studio o l'accesso ai pubblici uffici articolo 51 e 97 Cost. sarebbe inopinatamente condizionato dal funzionamento di un applicativo mobile quanto ai ricorrenti -omissis le esigenze cautelari meritano dunque positivo apprezzamento mediante urgente ammissione con riserva a sostenere la prova d'esame per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell'Ateneo, anche in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza. Ritenuta quanto invece al solo ricorrente -omissis l'insussistenza di sufficienti profili di fondatezza della pretesa azionata atteso che, ai sensi dell'articolo 9 bis lett i del decreto legge del 22 aprile 2021 numero 52, a far data dal 6 agosto 2021 è consentito l'accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 e che, ai sensi dell'articolo 13 DPCM 17 giugno 2021, “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario” ord. T.A.R. Emilia-Romagna Bologna sez. I, numero 496/2021 fermo restando, nel caso di specie, l'eventuale responsabilità civile del Ministero della Salute per il riscontrato ritardo nell'emissione del certificato verde Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare in considerazione della complessità e della novità delle questioni esaminate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna Sezione Prima così decide a respinge la suindicata domanda cautelare del ricorrente -omissis-, come da motivazione b accoglie la suindicata domanda cautelare dei ricorrenti -omissis e per l'effetto sospende l'efficacia dell'esclusione impugnata ed ordina al Rettore dell'Università di Bologna, di concerto con il MIUR, l'effettuazione della prova d'esame per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell'Ateneo, da effettuarsi nel termine di cui in motivazione fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 febbraio 2022. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, numero 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.