Giudizi di opposizione a cartella esattoriale e legittimazione processuale dei soggetti coinvolti

Nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale l’interessato può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione. E se l’opposizione si propone contro entrambi i suddetti soggetti, essi sono titolari di una legittimazione processuale concorrente.

Nel 2010 Tizio aveva convenuto dinanzi al GdP l’amministrazione comunale capitolina, la Prefettura di Roma, il Ministero dell’Interno e l’Ente di riscossione esponendo di aver appreso per puro caso che su un immobile di cui era stato comproprietario era stata iscritta ipoteca come garanzia del pagamento di 5 cartelle esattoriali per riscuotere varie sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a Tizio a fronte di contravvenzioni al codice della strada di non aver ma ricevuto la notifica del verbale di contestazione delle suddette infrazioni e che comunque i crediti vantati dalla suddette amministrazioni non consentivano di iscrivere ipoteca. Il GdP dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune di Roma e accoglieva la domanda attorea di annullamento dell’iscrizione ipotecaria. Tizio propone quindi gravame dinanzi al Tribunale che lo rigettava. Pertanto, la sentenza d’appello veniva impugnata per cassazione.   Sul punto i Supremi Giudici affermano che la domanda di annullamento non restava affatto assorbita dalla pronuncia di annullamento dell’iscrizione ipotecaria. Infatti, un credito non viene meno solo perché si estingua la garanzia da cui è assistito. Ciò vuol dire che il debitore resta tale anche quando il creditore venga a perdere la garanzia reale. E a ciò consegue che il debitore, liberatosi dell’ipoteca, conserva intatto l’interesse a far accertare l’inesistenza iniziale o l’estinzione sopravvenuta della propria obbligazione.   Prosegue poi la Corte sul punto relativo al difetto o meno di legittimazione passiva del Comune di Roma. Al riguardo, essendo il Comune l’ente impositore, legittimamente era stato evocato in giudizio dal ricorrente, posto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale l’interessato può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione. E se l’opposizione si propone contro entrambi i suddetti soggetti, essi sono titolari di una legittimazione processuale concorrente. Da ciò deriva l’accoglimento del ricorso.

Presidente De Stefano – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2010 C.A. convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma l'amministrazione comunale della medesima città, la Prefettura di Roma, il Ministero dell'interno e la Equitalia Sud s.p.a. che in seguito muterà ragione sociale in Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., per essere poi disciolta ope legis con trasferimento delle relative obbligazioni alla Agenzia delle Entrate Riscossione , esponendo - di avere appreso casualmente che su un immobile di cui era comproprietario era stata iscritta ipoteca a garanzia del pagamento di cinque cartelle esattoriali, emesse dalla Prefettura di Roma e dal Comune di Roma al fine di riscuotere coattivamente varie sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ad C.A. a fronte di sette contravvenzioni al C.d.S., del mancato pagamento della tassa automobilistica c.d. bollo per l'anno XXXX e del mancato pagamento di tre sanzioni irrogate per violazioni amministrative non meglio precisate nel ricorso - di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione delle suddette infrazioni, nè delle conseguenti cartelle esattoriali - che in ogni caso i crediti complessivamente vantati dalle amministrazioni suddette, per i quali era stata iscritta l'ipoteca, ammontavano ad Euro 2.559,74, cifra che ai sensi del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 76, comma 1, non consentiva all'agente della riscossione di iscrivere l'ipoteca. Chiese pertanto al Giudice di pace l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, l'accertamento della sopravvenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall'amministrazione, e comunque l'annullamento delle cartelle di pagamento. 2. Il Giudice di pace, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Roma, accolse la sola domanda di annullamento dell'iscrizione ipotecaria. La sentenza venne appellata da C.A. , il quale a fondamento del gravame dedusse - che erroneamente il Giudice di pace aveva negato la legitimatio ad causam del Comune di Roma - che il Giudice di pace aveva omesso di pronunciarsi su due domande da lui formulate la domanda di annullamento delle cartelle esattoriali e la domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto della Prefettura e del Comune di Roma a procedere esecutivamente nei suoi confronti. 3. Il Tribunale di Roma con sentenza 13 giugno 2017 numero 11984 rigettò il gravame. Sul primo motivo di gravame il Tribunale ritenne che C.A. , avendo ottenuto la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca, non avesse interesse a dolersi della statuizione con cui il Giudice di pace aveva escluso la legittimazione del Comune di Roma. Sul secondo motivo di gravame il Tribunale ritenne che, avendo il Giudice di pace pronunciato sulla domanda principale quella di annullamento dell'iscrizione ipotecaria , le altre domande formulate dall'opponente dovessero ritenersi assorbite . 4. La sentenza d'appello è impugnata per cassazione da C.A. con ricorso fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso l'amministrazione comunale di Roma Capitale. La causa, già fissata per la trattazione nell'udienza dell'11.12.2020, con ordinanza 10.5.2021 numero 12230 venne rinviata a nuovo ruolo, con ordine al ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso alla Agenzia delle Entrate Riscossione. Adempiuto tale incombente, la causa è stata discussa nell'odierna udienza. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo il ricorrente impugna la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che egli non avesse interesse ad impugnare la statuizione con cui il Giudice di pace aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Comune di Roma. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto assorbite le domande da lui proposte in primo grado. 2. Ambedue i motivi sono fondati. Va esaminata per prima, ex articolo 276 c.p.c., comma 2, la seconda delle censure su esposte. Essa è manifestamente fondata, dal momento che la domanda di annullamento, così come quella di accertamento della prescrizione dei crediti vantati dall'amministrazione, non restava affatto assorbita dalla pronuncia di annullamento dell'iscrizione ipotecaria. Un credito, infatti, non viene meno sol perché si estingua la garanzia da cui è assistito. Il debitore, pertanto, resta pur sempre tale, quand'anche il creditore venga a perdere la garanzia reale. Di conseguenza il debitore, liberatosi dell'ipoteca, conservava nondimeno intatto l'interesse a far accertare l'inesistenza iniziale o l'estinzione sopravvenuta della propria obbligazione. 2.1. Del pari fondata è la prima delle censure suesposte, rivolta contro l'affermazione di insussistenza della legittimazione passiva del Comune di Roma. Essendo infatti quest'ultimo l'ente impositore, legittimamente era stato evocato in giudizio dall'odierno ricorrente, come era sua facoltà nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, infatti, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione Sez. 5, Ordinanza numero 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101-01 . Se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari d'una legittimazione processuale concorrente, come ripetutamente affermato da questa Corte ex multis, Sez. 6-5, Ordinanza numero 8186 del 29/03/2017, Rv. 643636-01 . 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di Cassazione - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.