Fiori e cero rimossi dalla tomba: condannato e obbligato a risarcire i familiari della defunta

Nessuna giustificazione per l’uomo finito sotto processo e ora ritenuto colpevole di vilipendio sulle cose destinate al culto di una defunta. Inequivocabili, secondo i Giudici, i comportamenti da lui tenuti mentre si aggirava in un cimitero comunale in Piemonte.

Danneggiati fiori e piante presenti su una tomba, e rimosso anche il cero lasciato dai familiari del defunto. Legittimo parlare di vilipendio , con conseguente condanna a un anno di reclusione per l’autore delle insane condotte. Ricostruita nei dettagli la triste vicenda, verificatasi in un cimitero comunale in Piemonte. A finire sotto processo è un uomo, beccato – grazie a una telecamera nascosta – ad aggirarsi, anche di notte, tra le tombe, a porre sassolini su alcuni sepolcri, a danneggiare fiori e a rimuovere ceri, e difesosi sostenendo di agire così per effettuare riti di purificazione nei cimiteri. Per i Giudici di merito, però, il comportamento dell’uomo ha una sola, pessima chiave di lettura. Così scatta la condanna , sia in primo che in secondo grado, per «atti di vilipendio sulle cose destinate al culto di una defunta», con pena fissata in un anno di reclusione. Identica posizione assume anche la Cassazione, rendendo definitiva la condanna. I Hiudici ricordano, in premessa, che il Codice Penale tutela «la pietas dei defunti, vale a dire quel diffuso sentimento, individuale e collettivo, che si manifesta nel rispetto – religioso ma non solo – tributato ai defunti ed alle cose destinate al loro culto nei cimiteri e nei luoghi di sepoltura». Ciò comporta che «il delitto di vilipendio» mira a salvaguardare «il rispetto del luogo di sepoltura e delle cose mortuarie, piuttosto che la riverenza del defunto in sé». Per maggiore chiarezza, poi, i Giudici precisano che si parla di «atti di vilipendio» anche in caso di azioni « commesse su cose deposte nei luoghi destinati a dimora delle persone decedute ed aventi la funzione di richiamare e ricordare la pietà dei defunti, danneggiandole, lordandole o imprimendovi segni grafici oltraggiosi, o anche rimuovendole in tutto o in parte ed eventualmente sostituendole con altre diverse per significato, origine e rilevanza sociale», e ciò vale «anche se la condotta è avvenuta non per arrecare offesa al defunto, ma alla persona che aveva fatto sistemare la tomba per onorarlo e ricordarlo». In sostanza, «la condotta penalmente rilevante – che non deve necessariamente essere commessa pubblicamente, o alla presenza dei proprietari delle tombe o dei familiari dei defunti – va sempre valutata con riferimento al bene giuridico tutelato dalla norma, che può ricevere oltraggio ed offesa attraverso gesti o espressioni che, diretti immediatamente contro oggetti cimiteriali, producono la lesione del senso di pietà ispirato dal ricordo del defunto». E difatti «il reato è punito a titolo di dolo generico, sicché basta la coscienza e volontà del vilipendio delle cose di cui si è detto, insieme con la consapevolezza del particolare carattere del luogo cimitero o altro luogo di sepoltura », mentre «è penalmente irrilevante il movente dell’azione e non occorre», sottolineano i giudici, «l’intenzione di offendere la memoria di un determinato defunto». Di conseguenza, « commette il reato di vilipendio di tombe » anche «chi distrugge i fiori appostivi da altri, pur se non voleva offendere il defunto, intendendo protestare contro la persona che aveva collocato i fiori». Nella vicenda verificatasi in Piemonte sono inequivocabili i comportamenti dell’uomo beccato ad aggirarsi nel cimitero. In sostanza, «i fatti da lui compiuti sugli oggetti collocati sulla tomba di una defunta sono stati non minimali perché ripetuti e consistiti nel danneggiamento di fiori e di piante e nella sottrazione di un cero» e «costituiscono atti di dispregio verso i familiari e verso il vivo sentimento di pietà che essi manifestavano nei confronti della loro congiunta deceduta con la collocazione delle cose ad ornamento e cura della tomba», concludono i Giudici. Definitiva, quindi, la condanna dell’uomo a un anno di reclusione, con annesso obbligo di risarcire i familiari della defunta.

Presidente Andreazza – Relatore Reynaud Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 febbraio 2020, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna dell'imputato alle pene di legge in ordine al reato continuato di cui all' articolo 408 c.p. , per aver commesso, nel cimitero comunale di … , atti di vilipendio delle cose destinate al culto della defunta S.M 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo 2.1. con il primo motivo, l'erronea applicazione dell' articolo 408 c.p. , e la carenza di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato, sia perché all'imputato erano state attribuite azioni ulteriori rispetto a quelle riprese dalla telecamera nascosta nel cimitero, sia perché le stesse erano state ricondotte al reato di vilipendio non già per la loro intrinseca natura, ma per la mera ripetitività 2.2. con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell' articolo 408 c.p. , e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendo stati compiuti atti di dispregio della defunta, ma, piuttosto, azioni che denotavano rispetto, poste in essere con assoluta calma e senza la minima violenza 2.3. con il terzo motivo, l'erronea applicazione dell' articolo 185 c.p. , e l'omessa motivazione in riferimento alla sussistenza del danno morale riconosciuto alle parti civili, trattandosi di parenti non conviventi. Considerato in diritto 1. I primi due motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente perché obiettivamente connessi - non sono fondati e per molti versi sono addirittura inammissibili posto che, come emerge dallo stesso ricorso, che pedissequamente riporta il contenuto dell'atto di appello, vengono in parte riproposte le stesse doglianze già devolute con il gravame di merito e disattese con motivazione pertinente e non illogica dalla Corte d'appello, senza che il ricorrente si confronti seriamente con quelle argomentazioni, e, per altra parte, si propongono invece in questa sede doglianze di fatto che neppure erano state devolute con il gravame. 2. In diritto va preliminarmente osservato che oggetto di tutela dell' articolo 408 c.p. , - come indicato dall'intitolazione del capo II del titolo V del secondo libro del codice penale - è la pietas dei defunti, vale a dire quel diffuso sentimento, individuale e collettivo, che si manifesta nel rispetto, religioso ma non solo, tributato ai defunti ed alle cose destinate al loro culto nei cimiteri e nei luoghi di sepoltura. Se l'intero capo ruota attorno al medesimo bene giuridico, emerge una partizione interna tra le prime incriminazioni articolo 407 e 409 , il cui oggetto materiale è legato al culto dei defunti ed al sentimento di pietà che esso suscita, e le fattispecie successive articolo 410 e 413 , poste a salvaguardia delle spoglie mortali e quindi del medesimo sentimento che le stesse evocano. L'elemento oggettivo del reato nella specie contestato e ritenuto consiste in un'azione di vilipendio , termine generico che ricomprende qualsiasi atto che esprima disprezzo delle cose considerate dalla fattispecie. Dalla locuzione impiegata nell' articolo 408 c.p. , - diversa da quella, più ristretta e altrove dal legislatore utilizzata, di vilipendio su cose cfr. articolo 410 c.p. - si ricava che possono rientrare nella condotta punibile anche semplici espressioni verbali che non ricadano sulla cosa in modo tale da produrne una modificazione esteriore visibile. La condotta punita dall' articolo 408 c.p. , - che è rilevante laddove si compia in cimiteri o altri luoghi di sepoltura - può avere ad oggetto tombe, sepolcri o urne non essendo necessario, a differenza della figura criminosa di cui all' articolo 407 c.p. , che gli stessi contengano effettivamente resti umani , oppure cose destinate al culto dei defunti quali croci, cappelle, immagini, lampade, fiori e tutti gli oggetti finalizzati a ricordare il defunto , ovvero cose destinate a difesa o ad ornamento dei cimiteri , quali muri, porte, monumenti simbolici, piante dei viali. Si tratta, dunque, di un delitto posto a tutela del rispetto del luogo di sepoltura e delle cose mortuarie, piuttosto che della riverenza del defunto in sé. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, rientrano dunque certamente nell'ambito di operatività della fattispecie atti di vilipendio commessi su cose deposte nei luoghi destinati a dimora delle persone decedute ed aventi la funzione di richiamare e ricordare la pietà dei defunti, danneggiandole, lordandole o imprimendovi segni grafici vilipendiosi, o anche rimuovendole in tutto o in parte ed eventualmente sostituendole con altre diverse per significato, origine e rilevanza sociale, anche se la condotta sia avvenuta non per arrecare offesa al defunto, ma alla persona che aveva fatto sistemare la tomba per onorarlo e ricordarlo Sez. 3 numero 4038, del 29/03/1985, Moraschi, Rv. 168901 . In particolare, la condotta penalmente rilevante - che non deve necessariamente essere commessa pubblicamente, o alla presenza dei proprietari delle tombe o dei familiari dei defunti - va sempre valutata con riferimento al bene giuridico tutelato dalla norma quale più sopra individuato, che può ricevere oltraggio ed offesa attraverso gesti o espressioni che, diretti immediatamente contro oggetti cimiteriali, producono mediatamente la lesione del senso di pietà ispirato dal ricordo dell'estinto. Quanto all'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, sicché basta la coscienza e volontà del vilipendio delle cose di cui si è detto, insieme con la consapevolezza del particolare carattere del luogo cimitero o altro luogo di sepoltura . Conseguentemente, è penalmente irrilevante il movente dell'azione e non occorre l'intenzione di offendere la memoria di un determinato defunto, così che commette il reato di vilipendio di tombe chi distrugge i fiori appostivi da altri anche se l'autore della condotta non voleva offendere il defunto, intendendo protestare contro colui che aveva collocato i fiori Cass. 10/11/1952, Serena . 3. Nel caso di specie - reputa il Collegio - la sentenza impugnata ha fatto buon governo degli esposti principi. Va innanzitutto osservato che, con ricostruzione in fatto qui non sindacabile - e, peraltro, neppure specificamente contestata nell'atto di appello, essendo tale doglianza stata inammissibilmente proposta per la prima volta nel ricorso per cassazione - i giudici di merito hanno non illogicamente attribuito all'imputato non soltanto le condotte riprese dalla telecamera, ma anche quelle, analoghe, compiute nei due mesi precedenti, periodo nel quale l'imputato era stato ripetutamente visto aggirarsi nel cimitero senza essere diretto ad alcuna tomba essendo poi stato fermato nottetempo dalla polizia, nel successivo mese di gennaio, dopo essersi introdotto nel cimitero passando dal retro e non dagli ingressi ed essersi allontanato velocemente non appena accortosi dell'arrivo delle forze dell'ordine. In secondo luogo, la sentenza ha del tutto logicamente e correttamente osservato che i fatti compiuti sugli oggetti collocati sulla tomba della defunta S.M.           , non minimali perché ripetuti e consistiti nel danneggiamento di fiori e di piante, nella sottrazione del cero, costituiscono atti di dispregio verso i familiari ed il vivo sentimento di pietà che essi manifestavano nei confronti della congiunta deceduta con la collocazione delle cose ad ornamento e cura della tomba. Contrariamente a quanto opina il ricorrente, dunque, la penale rilevanza delle condotte emerge dalle stesse quali in sé considerate ed il riferimento alla ripetizione, contenuto nella sentenza impugnata, si giustifica soltanto per essere stata ritenuta e contestata la continuazione del reato. In questo quadro, sono del tutto generiche le notazioni - già esposte nell'appello e qui ripetute - sull'assenza di violenza e sulla calma che avrebbero contraddistinto le azioni dell'imputato quali immortalate dalla telecamera, essendosi chiarito come sia irrilevante il movente dell'azione, che l'appellante aveva ritenuto semmai spiegabile come un rituale .di positiva celebrazione . Le doglianze, per il resto ripetitive di quelle devolute con il gravame e adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte di merito, sono pertanto generiche, posto che il ricorrente non si confronta criticamente con le argomentazioni al proposito fornite dal giudice di secondo grado in sentenza v. Sez. 4, numero 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 Sez. 6, numero 8700 del 21/01/2013, Leonardo e a., Rv. 254584 e che difettano i motivi della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato Sez. 5, numero 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 . 4. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Già il motivo di appello proposto sul punto era del tutto generico e - ha rilevato la sentenza impugnata - non si confrontava con le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della liquidazione del danno non patrimoniale, ciò che neppure in questa sede avviene. Si introduce, peraltro, un elemento di fatto quello della più attenta liquidazione del danno non patrimoniale nel caso di rapporti tra parenti non conviventi - che non era stato devoluto al giudice del gravame, sicché non può sul punto prospettarsi il vizio di motivazione, ricavandosi dal disposto di cui all' articolo 606 c.p.p. , comma 3, il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito cfr. Sez. 5, numero 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553 . 5. Il ricorso, complessivamente infondato, dev'essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.