In tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui all'articolo 10-quater, d.lgs. numero 74/2000, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi.
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione è stata chiamata a intervenire in una causa per indebita compensazione. A riguardo, la Suprema Corte ha affermato che in tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui all'articolo 10-quater, d.lgs. numero 74/2000, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. È pertanto l'indicazione del credito inesistente in compensazione nel modello F24 che ha rilevanza, non l'omessa presentazione della dichiarazione il mancato versamento di imposta infatti deve risultare formalmente giustificato da una illegittima compensazione operata tra le somme spettanti all'erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. Ciò premesso, la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto «in tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui all'articolo 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74, non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del medesimo d. lgs. numero 74/2000, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'Iva il reato, infatti, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale».
Presidente Sarno – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Milano con sentenza del 21 gennaio 2020 in parziale riforma della decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2019 disponeva la confisca di Euro 2.934.423, 34 nei confronti di P.A. e confermava la sua condanna ad anni 1 e mesi 8 di reclusione per i reati di cui all'articolo 81 c.p. e D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 10 quater, comma 2, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Zeta s.r.l. non versava le somme dovute utilizzando in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, numero 241, articolo 17, crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore ai 50.000,00 Euro, in particolare per l'anno d'imposta 2015 importi pari ad Euro 1.345.472,09 e per l'anno d'imposta 2016 importi pari ad Euro 1.588 951,25 in epoca anteriore e prossima al 15 dicembre 2016, data dell'ultima compensazione effettuata. 2. L'imputato propone ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Violazione di legge articolo 8 c.p.p. e D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 18 relativamente alla competenza territoriale. La competenza territoriale si determina in relazione al luogo del commesso reato, ex articolo 8 c.p.p Il D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 18, prevede il criterio residuale della competenza del luogo dell'accertamento tributario solo nel caso di impossibile determinazione del luogo del commesso reato. I modelli F24 erano stati presentati presso sportelli bancari di […]. Nonostante tali prospettazioni la competenza è stata determinata D.Lgs. numero 74 del 2000, ex articolo 18. 2.2. Violazione di legge articolo 157 c.p.p., comma 8 bis nullità della notifica della citazione per il giudizio d'appello. L'imputato aveva eletto domicilio ma la citazione in appello è stata notificata al difensore, nonostante il rifiuto delle notifiche Cass. S.U. 58120/2017 . La notifica al difensore può avvenire ex articolo 161 c.p.p., comma 4, solo nell'ipotesi di impossibilità di notifica nel domicilio eletto o dichiarato. Le notifiche del primo grado, infatti sono state effettuate presso la residenza dell'imputato. In data 21 gennaio 2020 data di udienza il decreto di citazione veniva notificato anche all'imputato, presso la propria residenza, ma senza il rispetto dei termini di legge. 2.3. Violazione di legge D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 10 quater . La cassazione con la sentenza numero 38042 del 2019 ha ritenuto non configurato il reato di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 10 quater, nell'ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali. Il caso oggi in giudizio è analogo a quello deciso dalla sentenza numero 38042/2019. 2.4. Violazione di legge articolo 62 bis e 133 c.p. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente risulta incensurato, tanto da beneficiare della sospensione condizionale della pena invece, contraddittoriamente le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute. La motivazione risulta illogica e contraddittoria. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché, valutato nel suo complesso, chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. La sentenza impugnata richiama la completa motivazione del giudice di primo grado e rileva dalla documentazione si evince che i crediti dedotti in compensazione erano inesistenti, in quanto non risultava presentata dalla società legalmente rappresentata dall'imputato la dichiarazione relativa all'esercizio nel quale i crediti inesistenti sarebbero maturati anni 2014 e 2015 . Per il D.Lgs. numero 74 del 1997, articolo 17, la compensazione è possibile solo per i crediti risultanti dalla dichiarazione, e conseguentemente non risulta possibile compensare crediti non risultanti da nessuna dichiarazione non risulta contestata l'assenza della dichiarazione per gli anni di imposta 2014 e 2015. Si discute poi di crediti IVA e IRES e non di contributi previdenziali come asserito nel ricorso in cassazione in modo alquanto generico. Premesso al riguardo che le limitazioni indicate nella sentenza citata dal ricorrente sono state confutate da questa Sezione con la sentenza numero 383 del 2021, Rv. 280776, si deve rilevare che, comunque, il relativo motivo non risulta, neanche, proposto con i motivi di appello Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello Sez. 2, numero 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501 . L'appello, infatti, è un giudizio di impugnazione e lo stesso si svolge esclusivamente sui motivi dedotti - Sez. U., numero 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201. 4. Deve, inoltre, rilevarsi che l'assenza della dichiarazione del 2015 e del 2016 non incide sulla configurabilità del reato in giudizio In tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74, articolo 10-quater, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. - In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto di indebita compensazione non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui al medesimo D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 4, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'Iva - Sez. 3, numero 4958 del 11/10/2018 - dep. 01/02/2019, CAPPELLO PASQUALE, Rv. 27485401 . È l'indicazione del credito inesistente portato in compensazione nel modello F24 che ha rilevanza, non l'omessa presentazione della dichiarazione In tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74, articolo 10-quater, richiede, sotto il profilo oggettivo, che il mancato versamento di imposta risulti formalmente giustificato da una illegittima compensazione, D.Lgs. 9 luglio 1997, numero 241, ex articolo 17, operata tra le somme spettanti all'erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. - Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato in quanto l'imputato non aveva compilato alcun mod. F24 in cui avrebbe dovuto indicare il credito, inesistente o non spettante, da portare in compensazione -. Sez. 3, numero 15236 del 16/01/2015 - dep. 14/04/2015, Chiarolla, Rv. 26305101 . La presentazione di mod. F24 non risulta minimamente contestata dall'imputato. Può conseguentemente evidenziarsi il seguente principio di diritto In tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74, articolo 10 quater, non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui del medesimo D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 4, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'Iva il reato, infatti, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. 5. Manifestamente infondati i motivi processuali relativi all'incompetenza e alla notifica del decreto di citazione in appello. Per l'incompetenza territoriale la sentenza rileva come l'eccezione di incompetenza è stata proposta tardivamente il giudizio abbreviato è stato preceduto dall'udienza preliminare e dal verbale del 19.12.2018 si evince che il difensore dell'imputato non ha sollevato nessuna eccezione di incompetenza territoriale . Infatti, L'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in limine al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare Sez. 1, Sentenza numero 12293 del 08/10/2019 Ud., dep. 16/04/2020, Rv. 279323 - 01 vedi anche Sez. 4, Sentenza numero 45395 del 16/10/2013 Ud., dep. 11/11/2013, Rv. 257561 . Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con questa motivazione, ma si reitera acriticamente il motivo dell'appello. 4.1. Manifestamente infondato anche il motivo relativo alla notifica della citazione in appello. In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'articolo 601 c.p.p., comma 3, integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'articolo 180 c.p.p. e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello. Sez. 4, Sentenza numero 5959 del 23/01/2020 Ud. - dep. 17/02/2020 - Rv. 278447 - 01 . Nessuna eccezione risulta formulata prima della deliberazione della sentenza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.