La Corte di Cassazione sulla ricorribilità della sentenza resa sull’opposizione agli atti esecutivi

La sentenza di primo grado resa su di un'opposizione qualificata ex articolo 617 c.p.c. non può essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per cassazione.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a intervenire in un giudizio di opposizione proposta avverso il precetto di rilascio di un immobile. Nello specifico, la domanda era stata qualificata dal giudice di primo grado quale opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. I ricorrenti impugnavano la decisione dinnanzi alla Corte territoriale, nonostante la sentenza di primo grado resa su di un'opposizione qualificata ex articolo 617 c.p.c. non possa essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per cassazione. Pertanto, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata senza rinvio ed enuncia il seguente principio di diritto «va cassata senza rinvio la sentenza di appello che pone a fondamento della definizione di tale gravame la qualificazione della domanda fin dal primo grado come tale da implicare inevitabilmente l'improponibilità dell'appello stesso, in luogo del ricorso immediato per cassazione, poiché quella stessa sentenza accerta in tal modo definitivamente che il processo non avrebbe potuto essere proseguito».

Presidente Relatore De Stefano Fatti di causa 1. B.A. e L.M.G. ricorrono per la cassazione della sentenza numero 117 del 16/01/2018 con cui la Corte d'appello di Firenze ha, respingendo il loro gravame, confermato la sentenza del Tribunale di Pisa, di rigetto dell'opposizione da loro proposta avverso il precetto di rilascio loro intimato da G.M. per il rilascio di un immobile, a questa trasferito con decreto del giudice dell'esecuzione di quel Tribunale del 07/01/2013. 2. Restata tale l'intimata, la pubblica udienza del 21/06/2021 è tenuta in Camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 del D.L. 1 aprile 2021, numero 44, articolo 6, comma 1, lett. a , numero 1 , conv. con modif. dalla L. 28 maggio 2021, numero 76 in vista di quella, il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte nel senso del rigetto ed i ricorrenti depositano memoria. Ragioni della decisione 1. Premesso che non è consentita, con la memoria, alcuna integrazione o modifica delle argomentazioni o dei contenuti del ricorso originario, secondo giurisprudenza di legittimità a dir poco consolidata da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, numero 6691 , va rilevato che in ricorso i ricorrenti lamentano, sempre ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 4 - col primo motivo nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'articolo 281 sexies c.p.c. sostengono, tra le altre cose, essere illegittima la pronuncia ex articolo 281 sexies c.p.c., se non sono presenti tutte le parti, come da foglio di deduzioni si era chiesto rinvio che quest'ultimo era obbligatorio che la sola parte presente era andata via ritenendo chiusa l'udienza che la sentenza è stata letta quindi in assenza ed anzi era già stata predisposta, non dando conto dell'istanza di sospensione e degli aspetti giuridici nuovi, indicati come compatibili con l'appello, sviluppati alla stessa udienza di discussione - col secondo motivo nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio articolo 101 c.p.c. , delle regole del procedimento e del giusto processo articolo 24 e 111 Cost. e del diritto di difesa articolo 82 c.p.c. deducono, tra l'altro, che il ricorrente B. è rimasto privo di difesa, avendo rinunciato l'originario difensore, poi anche deceduto in data indicata omissis , mentre l'altra ricorrente soltanto si era costituita con nuovo difensore - col terzo motivo nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c. adducono i ricorrenti che erroneamente si è qualificata l'opposizione ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., mentre invece essi l'avevano proposta e qualificata ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., sicché malamente si è omesso di esaminare i motivi a sostegno di quest'ultima - col quarto motivo nullità della sentenza per vizio di motivazione convertito in violazione di legge costituzionalmente rilevante per violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 1, numero 4 ritengono i ricorrenti che sia meramente apparente la motivazione di tardività, poi contestandola nel merito - col quinto motivo nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle istanze di sospensione per violazione dell'articolo 112 c.p.c. al riguardo, indicano i ricorrenti che l'esecuzione era già avvenuta il 10/09/2014 e vi era stata precedente ordinanza di sospensione del 7-15/11/2013, con conseguente illegittimità di ogni atto successivo e del mancato accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza , o del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., per la pregiudizialità della controversia sull'accertamento della nullità degli atti, ivi compreso il decreto di trasferimento. 2. I motivi non possono essere neppure presi in considerazione, poiché, secondo quanto è dato comprendere dall'esposizione dei fatti operata dai ricorrenti per quanto essa sia evidentemente lacunosa, in violazione dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 3, il che comporterebbe, di per sé, un ulteriore profilo di inammissibilità dello stesso ricorso difettando in quest'ultimo, neppure integrabile con alcun atto diverso per granitica giurisprudenza di legittimità, idonei riferimenti al contenuto dell'atto introduttivo ed allo stesso tenore del titolo esecutivo azionato - che sarebbe un decreto di trasferimento, di cui si ignora però ogni elemento e soprattutto la descrizione della procedura e di ogni suo elemento, nel cui corso sarebbe stato emesso - degli atti e delle difese delle parti contrapposte e del contenuto della sentenza di primo grado e per quanto emerge dalla sentenza impugnata, la domanda era stata qualificata dal giudice di primo grado quale opposizione agli atti esecutivi tanto costituisce anzi un presupposto logico e chiaro della decisione per altri versi impugnata, che respinge, sia pure correggendone in parte i presupposti, la tesi della tempestività, così definitivamente consacrando la qualificazione di primo grado quale opposizione formale, ovvero ai sensi appunto dell'articolo 617 c.p.c 3. È quindi la stessa sentenza oggi gravata a consolidare definitivamente come accertato un presupposto di qualificazione che ha connotato in applicazione del principio dell'apparenza, su cui è consolidata la giurisprudenza di legittimità per tutte, v. Cass. Sez. U. 09/05/2011, numero 10073 Cass. Sez. U. 25/03/2021, numero 8501 come improponibile l'appello che invece è andata ad esaminare nel merito, sia pure per respingerlo con correzione della motivazione e ciò poiché la sentenza di primo grado resa su di un'opposizione qualificata ex articolo 617 c.p.c., non poteva giammai essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per cassazione. 4. La qui gravata sentenza di appello va pertanto cassata senza rinvio, con pronuncia ufficiosa sul ricorso proposto, in applicazione del seguente principio di diritto va cassata senza rinvio la sentenza di appello che pone a fondamento della definizione di tale gravame la qualificazione della domanda fin dal primo grado come tale da implicare inevitabilmente l'improponibilità dell'appello stesso, in luogo del ricorso immediato per cassazione, poiché quella stessa sentenza accerta in tal modo definitivamente che il processo non avrebbe potuto essere proseguito . 5. Tanto esime dal rilievo della manifesta infondatezza del primo motivo visto che si considera presente la parte che aveva l'onere di esserlo, mentre la richiesta di rinvio per assenza controparte non obbliga ad alcunché e che non si propone querela di falso contro il verbale, che dà invece univocamente conto dell'allontanamento delle parti - quale loro condotta libera, ma non idonea ad inficiare la regolarità dello sviluppo dell'udienza - e non di tutte le altre richieste che qui riproporrebbero i ricorrenti ed a tacer del fatto che le questioni nuove inammissibili in appello non sono nemmeno spiegate e sarebbero state comunque precluse per la natura dell'opposizione esecutiva, che non le ammette oltre l'atto introduttivo Cass. Sez. U. 28387/20 , dell'inammissibilità del secondo, del quinto e del terzo motivo per difetto di specificità sulla riproduzione nel testo del ricorso dei diversi elementi presupposti senza considerare che non potrebbe mai dedursi con appello l'erroneità della qualificazione della domanda quale opposizione agli atti esecutivi, in virtù del già richiamato principio dell'apparenza , nonché della manifesta infondatezza del quarto motivo essendo evidente la presenza di una motivazione e che, semmai, sarebbe stato onere impugnarla nel merito con una censura ammissibile . 6. Le spese sostenute dall'appellata nel grado di giudizio che correttamente non avrebbe potuto essere proposto possono essere qui riliquidate nella medesima misura reputatavi congrua del giudice del gravame, sebbene malamente adito ma non si deve provvedere su quelle del giudizio di legittimità, non avendovi svolto attività difensiva l'intimata. 7. La circostanza che il ricorso non sia stato formalmente definito negativamente in rito o nel merito esclude la sussistenza dei presupposti processuali per dare atto - ai sensi della L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, condannando i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore di G.M., liquidate in Euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.