Cosa accade in caso di pignoramento di conto corrente affidato, ma con saldo negativo

Nel caso in cui il debitore esecutato sia titolare di un conto corrente bancario affidato, con saldo negativo, ma sottoposto a pignoramento, il creditore procedente non potrà pignorare le singole rimesse, che confluiscono sul detto conto, finché queste concorrono semplicemente a determinare una riduzione dello scoperto sentenze numero 9250/2020 e numero 6393/2015 . Diversamente, ove esse siano tali da determinare un saldo positivo, sarà quest’ultimo ad essere assoggettato al pignoramento, nei limiti del suo ammontare.

Con la sentenza numero 36066, depositata il 23 novembre 2021, la Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha affrontato il tema dell' assoggettabilità al pignoramento delle singole rimesse che affluiscono sul conto corrente del debitore , laddove questo goda di apertura di credito, ma il suo conto abbia, in quel frangente, un saldo negativo. Il fatto. L'origine della vicenda processuale scaturisce dalla proposizione, da parte di alcuni creditori di una società, di un pignoramento presso terzi , avente ad oggetto i crediti vantati dalla loro debitrice, nei confronti di un istituto di credito. A seguito di dichiarazione negativa da parte della Banca, i creditori promuovevano un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, che trovava accoglimento in primo grado. Successivamente, in sede di gravame, la decisione veniva totalmente ribaltata e la domanda dei creditori veniva rigettata. Avverso tale ultimo provvedimento, i creditori proponevano ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. La pignorabilità delle rimesse sul conto corrente. La Terza Sezione della Corte entra immediatamente nel vivo della questione, richiamando un principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui, nel caso in cui il debitore esecutato sia titolare di un conto corrente bancario affidato, con saldo negativo, ma sottoposto a pignoramento, il creditore procedente non può pignorare le singole rimesse che confluiscono sul detto conto, finché queste si limitano a determinare semplicemente la riduzione dello scoperto sentenze numero 9250/2020 e numero 6393/2015 . Diversamente, ove esse siano tali da determinare un saldo positivo, sarà quest'ultimo ad essere assoggettato al pignoramento , nei limiti del suo ammontare. In definitiva, spiega la Corte, se al momento della notifica del pignoramento il saldo del conto corrente pignorato è negativo , in merito alle rimesse occorre distinguere due ipotesi se le successive rimesse concorrono a rendere il saldo positivo, sarà quest'ultimo ad essere pignorato e vincolato in favore del creditore procedente se, invece, nonostante le rimesse, il saldo del rapporto resta negativo, non può nemmeno ritenersi esistente alcun credito assoggettabile ad espropriazione. Il rapporto fra l'apertura di credito e il pignoramento. I Giudici della Suprema Corte, dopo aver ribadito il principio della pignorabilità del solo saldo correntizio attivo e non anche delle singole rimesse che vi affluiscono, passano a considerare un altro aspetto quello della pignorabilità della mera disponibilità di cui il correntista può beneficiare, in virtù del contratto di apertura di credito bancario. A tal proposito, i Giudici ritengono opportuno chiarire che restano assoggettabili ad espropriazione i soli crediti del debitore e non anche il mero diritto di quest'ultimo ad ottenere credito dai terzi, poiché, in tal caso egli non può essere ritenuto titolare di una posizione giuridica attiva, tale da garantirgli la disponibilità di un bene patrimoniale , ma esclusivamente del diritto a diventare titolare del lato passivo della relativa obbligazione. Nel caso dell'apertura di credito, quindi, il correntista non può ritenersi titolare, prima che abbia utilizzato la provvista, di un bene assoggettabile ad espropriazione, perché si tratta di un rapporto negoziale in cui è la banca a concedere il credito al correntista, la cui posizione, quindi, è quella di debitore della banca e non di creditore. L'alternativa possibile per il creditore. Una volta esaminati tutti questi aspetti, la Terza Sezione indica quale potrebbe essere la via per sfuggire all'impasse che si può venire a creare in una siffatta situazione. Secondo la Corte, nel caso del pignoramento del conto corrente bancario con saldo negativo, per evitare che le successive rimesse, ivi confluite, fungano esclusivamente come strumenti di riduzione dell'esposizione del debitore correntista, nei confronti della banca, il creditore non deve procedere all'esecuzione presso la stessa Banca, ma piuttosto al pignoramento diretto nei confronti del debitore o tutt'al più nei confronti di altri soggetti terzi, verso cui egli vanta dei crediti.

Presidente Vivaldi – Relatore Tatangelo Fatti di causa G.M. , Gu.Ma. , G.T. , G.M. , B.M. , M.S. e B.P. hanno pignorato i crediti vantati dalla società loro debitrice, In Viaggi S.r.l., nei confronti di varie banche, tra cui la Cassa di Risparmio di Terni e Narni oggi Intesa Sanpaolo S.p.A. . Quest'ultima ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo ed i creditori hanno promosso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Terni. La Corte di Appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, l'ha invece rigettata. Ricorrono G.M. , Gu.Ma. , G.T. , G.M. , B.M. , M.S. e B.P. , sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata In Viaggi S.r.l È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. La Corte ha disposto un rinvio a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria numero 11117, in data 10 giugno 2020, in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale relativa alle disposizioni che consentono ai giudici onorari di essere chiamati a comporre collegi decidenti in corte di appello. La pubblica udienza ha poi avuto luogo in modalità cd. cameralizzata, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, numero 176 . Sia i ricorrenti che la banca controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell' articolo 378 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Va premesso che la normativa sulla composizione dei Collegi delle Corti di appello con la partecipazione di giudici onorari può ancora trovare applicazione, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2021 numero 41 . 2 . Con il primo motivo del ricorso si denunzia ex articolo 360 c.p.c. , numero 4. Violazione e falsa applicazione dell' articolo 112 c.p.c. , omessa pronuncia . Con il secondo motivo si denunzia ex articolo 360 c.p.c. , numero 4, violazione e falsa applicazione dell' articolo 132 c.p.c. , e ricorso ex articolo 360 c.p.c. , numero 3, violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. , nonché dell' articolo 546 c.p.c. . I primi due motivi del ricorso sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. 2.1 Secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe omesso la pronuncia in relazione alla loro domanda subordinata, tesa ad ottenere la dichiarazione di inopponibilità delle disposizioni eseguite a debito sul conto corrente pignorato, ovvero avrebbe omesso di fornire una effettiva motivazione a sostegno della stessa. In realtà la decisione impugnata risulta, sul punto, adeguatamente motivata, in conformità ai principi di diritto affermati da questa Corte e richiamati dalla corte di appello con riguardo al pignoramento del saldo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, con particolare riguardo all'ipotesi in cui il conto stesso risulti affidato in virtù di un contratto di apertura di credito. Secondo tali principi, in ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza numero 6393 del 30/03/2015 , Rv. 634964 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 1638 del 25/02/1999, Rv. 523625 - 01 nel medesimo senso, sia pure in fattispecie differente, cfr. altresì Cass., Sez. 3, Sentenza numero 9250 del 20/05/2020 , Rv. 657687 - 02 . 2.2 Risulta, dunque, chiara la ratio decidendi alla base della pronunzia della corte di appello, del tutto in linea con i richiamati arresti di questa Corte, secondo cui 1 non è autonomamente pignorabile, in sé, la mera disponibilità derivante al correntista in virtù del contratto di apertura di credito bancario 2 con riguardo al rapporto di conto corrente bancario, è d'altra parte pignorabile in danno del correntista solo il saldo attivo del rapporto, non le singole rimesse che affluiscono sullo stesso 3 di conseguenza 3.1 se al momento del pignoramento il saldo del rapporto in conto corrente è negativo, le eventuali successive rimesse a favore del correntista non determineranno necessariamente l'esistenza di un credito pignorabile, se non nella misura in cui esse siano tali da rendere tale saldo positivo, e comunque nei limiti di tale saldo positivo 3.2 le conclusioni appena esposte valgono anche nel caso in cui il saldo negativo del rapporto in conto corrente deriva da un'apertura di credito non completamente utilizzata e che lo sia successivamente, considerato che nè il contratto di apertura di credito, nè quello di conto corrente bancario si sciolgono a seguito del pignoramento. In definitiva, nel caso in cui, al momento della notificazione del pignoramento avente ad oggetto il credito costituito dal saldo del rapporto di conto corrente bancario, quest'ultimo sia negativo, bisogna distinguere a se successive rimesse a favore del correntista rendono il saldo positivo, tale saldo positivo sarà automaticamente assoggettato al pignoramento e vincolato in favore del creditore procedente di modo che, nei limiti dell'importo di detto saldo positivo, ulteriori successive rimesse negative non gli saranno opponibili e non lo potranno pregiudicare b se ciò non avviene, se cioè, nonostante le successive rimesse a favore del correntista, il saldo del rapporto resta comunque negativo, ciò comporta che, in concreto, non può mai ritenersi venuto in essere un credito del cliente debitore esecutato assoggettabile al vincolo del pignoramento anche se ciò avviene perché, in virtù di ulteriori utilizzazioni della disponibilità derivante dall'apertura di credito, nonostante intervengano rimesse di importo complessivamente superiore all'originario saldo negativo, il saldo stesso resta comunque negativo in ogni momento del rapporto . 2.3 La Corte non ritiene decisive le obiezioni, soprattutto di carattere pratico , mosse alla suddetta ricostruzione, secondo le quali essa comporterebbe l'anteposizione della soddisfazione di crediti anche successivi della banca rispetto a quella del creditore pignorante. In proposito, si deve innanzi tutto considerare che la mera notificazione di un atto di pignoramento avente ad oggetto il saldo del rapporto in conto corrente bancario non attribuisce, di per sé, al creditore pignorante, alcun privilegio o preferenza rispetto al pagamento di altri creditori, anche successivi al pignoramento, con altri beni del patrimonio del debitore. Di conseguenza, deve ritenersi del tutto legittimo che, qualora il pignoramento del saldo del conto corrente bancario non si perfezioni affatto - come avviene nel caso in cui tale saldo, al momento della notificazione del pignoramento, risulti negativo quindi non sussista alcun credito del cliente verso la banca la banca possa ottenere dal cliente il pagamento di altri suoi crediti anche eventualmente sorti successivamente al pignoramento . Non si può neanche porre, in tal caso, una questione di prevalenza o preferenza tra banca e creditore pignorante, con riguardo alla soddisfazione dei rispettivi crediti su un determinato bene giuridico del comune debitore, in quanto nessun pignoramento può in realtà ritenersi di fatto mai perfezionato su alcun bene del debitore. 2.4 Va poi ribadito, sotto il profilo sistematico, che l'espropriazione forzata e, quindi, il pignoramento, può avere ad oggetto esclusivamente beni, mobili ed immobili, di cui sia titolare il debitore e, tra questi, anche i crediti che sono equiparati ai beni mobili che questi vanti nei confronti di terzi. 2.4.1 Essendo pignorabili i crediti del debitore nei confronti dei terzi, non può invece ritenersi assoggettabile ad espropriazione il mero diritto che il predetto debitore vanti ad ottenere a sua volta credito da terzi, in quanto in tal caso egli non può ritenersi titolare di un credito, cioè non può ritenersi titolare di una posizione giuridica attiva che gli garantisca la disponibilità di un bene patrimoniale, ma esclusivamente del diritto a diventare titolare del lato passivo della relativa obbligazione, quale debitore. Ciò è quanto accade nel rapporto cui dà luogo l'apertura di credito bancario, in cui la banca si impegna a tenere a disposizione del correntista una determinata somma, che però il correntista stesso resta obbligato a restituire sia pure potendola utilizzare in più volte e potendo ripristinare l'originaria disponibilità . Il correntista non può ritenersi titolare, in tal caso, prima che abbia utilizzato la provvista, di un bene assoggettabile ad espropriazione, perché si tratta di un rapporto negoziale in cui è la banca a concedere credito al correntista ed in relazione al quale, quindi, la posizione del correntista è quella di debitore, non di creditore della banca. 2.4.2 Del pari, le rimesse a favore del correntista che affluiscono sul conto corrente non sono beni e, tanto meno, crediti, ma attribuzioni patrimoniali, onde esse non possono di per sé ritenersi suscettibili di espropriazione oggetto di espropriazione possono essere infatti i beni patrimoniali oggetto delle attribuzioni, non le attribuzioni in quanto tali. In particolare, è certamente da ritenersi assoggettabile ad espropriazione il saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario, in danno del correntista e presso la relativa banca terzo pignorato, debitor debitoris in tal caso oggetto del pignoramento è peraltro esclusivamente il credito del cliente nei confronti della banca, rappresentato dal saldo del rapporto tra gli stessi intercorrente. Di conseguenza, in caso di insussistenza di un credito del cliente nei confronti della banca cioè di saldo negativo del conto , al momento della notificazione del pignoramento, il pignoramento stesso non può ritenersi perfezionato mancando l'oggetto sul quale esso possa perfezionarsi, cioè un credito del debitore esecutato , e neanche le rimesse operate sul conto dopo il pignoramento stesso possono ritenersi idonee a determinarne il posteriore perfezionamento, se non nella misura in cui rendano il saldo del rapporto positivo, cioè nella misura in cui comportino l'effettiva insorgenza di un credito del correntista verso la banca. 2.5 Le conclusioni di cui sopra appaiono ulteriormente rafforzate ove si consideri che le rimesse in conto corrente sono attribuzioni patrimoniali che, in generale, possono provenire dallo stesso debitore consistendo in versamenti in danaro o altre forme di attribuzione patrimoniale da parte di quest'ultimo in favore della banca o anche da terzi consistendo in pagamenti di debiti di tali terzi nei confronti del debitore esecutato o derivando da altre cause che giustifichino la relativa attribuzione patrimoniale . In entrambe le eventualità, in caso di pignoramento non perfezionatosi per l'esistenza di un saldo negativo del rapporto di conto corrente bancario, il creditore, al fine di sottoporre ad espropriazione i beni giuridici di cui il suo debitore è titolare, in relazione a tali successive rimesse, ed impedire quindi che queste ultime, quali mere attribuzioni patrimoniali, determinino una semplice riduzione dell'importo dell'esposizione del suo debitore verso la banca cioè una mera riduzione dell'ammontare del saldo negativo , dovrebbe in realtà, rispettivamente, procedere prima che intervengano le rimesse al pignoramento diretto nei confronti del debitore stesso con riguardo al denaro o alle altre utilità oggetto delle rimesse operate dal debitore , ovvero procedere al pignoramento dei crediti di quest'ultimo nei confronti dei terzi che vengano estinti mediante tali rimesse con pignoramento da effettuare presso i terzi stessi, non presso la banca . In ogni caso, resta valido il principio per cui, se il saldo del rapporto di conto corrente bancario è negativo al momento della notificazione del pignoramento, le eventuali successive rimesse possono comportare ugualmente il sopravvenuto perfezionamento del pignoramento solo se e nei limiti in cui esse siano di importo tale da rendere il saldo positivo, ma non se riducono semplicemente l'ammontare del saldo negativo. 2.6 Infine, ad ulteriore sostegno della ricostruzione sistematica fin qui accolta, si deve considerare che il contratto di apertura di credito bancario in conto corrente non si scioglie con il pignoramento e, di conseguenza, la banca - sempre che il saldo del conto non diventi mai attivo per il correntista può ben continuare a concedere al correntista la disponibilità promessa salvo il possibile scioglimento del rapporto sulla base delle previsioni contrattuali , così determinando l'incremento del proprio credito e, correlativamente, l'esposizione del correntista debitore, anche se frattanto siano intervenute rimesse tali da ridurre tale esposizione. In siffatta eventualità, infatti, la banca resta sempre creditrice del correntista, e non ne diviene mai debitrice, quindi non viene mai ad esistenza un credito del correntista nei confronti della banca che possa comportare il perfezionamento del pignoramento in origine negativo. Nè vi sono disposizioni normative che vietino al terzo pignorato, in caso di pignoramento negativo in quanto il terzo stesso non solo non risulta debitore del debitore esecutato ma ne è addirittura creditore , di concedere ulteriore credito al suddetto debitore esecutato e di incassare parziali pagamenti sui propri crediti, se non diventa mai suo debitore. 2.7 Nel caso di specie, la corte di appello ha accertato, in fatto, che sul conto corrente interessato dal vincolo pignoratizio vi sono state rimesse e utilizzi della disponibilità in epoca successiva al pignoramento stesso, ma il saldo non è mai divenuto attivo per il correntista. Tale accertamento di fatto è stato operato dai giudici del merito sulla base della valutazione delle prove, è sostenuto da adeguata motivazione e, come tale, non è censurabile nella presente sede. Del resto, in relazione ad esso non vi sono nel ricorso censure sufficientemente specifiche e, certamente, non possono ritenersi tali quelle operate con il richiamo degli articolo 115 e 116 c.p.c. , non effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass., Sez. U, Sentenza numero 16598 del 05/08/2016 , Rv. 640829 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 - 01, 640193 - 01 e 640194 - 01 Sez. U, Sentenza numero 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 - 01, non massimata sul punto da ultimo Sez. U, Sentenza numero 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02 . I ricorrenti si limitano, nella sostanza, ad affermare, in diritto, che avrebbero dovuto essere prese in considerazione, in via autonoma, le sole rimesse positive successive al pignoramento, confrontando il loro complessivo ammontare con quello del saldo negativo del conto al momento del pignoramento ed escludendo invece dal conteggio le rimesse negative, di utilizzo del fido. Ma, come si è visto, tale assunto contrasta con la ricostruzione sistematica sopra esposta e correttamente fatta propria dalla corte di appello. Così stando le cose, deve concludersi che la corte di appello ha esaminato tutte le domande proposte e, in particolare, ha esaminato e deciso - quanto meno in via implicita, sulla base di adeguata motivazione e all'esito della corretta valutazione degli elementi istruttori acquisiti - anche la domanda subordinata relativa all'opponibilità degli addebiti negativi successivi al pignoramento, avendo in proposito affermato in adesione ai principi di diritto fin qui esposti - che una volta utilizzate le somme, il saldo del conto corrente è negativo, in quanto il margine disponibile non è utilmente pignorabile e che le singole rimesse effettuate dal debitore esecutato, pur rappresentando delle poste attive, non sono autonomamente pignorabili, perlomeno presso la banca perché hanno effetto ripristinatorio di un unico rapporto giuridico che non si estingue per effetto del pignoramento . 3. Con il terzo motivo si denunzia In via subordinata, ricorso ex articolo 360 c.p.c. , numero 5 . Il motivo è infondato. I fatti di cui i ricorrenti denunziano l'omesso esame non possono ritenersi rilevanti ai fini della decisione. L'estensione temporale del pignoramento, come risultante dall'atto di pignoramento, non modifica infatti i termini della situazione, secondo la ricostruzione sistematica in diritto in precedenza esposta. In altri termini, è irrilevante l'estensione temporale del pignoramento ciò che rileva è che come pacificamente avvenuto nella specie il saldo del rapporto di conto corrente, tra il momento della notifica del pignoramento e quello in cui avviene l'accertamento dell'obbligo del terzo in sede di cognizione, sia rimasto sempre negativo e, di conseguenza, non possa ritenersi affatto perfezionato il pignoramento stesso. Altrettanto irrilevante - come già visto - è poi la circostanza che siano affluite sul conto rimesse in favore del correntista superiori al saldo negativo esistente al momento del pignoramento, essendo stato accertato, in fatto, che tali rimesse, in virtù degli addebiti parimenti avvenuti e della relativa collocazione temporale, non hanno mai determinato un saldo positivo del rapporto e, quindi, non si è verificata la situazione richiesta per l'utile pignorabilità del saldo dei rapporto di conto corrente. 4. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso condanna l'ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 8.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1 , comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.