La parte civile, ove non si sia costituita in udienza preliminare o sia stata ivi esclusa, può costituirsi prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall'articolo 484 c.p.p. e non successivamente, quando sia già iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'articolo 491 c.p.p., la quale, facendo riferimento anche alle questioni concernenti la parte civile, presuppone che detta costituzione sia già avvenuta.
Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza numero 42436, depositata il 19 novembre 2021. La doppia questione sulla costituzione di parte civile motivi di ricorso. Le censure difensive del ricorrente riguardavano la costituzione di parte civile, avuto riguardo a quella presentata da un ente locale e da un ente regionale, in due momenti diversi. Con riguardo alla prima questione, l'ente locale aveva depositato la costituzione di parte civile durante la prima udienza, subito dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, ma era stato eccepito il difetto di procura nell'atto di costituzione, mancando uno specifico atto del Comune in ordine alla rappresentanza processuale del difensore. Per tale ragione, l'udienza era stata rinviata dal giudice per valutarne l'ammissione nonché per decidere sull'eccezione di incompetenza, sempre sollevata dalla difesa dopo l'eccezione sulla costituzione della parte civile. Soltanto nella seconda udienza, l'ente locale produceva giusta procura. Avuto riguardo la seconda censura, il ricorrente lamenta altresì l'inammissibilità della costituzione di parte civile dell'ente regionale perché intempestiva, in quanto avvenuta durante la seconda udienza, a seguito della trattazione delle questioni preliminari. La Corte territoriale aveva però ritenuto ammissibili entrambe le costituzioni di parte civile in quanto depositate prima dell'apertura del dibattimento. Costituzione di parte civile della Regione intempestività. La Suprema Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo, mentre ritiene infondato il primo. Osserva che, relativamente alla prima costituzione di parte civile riferita all'ente comunale, il difensore e procuratore speciale, nominato dal sindaco pro tempore, aveva depositato l'atto di costituzione durante la prima udienza. La difesa si oppose alla costituzione e il tribunale dette termine al procuratore al fine di produrre la delibera del consiglio comunale per il conferimento della procura speciale al difensore. Successivamente, le parti esposero le questioni preliminari, tra cui l'eccezione di incompetenza per territorio, e il tribunale rinviò l'udienza. Alla seconda udienza, il difensore del Comune presentò la delibera del consiglio comunale e l'ente regionale depositò la costituzione di parte civile. Orbene, con riguardo alla costituzione della Regione, questa deve ritenersi intempestiva e dunque non ammissibile. Va infatti accolto il principio più volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui la parte civile, ove non si sia costituita in udienza preliminare o sia stata ivi esclusa, può costituirsi prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall'articolo 484 c.p.p. e non successivamente, quando sia già iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'articolo 491 c.p.p., la quale, facendo riferimento anche alle questioni concernenti la parte civile, presuppone che detta costituzione sia già avvenuta. Inoltre, la parte civile assume la qualità di parte sin dal momento della sua costituzione, con il deposito della dichiarazione in udienza o con la sua notificazione alle altre parti, senza necessità di un provvedimento ammissivo del giudice. Rimane solo il potere delle parti di richiederne l'esclusione e quello del giudice di disporre l'esclusione d'ufficio. Posto ciò, se la costituzione di parte civile avviene subito dopo la verifica della regolare costituzione delle parti mediante deposito dell'atto di costituzione, la fase ex articolo 484 c.p.p. è conclusa e si apre quella delle questioni preliminari, ove la costituzione è certamente preclusa. Per tali ragioni, mentre è tempestiva la costituzione dell'ente locale avvenuta prima dell'eccezione incompetenza per territorio, che rientra già nella fase ex articolo 491 c.p.p., lo stesso non può dirsi per la costituzione dell'ente regionale, essendosi costituita in una fase processuale in cui l'atto risultava già precluso. Costituzione del Comune rappresentanza processuale del soggetto incaricato dal Sindaco. La costituzione dell'ente locale è da ritenersi tempestiva anche se il deposito della procura speciale è avvenuto durante la fase ex art 491 c.p.p. Ciò non perché, in via generale, tale atto non rileverebbe ai fini della dichiarazione di costituzione, che deve essere perfetto già al momento del deposito e non perfezionabile in un secondo momento, pena l'inammissibilità della costituzione stessa. La ragione della tempestiva risiede infatti in una questione di ordine pratico, relativo alla rappresentanza processuale del Comune, che sussisteva già al momento del deposito dell'atto in prima udienza. Alla luce del nuovo assetto delle autonomie locali, difatti, per la costituzione del Comune come parte civile nel processo, la competenza a conferire al difensore la procura alle liti appartiene al Sindaco, al quale è attribuita la rappresentanza processuale. Ne consegue che, in mancanza di una specifica deroga statutaria, non è necessaria alcuna autorizzazione della giunta municipale. Tanto premesso, la costituzione del Comune è tempestiva perché il deposito dell'atto è avvenuto subito dopo il controllo della regolare costituzione delle parti e prima degli atti preliminari al dibattimento il motivo di ricorso sulla sua inammissibilità, invece, è infondato perché ai fini della costituzione era sufficiente che la procura speciale fosse conferita dal sindaco nella qualità di titolare ex lege, quale legale rappresentante, del potere di conferire procura mentre nessuna rilevanza aveva la delibera del consiglio comunale prodotta successivamente.
Presidente Di Nicola – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 12 gennaio 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a O.T. il 15 marzo 2019 dal Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di 6 mesi di arresto ed Euro 3.000 di ammenda - con la sostituzione della pena detentiva in un anno di libertà controllata - per il reato del D.Lgs. numero 152 del 2006, ex articolo 256, comma 3, per avere, in concorso con L.O. , quale amministratore unico e poi liquidatore della s.r.l. fino a 14 settembre 2010, della omissis s.r.l. fino al 29 luglio 2014, della omissis s.r.l. fino al 14 settembre 2010, realizzato e gestito una discarica di rifiuti pericolosi e non all'interno dell'ex cava , in , permanente fino al 6 aprile 2016. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto del motivo di appello con cui si eccepì la nullità dell'ordinanza del 22 aprile 2018 con cui il Tribunale ammise la costituzione di parte civile del comune di e della Regione Toscana. Secondo la Corte di appello la costituzione di parte civile sarebbe stata tempestiva perché avvenuta prima della definizione delle questioni preliminari e prima dell'ammissione dell'imputata al giudizio abbreviato. Secondo il ricorrente, invece, la costituzione di parte civile sarebbe stata effettuata oltre il termine di decadenza ex articolo 79 c.p.p., in quanto all'udienza del 16 febbraio 2018, quando fu depositata la costituzione di parte civile, era già avvenuta la verifica della regolare costituzione delle parti, perché dichiarata l'assenza dell'imputata ed erano stati eccepiti il difetto della procura in calce all'atto di costituzione del comune di e l'incompetenza per territorio del comune di . L'udienza era stata poi rinviata dal Tribunale al 20 aprile 2018 per la decisione su tale ultima eccezione. La costituzione di parte civile della regione Toscana sarebbe avvenuta solo all'udienza del 20 aprile 2018. In sostanza, la costituzione di parte civile sarebbe dovuta avvenire nella fase relativa agli accertamenti sulla regolare costituzione delle parti e prima della trattazione delle questioni preliminari. Il Tribunale, invece, avrebbe ritenuto erroneamente che il termine sarebbe stato quello dell'apertura del dibattimento lo sbarramento temporale sarebbe stato quello dell'udienza del 16 febbraio 2018 in quel momento, la costituzione di parte civile del comune di non sarebbe stata regolare, perché la delibera del consiglio comunale del conferimento della procura speciale è del 27 febbraio 2018, quindi successiva alla presentazione dell'atto di costituzione di parte civile in udienza. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta della ricorrente di dichiarare estinto il reato per prescrizione, perché cessata la permanenza dalla data del primo sequestro preventivo, avvenuto il 17 febbraio 2014, che di fatto avrebbe impedito l'accesso al fondo la ricorrente non avrebbe più avuto la disponibilità dell'area anche se il sequestro interessò solo una particella poiché erano stati apposti i sigilli ai due unici cancelli presenti sul sito ed il sequestro avrebbe fatto riferimento all'intera area. La Corte territoriale non avrebbe poi espresso alcuna valutazione sulle dichiarazioni riportate in parte nel ricorso rese dal coimputato L.O. e dal teste T. in altro processo, acquisite ex articolo 603 c.p.p., a seguito della proposizione dei motivi aggiunti, sull'inaccessibilità dell'area fin dal 2004, nè sui documenti indicati nel ricorso pag. 29 che dimostrerebbero l‘indisponibilità della cava dal 2014 e non dal 2016. In punto di diritto si richiama Sez. 3, del 23/03/2018 numero 13734. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla buona fede della ricorrente anche alla luce della datazione dei rifiuti trovati nel sottosuolo la totale omessa valutazione della sentenza irrevocabile di assoluzione emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova in altro processo penale che avrebbe escluso il traffico di rifiuti e la natura di rifiuto del polverino 500 mash contenuto nei cd. Big Bags oggetto dell'imputazione. 2.4. È stata poi depositata una memoria in replica alle argomentazioni del Procuratore generale, in particolare quanto al rapporto tra giudizio abbreviato e costituzione di parte civile, sulla mancata declaratoria della prescrizione maturata prima della sentenza del Tribunale, sull'omessa risposta ai motivi di appello. 3. La parte civile Regione Toscana ha poi presentato una memoria sulla tempestività della costituzione di parte civile e sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Considerato in diritto 1. Vanno preliminarmente analizzate le questioni relative alla costituzione di parte civile. 1.1. Il processo si è celebrato dopo l'esercizio dell'azione penale mediante decreto di citazione diretta a giudizio. In base agli atti allegati risulta che alla prima udienza del 16 febbraio 2018, dopo aver dato atto che l'imputato L.O. era presente e la ricorrente O.T. era non presente, il difensore e procuratore speciale del comune di , nominato dal Sindaco pro tempore, depositò l'atto di costituzione di parte civile. I difensori ed il Pubblico ministero si opposero alla costituzione di parte civile. Il Tribunale, a seguito dell'eccezione della difesa, dette termine al procuratore speciale del comune di per produrre la delibera del consiglio comunale per il conferimento della procura speciale al difensore, la cui assenza era stata eccepita dalla difesa - e si riservò, all'esito, di ammettere la costituzione di parte civile. I difensori, quindi, esposero le questioni preliminari, fra cui quella di incompetenza per territorio. Il Tribunale rinviò il processo all'udienza del 20 aprile 2018 per consentire al Pubblico ministero di interloquire e per sciogliere la riserva in merito alla costituzione di parte civile ed alle questioni preliminari. 1.2. All'udienza del 20 aprile 2018, dopo aver dato atto che l'imputato L.O. era presente e la ricorrente O.T. era non presente, già assente, fu depositato l'atto di costituzione della parte civile regione Toscana. Il difensore del Comune di depositò la delibera del consiglio comunale con cui fu espressa la volontà dell'organo di costituirsi parte civile nel processo. I difensori degli imputati si opposero alla produzione della delibera ed alla costituzione di parte civile della Regione Toscana perché tardive. Il Tribunale ammise la costituzione di parte civile del comune di e della Regione Toscana non essendo stato ancora aperto il dibattimento quindi, il Pubblico ministero e le parti civili chiesero il rigetto dell'eccezione d'incompetenza per territorio. Il Tribunale rigettò la questione di incompetenza e rinviò il processo all'udienza del 8 giugno 2018, in cui la ricorrente chiese che il processo fosse definito con il giudizio abbreviato. 1.3. La Corte di appello ha ritenuto corretta la procedura, perché la costituzione della parte civile sarebbe avvenuta prima della definizione delle questioni preliminari e prima dell'ammissione dell'imputata al giudizio abbreviato. 2. La costituzione di parte civile della regione Toscana avvenuta in dibattimento deve ritenersi non tempestiva ed era pertanto inammissibile per le seguenti ragioni. 2.1. L'azione penale è stata esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio, per il quale si applicano le norme del dibattimento, in quanto compatibili. Sono certamente compatibili le norme sulla costituzione di parte civile, tenuto conto della disciplina specifica esistente ove non sia stata celebrata, come in questo caso l'udienza preliminare. Il Tribunale ha ritenuto che il termine ultimo per la costituzione di parte civile sia, ex articolo 79 c.p.p., comma 1, e articolo 484 c.p.p., comma 1, il momento antecedente all'apertura del dibattimento allorché il giudice ha esaurito l'accertamento della regolare costituzione delle parti, dopo avere deciso le eventuali questioni sollevate al riguardo, ai sensi dell'articolo 491 c.p.p., comma 1. 2.2. La Corte di appello ha invece ritenuto legittime le costituzioni delle parti civili perché avvenute prima della definizione delle questioni preliminari. 2.3. Va ribadito il principio per cui, la parte civile, ove non si sia costituita nell'udienza preliminare o sia stata esclusa dal giudice ai sensi dell'articolo 81 c.p.p., può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall'articolo 484 c.p.p. e non successivamente, quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'articolo 491 c.p.p., comma 1, la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta così Sez. 3, numero 15768 del 18/02/2020, 0., Rv. 280264 - 03 . A tale conclusione si giunge mediante la lettura sistematica delle norme, tenendo presente la scansione processuale, le formalità di costituzione di parte civile, le differenze tra costituzione di parte civile in udienza preliminare e negli atti introduttivi al dibattimento. 2.3.1. La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, cioè con il deposito della dichiarazione in udienza o con la sua notificazione alle altre parti, ex articolo 78 c.p.p., senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice Sez. 5, numero 474 del 25/06/2014 - dep. 2015, Casamassima, Rv. 26322101 . Infatti, le norme non prevedono un provvedimento di formale ammissione della costituzione di parte civile ma, al contrario, il potere delle parti di richiederne l'esclusione e quello del giudice, ex articolo 81 c.p.p., di esclusione di ufficio della parte civile 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza. 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare . 2.3.2. Ai sensi dell'articolo 78 c.p.p., al momento del deposito, che segna l'avvenuta costituzione di parte civile, la dichiarazione deve essere perfetta, cioè deve contenere tutti gli elementi previsti dalla norma a pena di inammissibilità. La sanzione di inammissibilità non consente infatti di poter applicare alla dichiarazione di costituzione di parte civile l'articolo 182 c.p.c., comma 2, per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. Tale principio può trarsi da Sez. 3, numero 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01, che, in un analogo caso, ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex articolo 100 c.p.p., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'articolo 182 c.p.c., comma 2, per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. 2.3.3. L'articolo 79 c.p.p., prevede il termine, a pena di decadenza comma 2 , per la costituzione di parte civile dispone al comma 1 che La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 . L'articolo 484 c.p.p., Costituzione delle parti così recita 1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. 2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 c.p.p., comma 4. 2 bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articolo 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies c.p.p. . La definizione e descrizione normativa di tali adempimenti si rinviene nell'articolo 420 c.p.p., la cui rubrica è Costituzione delle parti il comma 2 dell'articolo 420 c.p.p., prevede che Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità . Tale norma è relativa all'udienza preliminare, nella quale però, secondo la cd. teoria bifasica, non sono prospettabili questioni preliminari. 2.3.4. In base alla lettura coordinata degli articolo 484 e 491 c.p.p., nella fase degli atti introduttivi capo II, titolo II l'accertamento della regolare costituzione delle parti concerne in primo luogo l'imputato, dovendo il giudice verificare la corretta instaurazione del rapporto processuale, ed il suo difensore, con successiva eventuale applicazione delle norme sull'assenza cfr. articolo 484 c.p.p., commi 2 e 2 bis . Ove sia avvenuta la costituzione della parte civile nell'udienza preliminare, il giudice verifica la regolare costituzione del rapporto processuale anche rispetto a tale parte, sia quanto al decreto che dispone il giudizio se sia stato notificato alla persona offesa non presente alla lettura del provvedimento che eventualmente esercitando i poteri ex articolo 81 c.p.p 2.3.5. Prima che si concludano gli accertamenti della regolare costituzione del rapporto processuale, ove non già avvenuta nell'udienza preliminare o quando la parte civile sia stata esclusa nell'udienza preliminare cfr. articolo 80 c.p.p., comma 5 L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 c.p.p. , potrà avvenire da ultimo la costituzione di parte civile, mediante il deposito in udienza dell'atto di costituzione di parte civile. 2.3.6. Concluso l'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti, inizia la fase relativa alle questioni preliminari. L'articolo 491 c.p.p., prevede infatti che 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità indicate nell'articolo 181 c.p.p., commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento . 2.3.7. Fra le questioni preliminari che devono essere proposte, a pena di decadenza, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, vi sono, testualmente, quelle concernenti la costituzione di parte civile. L'articolo 491 c.p.p., facendo riferimento alle questioni concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che in tale momento processuale la costituzione sia già avvenuta e la costituzione avviene, come già indicato, mediante il deposito dell'atto in udienza o la notifica dello stesso alle parti. Dunque, la questione preliminare presuppone l'avvenuta costituzione con le forme ora richiamate. 2.3.8. Che la questione relativa alla costituzione di parte civile sia una questione preliminare risulta anche dall'articolo 80 c.p.p., comma 3, relativo alla richiesta di esclusione della parte civile, che prevede che Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1 . Tale tesi trova conforto anche in Sez. U, numero 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213859-01, per cui nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta di esclusione della stessa può essere proposta dall'imputato, a pena di decadenza, fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nel dibattimento. In motivazione, le Sezioni Unite hanno affermato che la l'opzione ex articolo 80 c.p.p., comma 3, deve essere esercitata entro la fase degli atti preliminari al dibattimento . 2.3.9. Ex articolo 80 c.p.p., comma 3, se la costituzione di parte civile avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta di esclusione è proposta oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1. 2.4. In sostanza, se la costituzione di parte civile avviene subito dopo la verifica della regolare costituzione del rapporto processuale dell'imputato e del suo difensore, mediante il deposito dell'atto di costituzione di parte civile in udienza, la fase ex articolo 484 c.p.p., relativa al regolare controllo della costituzione delle parti è conclusa e si apre quella delle questioni preliminari che comprende anche quella concernente la costituzione di parte civile. In tale fase, relativa alle questioni preliminari, la costituzione di parte civile è certamente preclusa. 2.5. Il ricorso è, dunque, fondato perché la costituzione di parte civile della regione Toscana è avvenuta alla seconda udienza, quando era cessata la fase relativa all'accertamento della costituzione delle parti ed erano già state proposte le questioni preliminari, relative alla costituzione di parte civile ed alla competenza per territorio non era, pertanto, ammissibile perché tardiva. 2.6. Non sono fondate le argomentazioni del Procuratore generale e della Regione Toscana quanto al rapporto con il giudizio abbreviato. 2.6.1. Va ricordato che le norme processuali non prevedono il termine iniziale per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato ma solo quello finale, a pena di decadenza. L'articolo 438 c.p.p., comma 2, prevede infatti che La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articolo 421 e 422 . Dunque, la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta anche immediatamente, prima dell'accertamento della regolare costituzione delle parti, sicché in tal caso occorre consentire la costituzione di parte civile nel momento successivo all'ammissione del rito. Di regola, però, le parti sono anticipatamente informate della celebrazione del giudizio stesso e quindi possono adeguatamente valutare se costituirsi o meno nel giudizio, e la richiesta di giudizio abbreviato segue tale momento processuale. L'articolo 441 c.p.p., comma 2, è stato formulato anche per il caso in cui la persona offesa o il danneggiato dal reato non sia a conoscenza del giudizio e dell'avvenuta richiesta di giudizio abbreviato, che può essere richiesto ed ammesso nel momento in cui il pieno contraddittorio anche con la persona offesa innanzi al Giudice non si è ancora costituito, come nel caso di richiesta di ammissione al rito abbreviato formulata a seguito di notificazione di decreto di giudizio immediato. 2.6.2. Nel caso in esame, l'azione penale è stata esercitata con il decreto di citazione diretta a giudizio al quale si applicano le norme sulla costituzione di parte civile e sulle questioni preliminari prima riportate, mentre il giudizio abbreviato può essere richiesto anche in un momento successivo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ex articolo 556 c.p.p., 2. Se manca l'udienza preliminare si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articolo 555 c.p.p., comma 2, articolo 557 c.p.p., e articolo 558 c.p.p., comma 8 e articolo 555 c.p.p., comma 2, 2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444 c.p.p., comma 1 l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione . 2.7. Sul punto il ricorso deve essere accolto. Di conseguenza, sia la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili emesse a favore della regione Toscana, statuizioni che pertanto devono essere revocate. 3. Quanto al comune di , il ricorso è infondato. 3.1. Le Sez. Unite civili, con la sentenza, numero 12868 del 16/06/2005, Rv. 581174 - 01, hanno affermato i seguenti principi Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. numero 18 agosto 2000, numero 267. In particolare, qualora lo statuto o, nei limiti già indicati, il regolamento affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale , e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione . La conoscenza dello statuto del Comune, atto a contenuto normativo di rango paraprimario o subprimario, appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto - in applicazione del principio iura novit curia , discendente dall'articolo 113 c.p.c., - a disporne l'acquisizione, anche d'ufficio, ed a farne applicazione ai fatti sottoposti al suo esame, pur prescindendo dalle prospettazioni delle parti . Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ex articolo 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. numero 18 agosto 2000, numero 267 - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia . Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza . 3.2. Tale linea interpretativa è stata seguita da Sez. 6, numero 7527 del 02/12/2005, dep. 2006, Leporale, Rv. 233684 - 01 per cui al fine della costituzione del Comune come parte civile nel processo, la competenza a conferire al difensore la procura alle liti appartiene al sindaco, al quale è attribuita la rappresentanza dell'ente. Ne consegue che non è necessaria alcuna autorizzazione della Giunta municipale. Nella motivazione, la sentenza Leporale ha precisato che Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, la competenza a conferire al difensore del comune la procura alle liti appartiene al sindaco, non essendo necessaria alcuna autorizzazione della giunta municipale, atteso che al sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente D.Lgs. numero 18 agosto 2000, numero 267, articolo 50, comma 2 . 3.3. Tanto premesso, la costituzione del comune di è tempestiva, perché il deposito dell'atto è avvenuto subito dopo il controllo della regolare costituzione del rapporto processuale con gli imputati e prima delle questioni preliminari. 3.4. La questione relativa all'inammissibilità della costituzione è invece infondata perché, in base alla giurisprudenza prima richiamata, ai fini della costituzione era sufficiente che la procura speciale fosse conferita dal Sindaco titolare ex lege, quale legale rappresentante, del potere di conferire la procura, mentre nessuna rilevanza aveva la delibera del Consiglio comunale, prodotta successivamente e richiesta dal Tribunale. Dallo statuto del comune di non risulta alcuna norma specifica in tema di azioni civili o penali dell'ente, sicché in mancanza di norme secondarie si applicano, per le ragioni esposte le regole generali. Dunque, all'atto del deposito l'atto di costituzione di parte civile del Comune di era del tutto regolare. 4. La fondatezza del primo motivo del ricorso, quanto alla costituzione di parte civile della Regione Toscana, consente di prendere atto che il reato si è estinto per prescrizione il 6 aprile 2021 tenendo conto della data del commesso reato indicata nell'imputazione 6 aprile 2016 e del termine massimo di prescrizione di 5 anni. Correttamente la Corte di appello ha fatto decorrere da tale data la commissione del reato perché solo in tale momento è avvenuto il sequestro preventivo della discarica. 4.1. Secondo la giurisprudenza, non completamente riportata dalla Corte territoriale, l'attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa con la conseguenza che la permanenza del reato cessa 1 con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa 2 con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area 3 con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area 4 con la pronuncia della sentenza di primo grado Sez. 3, numero 9954 del 19/01/2021, Tozzi, Rv. 281587 - 03 . 4.2. Il secondo motivo è infondato in quanto la Corte di appello ha esplicitamente escluso, in base ad un accertamento di merito qui non rivalutabile, che il sequestro preventivo di una singola particella abbia fatto venir meno la disponibilità dell'area, perché ad essa era possibile accedervi mediante richiesta di autorizzazione all'autorità giudiziaria. Per altro, la possibilità di accesso mediante richiesta all'autorità giudiziaria risulta anche dai motivi di appello. 5. È manifestamente infondato il terzo motivo, in quanto effettivamente risulta che con i motivi di appello si chiese l'assoluzione per non aver commesso il fatto e non perché il fatto non sussiste, mentre con il ricorso si prospettano questioni del tutto nuove sulla insussistenza del fatto. Invece, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che l'assunzione della qualità di legale rappresentante comporti obblighi di diligenza che impongono ex lege di porre in essere tutte le condotte necessarie alla cessazione del reato di discarica abusiva con il ricorso non si prospetta neanche il compimento di tali condotte. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Devono invece essere annullate senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili emesse a favore della Regione Toscana, statuizioni che si revocano. Il ricorso, quanto agli effetti civili limitatamente al comune di , deve invece essere rigettato. Di conseguenza, si condanna l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di che si liquidano in complessivi Euro 2500, oltre accessori di legge. Va infine rilevato che alcuna questione risulta essere stata dedotta sulla confisca dell'area. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili emesse a favore della Regione Toscana, statuizioni che revoca. Rigetta il ricorso agli effetti civili limitatamente al comune di . Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di che liquida in complessivi Euro 2500, oltre accessori di legge.