Il termine triennale della prescrizione presuntiva per le spettanze dovute agli avvocati decorre dalla data della decisione della lite, che coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa.
Il Tribunale accoglieva la domanda di un avvocato che chiedeva a Tizio il pagamento di una ingente somma di denaro a titolo di compenso professionale. In particolare, per il giudice del merito si doveva considerare non maturato il periodo utile alla prescrizione presuntiva di cui agli articolo 2956 e 2957 c.c., dovendosi individuare il dies a quo nel giorno del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che definiva il giudizio in cui l’attività professionale era stata prestata. Pertanto, la richiesta di pagamento doveva considerarsi utile a interrompere la prescrizione, essendo intervenuta prima che fosse maturato il triennio utile ai fini dell’articolo 2956 c.c. Dunque, Tizio ricorre in cassazione affermando che il dies a quo della prescrizione presuntiva va individuato nel giorno della pubblicazione della sentenza e non in quello del passaggio in giudicato. Il termine triennale della prescrizione presuntiva per le spettanze dovute agli avvocati decorre dalla data della decisione della lite, che coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa, «mentre per “gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione”, da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio». Nel caso in esame, la sentenza era ancora impugnabile e non aveva definito la causa. Va quindi accolto il ricorso.
Presidente Orilia – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione D.M. ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara D.Lgs. numero 150 del 2011, ex articolo 14, pubblicata il 7 gennaio 2020. Resiste con controricorso l'avvocato D.T.N. . Il Tribunale di Pescara ha accolto la domanda proposta dall'avvocato D.T.N. , condannando D.M. al pagamento di Euro 2.738,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta dall'attore nell'interesse del convenuto in un causa civile promossa davanti al medesimo Tribunale di Pescara. Il Tribunale ha dapprima ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza, che il resistente assumeva spettante al Giudice di pace di Penne. In secondo luogo, il Tribunale ha considerato non maturato il periodo utile alla prescrizione presuntiva di cui di cui agli articolo 2956 e 2957 c.c., dovendosi individuare il dies a quo nel giorno 13 luglio 2014 del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, pubblicata il 13 gennaio 2014, che definiva il giudizio nel quale l'attività professionale era stata prestata. Pertanto, secondo l'ordinanza impugnata, la richiesta di pagamento comunicata in data 7 giugno 2017 doveva considerarsi utile ad interrompere la prescrizione, giacché intervenuta prima che fosse maturato il triennio utile ai fini del 2956 c.c 1. L'unico motivo di ricorso proposto da D.M. allega la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2957 c.c., comma 2. Afferma il ricorrente che il dies a quo della prescrizione presuntiva, ex articolo 2957 c.c., va individuato nel giorno della pubblicazione della sentenza e non in quello del passaggio in giudicato. La data da prendere in considerazione sarebbe, pertanto, quella del 13 gennaio 2014 data di pubblicazione e non quella del 13 luglio 2014 data del passaggio in giudicato della sentenza non notificata in tale prospettiva, la lettera di messa in mora ricevuta in data 7 giugno 2017 dovrebbe considerarsi intervenuta quando il triennio della prescrizione era già maturato. 2. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'articolo 380-bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 5, il presidente ha fissato l'adunanza in Camera di consiglio. 2.1. Il controricorrente ha presentato memoria. 3. Va premesso che non è stata devoluta a questa Corte la questione della incompetenza dell'adito Tribunale, oggetto di eccezione del convenuto disattesa nell'ordinanza impugnata al riguardo, Cass. Sez. U, 23/02/2018, numero 4485 . 4. Il Tribunale di Pescara, avendo individuato il dies a quo per il decorso della prescrizione presuntiva ex articolo 2956 c.c., numero 2, e ex articolo 2957 c.c., comma 2, nel giorno 13 luglio 2014 in cui maturò il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado resa il 13 gennaio 2014 nel giudizio davanti al medesimo Tribunale, nel quale D.M. era stato difeso dall'avvocato D.T. , ha fatto cattiva applicazione delle norme in questione. Ribadendo quanto chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte, va infatti enunciato il seguente principio Il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati, di cui all'articolo 2956 c.c., ai sensi dell'articolo 2957 c.c., comma 2, decorre dalla decisione della lite , la quale coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa, mentre per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione , da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio. Nella specie, la sentenza pubblicata il 13 gennaio 2014 era ancora impugnabile e non aveva definito la causa, sicché non valeva come decisione della lite , ma ciò imponeva di allegare e di accertare altrimenti quale ulteriore prestazione l'avvocato avesse svolto in adempimento del rapporto professionale con il cliente, essendo il passaggio in giudicato di una sentenza impugnabile effetto naturale del decorso dei termini previsti agli articolo 325 e 327 c.p.c., senza implicare ex se il compimento di ulteriori attività difensive. Le considerazioni svolte in memoria dal controricorrente circa l'attività svolta dall'avvocato Monica Fragassi ai fini della redazione dell'atto di appello nel giugno 2014 e circa la delazione del giuramento attengono a questioni che saranno eventualmente devolute al giudice di rinvio ai sensi dell'articolo 394 c.p.c Va dunque accolto il ricorso proposto e l'ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Pescara in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame della causa uniformandosi al principio enunciato e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Pescara in diversa composizione.