Respinta la richiesta avanzata da una studentessa. Per i Giudici gli inadempimenti attribuiti all’Ateneo non sono così rilevanti da giustificare la risoluzione del contratto. Esclusa anche l’ipotesi di un risarcimento in favore della studentessa.
Esclusa la risoluzione del contratto con l’Ateneo telematico a fronte della mera insoddisfazione lamentata dallo studente Cass. civ., sez. VI, ord., 18 novembre 2021, numero 35255 . Protagonista della vicenda è una ragazza che prima si iscrive al secondo anno della Facoltà di Giurisprudenza di un’ Università telematica e poi, a pochi mesi di distanza, decide di adire le vie legali per ottenere non solo la risoluzione del contratto con l’Ateneo ma anche un ristoro economico. La doppia richiesta è motivata dalla studentessa con alcune dettagliate lamentele . Nello specifico, ella racconta che «prima dell’iscrizione il personale dell’ateneo ha assicurato che le sarebbero stati riconosciuti gli esami già sostenuti» nel corso del primo anno di Giurisprudenza frequentato in un altro Ateneo telematico, e, inoltre, le è stato garantito che «avrebbe potuto seguire le videolezioni in qualunque momento, e che l’Università le avrebbe messo a disposizione il materiale didattico – senza, quindi, necessità di acquistare altri libri – e i test di autovalutazione», mentre, aggiunge, una volta effettuata l’iscrizione «l’ateneo non le ha riconosciuto interamente i crediti formativi già acquisiti nel primo anno di Giurisprudenza, non le ha indicato con chiarezza i programmi degli esami che dovevano essere ripetuti, non le ha messo a disposizione tutto il materiale didattico, le ha fornito test di autovalutazione non efficienti » e infine «non è stata solerte nel metterle a disposizione i ‘ tutor’ ». Il quadro è ritenuto sufficiente dal Giudice di Pace, che dichiara il contratto «risolto per inadempimento» addebitabile all’Ateneo, condannato, peraltro, a risarcire la studentessa versandole 1.000 euro. Di parere opposto, invece, il giudice del Tribunale, il quale esclude che si possano addebitare all’Università « inadempimenti di non scarsa importanza», tali cioè da poter «risolvere il contratto». Di conseguenza, viene anche cancellato il risarcimento in favore della studentessa. A chiudere il caso provvede ora la Cassazione, respingendo definitivamente le obiezioni proposte dalla ragazza e confermando le valutazioni compiute in secondo grado. Col ricorso viene posto in evidenza nuovamente «lo stato tra l’offerta formativa promessa dall’Università e quella data in concreto». A questo proposito la studentessa ribadisce che «l’Ateneo non le ha dato i manuali promessi, non le ha messo a disposizione test di autovalutazione per le singole lezioni, ma solo per interi moduli di lezioni, e le ha offerto videolezioni che non erano sottotitolate con l’indicazione dell’argomento, il che ne rendeva problematica la fruizione per quanti, come lei, avevano necessità di seguirne solo una parte». Per i Giudici di terzo grado, però, su questi dettagli non può essere messa in discussione la valutazione compiuta in Tribunale. Tradotto in soldoni l’ inadempimento attribuito all’ Ateneo , ossia «la diversità tra l’ offerta promessa e quella reale », non è catalogabile come « grave », e quindi non può legittimare la risoluzione del contratto chiesta dalla studentessa. Per chiudere il cerchio, infine, viene presa in esame anche l’ulteriore lamentela della studentessa, la quale ha raccontato che «l’Università ha rifiutato di concederle il ‘nulla osta’ per l’iscrizione ad un altro ateneo» e ha spiegato che tale rifiuto «le ha fatto perdere un anno di studio». Su questo fronte i Giudici sanciscono che «la condotta » tenuta dall’ Università « non può dirsi illecita » poiché proprio la studentessa «non ha allegato gli elementi costitutivi della irregolarità» da lei lamentata, e ciò fa cadere anche l’ipotesi di un ristoro economico in suo favore.
Presidente Scoditti – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2016 C.P. convenne dinanzi al Giudice di pace di Savona l'Università degli Studi Niccolò Cusano-Telematica Roma d'ora innanzi, per brevità, Unicusano , esponendo che - l'ente convenuto offre l'insegnamento universitario per via telematica - nel 2016 si era iscritta al secondo anno della facoltà di giurisprudenza della Unicusano, dopo avere frequentato con profitto il primo anno in altra università, pur essa telematica - prima dell'iscrizione, il personale dell'ente convenuto le aveva assicurato che le sarebbero stati riconosciuti gli esami già sostenuti che avrebbe potuto seguire le videolezioni in qualunque momento che l'università le avrebbe messo a disposizione il materiale didattico senza, quindi, necessità di acquistare altri libri e i test di autovalutazione - dopo l'iscrizione, tuttavia, l'Unicusano non adempì tali obblighi, sotto plurimi aspetti non le riconobbe interamente i crediti formativi già acquisiti nel primo anno non le indicò con chiarezza i programmi degli esami che dovevano essere ripetuti non le mise a disposizione tutto il materiale didattico le fornì test di autovalutazione non efficienti non fu solerte nel metterle a disposizione i tutor . Concluse pertanto chiedendo che il contratto di iscrizione alla suddetta università fosse dichiarato risolto per inadempimento della convenuta. 2. L'Unicusano si costituì contestando la domanda attorea. Con sentenza 27 febbraio 2018 numero 177 il Giudice di pace di Savona accolse la domanda, dichiarò il contratto risolto per inadempimento della Unicusano e condannò quest'ultima al risarcimento del danno in favore dell'attrice, liquidato nella somma di Euro 1.000. 3. La sentenza fu appellata dalla parte soccombente. Il Tribunale di Savona, con sentenza 9 novembre 2018 numero 1164, accolse il gravame e rigettò la domanda attorea. Il Tribunale ritenne che tutti gli inadempimenti contestati dalla studentessa all'università o non sussistevano, oppure erano privi del requisito della non scarsa importanza di cui all' articolo 1455 c.c. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da C.P. , con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. L'Unicusano ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo la ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. Il fatto decisivo che, secondo la ricorrente, non sarebbe stato esaminato dal Tribunale consisterebbe nello iato tra l'offerta formativa promessa dalla Unicusano, e quella concretamente data. In particolare deduce la ricorrente che il Tribunale, nl rigettare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, non avrebbe preso in esame le seguenti circostanze - l'università non le aveva dato i manuali promessi - non le aveva messo a disposizione test di autovalutazione per le singole lezioni, ma solo per interi moduli di lezioni - le aveva offerto videolezioni le quali non erano sottotitolate con l'indicazione dell'argomento oggetto della lezione, il che ne rendeva problematica la fruizione per quanti avessero necessità di seguirne solo una parte. 1.1. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha infatti preso in esame sia la questione dei manuali didattici pagina 6 della sentenza impugnata sia la questione dei test di autovalutazione pagina 7 sia la questione della presenza di sottotitoli nelle videolezioni pagina 6 , escludendone la rilevanza ai fini della risoluzione del contratto. Il vizio di omesso esame, dunque non sussiste lo stabilire poi se le suddette circostanze di fatto siano state valutate in modo appropriato è questione di merito e non di legittimità, come tale non sindacabile in questa sede. 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3, la violazione dell' articolo 1455 c.c. . Deduce che tale norma sarebbe stata violata perché il Tribunale ha omesso di prendere in consideraione la diversità tra l'offerta promessa da Unicusano in sede di conclusione del contratto e quella reale . 2.1. Il motivo è inammissibile. Lo stabilire se un determinato inadempimento abbia o non abbia il requisito della gravità di cui all' articolo 1455 c.c. costituisce infatti un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità ex multis, Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 12182 del 22/06/2020, Rv. 658455 - 01 Sez. 2 -, Sentenza numero 13627 del 30/05/2017, Rv. 644328 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 6401 del 30/03/2015, Rv. 634986 - 01 ma così già Sez. 3, Sentenza numero 1182 del 14/05/1963, Rv. 261730 - 01, a dimostrazione di quanto il principio sia pacifico e risalente . 3. Col terzo motivo la ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. Deduce che il Tribunale, oltre a rigettare la domanda di risoluzione del contratto, ha rigettato anche la domanda di risarcimento del danno, riformando sul punto la sentenza di primo grado. Tuttavia, nell'escludere l'esistenza di un danno risarcibile, il Tribunale aveva trascurato di considerare che l'Unicusano aveva rifiutato di concederle il nullaosta per l'iscrizione ad altra università, e tale rifiuto protratto fino al 24 aprile 2018 aveva fatto sì che l'odierna ricorrente perdesse un anno di studio. 3.1. Il motivo, per come è prospettato, è infondato. Anche, infatti, a prescindere dalla esaustività della illustrazione del motivo, è dirimente la circostanza che la sentenza impugnata, decidendo sulla domanda di danno, ha espressamente preso in esame il problema del rifiuto dell'Università di concedere il nulla osta all'iscrizione ad altro ateneo pagina 8, quinto capoverso, della sentenza impugnata , ritenendo che tale condotta non potesse dirsi illecita, dal momento che parte appellata non ha allegato gli elementi costitutivi dell'illiceità . Il fatto che si assume trascurato, pertanto, è stato preso in esame dal giudice di merito, ed è stato ritenuto irrilevante a causa di un difetto di allegazione da parte della difesa attorea statuizione, quest'ultima, che non è stata censurata nella presente sede. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell' articolo 385 c.p.c. , comma 1, e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. - rigetta il ricorso - condanna C.P. alla rifusione in favore di università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, numero 55, ex articolo 2 , comma 2, che si distraggono in favore dell'avvocato Oliva Franco ex articolo 93 c.p.c ., come da sua istanza - ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.