Atti interruttivi della prescrizione e uso della lettera raccomandata

L’atto di costituzione in mora del debitore, per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione.

La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente l’opposizione a preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati. In particolare, la Corte territoriale quanto a due cartelle esattoriali, ha escluso, in ragione dell’assenza di prova di ricezione della relativa notifica e del compimento delle formalità ex articolo 140 c.p.c., che un precedente avviso di fermo avesse interrotto la prescrizione Avverso tale sentenza ricorre l’Agenzia per la Riscossione. Dagli atti infatti risulta una notifica a mezzo posta del primo avviso di fermo, con raccomandata non ritirata e con compiuta giacenza . Con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione, l’uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, «anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna». L’atto di costituzione in mora del debitore, per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione. Pertanto, nel caso in cui sia inoltrato con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario. Alla rituale notifica dell’atto si collega la sua idoneità ad interrompere la prescrizione. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata.

Presidente Berrino – Relatore Buffa Ritenuto in fatto che Con sentenza del 19.11.14 la corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del 10.11.11 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto parzialmente l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati per la somma di Euro 306.385, portata da 18 cartelle presupposte. Per quello che qui rileva, la corte territoriale quanto a due cartelle esattoriali - ha escluso - in ragione dell'assenza di prova di ricezione della relativa notifica e del compimento delle formalità ex articolo 140 c.p.c. - che un precedente avviso di fermo avesse interrotto la prescrizione Avverso tale sentenza ricorre Riscossione Sicilia per un motivo, il debitore è rimasto intimato l'Inps, anche per la SCCI, ha depositato delega l'Inail resiste con controricorso. Considerato in diritto che Con un unico motivo si deduce violazione dell'articolo 149 c.p.c., e L. numero 890 del 1982, articolo 8, commi 2 e 4, nonché vizio di motivazione, per avere trascurato che l'atto interrruttivo della prescrizione era stragiudiziale e che la notifica è stata fatta con raccomandata postale, restituita per compiuta giacenza. Il motivo è fondato. Dagli atti infatti risulta una notifica a mezzo posta del primo avviso di fermo, con raccomandata non ritirata e con compiuta giacenza . Ciò posto, questa Corte ha già chiarito - gli effetti della presunzione di regolarità del servizio postale di inoltro e consegna Sez. 3, Sentenza numero 9861 del 05/10/1998, Rv. 519421 - 01 Con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione, l'uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna. - la legittimità dell'uso della raccomandata postale quale strumento ordinario per gli atti stragiudiziali ed alla sua idoneità interruttiva della prescrizione Sez. 3, Sentenza numero 18243 del 28/11/2003, Rv. 568547 - 01 L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali. - la presunzione di arrivo all'indirizzo del destinatario e la necessità del destinatario di dimostrare l'impossibilità di avere conoscenza senza sua colpa Sez. 3, Sentenza numero 10058 del 27/04/2010, Rv. 612728 - 01 L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione un'intimazione notificata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., ad un indirizzo dal quale il debitore stava traslocando, negando ogni rilevanza alle risultanze di un certificato storico di residenza . Alla rituale notifica dell'atto si collega la idoneità dello stesso ad interrompere la prescrizione. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio alla corte d'appello di Catania per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Catania per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.