Crediti sorti nel corso della procedura fallimentare: se non contestati non devono essere insinuati al passivo

I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare non contestati per collocazione ed ammontare di cui all'articolo 111- bis l.fall., esclusi dall'accertamento con le modalità di cui al capo V della legge fallimentare, non debbono essere insinuati al passivo nel termine di decadenza previsto dall'articolo 101, commi 1 e 4 l.fall. e neppure nel limite temporale di un anno, individuato in coerenza ed armonia con l'intero sistema di insinuazione e sulla scorta dei principi costituzionali di cui all'articolo 3 Cost. e 24 Cost., decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.

Un lavoratore presentava nell'aprile 2017 domanda “ ultratardiva ” di ammissione al passivo fallimentare per credito maturato a titolo di trattamento di fine rapporto a seguito di licenziamento intimatogli dal curatore fallimentare nel dicembre 2014. Il giudice delegato negava il credito e il Tribunale respingeva l'opposizione allo stato passivo osservando che il lavoratore aveva insinuato il credito per TFR dopo tre anni dalla comunicazione del curatore di risoluzione del rapporto di lavoro. Era quindi trascorso il termine di decadenza di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo avvenuto nell'ottobre 2014. Il lavoratore svolgeva allora ricorso in Cassazione. Il ricorrente sosteneva che il credito per TFR era sorto dopo la dichiarazione di fallimento pertanto non era soggetto al termine annuale previsto dall' articolo 101 l.fall. La Suprema Corte osserva che nel caso di specie non vi è una norma specifica applicabile . I Giudici passano dunque in rassegna i principali orientamenti giurisprudenziali emersi in argomento. Secondo una prima opinione sarebbe applicabile per analogia l' articolo 208 l.fall. che onera i creditori ultratardivi di presentare domanda di ammissione al passivo entro 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che impediva loro il deposito tempestivo così Cass. numero 17594/2019 . Un secondo diverso orientamento – affine alla tesi del ricorrente – escluderebbe invece il termine ex articolo 101 l.fall. per l' insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare così Cass. numero 16218/2015 Cass. numero 13461/2019 . Secondo un ultimo orientamento – ritenuto prevalente – in coerenza con gli articolo 3 e 24 della Costituzione sarebbe possibile applicare il termine decadenziale di un anno ex articolo 101 l.fall. facendolo decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare o dalla maturazione del credito Cass. numero 12735/2021 , Cass. numero 3872/2020 . Infatti, se il credito sopravvenisse entro il periodo di cui all' articolo 101 l.fall. secondo pi Giudici di legittimità sarebbe ingiusto e non conforme alla Costituzione pretendere che il creditore in questione depositi la propria domanda nello spazio temporale residuo rimasto. Ciò costituirebbe una discriminazione non consentita nei riguardi dei creditori sopravvenuti. In altri termini si sostiene che le esigenze di celerità della procedura concorsuale non possono comprimere indebitamente quelle di tale tipologia dei creditori. Secondo questo orientamento quindi il termine annuale previsto dall' articolo 101 l.fall. inizia a decorrere dal momento in cui il credito abbia maturato le condizioni di partecipazione al passivo. Risolta in questi termini la condizione dei sopravvenuti , la Cassazione si interroga nello specifico cosa occorre fare per i crediti prededucibili non contestati . In primo luogo, si rammenta che prededucibili sono quei crediti così previsti per espressa norma di legge o perché sorti in funzione o in occasione delle procedure concorsuali. Nel caso di specie il credito del lavoratore era da considerare prededucibile poiché sorto dopo la dichiarazione di fallimento quindi nel corso della procedura ed a seguito dell'intimazione di cessazione del rapporto di lavoro comunicata dal Curatore medesimo. Secondo l'articolo 111- bis l.fall. tali crediti devono essere accertati secondo le modalità di cui al capo V del R.D. numero 267/1942 cioè secondo le modalità della verifica crediti , con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio . I Giudici osservano che la non contestazione prevista dalla norma non è la semplice non opposizione di cui all' articolo 115 c.p.c. , bensì deve tradursi in un vero e proprio contegno ammissivo da parte degli organi della procedura. In questi casi il Curatore procede al pagamento di tali crediti previa autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato come stabilisce l'articolo 111- bis , comma 4 l.fall. Non è necessaria la domanda di ammissione ex articolo 93 l.fall. Nella fattispecie in esame il credito per TFR del dipendente non poteva dirsi contestato dato che derivava da un'intimazione rivolta da parte del Curatore e l'importo era quantificato direttamente nel CUD. Il credito non avrebbe quindi avuto necessità di alcuna insinuazione al passivo. Tuttavia, a seguito del primo progetto di ripartizione parziale del dicembre 2016 il lavoratore apprendeva del contrario avviso assunto in quel momento dal Curatore fallimentare e palesatosi solo in quella circostanza. A questo punto - applicando l'orientamento sopra illustrato - il creditore bene ha fatto a svolgere la propria domanda di ammissione al passivo nell'aprile 2017, cioè entro l'anno dalla comunicazione del provvedimento del curatore dicembre 2016 come detto da cui si deduceva la cosiddetta “contestazione”. La richiesta viene giudicata pertanto tempestiva per i motivi esposti e la Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore.

Presidente Cristiano – Relatore Scotti Fatti di causa 1. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento XXX s.r.l. in liquidazione dichiarato in data 11.06.2013 proposta da S.R. contro la declaratoria di inammissibilità della sua domanda, cosiddetta ultratardiva , del 20.04.2017, con cui aveva chiesto l'ammissione al passivo, in prededuzione, o comunque con il privilegio ex articolo 2751 bis c.c. , del credito di Euro 19.913,89 maturato a titolo di trattamento di fine rapporto di seguito TFR , in seguito al licenziamento intimatogli dal curatore fallimentare in data 11.12.2014. Pur dando atto che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge ai sensi dell' articolo 2120 c.c. , al momento della cessazione del rapporto , il Tribunale ha osservato che il S. - avendo già presentato domanda tempestiva in data 22.10.2013 ed essendo quindi a conoscenza del fallimento - ha insinuato al passivo tale credito dopo tre anni dalla comunicazione del curatore della risoluzione del rapporto di lavoro e quindi oltre il termine decadenziale di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, avvenuto il 3.10.2014 . 2. Con atto notificato il 26.2.2019 S.R. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a due motivi. Il Fallimento intimato non ha svolto difese. A seguito di deposito della proposta ex articolo 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l'adunanza in camera di consiglio. Il ricorrente S. ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, in data 17.11.2020. Con ordinanza interlocutoria del 10.2.2021 numero 3791 la Sesta Sezione ha ritenuto che la vicenda meritasse un approfondimento in pubblica udienza, specie con riguardo al presupposto della non contestazione L. Fall., ex articolo 111 bis , comma 1, che esonera dall'accertamento dei crediti prededucibili con le modalità di cui al capo V e ha conseguentemente rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria ex articolo 378 c.p.c. , in data 7.10.2021. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 101, commi 1 e 4, poiché il credito per il trattamento di fine rapporto breviter TFR , in quanto sorto dopo il fallimento, non era soggetto ai termini di decadenza di cui alla L. Fall., articolo 101 . 1 .1. In assenza di una specifica disciplina sui termini per l'insinuazione al passivo dei crediti maturati dopo la dichiarazione di fallimento e avendo anzi il D.Lgs. numero 169 del 2007, articolo 8, abrogato l'unica disposizione che faceva espresso riferimento ai crediti prededucibili sorti dopo l'adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l'udienza alla quale essa sia stata differita L. Fall., articolo 111 bis , originario comma 2 , la giurisprudenza di questa Corte si è chiesta se l'insinuazione dei crediti in questione quando necessaria possa avvenire sine die o se sussista un termine e in tal caso quale. 1.2. Le risposte non sono state univoche. In estrema sintesi, un primo orientamento, per colmare il predetto vuoto normativo, ha adottato mutatis mutandis le scansioni organizzative del procedimento di accertamento del passivo di cui al Capo V del Titolo II della legge fallimentare - tenendo conto anche dell'ulteriore impronta acceleratoria del Codice della crisi e dell'insolvenza di futura applicazione, il cui articolo 208, onera i creditori cosiddetti ultratardivi di presentare la domanda entro 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ha impedito il deposito tempestivo Sez. 1, numero 17594 del 28.6.2019, Rv. 654427 - 01 Sez. 6 - 1, numero 19679 del 1.10.2015, Rv. 636718 - 01 . 1.2. Un secondo e diverso orientamento ha invece escluso che l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare sia soggetta al termine di decadenza previsto dalla L. Fall., articolo 101, commi 1 e 4, Sez. 1, numero 16218 del 31.7.2015, Rv. 636329 - 01 Sez.1,numero 20310 del 31.7.2018 Sez. 6 - 1 numero 13461 del 17.5.2019 Sez. 1, numero 1391 del 18.1.2019, Rv. 652403 - 01 . 1.3. Un terzo e più recente orientamento, ora prevalente, pur partendo dalla premessa che caratterizza il secondo, ha raggiunto diverse conclusioni e ha negato che in questi casi i crediti così sorti non siano soggetti ad alcuno sbarramento temporale per la presentazione dell'insinuazione. Si è così sostenuto che l'insinuazione incontra comunque un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all' articolo 3 Cost. , e del diritto di azione in giudizio di cui all' articolo 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di e partecipazione al passivo fallimentare ovvero dalla maturazione del , credito Sez. 6 - 1, numero 12735 del 13.5.2021, Rv. 661433 - 01 Sez. 1, numero 3872 del 17.2.2020, Rv. 657058 - 01 Sez. 6 - 1, numero 28799 del 7.11.2019, Rv. 656090 - 01 Sez. 1, numero 18544 del 10.7.2019, Rv. 656037 - 01 . Secondo quest'ultimo indirizzo, che il collegio condivide, la non imputabilità del ritardo e la sopravvenienza del credito non sono situazioni che si sovrappongono in modo perfetto nel caso in cui il termine, al momento del sorgere del credito, non sia scaduto, al creditore sopravvenuto residuerebbe, per provvedere all'insinuazione, un tempo comunque più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo del principio ai uguaglianza articolo 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio articolo 24 Cost. l'applicazione della L. Fall., articolo 101, ai crediti sopravvenuti introdurrebbe una decadenza non prevista dalla legge ma derivata da un intervento di natura pretoria, mettendo a repentaglio i principi espressi dall' articolo 24 Cost. l'applicazione dell'articolo 101, comporterebbe un'evidente discriminazione dei creditori sopravvenuti rispetto agli altri, a dispetto del principio della parità di trattamento previsto dall' articolo 3 Cost. , ancor più marcata laddove si consideri che i creditori anteriori posseggono già, prima di entrare nella fase di tardività regolata dalla norma dell'articolo 101, ampi margini temporali per la gestione e proposizione delle loro domande di insinuazione non è possibile fare ricorso al disposto della L. Fall., articolo 111 bis , là dove la norma prevede che i crediti prededucibili devono essere accertati, con le modalità di cui al capo V della legge medesima, al fine di dare fondamento normativo all'applicazione, nel caso di specie, all'articolo 101 poiché il predetto rinvio alla normativa del Capo V, concerne solo le modalità di accertamento dei crediti ma non anche i termini le indubbie esigenze di celerità e concentrazione del procedimento di verifica del passivo non bastano a giustificare l'applicazione non solo delle modalità di accertamento dei crediti sopravvenuti, pacificamente ritenute applicabili, bensì pure dei termini di decadenza previsti dalla L. Fall., articolo 101 tali esigenze debbono comunque trovare coordinamento con i principi costituzionali sopra richiamati, che non possono venire tralasciati rispetto al creditore sopravvenuto a tal fine si rende necessario fare riferimento a un criterio razionale e individuare la disciplina positivamente applicabile per l'insinuazione di tali crediti, ricavandola in via sistematica, con riguardo ai principi generali dell'ordinamento e facendo perno, in particolare, sui richiamati principi costituzionali dell' articolo 3 Cost. , e dell'articolo 24 Cost. per ricondurre i crediti sopravvenuti a una posizione adeguatamente accostabile a quella degli altri creditori, si deve affermare pertanto un termine annuale per la presentazione delle relative domande, che prende a decorrere - in tutti i casi in cui il credito abbia maturato le condizioni di partecipazione al passivo dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo - dal momento stesso in cui si siano verificate le dette condizioni. 1.4. L'ordinanza interlocutoria ha mostrato di dubitare che la soluzione adottata dal predetto terzo orientamento potesse valere anche per i crediti non contestati. 1.5. Per crediti prededucibili debbono intendersi quei crediti definiti dalla L. Fall., articolo 111, comma 2, ossia quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare . La L. Fall., articolo 111 bis , comma 1, inserito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, numero 5, articolo 100, stabilisce poi che i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio nonché di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, i quali, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26 . 1.6 Va precisato che i crediti prededucibili non contestati per collocazione e ammontare non possono essere identificati semplicemente in quelli che non siano stati oggetto di una specifica presa di posizione da parte degli organi della procedura fallimentare, secondo una nozione processualistica volta ad estendere la nozione elaborata in seno al processo civile di cognizione in forza dell' articolo 115 c.p.c. , comma 2, in difetto nella fattispecie di una sede procedimentalizzata per lo sviluppo di un percorso dialettico caratterizzato da termini e scansioni per l'articolazione di difese ed eccezioni. Per potersi parlare di non contestazione del credito occorre invece un quid pluris, ossia un vero e proprio contegno ammissivo degli organi della procedura, volto a riconoscere esplicitamente la sussistenza e l'entità del credito, o, quantomeno, un comportamento incompatibile, logicamente e giuridicamente, con l'intento di disconoscerli. Ove ricorra tale ipotesi va all'evidenza esclusa l'applicabilità dei principi sopraesposti nel p.1.3., visto che non ricorrono le condizioni di partecipazione al passivo per la decorrenza del termine. Al contrario, come stabilito dall'articolo 111 bis cit., comma 4, il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato, può pagare i crediti in questione al di fuori del riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti coloro che ne siano titolari. 1.7. Ebbene, il credito per TFR di S. , sorto in corso di procedura per effetto del licenziamento intimato dallo stesso curatore e quantificato nel CUD, non poteva ritenersi contestato nè nell'an nè nel quantum debeatur, e dunque, ai sensi della L. Fall., articolo 111 bis , comma 1, cit., non era soggetto al procedimento di verifica per una conferma della valenza probatoria del CUD, vedasi in motivazione Sez.6-1, numero 10041 del 20.4.2017 . A buon diritto, quindi, il ricorrente ha ritenuto di non essere tenuto a domandarne l'ammissione al passivo. 1.8. Solo con il primo progetto di ripartizione parziale del 20.12.2016 riservato ai creditori privilegiati ex articolo 2755 c.c. , e articolo 2751 bis c.c. , numero 1, S. ha potuto rendersi conto dell'atteggiamento ostativo assunto dal curatore fallimentare. 1.9. La predisposizione del riparto, che non teneva conto del credito per TFR del ricorrente, difficilmente può essere intesa come atto sopravvenuto di contestazione del credito stesso, anziché come mero inadempimento del curatore. Tuttavia, quand'anche si volesse, in ipotesi, assimilare l'esclusione del sig. S. dal riparto a una contestazione postuma, la necessità per il ricorrente di richiedere la verifica è sorta solo al momento in cui ha avuto comunicazione di tale provvedimento e cioè il 20.12.2016 , e la domanda è stata proposta entro l'anno da tale data. Quindi, in ogni caso, la domanda di insinuazione tardiva del 20.4.2017 non può ritenersi intempestiva alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale sopra illustrato in tema di termine annuale per far valere i crediti prededucibili sorti durante la procedura e contestati. Il motivo va pertanto accolto alla luce del seguente principio di diritto I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare non contestati per collocazione e ammontare di cui alla L. Fall., articolo 111 bis , comma 1, esclusi dall'accertamento con le modalità di cui al capo V della L. Fall ., non debbono essere insinuati al passivo nel termine di decadenza previsto dalla L. Fall., articolo 101, commi 1 e 4, e neppure nel limite temporale di un anno, individuato in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione e sulla scorta dei principi costituzionali di cui all' articolo 3 Cost. , e all' articolo 24 Cost. , decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare . All'accoglimento del primo motivo di ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. 2. Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione degli articolo 1175 e 1375 c.c. , contestando che il ritardo nella presentazione della domanda potesse essergli imputato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.