Il divieto di alterare la destinazione della cosa comune deve essere inteso come il divieto di alterare la specifica funzione che la cosa ha avuto sin dal suo inizio, ovvero che i condomini gli hanno impressa con la pratica, va inteso nel senso di impedire che il singolo condomino modifichi l'utilità che gli altri partecipanti al Condominio hanno diritto di ricavare dal bene comune e, comunque, di impedire che il valore oggettivamente apprezzabile del bene subisca una trasformazione. Pertanto, non è consentito alterare la destinazione per iniziativa del singolo condomino, laddove la modifica impedisca agli altri condomini di continuare a godere delle cose secondo il loro diritto.
L'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini, non va inteso nel senso di uso identico e contemporaneo, ossia in termini di assoluta identità di utilizzazione della cosa comune, poiché una lettura in tal senso, in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio della cosa comune. Il caso. Un Condominio si componeva di unità immobiliari fuori dal terreno e locali garage posti al piano seminterrato. Ai garage si accedeva mediante una rampa. Uno dei condomini, per esigenze personali, al fine di consentire l'accesso libero ed in sicurezza ai garage, sulla medesima rampa, creava - a sue spese - una “corsia” delimitata, da un lato, dal muro di cemento che segnava il confine della rampa e, dall'altro lato, una ringhiera passamano. I restanti condomini, in assenza di autorizzazione assembleare, non si opponevano e nulla contestavano. La “corsia” così creata, veniva utilizzata da tutti i condomini per l'accesso pedonale ai locali seminterrati. A distanza di anni, il condomino che aveva realizzato la “corsia”, apponeva catena e lucchetto all'accesso della rampa così escludendo tutti i condomini dall'uso della stessa che diveniva di uso esclusivo personale. Il diritto ad utilizzare la parte comune. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso – articolo 1102 c.c. La giurisprudenza ha chiarito che “In tema di comunione, se è vero che ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri comproprietari, è altrettanto vero che mediante questa utilizzazione non debba essere alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di quest'ultimi” – Cass. numero 24937/2021 . Per verificare se l'utilizzo diretto e più intenso da parte di un condomino sia legittimo ex articolo 1102 c.c. e non alteri il rapporto di equilibrio tra i partecipanti, occorre aver riguardo non tanto alla posizione di coloro che abbiano agito in giudizio a tutela del loro diritto, quanto all'uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione – Tribunale La Spezia, numero 334/2021. Il principio solidaristico in Condominio. I rapporti condominiali sono improntati al principio di solidarietà, infatti, la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento di differenti interessi, orientati all'ordinato svolgersi della convivenza che è propria dei variegati rapporti condominiali tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili. In tali circostanze, ove vi sia la disponibilità del singolo ad eseguire le opere, l'intervento non potrà essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione dell'opera stessa all'autorizzazione del Condominio. Unico limite insuperabile è rappresentato dalla divieto di alterare la destinazione del bene comune o di compromettere definitivamente il diritto al pari uso di tutti i condomini – Cass. numero 1682/2020 Caso assenso alla installazione di un ascensore nel vano scale, con modifica delle stesse mantenendo inalterato il diritto di accesso . Costituiscono attuazione del predetto principio le seguenti pronunce - In tema di Condominio, in forza della lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 1102 c.c., è legittima l'installazione ed il mantenimento di una pedana mobile su una scala condominiale, perché la stessa, quando è in funzione, limita, ma non comprime irrimediabilmente la fruibilità comune delle scale e del relativo andito e comunque detta limitazione è ridotta temporalmente. Infatti, la saltuarietà dell'uso ed il breve tempo del singolo impiego dell'impianto, rende tollerabile, in forza dell'elementare dovere di solidarietà che grava sui condòmini, il correlativo sacrificio – Tribunale di Taranto, numero 1580/2019. - Il proprietario di vani terranei di un edificio in Condominio può, perciò, aprire porte di comunicazione tra tali vani e il contiguo cortile comune, ovvero per accedere ai primi dalla via pubblica, pur se uno o più dei detti vani siano già serviti da autonomo ingresso dalla stessa via, rientrando ciò nella facoltà di ciascun condomino di utilizzare la cosa comune per il miglior godimento della stessa anche apportandovi opportune modificazioni, sempre che non ne risulti alterata la destinazione e né sia impedito agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto – Cass. numero 26703/2020 . - Il cortile condominiale, comunemente utilizzato per l'accesso veicolare alle singole proprietà private, è funzionalmente destinato anche alla sosta temporanea con veicoli, trattandosi di uso accessorio al passaggio – Cass. numero 11204/2008 . In definitiva, tutto ciò che non alterata la destinazione del bene o compromette il diritto al pari uso da parte di tutti i condomini costituisce legittimo godimento della parte comune. In tal senso può essere intesa l'originaria realizzazione della “corsia”, destinata a consentire l'abbattimento delle barriere architettoniche e la contestuale attuazione del diritto del singolo condomino a vivere liberamente la proprietà privata e quella comune senza creare nocumento alcuno agli altri condomini. Irrilevante la mancata autorizzazione originaria? La mancata originaria autorizzazione assembleare e/o l'esecuzione delle opere a carico esclusivo del condomino interessato, come chiarito da Cass. numero 1682/2020 , non sono elemento decisivo anche in ragione della pluriennale e tacita accettazione della vicenda. Sotto altro profilo si osserva che l'opera realizzata, non ha limitato l'accesso veicolare, è stata utilizzata da tutti i condomini, dunque, deve escludersi qualsivoglia limitazione delle parti comuni. Iniziativa del singolo condomino e diritto al risarcimento del danno. L'eventuale richiesta di rimborso delle somme anticipate o l'eventuale mancato rimborso a favore del singolo, non legittima il singolo condomino ad alterare la destinazione del bene comune o a limitarne irrimediabilmente il diritto di pari uso. Ove fosse consentita tale condotta si riterrebbe lecita la condotta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni espressamente vietato dall' articolo 392 c.p. , salva la ricorrenza di fattispecie differenti espressamente regolate. Sul punto si rimanda all' articolo 1134 c.c. che afferma “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”. Nozione di alterazione ed uso paritetico. Quanto sin qui osservato è utile a chiarire che, nel caso di specie, è escluso qualsiasi utilizzo che costituisca alterazione della destinazione d'uso o esclusione dell'uso paritetico delle parti comuni. Al fine di comprendere cosa s'intende per alterazione e cosa per compromissione appare utile segnalare la pronuncia del Tribunale di Modena numero 752/2021 . Il divieto di alterare la destinazione della cosa comune, consiste nel divieto di alterare la destinazione, da intendersi come quella specifica funzione che la cosa ha avuto sin dal suo inizio, ovvero che i condomini gli hanno impressa con la pratica, va inteso nel senso di impedire che il singolo condomino modifichi l'utilità che gli altri partecipanti al Condominio hanno diritto di ricavare dal bene comune e, comunque, di impedire che il valore oggettivamente apprezzabile del bene subisca una trasformazione non è, pertanto, consentito alterare la destinazione per iniziativa del singolo condomino, laddove la modifica impedisca agli altri condomini di continuare a godere delle cose secondo il loro diritto. L'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini, non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, ossia in termini di assoluta identità di utilizzazione della cosa comune, poiché una lettura in tal senso, in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio della cosa comune. Le condotte vietate. - L'uso della corte destinata alla sola manovra degli automezzi è regolato dall' articolo 1102 c.c. con divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, cosicché l'occupazione da parte di un solo condomino mediante il parcheggio della propria autovettura per lunghi periodi di tempo è illegittima perché impedisce l'utilizzo agli altri condomini – C.A. L'Aquila numero 1258/2021. - L'articolo 1102 c.c. non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni dell'uso, sicché può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà – C.A. Genova numero 2262/2021. La condotta del singolo atta ad impedire l'uso comune della corsia, riservando unicamente a se stesso l'uso della stessa, costituisce condotta tipica di compromissione dei diritti degli altri condomini oltre che di evidente alterazione dell'uso paritetico del bene comune. Identica finalità può essere attribuita alla sosta continuativa di una auto in posizione adiacente alla “corsia” in modo tale da impedirne l'utilizzo della stessa dagli altri condomini.