La comunicazione di esecutività dello stato passivo fa decorrere il termine per l’opposizione, anche quando è incompleta

La verifica dello stato passivo è un procedimento di natura contenziosa, che instaura un contraddittorio collettivo, esteso a tutti i creditori partecipanti, il cui interesse è di conoscere sia l’esito della propria domanda, che di quelle dei concorrenti. La comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, inviata dal curatore fallimentare a tutti i creditori, compresi gli esclusi, è idonea a far decorrere il termine perentorio di 30 giorni per la proposizione dell’opposizione, anche nel caso in cui la stessa sia sprovvista dell’informazione del loro diritto ad opporsi al mancato accoglimento delle domande di insinuazione al passivo.

Con l'ordinanza numero 33622, depositata l'11 novembre 2021, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha affrontato il tema dell' idoneità della comunicazione di esecutività dello stato passivo a far decorrere il termine per la proposizione dell' opposizione . Il fatto. L'origine della vicenda processuale scaturisce dalla proposizione, da parte di un creditore escluso, di un'opposizione allo stato passivo fallimentare. Egli, in ossequio al disposto dell' articolo 97 della Legge fallimentare , era stato informato della sua esclusione, con comunicazione del curatore fallimentare, che però non lo informava del suo diritto di proporre opposizione per il mancato accoglimento della domanda, come previsto dalla medesima norma. L'opposizione, proposta tardivamente, veniva dichiarata inammissibile, con decreto tribunalizio, avverso il quale il creditore escluso proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo l'inidoneità della comunicazione del curatore, a far decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione, proprio in ragione della mancanza di tale informazione. Lamentava, inoltre, la mancata rimessione in termini, da parte del giudice di legittimità, nonostante il verificarsi di un'anomalia del sistema di consultazione delle PEC, che gli aveva impedito di venire tempestivamente a conoscenza della detta comunicazione. Tale circostanza, a detta del ricorrente, si sarebbe dovuta considerare come causa non imputabile, idonea alla concessione della rimessione in termini. La comunicazione del curatore fallimentare. La Suprema Corte ha voluto innanzitutto chiarire che la verifica dello stato passivo è un procedimento con natura contenziosa, nel quale si istaura un contraddittorio collettivo, esteso a tutti i creditori partecipanti, che hanno interesse a conoscere l'esito sia della propria domanda, che di quelle dei concorrenti, che sono portatori di un diritto potenzialmente alternativo o limitativo del proprio. La comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, inviata dal curatore fallimentare a tutti i creditori, compresi gli esclusi, deve contenere l'informazione del diritto a proporre opposizione al mancato accoglimento delle domande di insinuazione al passivo. Tale comunicazione è idonea a far decorrere il termine perentorio di 30 giorni per la proposizione dell'opposizione. Precisa la Corte che, sebbene l' articolo 97 della Legge fallimentare include detta informazione nel contenuto della comunicazione del curatore, essa non è però da ritenersi prevista a pena di nullità, con la conseguenza che la sua eventuale omissione non rende la comunicazione inidonea a far decorrere il detto termine. La ratio di questa previsione sta nel fatto che, come opportunamente rilevato dalla Corte, non è la comunicazione a determinare l'attribuzione della titolarità del diritto di opposizione, ma piuttosto la legge, che opera indipendentemente dal fatto che il creditore ne sia stato informato. Niente rimessione in termini se c'è un'interruzione nella consultazione della PEC. L'ulteriore aspetto, considerato dalla Corte, concerne il rapporto fra la mancata ricezione o lettura delle comunicazioni a mezzo per e l'eventuale rimessione in termini. Quest'ultima è la facoltà, concessa alla parte che dimostri di essere incorsa in decadenze, per cause di forza maggiore o per inadeguatezza dello stesso termine perentorio, di poter compiere quelle attività processuali, che gli sarebbero altrimenti precluse. L'eventuale anomalia del sistema informatico del destinatario, che gli impedisca di ricevere una PEC, di cui il mittente abbia tuttavia regolarmente ricevuto sia l'attestazione di accettazione che di consegna o peggio ancora che gli impedisca la sola consultazione, non è di per sé circostanza idonea a determinare la rimessione in termini. Infatti, secondo la Corte, incombe sullo stesso destinatario l'onere di verificare e di adoperarsi per garantire il corretto funzionamento del proprio sistema informatico e della propria casella pec, soprattutto ove le eventuali anomalie potevano essere facilmente individuate, da parte di un soggetto mediamente diligente.

Presidente Vannucci – Relatore Campese Fatti di causa 1. J.P. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c., avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 3 luglio 2015, comunicatogli in pari data, dichiarativo della inammissibilità, per tardività, dell'opposizione L.Fall., ex articolo 98 da lui proposta contro la sua esclusione dal passivo del fallimento di OMISSIS s.p.a. in liquidazione. Quest'ultimo resiste con controricorso, parimenti corredato da memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c 1.1. Per quanto qui di residuo interesse, la motivazione del decreto impugnato è nel senso che i la comunicazione inoltrata dal curatore L.Fall., ex articolo 97 L. Fall. era idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione suddetta malgrado la stessa fosse priva dell'informazione al creditore del diritto a proporre l'opposizione medesima ii sono insussistenti i presupposti per la rimessione in termini invocata dallo J Ragioni della decisione 1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente I Nullità della sentenza o del procedimento, ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, in relazione ALLA L.FALL., articolo 97 e 99, articolo 156 c.p.c. , articolo 24 e 111 Cost. . Si contestano le argomentazioni utilizzate dal tribunale per considerare la comunicazione del curatore L.Fall., ex articolo 97 idonea a far decorrere il termine di cui alla L.Fall., articolo 99, per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo, malgrado l'assenza in essa dell'informazione circa il diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda II Nullità della sentenza o del procedimento ex articolo 360 c.p.c. , numero 4, in relazione agli articolo 153 e 294 c.p.c. , nonché 3, 24 e 111 Cost. . Si ascrive al giudice di merito ii-a di avere ritenuto, in violazione degli articolo 153 e 294 c.p.c. , nonché degli articolo 3,24 e 111 Cost. , che, al fine della rimessione in termini della parte decaduta da un potere processuale, sarebbero, in linea di principio, del tutto irrilevanti eventuali anomalie del sistema informatico del ricevente ii-b di avere omesso di esaminare circostanze di fatto puntualmente dedotte nel corpo del motivo decisive, che, se considerate, avrebbero condotto a una opposta dunque positiva e favorevole al ricorrente valutazione circa la ricorrenza della causa non imputabile e, così, alla concessione della rimessione in termini richiesta III Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c. , numero 3, in relazione agli articolo 153 e 294 c.p.c. , nonché articolo 3,24 e 111 Cost. . Si ripropone la precedente doglianza sotto il diverso profilo dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 IV Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c. , numero 5 . Si riformula la medesima doglianza di cui al secondo motivo anche sotto il diverso profilo dell'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Invero, è assolutamente incontroverso che la comunicazione L.Fall., ex articolo 97 inviata dal curatore allo J. il 19 dicembre 2014 i rese costui edotto del rigetto della sua domanda di ammissione al passivo del fallimento OMISSIS s.p.a. in liquidazione e dell'avvenuto deposito dello stato passivo della procedura dichiarato esecutivo dal giudice delegato non conteneva anche l'informazione circa il diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda , prevista dal comma 1 predetto articolo nella versione introdotta dal D.Lgs. numero 5 del 2006 , e confermata nel testo qui applicabile ratione temporis, risalendo la dichiarazione di fallimento della OMISSIS s.p.a in liquidazione al 29 ottobre 2014 della medesima disposizione risultante dalle modifiche apportategli dal D.L. numero 179 del 2012 , convertito, con modificazioni, dalla L. numero 221 del 2012 . 2.2. Il tribunale partenopeo ha evidenziato che tale lacuna non inficia, però, l'idoneità della comunicazione a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo. Non e', da un lato, prevista alcuna nullità per il caso di omissione e, dall'altro, la comunicazione dell'avvenuta esclusione dallo stato passivo, in uno alla comunicazione di avvenuto deposito in cancelleria, non ha né può avere altra finalità come dimostrano i 70 anni della vecchia disposizione normativa e la giurisprudenza formatasi al riguardo se non quella di indurre provocatio ad opponendum il creditore escluso o ammesso parzialmente a proporre opposizione allo stato passivo. Ciò risulta confermato nel caso di specie, avendo il difensore di J.P. proposto sebbene in ritardo l'opposizione allo stato passivo pur difettando la comunicazione di tale avvertimento. In definitiva, essendo stata la PEC del curatore inviata e ricevuta il 19.12.2014, l'opposizione risulta proposta con ricorso depositato il 27.01.2015, quindi ben oltre il termine di giorni trenta previsto dalla L.Fall., articolo 99, comma 1 . 2 .3. Tanto premesso, rileva il Collegio che la L.Fall., articolo 97, nel testo, richiamato in precedenza, qui applicabile, dispone che il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda . 2.3.1. Da esso, dunque, emerge, innanzitutto, la conferma della qualificazione della verifica del passivo come procedimento contenzioso, che attua un contraddittorio collettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali, quindi, hanno interesse a conoscere non solo l'esito della propria domanda, ma anche quello delle domande dei creditori e ricorrenti concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativo o limitativo rispetto a quello degli altri. 2.3.2. Per questo motivo, la norma specifica che la comunicazione deve avere ad oggetto l'avvenuta dichiarazione di esecutività dello stato passivo, con trasmissione di copia dello stesso a tutti coloro che avevano presentato il ricorso per l'insinuazione L.Fall., ex articolo 93 è tale ultima notizia, infatti, che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine alle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione del decreto di ammissione. Sempre sotto il profilo del contenuto della comunicazione, deve notarsi come il curatore debba anche informare i ricorrenti del diritto di proporre opposizione nel caso di mancato o parziale accoglimento della domanda. La norma, peraltro, non obbliga espressamente a comunicare anche i termini processuali per proporre opposizione, né, soprattutto, prevede alcuna nullità ove l'informazione predetta sia omessa, altresì rimarcandosi che la disposizione in esame utilizza un'espressione informandoli - molto meno stringente di altre, utilizzate aliunde, che rimandano ad un vero e proprio avvertimento , la cui mancanza e', invece, espressamente sanzionata con la nullità dell'atto cfr. a mero titolo esemplificativo, il combinato disposto dell' articolo 163 c.p.c. , comma 3, numero 7 e articolo 164 c.p.c. , comma 1 . 2.4. Pertanto, con riferimento all'omissione in discorso, occorre procedersi ad una necessaria distinzione tra il piano, meramente formale, degli effetti sulla validità dell'atto, da quello, più propriamente processuale, della sua incidenza sulla decorrenza del termine breve di cui alla L.Fall., articolo 99, comma 1, entro cui deve essere proposta l'opposizione allo stato passivo. 2.4.1. E' noto che, in tema di impugnazione di atti amministrativi in relazione ai quali, però, non può sottacersi che la L. numero 241 del 1990, articolo 3, comma 4, a differenza della L.Fall., articolo 97, prevede espressamente che in ogni atto notificato al destinatario debbano essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere , oppure di imposizione tributaria, questa Corte ha ripetutamente chiarito che la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla L. 7 agosto 1990, numero 241, articolo 3, comma 4, non inficia la validità dell'atto, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente cfr., ex multis, Cass. numero 17273 del 2021 , in motivazione Cass. numero 301 del 2018 Cass., SU, numero 11219 del 2019 Cass. numero 3840 del 2004 Cass. numero 9263 del 2002 . In tema di impugnazione di atto riguardante la materia delle acque pubbliche, si veda, nel medesimo senso, Cass., SU, numero 11219 del 2019 . L'irregolarità impedisce, poi, il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine D.Lgs. numero 546 del 1992, ex articolo 21 in ragione della scusabilità dell'errore in cui l'interessato sia eventualmente incorso, avendo, tuttavia, l'opponente l'onere di dimostrare ed il giudice il dovere di rilevare la decisività dell'errore stesso, la cui scusabilità non rende l'atto incompleto impugnabile in ogni tempo cfr. Cass. numero 17273 del 2021 , in motivazione Cass. numero 10787 del 2020 , in motivazione Cass. numero 1372 del 2013 Cass. numero 19189 del 2006 e, in materia tributaria, con esplicito riferimento alla L. numero 212 del 2000, articolo 7 Cass. numero 19675 del 2011 . 2.4.2. Una conclusione analoga si rivela assolutamente plausibile anche nel caso di specie, ove si consideri, innanzitutto, che il legislatore non ha introdotto nel testo della L.Fall., articolo 97 una specifica sanzione in termini di nullità quando risulti omessa, nell'atto, l'informazione al creditore e al ricorrente L.Fall., ex articolo 93 del suo diritto di opposizione nel caso di mancato accoglimento della domanda. 2.4.2.1. Inoltre, come condivisibilmente rimarcato dalla difesa del fallimento controricorrente, la comunicazione, prevista dalla L.Fall., articolo 97, indica l'atto che partecipa ai ricorrenti la notizia di un fatto cfr. pag. 8 del controricorso vale a dire l'esito delle domande di ammissione al passivo formulate da ciascuno dei ricorrenti L.Fall., ex articolo 93 . Scopo, questo, sicuramente conseguito, nella specie, dalla comunicazione inviata dal curatore del fallimento, il 19 dicembre 2014, allo J., attesone il già riportato tenore. Non rileva, invece, invocare, come fatto giuridico, la omessa informazione in ordine alla titolarità del diritto a proporre opposizione da parte del ricorrente che si sia visto respingere la domanda di insinuazione, posto che non è la comunicazione a costituire l'attribuzione della titolarità del diritto di opposizione, ma esso nasce solo e per effetto di norma di legge, la quale riconosce al creditore escluso in tutto o in parte dal passivo il diritto di opporsi nei termini e nei modi previsti dalla L.Fall., articolo 98, comma 2. Neppure si rivela utile, infine, - alla stregua dei principi giurisprudenziali precedentemente richiamati e di quanto appresso si dirà in ordine alla inconfigurabilità, nella specie, di un errore scusabile idoneo a consentire l'invocata rimessione in termini - l'affermazione della difesa del ricorrente cfr. pag. 4 della sua memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c. secondo cui .Il punto è un altro, perché piuttosto si tratta di stabilire se è il termine di decadenza per l'esercizio del diritto che comincia a decorrere in assenza di comunicazione conforme alla previsione di legge . 2.4.2.2. In altri termini, come ancora giustamente osservato dal fallimento, .il diritto di opposizione menzionato nella comunicazione dà al destinatario una mera informazione e, se manca, non si può dire che risulti pregiudicato il diritto all'opposizione, tutelato ampiamente da parte del sistema del diritto fallimentare, né viene meno la perentorietà del termine di 30 giorni per proporre opposizione . La notizia primaria ed essenziale, infatti, è quella dell'esecutività dello stato passivo, e la conseguenza che da essa scaturisce è nel sistema, sicché non può avere rilievo, ai fini di una contestazione processuale, e salvo quanto appresso si dirà circa la concreta assenza, nella vicenda in esame, dei presupposti della invocata rimessione in termini, la doglianza esposta dall'odierno ricorrente che, in sé, si rivela avere ad oggetto una mera irregolarità della comunicazione di cui si discute. 2.5. In definitiva, dunque, se è vero che la L.Fall., articolo 97 obbliga il curatore fallimentare ad informare i ricorrenti L.Fall., ex articolo 93 del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento, anche solo parziale, della loro domanda, è parimenti innegabile che, mancando una disciplina espressa delle conseguenze della omissione della informazione predetta, la violazione di quell'obbligo non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali è dunque sistematicamente coerente l'interpretazione secondo cui il mancato o l'erroneo adempimento dell'obbligo informativo suddetto può trovare unicamente rimedio, in relazione alla tempestività, o meno, dei giudizi di opposizione L.Fall., ex articolo 98, comma 2, attraverso l'istituto dell'errore scusabile dell'opponente e nei limiti della sua concreta applicabilità ai singoli casi di specie. 2.5.1. Alteris verbis, l'omissione della informazione sul diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda non rappresenta motivo di nullità espressa della comunicazione L.Fall., ex articolo 97, né può configurarsi, nella specie, un'ipotesi di sua nullità c.d. virtuale ai sensi dell' articolo 156 c.p.c. , comma 2, ipotizzabile ogni qualvolta un atto violi norme imperative ovvero principi di rilevanza costituzionale , posto che, come correttamente osservato dal tribunale cfr. amplius, pag. 6 del decreto impugnato , la menzionata comunicazione ha natura di provocatio ad opponendum, essendo la sua trasmissione preordinata alla impugnazione dello stato passivo, e che, pertanto, lo scopo dell'atto è stato evidentemente raggiunto, avendo lo J. proposto opposizione, sebbene tardivamente, allo stato passivo pur difettando la comunicazione dell'avvertimento in questione. 3. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono scrutinabili congiuntamente perché fra loro strettamente connessi. Essi si rivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 3.1. Giova premettere che il decreto impugnato i dà atto la relativa circostanza, peraltro, è assolutamente pacifica, oltre che documentata dalle corrispondenti ricevute di accettazione e di consegna prodotte che la comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, con cui il curatore del fallimento OMISSIS s.p.a. in liquidazione aveva reso edotto lo J. dell'avvenuta declaratoria di esecutività dello stato passivo della procedura e della sua esclusione da detto passivo era stata correttamente inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata OMISSIS del difensore dell'odierno ricorrente e dallo stesso ricevuta il 19 dicembre 2014 ii accerta che il ricorso L.Fall., ex articolo 98, comma 2, era stato proposto dallo J. solo il 27 gennaio 2015, ben oltre, quindi, il termine correttamente considerato come perentorio di cui alla L.Fall., articolo 99, comma 1 iii nega l'invocata rimessione in termini assumendo, sostanzialmente, che la descritta anomalia del proprio sistema informatico, posta dal medesimo difensore a fondamento della corrispondente istanza, non poteva integrare gli estremi della causa a lui non imputabile, essendo evidente come l'anomalia e soprattutto il ritardo del suo accertamento sia imputabile proprio al deducente che, per oltre trenta giorni almeno, cioè, dal 19.12.2014 , non si è curato di accertare la regolarità di funzionamento della propria casella PEC . . Se, infatti, il titolare della PEC avesse usato finanche la diligenza del buon padre di famiglia, avrebbe potuto proporre l'opposizione in termini ben potendosi e quindi dovendosi accorgere del mal funzionamento della propria casella PEC nel lungo lasso di tempo intercorso tra il 19.12.2014 ed il 20.1.2015 guarda caso due giorni dopo la scadenza del termine per proporre opposizione , tanto è vero che è stato lo stesso Avv.to Cardillo ad informare, il 20.1.205, la Sinapsis s.r.l. e l'ing. C.L. dell'anomalia della propria casella PEC avendo avuto informativa delle mail del curatore del fallimento OMISSIS s.p.a. attraverso la visione dell'attestato di consegna v. pag. 3 della relazione a firma dell'ing. C. così, pag. 4 del decreto impugnato . 3.2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio che la rimessione in termini è la facoltà riconosciuta dal giudice, alla parte incorsa in decadenze per il decorso di termini perentori, di proporre nuovamente istanze o attività che gli sarebbero precluse, sempre che dimostri di essere incorsa nelle decadenze di cui sopra per cause di forza maggiore o per inadeguatezza del termine stesso. 3.2.1. Costituisce, del resto, indirizzo interpretativo ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che l'istituto della rimessione in termini, previsto dall' articolo 153 c.p.c. , comma 2, , come novellato dalla L. numero 69 del 2009 , il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà cfr. tra le più recenti, Cass., S.U., numero 3340 del 2021 Cass., S.U., numero 2610 del 2021 Cass., numero 27726 del 2020 Cass. numero 4585 del 2020 Cass., S.U., numero 32725 del 2018 . 3.3. Va rimarcato, poi, che, per dare certezza legale della ricezione di una notificazione o comunicazione eseguita tramite PEC, basta la prova della consegna telematica dell'atto, non anche quella che il suo destinatario l'abbia effettivamente ricevuto e visualizzato sul suo computer. Opinare in tale ultimo senso, infatti, equivarrebbe a negare le ragioni e l'utilità stessa di un sistema così complesso - e pienamente affidabile - qual è quello della posta elettronica certificata, in grado di contribuire, per scelta legislativa, a salvaguardare un diritto costituzionalmente tutelato, quale è quello alla ragionevole durata del processo, coniugandolo senza inficiare quello, di pari rango, alla certezza di conoscenza del processo stesso che occorre per salvaguardare il diritto alla difesa. 3.3.1. La Posta Elettronica Certificata PEC , come è noto, è il sistema che, per espressa previsione di legge D.P.R. 11 febbraio 2005, numero 68 , consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Benché abbia forti similitudini con la tradizionale posta elettronica, il servizio PEC presenta caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza - a valore legale - dell'invio e della consegna o della mancata consegna delle e-mail al destinatario. Essa ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione. Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati. Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio. E non a caso, in tale ottica, è stato previsto come obbligatorio che taluni soggetti professionali, tra cui gli avvocati, se ne dovessero dotare. 3.3.2. Il termine certificata si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e degli eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. I gestori certificano, quindi, con le proprie ricevute che il messaggio è stato spedito è stato consegnato non è stato alterato. 3.3.3. Ciò che distingue, dunque, la posta elettronica certificata dalla posta elettronica tout court è proprio la certezza legale dell'invio e della ricezione dell'atto a dei soggetti ben determinati, ovvero certificati . La riconducibilità di un determinato indirizzo ad un soggetto predeterminato, in altri termini, è garantita da un ente o soggetto certificatore. 3.3.4. Ebbene, va chiarito che laddove specificamente previsto come, appunto, dal combinato disposto della L.Fall., articolo 31-bis , 97, articolo 98, comma 2 e articolo 99, comma 1 , la comunicazione a mezzo PEC è pienamente valida ed efficace a far decorrere i termini processuali e si perfeziona con la ricezione del messaggio di consegna che, nella specie, - come si è detto precedentemente - lo stesso ricorrente dichiara essere avvenuta. 3.3.5. La ricevuta che attesti l'avvenuta consegna al destinatario cd. RAC , rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce, allora, documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo. Invero, la trasmissione di un documento in tale forma, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. numero 68 del 2005, il cui articolo 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire giustappunto al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la semplice ricevuta di avvenuta consegna RAC . Ciò conferma che codesta ricevuta la RAC costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario in questo senso, cfr., ex multis Cass. numero 15001 del 2021 , Cass. numero 4624 del 2020 Cass. numero 9368 del 2018 Cass. numero 26773 del 2016 . 3.3.6. In altri termini, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall' articolo 1335 c.c. cfr. Cass. numero 4624 del 2020 , sicché grava su chi contesti la regolarità della notificazione o della comunicazione l'onere della prova della disfunzione del sistema cfr. Cass. numero 15001 del 2021 Cass. numero 4624 del 2020 Cass. numero 20039 del 2020 Cass. numero 20747 del 2018 , secondo cui, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario . Ciò in coerenza con i principi già operanti in tema di notificazioni/comunicazioni secondo i sistemi tradizionali, ove, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse cfr. ex plurimis Cass. numero 18141 del 2002 Cass. numero 7763 del 1999 . 3.3.7, A tanto deve aggiungersi che, come precisato anche dalla giurisprudenza penale di legittimità, l'accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da non idonea gestione dei propri strumenti informatici cfr. Cass. penumero 51137 del 2019 Cass. penumero 11241 del 2018 Cass. pen numero 2431 del 2017 . 3.4. Tanto premesso, nel caso di specie accadde - secondo la ricostruzione fornita dallo stesso J. - che un'anomalia nella configurazione di uno dei 13 PC presenti nello studio dell'Avv. Oreste Cardillo , difensore costituito dello J. in sede di verifica del passivo, aveva prodotto l'assoluta impossibilità di lettura delle pec sui pc dell'Avv. Oreste Cardillo e della sua segretaria avendone comportato la cancellazione dal server Aruba pag. 6 dell'odierno ricorso . 3.4.1. Ancor più specificamente, alle pag. 24 e ss. del medesimo ricorso, richiamandosi le corrispondenti osservazioni desumibili dalla consulenza tecnica di parte redatta dal prof. ing. C.L., si legge che i il sistema informatico in uso presso lo studio legale Oreste Cardillo & Associati .e' dotato di una rete Ethernet cui sono connessi 13 PC desktop . i Server . il Router . Tutti i PC sono stati configurati aggiungendo alla casella di posta personale dell'utilizzatore del dispositivo quella oreste.cardillo.pec.studiolegalecardillo.it al duplice scopo di . scaricare localmente una copia della posta destinata all'indirizzo oreste.cardillopec.studiolegalecardillo.it per garantire un hot backup ridondato delle PEC non assicurato dal provider di servizi aruba pec s.p.a. una ulteriore copia delle PEC doveva essere tenuta sul server del provider dei servizi fino a saturazione dello spazio dati ivi disponibile . Il controllo delle Pec in arrivo all'indirizzo oreste.cardillo.pec.studiolegalecardillo.it, la relativa apertura e consultazione avveniva ed avviene esclusivamente attraverso il PC personale dell'Avv. Oreste Cardillo, dotato di password riservata, ed il PC della segretaria del predetto, sig.ra Ca.Anumero , anche questo dotato di password riservata la ricezione delle due pec del Curatore con gli esiti della verifica sul pc denominato OMISSIS non costituiva un'anomalia in sé, anzi, la ricezione anche sul quel pc era prevista e voluta per conservare un'ulteriore copia dei messaggi , tantomeno per effetto di un malfunzionamento della casella PEC dell'Avvocato Cardillo. Il malfunzionamento derivando, invece, dal fatto che queste due pec erano state cancellate dal sistema e finanche dal server di Aruba a causa dell'anomalia di configurazione del OMISSIS analiticamente descritta nella relazione a firma del Prof. C. più precisamente, Tale PC a causa di una anomala configurazione - in contrasto con le modalità operative previste per tutti i PC di studio comportanti la conservazione di tutte le pec in copia - al momento della apertura di Outlook produceva la cancellazione delle pec provenienti dal fallimento con data 19.12.2014 ore 16.18 e ore 16.19, finanche sul server ARUBA e, conseguentemente, produceva la intrasmissibilità di dette pec a tutti gli altri PC avviati immediatamente dopo e, segnatamente, a quelli dell'avv. Oreste Cardillo e della sua segretaria . 3.5. Queste essendo le circostanze fattuali poste a fondamento dell'istanza di remissione in termini proposta dallo J. nel suo ricorso L.Fall., ex articolo 98, comma 2, ne consegue, allora che corretta è la decisione di rigetto di quell'istanza adottata dal tribunale, perché affatto coerente con i principi giurisprudenziali tutti precedentemente ricordati, e, quindi, scevra dai vizi a essa ascritti nei motivi di ricorso in esame. 3.5.1. E' evidente, infatti, che ciò che viene lamentato non è la mancata ricezione al contrario risultante, come detto, dalla corrispondenti ricevute di accettazione e di consegna prodotte del messaggio di posta elettronica recante la comunicazione L.Fall., ex articolo 97 spedita dal curatore del fallimento all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Oreste Cardillo, pure all'epoca difensore dell'odierno ricorrente, bensì, la mancata visualizzazione di detto messaggio sul computer di quest'ultimo ovvero della sua segretaria unici abilitati ad aprirlo e leggerlo, ciascuno con la propria password per effetto di un'anomalia della sua configurazione non rileva, pertanto, la decisione resa da Cass. numero 2119 del 2021 , richiamata nella memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c., in quanto concernente caso di specie - la non tempestività dell'atto di opposizione era dovuta ad un errore fatale del sistema informatico - affatto diverso da quello odierno . 3.5.2. A ben vedere, dunque, è come se il citato difensore dello J. - per continuare il parallelo con il vecchio sistema di posta ordinaria - non contestasse di avere ricevuto la raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'atto al suo studio, ma dichiarasse di non averla mai potuta leggere, chiedendo, perciò, di essere rimesso in termini. 3.5.3. Si è già detto, però, che la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato comunicato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la comunicazione. La nella specie dedotta mancata/impossibilità di lettura dello stesso da parte del difensore per un asserito malfunzionamento del proprio sistema di computers o anche di uno solo di essi in uso nel suo studio, invece, lungi dal doversi ascrivere ad un inadeguato funzionamento del sistema di comunicazioni telematiche come, a titolo meramente esemplificativo, dei servers concretamente utilizzati , non può che essere imputato a mancanza di diligenza del difensore certamente non esclusa dal fatto che lo stesso ha dichiarato di aver ricevuto alcuni messaggi PEC successivamente inviatigli dallo stesso fallimento che, nell'adempimento del proprio mandato professionale, è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici ed a controllarne costantemente l'efficienza. 3.5.4. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha già puntualizzato cfr. Cass. numero 3340 del 2021 che, in caso di tardiva proposizione di un'impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini ex articolo 153 c.p.c. , quando il ritardo sia dovuto al fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'articolo 6 CEDU , poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia . 3.5.5. Ne deriva, alla stregua delle esposte considerazioni, la piena correttezza dell'avvenuto rigetto, da parte del tribunale partenopeo, dell'istanza di rimessione in termini formulata dal difensore dello J., la quale, essendo strumentale al valido e tempestivo compimento dell'atto processuale da cui la parte istante sia decaduta per causa ad essa non imputabile, non può essere accolta in favore colui che abbia colpevolmente dato causa alla decorrenza del termine cfr., tra molte Cass. numero 4624 del 2020 Cass. SU. numero 32725 del 2018 . 4. In definitiva, l'odierno ricorso va respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. Cass., S.U., numero 24245 del 2015 Cass., S.U., numero 15279 del 2017 e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, numero 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto, mentre spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna J.P. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 200 per esborsi e in Euro 18.000 per compenso di avvocato, oltre alle spese forfetarie pari al 15% del compenso, I.V.A. e c.p. A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.