«Tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell’atto di precetto e che la notificazione dell’atto di precetto sia preceduta dalla o, quanto meno, avvenga contestualmente alla notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificatamente ed espressamente dalla legge negli articolo 474 e ss. c.p.c. […]».
Il Tribunale di Palermo accoglieva l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., proposta da P.G, avverso il precetto di pagamento notificatole da G.G., sulla base di una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali passata in giudicato. G.G. ricorre in Cassazione lamentandosi del fatto che «l'opponente difetterebbe di un concreto interesse a denunziare l'irregolarità relativa alla fase preliminare all'esecuzione oggetto della sua opposizione, consistente nell'omessa notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in suo favore, da parte della creditrice che le aveva intimato precetto, non avendo indicato lo specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa che detta irregolarità le avrebbe causato». La doglianza è infondata. Nel caso di specie, il titolo esecutivo in questione riguarderebbe due crediti autonomi e distinti, e non un unico credito nel quale una delle creditrici è subentrata all'altra, né risulterebbe una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione relativa alle spese processuali liquidate, in deroga alla regola generale di cui all'articolo 97 c.p.c Secondo tale Collegio non può ritenersi «allegato in modo sufficientemente specifico che la situazione di fatto fosse diversa da quella ritenuta sussistente dal giudice del merito». Il Tribunale si sarebbe, quindi, limitato a «prendere atto della circostanza che, con riguardo al credito posto a base dell'atto di precetto opposto … , non era intervenuta la previa o contestuale notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 479 c.p.c.», ritenendo che la suddetta notificazione, «già operata con riguardo all'altro distinto credito da esso portato … , non potesse esentare il creditore intimante dal rispetto delle formalità previste dalla disposizione richiamata». Per questi motivi, ne consegue il rigetto del ricorso da parte della Suprema Corte sulla base del seguente principio di diritto «tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla o, quanto meno, avvenga contestualmente alla notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificatamente ed espressamente dalla legge negli articolo 474 e ss. c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate».
Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Fatti di causa Ga.Pr. ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., avverso il precetto di pagamento notificatole da G.G. sulla base di una sentenza di condanna al pagamento di spese processuali passata in giudicato. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Palermo. Ricorre la G. , sulla base di un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., comma 2. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c., comma 1, degli articolo 93,100,475,477,479,617 e 618c.p.c. e dell'articolo 153disp. att. c.p.c. e dell'articolo 24Cost., comma 1 e dell'articolo 111 Cost., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4 . Secondo la ricorrente che richiama a sostegno dei propri assunti alcuni precedenti di questa Corte e, in particolare, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 3967 del 12/02/2019, Rv. 652822 - 01 , l'opponente difetterebbe di un concreto interesse a denunziare l'irregolarità relativa alla fase preliminare all'esecuzione oggetto della sua opposizione, consistente nell'omessa notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in suo favore, da parte della creditrice che le aveva intimato precetto non avendo indicato lo specifico pregiudizio al proprio diritto difesa che detta irregolarità le avrebbe causato. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. È opportuno in primo luogo chiarire che - per quanto emerge dagli atti e dallo stesso ricorso - il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto opposto è costituito da una sentenza che reca la condanna del dante causa della Ga. nella cui obbligazione pacificamente quest'ultima è subentrata al pagamento delle spese di un processo civile definito, sia in favore di G.G. che in favore di Gi.Gi. . Si tratta cioè di un titolo esecutivo da cui risultano due crediti autonomi e distinti, non un unico credito nel quale una delle creditrici è subentrata all'altra, come in qualche modo parrebbe sottintendere la ricorrente in alcuni punti delle proprie difese specie nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., comma 2, in particolare là dove, nel sostenere che il titolo spedito in forma esecutiva era stato già notificato alla debitrice, sebbene con l'omissione formale dell'indicazione di uno dei creditori, sembra in qualche modo dare per presupposto che si trattava in definitiva di un unico credito . Non risulta del resto alcuna espressa previsione, nel titolo stesso, di una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione relativa alle spese processuali liquidate, in deroga alla regola generale di cui all'articolo 97 c.p.c La stessa ricorrente afferma anzi, nel ricorso, che la sentenza posta a base del precetto recava la condanna al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle appellate Gi.Gi.e . Giurintano Giovanna.q.numero m.i. . .I.o.c.,.numero s.i.s.a.e.l.,.a.f.d.c.,.d.c.d.p.c.,.d.p.d. G.G. in favore di G.G. , ed in relazione a tale affermazione non vi è alcuna censura nel ricorso. In realtà, nel ricorso neanche viene adeguatamente chiarito se eventualmente G.G. , con il precetto opposto, aveva intimato il pagamento, oltre che del credito a lei spettante in base al titolo esecutivo, anche di quello spettante a Gi.Gi. la ricorrente si limita a far presente ripetutamente che G.G. e Gi.Gi. erano entrambe creditrici sulla base del medesimo titolo e, anzi in particolare a pag. 9, righi 23-25, del ricorso , sembra far riferimento all'intimazione da parte di G.G. del pagamento della propria quota di credito . Per tali aspetti, il ricorso difetta quanto meno di sufficiente specificità. Comunque, per quello che è possibile evincere sulla base dell'esposizione della stessa ricorrente, ad avviso di questa Corte non può ritenersi allegato in modo sufficientemente specifico che la situazione di fatto fosse diversa da quella ritenuta sussistente dal giudice del merito, e cioè che G.G. ha intimato alla Ga. precetto di pagamento per un proprio credito, distinto e autonomo, benché derivante dal medesimo provvedimento giudiziario, rispetto a quello spettante a Gi.Gi. , senza notificare alla debitrice il titolo spedito in forma esecutiva in proprio favore, ai sensi dell'articolo 479 c.p.c., ma anzi dichiarando espressamente di intendere avvalersi a tal fine della notificazione in precedenza effettuata alla debitrice da Gi.Gi. del titolo spedito in forma esecutiva esclusivamente in favore di quest'ultima notificazione, quindi, esclusivamente relativa al relativo autonomo credito . 3. Tanto precisato con riguardo alla situazione di fatto, è evidente che il tribunale, in diritto, si è limitato a prendere atto della circostanza che, con riguardo al credito posto a base dell'atto di precetto opposto e cioè il credito di cui era titolare, in base alla sentenza, G.G. , non era intervenuta la previa o contestuale notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 479 c.p.c., ed ha ritenuto che la notificazione del medesimo provvedimento giudiziario, già operata con riguardo all'altro distinto credito da esso portato e cioè quello di cui era titolare Gi.Gi. , non potesse esentare il creditore intimante dal rispetto delle formalità previste dalla disposizione appena richiamata. Questa essendo, in sostanza, l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, deve senz'altro affermarsi che la stessa è conforme ai principi di diritto applicabili alla fattispecie non può infatti dubitarsi e non si è mai del resto dubitato che, qualora un unico provvedimento giudiziario contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di due o più diversi crediti in favore di due o più diversi creditori e la condanna costituisca per tutti tali crediti titolo esecutivo, ai fini dell'esecuzione forzata ciascun creditore abbia diritto ad una specifica ed autonoma spedizione in forma esecutiva del titolo stesso in proprio favore, in relazione alle obbligazioni di cui è titolare e, al fine del concreto esercizio dell'azione esecutiva, abbia l'obbligo di notificare al debitore il suddetto titolo, spedito in forma esecutiva in suo favore, prima o contestualmente all'intimazione del precetto di pagamento non potendo certo avvalersi della eventuale notificazione effettuata, esclusivamente in relazione al proprio distinto e autonomo credito, da un altro creditore . I principi di diritto appena enunciati in realtà neanche vengono specificamente contestati dalla ricorrente per quanto, come già rilevato, il ricorso non sia del tutto chiaro sul punto . Quest'ultima non nega espressamente che nella specie sia stata omessa la notificazione del titolo esecutivo prescritta dall'articolo 479 c.p.c., con riguardo al proprio credito, ma sembra comunque sostenere che il conseguente vizio che ciò ha determinato in relazione svolgimento della fase preliminare all'esecuzione e, in particolare, alla validità ed efficacia dell'atto di precetto, non potrebbe essere dichiarato, non avendo la debitrice opponente specificamente allegato il pregiudizio che dall'indicata omissione le sarebbe derivato. 4. Nei termini appena ricostruiti dell'oggetto dell'opposizione avanzata dalla Ga. opposizione agli atti esecutivi volta a far valere l'omessa previa o contestuale notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore intimante il precetto, imposta dall'articolo 479 c.p.c. , la censura di cui al ricorso si rivela manifestamente infondata. Infatti, le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della necessaria fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla o, quanto meno, avvenga contestualmente alla notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli articolo 474 e ss. c.p.c Ed è, d'altra parte, la legge stessa che prevede la possibilità per il debitore opposto di far valere la mancata osservanza di dette formalità con un apposito rimedio processuale, che è l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., senza condizionarlo in alcun modo alla sussistenza di un diverso ed ulteriore specifico pregiudizio per il debitore, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state rispettate. Non è dunque in alcun modo possibile sostenere e in effetti non è mai stato sostenuto, fatto ovviamente salvo il principio di sanatoria delle nullità di cui all'articolo 156 c.p.c., che peraltro nella specie non viene in rilievo, essendo stata espressamente esclusa ogni possibile sanatoria dal tribunale e non essendo avanzata nel ricorso alcuna specifica censura in proposito che, nell'ipotesi in cui siano omesse o violate le formalità espressamente previste dal codice di rito ai fini del corretto esercizio dell'azione esecutiva e la cui violazione od omissione espressamente lo stesso codice di rito prevede possa essere denunziata con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., il debitore opponente, oltre ad allegare e dimostrare tale violazione, sia tenuto anche ad allegare e dimostrare un ulteriore e diverso concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa. È infatti evidente che, nell'indicare espressamente le formalità necessarie per lo svolgimento dell'azione esecutiva e nel prevedere il rimedio utilizzabile per far valere l'eventuale violazione, è la stessa legge a stabilire, in via preventiva e non sindacabile dal giudice se non tramite il rilievo di una eventuale questione di legittimità costituzionale, laddove si tratti di disposizioni contrastanti con i precetti della stessa Costituzione , la sussistenza di un pregiudizio per il debitore derivante dalla suddetta violazione ed il suo rilievo ai fini della dichiarazione di inefficacia dei relativi atti viziati da detta violazione. I precedenti di questa Corte richiamati dalla ricorrente anche nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., comma 2 hanno riguardo a differenti ipotesi di nullità in particolare, nel precedente cui fa ripetuto riferimento la ricorrente nella predetta memoria, si sono ritenute sussistenti mere irregolarità formali di un titolo esecutivo correttamente notificato al debitore dal creditore intimante , non consistenti nella diretta, radicale ed assoluta omissione di specifiche formalità richieste dalla legge per il regolare esercizio dell'azione esecutiva. Tali precedenti non possono ritenersi conferenti rispetto al caso di specie e, d'altra parte, le considerazioni in essi espresse non potrebbero certamente condividersi - per le ragioni sin qui esposte - se le si volesse estendere, come pare pretendere la ricorrente, a tutte le ipotesi in cui sia espressamente denunziata, con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c. non mere irregolarità formali di un documento, ma l'assoluta omissione di una formalità o di un preciso adempimento prescritto come necessario dalla legge ai fini del regolare esercizio dell'azione esecutiva, come in sostanza avviene nella specie, essendo denunziato il vizio del precetto derivato dall'omissione della previa o contestuale notificazione del titolo, in forma esecutiva, posto alla sua base, cioè l'omissione di un adempimento che l'articolo 479 c.p.c. prescrive con limitate e specifiche eccezioni nella specie non ricorrenti come necessario ai fini del corretto esercizio dell'azione esecutiva cfr. del resto, in tal senso, la più recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 1096 del 21/01/2021 Rv. 660276 - 01, nella quale si afferma espressamente il principio di diritto per cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi , escludendosi la possibilità di valutare in proposito l'eventuale sussistenza dell'allegazione di qualunque ulteriore specifico pregiudizio . È opportuno osservare, ad ulteriore sostegno di quanto sin qui esposto, che in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare anche solo in astratto uno specifico pregiudizio per il debitore, ulteriore rispetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma esecutiva e, quindi, sarebbe impossibile pretendere che un siffatto ipotetico pregiudizio venga allegato in sede di opposizione agli atti esecutivi, a pena di inammissibilità per difetto di interesse dell'opposizione stessa. D'altra parte, se si volesse seguire fino in fondo una siffatta impostazione, dovrebbe probabilmente giungersi ad ammettere che il creditore intimante precetto, che abbia omesso di notificare il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell'esistenza di quel titolo, il che sarebbe palesemente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all'esecuzione. In definitiva, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato sulla base del seguente principio di diritto tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla o, quanto meno, avvenga contestualmente alla notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli articolo 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate . 4. Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.