In materia di adottabilità la comparizione ed audizione del genitore è scansione ineludibile ed improcrastinabile del giudizio di primo grado davanti al Tribunale per i minorenni volto all’accertamento delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità del minore al pari dell’integrazione necessaria del contraddittorio. La violazione di questo obbligo determina una lesione effettiva ed insanabile del diritto di difesa del genitore e conduce all’invalidità dell’intero giudizio.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza numero 32661 depositata il 9 novembre 2021. Il fatto. La Corte di Appello territorialmente competente confermava la pronuncia di adottabilità resa dal Tribunale per i minorenni in relazione ad un minore straniero nato nel 2017 da una cittadina straniera arrivata in Italia in stato avanzato di gravidanza, dopo essere fuggita dal suo Paese con il suo compagno. In particolare, il parto avveniva in Italia e, dopo la nascita del minore, il neonato e la madre venivano collocati in comunità. La Corte di Appello ed, in precedenza, il Tribunale per i minorenni, ponevano alla base delle loro valutazioni negative e del conseguente accertamento della condizione di abbandono in primis i rapporti della madre descritti come difficili e caratterizzati da un comportamento non collaborativo ed ostile sia all'arrivo che nei primi mesi di permanenza in comunità. In secondo luogo, era stato dato rilievo cruciale al tentativo di allontanamento dalla comunità con il figlio dopo circa sei mesi dalla nascita per raggiungere il padre, accolto in un'altra città italiana. In terzo luogo, era stato evidenziato il successivo disinteresse verso il minore, dall'arrivo in Francia unitamente al compagno fino alla partecipazione al giudizio italiano di adottabilità. Il Tribunale adito sottolineava, nella piena condivisione data dalla Corte di Appello nella fase successiva, che la ricorrente non aveva mostrato capacità genitoriali, rifiutando il sostegno offertole, aveva avuto una condotta gravemente lesiva degli interessi del minore, esponendolo al pericolo quando lo portava via dal centro senza il consenso della struttura, cui seguiva l'allontanamento dalla struttura e la mancata richiesta di contatto ed incontro con il minore per diversi mesi senza neanche chiedere notizie sul suo stato. La Corte di Appello sottolineava, altresì, il comportamento reticente, oppositivo e scarsamente tutelante verso il figlio evidenziava che la stessa madre aveva dimostrato interesse prevalente nel ricongiungersi al compagno in Francia senza cogliere l'opportunità offertale dalla comunità in funzione dell'interesse del figlio minore. La Corte territoriale aveva ritenuto ammissibile l'intervento in giudizio del compagno della ricorrente in qualità di padre del minore anche se la documentazione a sostegno della sua dichiarata paternità non era stata ritenuta fondata su alcuna prova certa e documentale valida. Nel gravame, appellante ed interveniente, venivano sentiti, senza tuttavia, la precisazione nella motivazione della pronuncia impugnata, circa quali dichiarazioni avessero reso. Avverso tale pronuncia, le stesse parti, proponevano ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. La decisione di terzo grado. I Supremi Giudici, hanno ritenuto fondato, tra gli altri, il primo dei quattro motivi di ricorso proposto dai ricorrenti sulla scorta del quale questi ultimi denunciavano violazione e/o falsa applicazione di diverse norme di legge per le quali la Corte territoriale non aveva pronunciato nulla in merito al motivo della mancata audizione della madre e del padre del minore. Secondo la Corte di legittimità gli effetti della mancata audizione dei genitori nel giudizio di primo grado relativo alla dichiarazione di adottabilità, e, più specificatamente, la sanabilità dell'omissione con l'esecuzione dell'incombente nel grado successivo non può dirsi affatto idoneo a sanare la predetta omissione. Sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 12 della l. numero 183/1984 , la comparizione effettiva dei genitori - così come la loro audizione, costituisce un segmento ineludibile del procedimento di primo grado perché diretta in primo luogo ad evidenziare i profili di criticità nell'esercizio della genitorialità che hanno condotto all'avvio di un procedimento che può concludersi con la definitiva recisione del rapporto con il figlio minore ed a consentire l'interlocuzione e la difesa personale della parte al riguardo oltre che ad avere un quadro più completo delle ragioni dei comportamenti che hanno determinato l'allarme degli organi della procedura e dei servizi territoriali. Pertanto, conclude il Collegio di legittimità, deve escludersi la sanabilità della mancata audizione dei genitori del minore nel corso del giudizio di primo grado con l'esecuzione dell'incombente in quello successivo proprio per la centralità del fattore tempo in questi giudizi che si occupano di un minore in crescita e del legame con la sua famiglia di origine.
Presidente Bisogni – Relatore Acierno Fatti di causa e ragioni della decisione 1. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di adottabilità del Tribunale per i minorenni in relazione ad un minore straniero nato nel OMISSIS da una cittadina della Sierra Leone, arrivata in Italia, in stato avanzato di gravidanza, dopo essere fuggita dal suo paese con il compagno, trattenuto in Libia. Il parto è avvenuto in Italia e dopo la nascita del minore, il neonato e la madre sono stati collocati in comunità. La Corte d'Appello ed, in precedenza il Tribunale per i minorenni hanno posto a base della loro valutazioni negative e del conseguente accertamento della condizione di abbandono le seguenti vicende successivamente occorse. In primo luogo i rapporti della madre con gli operatori sono stati descritti come difficili e caratterizzati da un comportamento non collaborativo ed ostile sia all'arrivo che nei primi mesi di permanenza in comunità in secondo luogo è stato dato rilievo cruciale al tentativo di allontanamento dalla comunità con il figlio dopo circa sei mesi dalla nascita per raggiungere il padre, intanto accolto a Brescia. In terzo luogo è stato evidenziato il successivo disinteresse verso il minore, dall'arrivo in Francia unitamente al compagno o marito fino alla partecipazione al giudizio italiano di adottabilità. Il Tribunale per i minorenni ha sottolineato ed il giudizio è stato interamente condiviso dalla Corte d'Appello che la ricorrente non ha mostrato capacità genitoriali, ha rifiutato il sostegno offertole, ha avuto condotta gravemente lesiva degli interessi del minore, esponendolo a pericolo, portandolo via dal centro senza consenso della struttura, cui è seguito l'allontanamento dalla struttura e la mancata richiesta di contatto ed incontro con il minore per molti mesi senza neanche chiedere notizie. Le condotte stigmatizzate dagli operatori e dal giudice di merito hanno avuto le seguenti scansioni temporali. Tra la nascita del minore OMISSIS e l'allontanamento della madre dalla comunità sono trascorsi meno di sei mesi 7/7/2017 . Il primo marzo 2018 la ricorrente ha richiesto notizie al Tribunale per i minorenni che aveva aperto la procedura di adottabilità. In questo lasso di tempo la ricorrente si è trasferita in Francia con il marito ed entrambi hanno ottenuto la protezione sussidiaria, così da poter circolare nei paesi UE. 1.1. L'osservazione specifica dei servizi territoriali sulla ricorrente si e', infine, concentrata nel periodo di tempo che è intercorso dalla nascita del minore ai sei mesi di vita dello stesso. La ricorrente è stata successivamente allontanata dalla comunità pur conoscendo la sua condizione di estrema indigenza e di mancanza di un luogo dove vivere logisticamente vicino al minore. 1.2 La Corte d'Appello ha sottolineato anche il comportamento reticente, oppositivo e scarsamente tutelante verso il figlio ha evidenziato che la stessa ha dimostrato interesse prevalente nel ricongiungersi al compagno in Francia senza cogliere l'opportunità offerta dalla comunità fino all'allontanamento coattivo dalla stessa in funzione dell'interesse del figlio minore. Ha preferito andare in Francia ed ha cosi abbandonato deliberatamente il figlio minore. Attualmente, aggiunge la Corte d'Appello vive in Francia in modo da disinteressarsi assolutamente del figlio di due anni . 1.3 L'inidoneità non ha dunque carattere transitorio ma stabile in quanto fondato sulla pluralità e reiterazione di comportamenti evidenziati. Il minore è sereno e felice nella famiglia affidataria. 1.4 La Corte territoriale ha ritenuto ammissibile l'intervento in giudizio di I.K. anche se la documentazione a sostegno della sua dichiarata paternità non è stata ritenuta fondata su alcuna prova certa e documentale valida. Peraltro la sua condotta complessiva è stata abbandonica fin dalla gestazione, al parto ed ai primi delicati anni di vita del minore . 1.5 Nel giudizio d'appello l'appellante e l'interveniente sono stati sentiti ma non viene precisato nella motivazione della pronuncia impugnata quali dichiarazioni abbiano reso. 2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione M.T. e I.K., affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso l'avv. D.M.R., tutore del minore. 3. Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione della L. numero 184 del 1983, articolo 11 e 12, per la mancata contestazione dello stato di abbandono ai genitori e articolo 112 c.p.c. , per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo a tale omissione nonché sulla mancata audizione della madre la violazione degli articolo 102 e 354 c.p.c. , per aver omesso di esaminare il motivo di appello che aveva censurato la mancata audizione in primo grado della madre e del padre del minore dell' articolo 102 c.p.c. , per mancata integrazione del contraddittorio con il padre articolo 354 c.p.c. , per non essere stata dispost4 la rimessione in primo grado per provvedere all'incombente. 3.1 Il primo profilo di censura è stato così illustrato in un primo tempo il Tribunale aveva disposto che si procedesse alla contestazione dello stato di abbandono della madre con rogatoria ma, successivamente, alla luce delle difficoltà procedurali emerse anche a causa della non agevole corrispondenza con il Consolato e la indicazione di diversa autorità per la rogatoria, il Tribunale aveva invece espresso un giudizio di superfluità processuale dell'audizione a fini anche di contestazione dell'abbandono, ritenendo che la stessa aveva svolto compiutamente le proprie difese mediante l'assistenza legale avendo espresso la volontà di opporsi all'adozione e avendo dichiarato la propria disponibilità a rientrare in Italia per sottoporsi ai percorsi della genitorialità. 3.2 In relazione al vizio di omessa pronuncia la parte ricorrente ha evidenziato di aver svolto con il terzo motivo di ricorso in appello pag. 18-20 atto di appello una puntuale contestazione relativa alla violazione della L. numero 184 del 1983, articolo 12, ritenendo l'adempimento previsto dalla norma non eludibile ma la Corte d'Appello non aveva affrontato questo motivo, verosimilmente perché superato dall'audizione delle parti in appello. Al contrario l'incombente doveva. 7 essere svolto il primo grado al fine di verificare in concreto le condizioni dell'abbandono in relazione alla madre del minore mai ascoltata specificamente prima del giudizio ed impedita a presentarsi all'udienza finché non in possesso del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, non potendo in attesa del riconoscimento del suo diritto, ad uscire dal paese che deve esaminare la domanda la Francia . La comparizione personale dei genitori, nei giudizi volti alla dichiarazione di adottabilità non è surrogabile. 3.3 In relazione alla mancata integrazione del contraddittorio con I.K. in primo grado, si è evidenziato che si trattava di parte necessaria che il Tribunale era a conoscenza della sua esistenza fin dal marzo 2018 cioè da quando entrambe le parti facevano pervenire una lettera con il dichiarato intento di volersi ricongiungere con il figlio minore con allegazione del certificato di matrimonio contratto in Sierra Leone. I dubbi sulla sua formale legalità avrebbero dovuto ulteriormente indurre all'integrazione del contraddittorio ed all'audizione della parte anche al fine di verificare l'esigenza di approfondire l'istruzione probatoria sulla sua paternità. 3.4 In ordine logico si deve affrontare in primo luogo il vizio di omessa pronuncia. Effettivamente non risulta affrontato il motivo d'appello relativo all'omessa integrazione, in primo grado, del contraddittorio nei confronti del soggetto che si è espressamente dichiarato padre del minore. Deve, tuttavia, ritenersi implicitamente assorbita la censura dal positivo giudizio di ammissibilità dell'intervento di I.K. nel giudizio di secondo grado. 3.5 E' necessario, pertanto, esaminare il fondo delle censure articolate nel primo motivo, da ritenersi non assimilabili in un'unica questione, non essendo sovrapponibili le posizioni processuali degli attuali ricorrenti nei procedimenti di merito. Nel giudizio di primo grado si è costituita la madre della minore e non è stata autorizzata la partecipazione al giudizio di I.K. essendo stato affermato che non vi erano parenti entro il quarto grado cui poter affidare il minore L. numero 184 del 1983, ex articolo 10, comma 2. E' stata, inoltre, ritenuta superflua l'audizione della madre alla luce delle risultanze istruttorie. 3.6 Il primo motivo di ricorso intercetta, di conseguenza, un triplice ordine di quesiti. Il primo riguarda gli effetti della mancata audizione del genitore nel giudizio di primo grado relativo alla dichiarazione di adottabilità e, più specificamente, la sanabilità dell'omissione con l'esecuzione dell'incombente nel grado successivo. Il secondo la necessità di procedere ad un'indagine effettiva, nel primo grado di giudizio, in relazione all'esistenza di genitori o parenti entro il quarto grado, in particolare, quando vi sia chi rivendica la qualità di genitore biologico. Il terzo la necessità di disporre comunque l'integrazione del contraddittorio nei confronti di chi si dichiari padre del minore, ove vi siano indizi fattuali rilevanti, al fine di disporne l'audizione anche al fine di accertarne la genitorialità ove necessario, mediante i poteri istruttori officiosi di cui dispone il Tribunale per i minorenni. Anche per quest'ultimo quesito si pone il tema della sanabilità del difetto d'integrazione del contraddittorio mediante la dichiarazione di ammissibilità del suo intervento in appellante. 3.7 In ordine al primo quesito è necessario riprodurre la L. numero 183 del 1984 , articolo 12, primi tre commi Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato. Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza. In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia. Al tribunale per i minorenni si impone l'esecuzione preventiva d'indagini sulla famiglia di origine al fine di procedere alla completa attivazione del contraddittorio necessario con i genitori e con i parenti entro il quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi con il minore. Quest'ultima condizione può essere oggetto di valutazione preventiva soltanto ove sia stata concretamente possibile l'attivazione e lo sviluppo dei rapporti significativi con il minore, dovendosi altrimenti verificarne l'effettività attraverso la comparizione e l'audizione. 3.8 Per quanto riguarda i genitori la comparizione effettiva e la loro audizione costituisce un segmento ineludibile del procedimento di primo grado perché diretta in primo luogo ad evidenziare i profili di criticità nell'esercizio della genitorialità che hanno condotto all'avvio di un procedimento che può concludersi con la definitiva recisione del rapporto con il figlio minore ed a consentire l'interlocuzione e la difesa personale della parte al riguardo oltre che ad avere un quadro più completo delle ragioni dei comportamenti che hanno determinato l'allarme degli organi della procedura e dei servizi territoriali. Deve, pertanto, escludersene la sanabilità con l'esecuzione dell'incombente in secondo grado proprio per la centralità del fattore tempo in questi giudizi che si occupano di un minore in crescita e del legame con la sua famiglia di origine. L'elemento del tempo non può, di conseguenza essere valutato soltanto in relazione alla fase di sviluppo psico fisico del minore oggetto di accertamento, ed alle sue esigenze di stabilità affettiva e relazionale ma deve tenere conto quanto meno con pari rilievo dell'irreparabilità del pregiudizio per la perdita anche transeunte della relazione genitore figlio che colpisce entrambi gli attori della relazione filiale, ponendosi in netto contrasto con la L. numero 183 del 1984 , articolo 1. 3.9 Con riferimento al caso di specie, il giudizio di primo grado è iniziato poco tempo qualche mese dopo il collocamento del minore presso la famiglia affidataria 13 dicembre 2017 e si è concluso con deposito della pronuncia il 4 febbraio 2019. Il procedimento d'appello si è concluso nel maggio del 2020 comunicazione telematica della sentenza impugnata alla parte 5 maggio 2020 . La ricorrente è stata sentita il 4 ottobre 2019 pag. 20 ricorso a quasi due anni dall'inizio del collocamento del minore presso la famiglia affidataria e dopo più di due anni dall'allontanamento dalla comunità e dalla mancanza di rapporti con il minore. La scansione dei tempi pone efficacemente in luce come la dilazione temporale dell'audizione sia stata, anche in concreto, profondamente lesiva del diritto di difesa della ricorrente, non essendo stata messa in condizione di spiegare le ragioni reali del suo allontanamento, del suo trasferimento in Francia, della raggiunta condizione di stabilità familiare grazia al permesso di soggiorno e di esprimere la propria ferma volontà di assumere la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore. Deve, aggiungersi, che degli esiti dell'audizione in appello non vi è traccia nella giustificazione argomentativa della conferma dell'adottabilità, tutta esclusivamente centrata sulla valutazione delle condotte della ricorrente ante giudizio di primo grado. 3.10 In conclusione la comparizione ed audizione del genitore è scansione ineludibile ed improcrastinabile del giudizio di primo grado davanti al Tribunale per i minorenni volto all'accertamento delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità del minore al pari dell'integrazione necessaria del contraddittorio. La violazione di questo obbligo determina una lesione effettiva ed insanabile del diritto di difesa del genitore e conduce all'invalidità dell'intero giudizio. La Corte d'Appello non ha fatto buon governo di questi principi, ritenendo superflua l'audizione della ricorrente in primo grado, nonostante la piena disponibilità della parte a porvi esecuzione e l'insussistenza delle condizioni indicate nella L. numero 184 del 1983, articolo 11 . La necessità dell'audizione è stata, peraltro, costantemente ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte Cass. 15369 del 2015 relativa all'obbligo di audizione in appello ma in relazione ad una fattispecie in cui i genitori non si erano costituiti in primo grado 7959 del 2010 su obbligatorietà audizione in primo grado sanzionata L. numero 184 del 1983, ex articolo 15, lett. a . 4. Il secondo quesito riguarda la posizione processuale di I.K. che fin dal primo grado di giudizio si è dichiarato padre del minore, entrambe le parti hanno inviato lettera specificamente diretta ad ottenere il ricongiungimento con il minore prima del procedimento davanti al Tribunale per i minorenni . La ricorrente ha fornito al riguardo certificazione relativa al matrimonio contratto in Sierra Leone e in appello è stato prodotto documento attestante il riconoscimento del figlio effettuato in Francia. 4.1 Ritiene il Collegio, che la L. numero 184 del 1983, articolo 10, commi 1 e 2 ed articolo 11, comma 1, impongono al Tribunale di eseguire preventivamente indagini officiose sul nucleo familiare di riferimento del minore che riguardi i genitori e i parenti entro il quarto grado. Le due norme che si riproducono devono essere lette in modo coordinato articolo 10, comma 1 e 2 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. 2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice. articolo 11, comma 1 Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilita, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore . 4.2 La cruciale rilevanza di queste indagini e la gravità del mancato adempimento si coglie in primo luogo proprio in funzione dell'obbligo di integrazione del contraddittorio e di comparizione delle parti contenuto nel successivo articolo 12 ed ha ad oggetto preliminare, ove ve ne sia l'esigenza, come avvenuto nella specie, proprio la verifica della genitorialità. Se per uno dei due genitori non vi sia una palese ed indiscussa prova della discendenza biologica ma, tuttavia, esistano indizi fattuali non trascurabili, nella specie la lettera inviata al Tribunale nel marzo 2018 nella quale sia la ricorrente che il marito si dichiarano genitori del minore il certificato di matrimonio prodotto dalla madre il Tribunale per i minorenni non può escludere l'integrazione del contraddittorio, senza svolgere alcuna seria indagine od accertamento officioso, limitandosi ad un esame formalistico della documentazione proveniente da cittadini stranieri, che hanno dovuto lasciare il loro paese in condizione di pericolo per la propria incolumità, come attestato dal riconoscimento della protezione sussidiaria. Così operando il giudice di primo grado ha impedito l'esercizio del diritto di difesa nel giudizio fin dal suo sorgere per uno dei soggetti su cui primariamente avrebbe dovuto svolgere le indagini cui era tenuto. L'ammissibilità dell'intervento in appello non può spiegare alcuna efficacia sanante, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, sia per la insolita giustificazione fornita a sostegno dell'ammissibilità, fondata esplicitamente ed esclusivamente su una mera esigenza di regolarità formale del giudizio, e non sul riconoscimento della genitorialità della parte o, quanto meno sulla necessità di accertarla, sia per le ragioni già svolte, in particolare nel par. 3.10 in relazione alla ricorrente, attesa la gravità delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di adottabilità per i genitori biologici e per il minore. Deve aggiungersi che nel giudizio di secondo grado la valutazione della capacità genitoriale di I.K. è stata desunta, sia pure del tutto genericamente, da una condotta volontariamente assente, pur nella conoscenza, ampiamente dimostrata nell'illustrazione dei fatti pag. 4 e 5 provvedimento impugnato della situazione di estrema difficoltà oggettiva dello stesso a seguire la ricorrente nella gestazione era detenuto in Libia e il minore nei primi delicati anni di vita era in Francia come richiedente asilo e non poteva lasciare quel paese . 5. Ritiene in conclusione il Collegio che il primo motivo di ricorso sia fondato in relazione alla necessità di integrare il contraddittorio in primo grado nei confronti di K.I. e di disporne la comparizione personale e l'audizione di entrambi nel medesimo procedimento. 5.1 Il mero decorso del tempo dall'inizio della collocazione del minore in famiglia affidataria non può essere l'esclusivo elemento di giudizio nei giudizi relativi alla dichiarazione di adottabilità. Se la stabilità affettiva e relazionale costituisce certamente un fattore di equilibrio nello sviluppo del minore, non può sostenere la esclusione dell'esercizio di difesa delle parti, partendo dal livello primario costituito dall'integrità del contraddittorio e, data la irreversibile perdita della genitorialità che consegue alla dichiarazione di adottabilità, alla comparizione personale ed audizione delle stesse. Nella specie la ricorrente non è stata posta in condizione di rappresentare la propria spiegazione delle condotte che le sono state contestate, a fronte di un sostegno comunitario che è durato pochi mesi e che si è concluso con l'allontanamento della stessa senza considerare le condizioni di vita cui sarebbe stata esposta in mancanza di risorse economiche, linguistiche e professionali e il ricorrente è stato pretermesso illegittimamente dal giudizio di primo grado. 6. All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento dei rimanenti e ai sensi dell' articolo 354 c.p.c. , comma 1, deve essere disposto il rinvio al Tribunale per i minorenni di Napoli perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti di K.I. e alla comparizione personale ed audizione dello stesso e di A.I.T P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Visto l 'articolo 354 c.p.c ., comma 1, rinvia al Tribunale per i minorenni di Napoli in diversa composizione. In caso di diffusione omettere le generalità.