«In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'articolo 95, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale».
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un uomo ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 95 d.P.R. numero 115/2002, per avere falsamente attestato le proprie condizioni di reddito nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non indicando le somme percepite dall'INAIL a titolo di infortunio sul lavoro. L'uomo ricorre in Cassazione, rilevando che per compilare correttamente l'istanza di ammissione si era rivolto ad un patronato, e che ciò vale ad escludere la sussistenza del dolo, stante la natura pacificamente non reddituale delle somme percepite dall'INAIL. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che «le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'articolo 95 d.P.R. numero 115/2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale» Cass. penumero , numero 37144/2019 . Nel caso di specie, la sentenza si limita ad affermare la sussistenza del dolo generico richiesto dall'articolo 95 d.P.R. numero 115/2002, automaticamente ricavandolo sulla base della semplice omissione, nella dichiarazione allegata all'istanza di patrocinio a spese dello Stato, degli importi ricevuti dall'INAIL, benché essa sia dipesa dall'interpretazione dell'ente cui l'imputato si era rivolto, proprio ai fini di compilare correttamente la richiesta, circostanza quest'ultima che vale ad escludere l'elemento soggettivo, anche nella sua forma eventuale, non essendo ipotizzabile l'accettazione volontaria del rischio che le conseguenze della sua condotta potessero configurare un illecito penale. La Corte di Cassazione, pertanto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Presidente Di Salvo – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. M.D. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 95, per avere falsamente attestato le proprie condizioni di reddito nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non indicando le somme percepite dall'INAIL a titolo, a causa di un infortunio sul lavoro. 2. Formula un unico motivo di impugnazione con cui fa valere il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo. Rileva che la somma percepita dall'INAIL a titolo di risarcimento dell'infortunio in itinere non costituisce reddito, tanto che per affermare l'obbligatorietà della sua indicazione nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stato necessario escutere, in giudizio, un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, il quale nondimeno, non aveva saputo indicarne con certezza la natura fiscale. Sottolinea che l'imputato per compilare l'istanza di ammissione si era rivolto ad un patronato, proprio in considerazione della farraginosità della legislazione fiscale e che tutto ciò vale ad escludere la sussistenza del dolo, stante la natura pacificamente non reddituale delle somme percepite dall'INAIL. 3. Con requisitoria scritta ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 7, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Nel caso di specie il ricorrente, come ricordato dalla stessa Corte territoriale, si è rivolto ad un patronato, al fine di compilare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che vi ha provveduto non indicando nella richiesta le somme erogate, nell'anno di competenza 2012 , a titolo di indennità per infortunio sul lavoro, pari a complessivi Euro 14.000,00. 3. La Corte territoriale afferma che la rendita INAIL seppure esente da tassazione IRPEF, rileva ai fini del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76, comma 5, svolgendo la funzione di surrogare un reddito da lavoro cessato che ne costituisce il titolo, risolvendosi, pertanto, in una fonte di sostentamento e di introito per chi la percepisce. Così, ritenuta la materialità del fatto, ha reputato la sussistenza del dolo generico richiesto dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 95 sulla base del contenuto dell'istanza, tenuto conto del chiaro tenore letterale dell'articolo 78 del medesimo D.P.R 4. Occorre premettere che, secondo l'orientamento di questa Corte le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 95, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale Sez. 4, numero 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 27219201 Sez. 4, numero 4623 del 15/12/2017, Avagliano, Rv. 271949 che deve essere rigorosamente provato Sez. 4, Sentenza numero 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129 . 5. Ciò premesso, e rilevato che la Corte territoriale nell'affermare la sussistenza del dolo in capo al ricorrente non tiene in alcuna considerazione, da un lato, la complessità della normativa che regola la natura delle provvidenze non indicate quale reddito nella dichiarazione allegata all'istanza, dall'altro, che l'interessato, proprio per non incorrere in errore si è rivolto ad un'associazione di natura sindacale patronato , avente fra gli scopi l'ausilio ai cittadini nella compilazione delle richieste rivolte alla pubblica amministrazione ed all'autorità giurisdizionale, che implichino la conoscenza di specifiche normative settoriali e della loro lettura giurisprudenziale, pur essendo pacifico che l'imputato avesse fornito tutta la documentazione necessaria ai fini della corretta compilazione dell'istanza. 6. Questa Sezione ha, peraltro, recentemente ribadito che In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 95, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale. In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato in questione, per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, per il mancato approfondimento relativo alla deduzione dell'imputato di essersi affidato al difensore, cui aveva consegnato tutta la documentazione relativa al reddito, ivi compresa quella relativa ai dati omessi ai fini della redazione dell'istanza di ammissione Sez. 4, Sentenza numero 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129 . 7. Ebbene, nel caso di specie, la sentenza si limita ad affermare la sussistenza del dolo generico richiesto dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 95, automaticamente ricavandolo sulla base della semplice omissione, nella dichiarazione allegata all'istanza di patrocinio a spese dello Stato, degli importi ricevuti dall'INAIL, benché essa sia dipesa dall'interpretazione dell'ente cui l'imputato si era rivolto, proprio ai fini di compilare correttamente la richiesta, circostanza quest'ultima che vale ad escludere l'elemento soggettivo, anche nella sua forma eventuale, non essendo ipotizzabile l'accettazione volontaria del rischio che le conseguenze della sua condotta -consistita nell'affidarsi al patronato, al fine di redigere l'istanza, fornendo completa documentazione potessero configurare un illecito penale. 8. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il fatto il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.