Spazio occupato abusivamente dallo stabilimento balneare: posizione, estensione e numero di lettini rendono non punibile la condotta

Salvo il legale rappresentante della società che ha in gestione la struttura. Indiscutibile l’ampliamento illegittimo dello stabilimento, accertato dalla polizia giudiziaria.

Posizione defilata, modesta estensione e collocazione di un numero limitato di lettini rendono non punibile il gestore dello stabilimento balneare che ha occupato abusivamente circa 200 metri quadrati di demanio marittimo posizionati di fianco alla struttura e non compresi nella concessione Cass. penumero , sez. II, 5 novembre 2021, numero 39803 . All'origine della vicenda c'è l'accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria. In quell'occasione emerge «lo sconfinamento» compiuto dallo stabilimento balneare «rispetto al titolo concessorio» originario. A finire sotto processo è il legale rappresentante della società che gestisce la struttura. I giudici del Tribunale lo sanzionano con una pena pecuniaria, ritenendolo colpevole di « abusiva occupazione di spazio demaniale ». Ciò perché non sono assolutamente in discussione «l'invasione e l'occupazione abusiva di circa 200 metri quadrati di demanio marittimo, a est dello stabilimento, non compresi nella concessione». In sostanza, al rappresentante della società viene addebitato di avere prima effettuato «il riempimento della massicciata con versamento di ghiaia sui massi sottostanti» e di avere poi «collocato lettini da mare e ombrelloni ». Pure per i Giudici della Cassazione non vi sono dubbi sull' illegittimo ampliamento dello spazio a disposizione dello stabilimento . Impossibile mettere in discussione «la condotta materiale di occupazione di suolo demaniale oltre il limite della concessione», condotta addebitabile al rappresentante della società, ritenuto responsabile «a titolo di omesso controllo sui dipendenti e sui clienti». Allo stesso tempo, però, i magistrati ritengono la accertata condotta non particolarmente grave. Su questo fronte vengono posti in evidenza alcuni dettagli, ossia «la collocazione – in posizione defilata – della zona contestata, la sua modesta estensione e la collocazione di un numero limitato di lettini». In sostanza, è evidente «la minima offensività » della occupazione abusivo del demanio marittimo , e quindi, sanciscono i Giudici, il rappresentante della società non è punibile.

Presidente Cammino – Relatore Mantovano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il TRIBUNALE di GENOVA in data 12/02/2020 condannava O.M. alla pena pecuniaria dell'ammenda per il reato di cui all'articolo 1161 c.numero , commesso a GENOVA il 14/07/2018, mentre lo assolveva dal delitto di cui all' articolo 633 c.p. , ritenendo insussistente il fatto a lui contestato. Secondo l'imputazione O. , quale legale rappresentante della omissis s.r.l., società di gestione dell'omonimo stabilimento balneare, aveva invaso e abusivamente occupato 200 mq circa di suolo del demanio marittimo, a est dello stesso stabilimento, non compreso nella concessione/previo riempimento della massicciata con versamento di ghiaia sui massi sottostanti, aveva collocato lettini da mare, ombrelloni e oggetti similari. Ad avviso del TRIBUNALE, la posizione defilata della zona controversa, la sua modesta estensione e il limitato numero di lettini ivi collocati aveva fatto concludere non già per il dolo specifico richiesto per il delitto contestato articolo 633 c.p. , bensì per una condotta colposa, consistita nell'aver permesso con negligenza l'occupazione dell'area, omettendo di apporre segnalazioni efficaci e omettendo altresì di impartire al personale adeguate disposizioni. 2. O. propone atto di appello, per il tramite del difensore, che viene trasmesso a questa S.C., ricorrendo l'ipotesi di cui all' articolo 593 c.p.p. , comma 3, e deduce come motivi - la mancata correlazione fra accusa e sentenza, poiché egli sarebbe stato condannato per una condotta omissiva - non aver vigilato sul comportamento di clienti o dipendenti - mentre gli era stata contestata una condotta commissiva - la mancata prova in ordine alla collocazione abusiva di strutture come ombrelloni, lettini, ecc., al di fuori dell'area di concessione dello stabilimento, e comunque la non configurabilità nella specie della contravvenzione di cui all'articolo 1161 c.numero - la mancata applicazione dell'articolo 131 bis c.p.p., rispetto alla quale è stata ritenuta ostativa la qualifica professionale e la limitatezza dell'estensione in concreto realizzata. 3. Il ricorso va accolto con riferimento al terzo motivo proposto, con conseguente annullamento senza rinvio. È infondato il primo motivo poiché, pur essendo l'imputazione costruita sul reato di cui all' articolo 633 c.p. , essa tuttavia menziona l'avvenuta contravvenzione al disposto di cui all'articolo 1161 c.numero , ed evoca una condotta materiale di occupazione di suolo demaniale oltre il limite della concessione, di cui O. è stato ritenuto responsabile a titolo di omesso controllo sui dipendenti e sui clienti sussistono pertanto la norma di diritto che si assume violata e il comportamento in concreto tenuto, se pure con colpa invece che con dolo, tanto che poi il Giudice di primo grado ha escluso il delitto ipotizzato. Infondato è altresì il secondo motivo, perché sollecita una ricostruzione in fatto incompatibile col Giudizio di legittimità, in presenza di un accertamento della polizia giudiziaria, e quindi del consulente, da cui è emerso lo sconfinamento rispetto al titolo concessorio. 4. È invece fondato il terzo motivo, rilevandosi una evidente contraddizione fra la parte della sentenza che ridimensiona la vicenda sottolineando la collocazione della zona contestata in posizione defilata , la sua modesta estensione e la collocazione di un numero limitato di lettini , tanto che già induce a ravvisare la non sussistenza del reato di cui all' articolo 633 c.p. , e la parte di poco successiva, che esclude la minima offensività in relazione alla natura del bene, e tenuto conto della qualifica professionale dell'imputato che richiedeva una particolare attenzione e diligenza vi è un contrasto fra la valutazione in termini di modestia e di limitato di quanto accaduto e la successiva valutazione in termini di offensivo , tale da non giustificare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all' articolo 131 bis c.p. . In presenza di così palese incoerenza argomentativa, questa S.C. ritiene di essere in grado di decidere, ai sensi dell' articolo 620 c.p.p. , comma 1, lett. l , in ordine alla evocata particolare tenuità del fatto . Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. cf. Sez. 6 sentenza numero 36518 del 27/10/2020 dep. 18/12/2020 Rv. 280118 - 02 imputato Rodio che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall' articolo 131-bis c.p. , può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali , essendo superfluo il rinvio al giudice di merito cf. Sez. U, numero 13681 del 25/02/2016, Tushaj Rv. 266589 Sez. 2, numero 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476 Sez. 1, numero 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271 . Nel caso in esame, dalla stessa sentenza impugnata si evince, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione della disposizione evocata, essendo stata già assodata la minima offensività della condotta descritta, sulla scorta proprio di quanto osservato dal TRIBUNALE nella prima parte della propria motivazione. Deve quindi disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell' articolo 131 bis c.p. . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell 'articolo 131 bis c.p Motivazione semplificata.