In tema di giudizio di omologa del concordato preventivo in assenza di opposizioni ex articolo 180, comma 3, legge fallimentare, solo le parti che abbiano volontariamente partecipato alla fase di omologa innanzi al tribunale possono proporre ricorso straordinario per Cassazione, salvo che con il medesimo ricorso straordinario i ricorrenti lamentino un vizio che abbia loro impedito di partecipare al detto giudizio, ovvero altro vizio, sempre di natura processuale, che affligge non la proposta concordataria ma il provvedimento reso dal tribunale.
Con la pronuncia del 5 novembre 2021, numero 32248, il S.C. chiarisce un importante aspetto di natura processuale – ma con significativi riflessi anche di natura sostanziale – in ordine alla legittimazione per proporre il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo, nel caso in cui siano state promosse opposizioni. Il caso. L'ordinanza in commento ha origine dalla richiesta di concordato preventivo con riserva presentata da una società e successivamente integrata come concordato con continuità aziendale. Avverso tale domanda, nel corso del giudizio di omologa, era stata dapprima proposta opposizione da parte di due creditrici, in seguito ritirata. Il Tribunale, quindi, in assenza di opposizioni, ha omologato il concordato dando indicazioni per la relativa esecuzione. Avverso il decreto di omologa viene promosso ricorso straordinario per Cassazione da parte di una creditrice, al quale si associano, a seguire, ulteriori creditori. Il S.C., sul punto, rigetta i ricorsi così promossi, sostenendo che la legittimazione alla proposizione del ricorso per Cassazione è da attribuire solo a chi abbia partecipato, in precedenza, al relativo giudizio di opposizione all'omologa che, come visto, si è invece svolto, dopo le rinunce sopra descritte, in assenza di opposizioni. Ricorso per cassazione e legittimazione processuale la regola generale. Secondo la giurisprudenza, la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione sia ai sensi dell'articolo 360 e ss. c.p.c., sia ai sensi dell'articolo 111 Cost. o per resistere ad esso spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata. Concordato preventivo e legittimazione all'impugnativa la legittimazione all'impugnativa. La regola poc'anzi descritta si declina, con riferimento al concordato preventivo, nel senso che la legittimazione ad impugnare il decreto di omologazione del concordato preventivo discende unicamente dall'avere assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di cui all'articolo 180 legge fallimentare ed essere ivi rimasto soccombente, così prescindendo dalla prova dell'effettiva esistenza del credito. Tanto più che proprio l'articolo 180, comma 3, legge fallimentare, statuisce che in assenza di opposizioni, il tribunale omologa il concordato con “decreto motivato non soggetto a gravame”. Concordato preventivo la posizione del terzo. L'articolo 180 della legge fallimentare riconosce la legittimazione a proporre opposizione non solo ai creditori dissenzienti, bensì a qualunque interessato , ma la giurisprudenza da sempre circoscrive tale posizione ulteriore a quella di un soggetto che sia titolare di un interesse attuale e concreto perché in qualche modo direttamente inciso dalla omologazione cui presta opposizione. Tale legittimazione non può perciò essere riconosciuta, ad esempio, al soggetto che si affermi titolare di un credito contestato nei confronti di una società in bonis controllata da quella in concordato e che si limiti a dedurre l'esistenza di circostanze tali da diminuire la propria garanzia patrimoniale verso la contestata creditrice, diversa da quella in concordato, sulle quali non incide l'omologazione contestata. Ricorso ammissibile in assenza di comunicazione preventiva. Al tempo stesso, la possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto di omologa del concordato preventivo, in assenza di opposizioni, può essere proposto solo da parte di quei soggetti potenzialmente interessati che, pur pienamente identificabili dall'esame degli atti della procedura fallimentare, non avessero ricevuto individualmente la comunicazione del decreto del Giudice delegato riportante la proposta di concordato. Liquidatore subentrato successivamente e ricorso per Cassazione. Secondo la regola generale, quindi, la legittimazione al ricorso per cassazione di un soggetto che non ha partecipato al grado precedente del giudizio può essere riconosciuta soltanto se egli sia un successore, a titolo universale o particolare, nel diritto controverso non possiede, peraltro, la qualità di successore a titolo particolare il liquidatore nella procedura di concordato preventivo, il quale subentra soltanto nella gestione dei beni ceduti e, più in generale, nelle questioni attinenti alla liquidazione ed al carattere concorsuale del credito Per il commissario giudiziale nessuna legittimazione. Analogamente, il commissario giudiziale è sprovvisto di legittimazione passiva nel procedimento di reclamo avverso il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo, essendogli attribuiti compiti di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso - complessivamente volte al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori - ma non anche funzioni di amministrazione o gestione o rappresentanza del debitore o dei creditori, rispetto ai quali non riveste il ruolo di sostituto processuale. Concordato di ristrutturazione dei debiti i soggetti legittimati all'impugnativa. Da ultimo, va evidenziato che, secondo le linee interpretative testè descritte, sono legittimati a proporre ricorso avverso l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti solo i creditori che siano titolari di un diritto di credito certo, determinato ed attuale al tempo stesso, la legittimazione è esclusa nei confronti di coloro che rivendicano una posizione creditoria oggetto di contestazione giudiziale o stragiudiziale, anche se ritenuta apparentemente come fondata, posto che, una volta che in sede di cognizione ordinaria si dovesse accertare la fondatezza nell'an e nel quantum del credito, questo potrà essere soddisfatto per l'intero al di fuori dell'accordo di ristrutturazione.
Presidente Scotti – Relatore Fichera Fatti di causa La Astaldi s.p.a. propose una domanda di concordato preventivo con riserva innanzi al Tribunale di Roma decorsi i termini assegnati, la proponente depositò una proposta di concordato con continuità aziendale, che dopo il decreto di ammissione venne approvata a maggioranza dall'adunanza dei creditori. Fissata udienza per l'omologa del concordato, le sole creditrici dissenzienti P.P. e G.C. proposero opposizione, successivamente rinunciata dalle medesime. Con decreto depositato il giorno 17 luglio 2020, il Tribunale di Roma dichiarò quindi estinto il giudizio di opposizione, omologando il concordato e fissando altresì le modalità della sua esecuzione. Avverso il detto decreto del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione il creditore obbligazionista B.F., affidato a sei motivi, al quale hanno fatto seguito i ricorsi - divenuti incidentali - degli obbligazionisti A.R., + ALTRI OMESSI di seguito breviter A. + 278 , degli obbligazionisti B.I., C.C., D.G., F.C., G.G., G.K., G.M., L.P., L.P.N., L.P.N., M.D., M.L., N.F., N.F., R.D., S.O., S.D., V.M. e V.B. di seguito breviter B. + 17 , e degli obbligazionisti B.F., B.R., D.A., M.A.M., P.R., R.C., V.A. e Z.C. di seguito breviter B. + 7 , tutti fondati su dieci motivi, ai quali ha risposto, con due separati controricorsi, la Astaldi s.p.a., in concordato preventivo. La ricorrente principale B.F. e quelli incidentali A. + 278 e B. + 17, nonché la controricorrente Astaldi s.p.a., in concordato preventivo, hanno depositato memorie ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo deduce la ricorrente B.F. la nullità del decreto impugnato, poiché il decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione del concordato non risulta notificato, a cura della proponente, ad essa creditrice dissenziente. 2. Con il secondo motivo lamenta la violazione della L. Fall. articolo 173, perché il tribunale ha omesso di revocare l'ammissione al concordato della Astaldi s.p.a., nonostante l'attestatore designato dalla predetta fosse in conflitto di interessi, rivestendo la carica di componente del consiglio di amministrazione di una delle banche creditrici. 3. Con il terzo motivo lamenta la violazione della L. Fall., articolo 177, poiché il tribunale ha errato nell'omologare il concordato nonostante il voto in palese conflitto di interessi espresso da talune banche, socie e finanziatrici della società chiamata a sottoscrivere l'aumento di capitale della proponente in base al piano concordatario. 4. Con il quarto motivo eccepisce la violazione dell'articolo 2741 c.c., in quanto il tribunale ha omologato il concordato nonostante non fossero state create distinte classi di creditori chirografari, che tenessero conto della diversa posizione degli obbligazionisti, riservando ai creditori postergati un trattamento non inferiore a quello dei chirografari. 5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'articolo 2740 c.c., avendo il tribunale consentito agli azionisti della proponente di mantenere la propria partecipazione, sia pure ridotta pro quota, nella società in concordato. 6. Con il sesto motivo rileva la violazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, numero 58, in tema di obblighi di redazione del documento informativo, essendo stata formulata una proposta di concordato che prevedeva un'offerta pubblica di scambio di titoli obbligazionari con titoli azionari. 7. Con il primo mezzo tutti i ricorrenti incidentali A. + 278, B. + 17 e B. + 7 assumono la violazione della L.Fall., articolo 161,162,163,168 e 169, per avere il tribunale concesso un termine per il deposito della proposta e del piano, a decorrere dalla comunicazione del decreto e non dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. 8. Con il secondo mezzo denunciano la violazione della L.Fall., articolo 161,169 e 184, per avere il tribunale ritenuto ammissibile la proposta di concordato fondata su una attestazione circa la veridicità dei dati contabili, diversa e assai precedente nel tempo rispetto a quella effettivamente rilevante. 9. Con il terzo mezzo eccepiscono la violazione della L.Fall., articolo 160 e 184, nonché degli articolo 2740,2467 e 2497-quinquies c.c., perché il decreto di omologa del concordato non imponeva la sottoposizione dei creditori postergati agli effetti del concordato e alla graduazione dei crediti, nel rispetto delle cause legittime di prelazione. 10. Con il quarto mezzo deducono la violazione degli articolo 2740,2741,2447-bis, 2447-ter e 2447-quinquies c.c., avendo il tribunale omologato il concordato che prevedeva la creazione di un patrimonio destinato al soddisfacimento dei chirografari, sottraendolo alla garanzia dei creditori prededucibili e privilegiati. 11. Con il quinto mezzo lamentano la violazione della L.Fall., articolo 160, 177 e 184, nonché degli articolo 2740 e 2741 c.c., avendo il giudice di merito ritenuto ammissibile la proposta di concordato che stabiliva un trattamento differenziato tra creditori chirografari, nonostante la mancata formazione di classi distinte. 12. Con il sesto mezzo rilevano la violazione della L.Fall., articolo 160, nonché degli articolo 2740 e 2741 c.c., atteso che il giudice di merito ha ritenuto ammissibile la proposta di concordato che assicurava il soddisfacimento di taluni creditori, il cui rango privilegiato era contestato, nell'ambito di un patrimonio destinato e non con le risorse destinate agli altri creditori privilegiati. 13. Con il settimo mezzo contestano la violazione della L.Fall., articolo 67,161,182-quinquies e 186-bis, per avere il tribunale ritenuto ammissibile la proposta fondata su un piano attestato da un professionista non indipendente, perché componente del consiglio di amministrazione di una banca partecipante al progetto di risanamento della proponente. 14. Con l'ottavo mezzo rilevano la violazione della L.Fall., articolo 160, per avere il giudice di merito ritenuto ammissibile la proposta che prevedeva taluni creditori chirografari inseriti nella medesima classe di altri chirografari, nonostante il diritto dei primi ad un rimborso pro quota del credito vantato da parte dell'Amministrazione. 15. Con il nono mezzo denunciano la violazione della L.Fall., articolo 161 e 186-bis, perché il tribunale ha ritenuto ammissibile una proposta di concordato con continuità aziendale, nonostante l'attestazione resa dal professionista indipendente, avesse valutato il miglior soddisfacimento dei creditori senza operare alcuna concreta comparazione con l'alternativa costituita dalla procedura di amministrazione straordinaria. 16. Con il decimo e ultimo mezzo deducono vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5 , avendo il tribunale omesso di esaminare il fatto storico negativo costituito dalla carenza di informazioni rilevanti sia nella proposta che nell'attestazione, in ordine ai vantaggi per i creditori derivanti da eventuali procedure concorsuali alternative al concordato. 17. I ricorsi A. + 278, B. + 17 e B. + 7 sono tutti inammissibili, per le ragioni di cui si dirà, restando assorbiti gli ulteriori profili di inammissibilità pure sollevati dalla controricorrente, da ultimo anche in sede di memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1. 17.1. Com'e' noto, il decreto con cui il tribunale in presenza di opposizioni definisce il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere la consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed è allora idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi della L.Fall., articolo 183, comma 1, non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7, il quale e', invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo Cass. S.U. 28/12/2016, numero 27073 . Invece il decreto con cui, in assenza di opposizioni, il tribunale omologa il concordato, ai sensi della L.Fall., articolo 180, comma 3, è non soggetto a gravame trattandosi quindi pacificamente di provvedimento decisorio e definitivo, deve ritenersi esperibile direttamente il ricorso straordinario per cassazione. 17.2. Ora, è fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio a tenore del quale la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, spetta soltanto ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, compresa, com'e' ovvio, la parte rimasta contumace sicché è inammissibile l'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio Cass. S.U. 28/11/2001, numero 15145 vedi anche Cass. 16/01/2012, numero 520 Cass. 16/06/2006, numero 13954 Cass. 7/04/1995, numero 4063 . E questo principio vale anche per il ricorso straordinario per cassazione Cass. S.U. numero 15145 del 2001, cit. . Ancora, se è vero che la legittimazione all'impugnazione spetta soltanto ai soggetti, tra i quali la sentenza è stata pronunciata e non anche a colui che è rimasto estraneo al relativo giudizio, quest'ultimo di regola potrà fare valere i suoi diritti o con l'intervento in appello, ai sensi dell'articolo 344 c.p.c., oppure con l'opposizione di cui all'articolo 404 c.p.c., mentre l'impugnazione del provvedimento reso inter alios va senz'altro dichiarato inammissibile Cass. 03/08/2016, numero 16177 Cass. 06/04/2004, numero 6758 Cass. 03/07/1998, numero 6480 Cass. 23/07/1994, numero 6886 . 17.3. Esattamente in tema di omologa del concordato preventivo, del resto, nel vigore dell'originaria disciplina introdotta dalla legge del ‘42, questa Corte ha già affermato che legittimati a impugnare il provvedimento che, decidendo sull'opposizione, omologa o respinge il concordato all'epoca mediante il rimedio dell'appello L.Fall., ex articolo 183 , erano esclusivamente i soggetti - opponenti e debitore - che avevano rivestito la qualità di parte in senso formale nel relativo giudizio di omologa Cass. 29/02/2016, numero 3954 . 17.4. Pure i precedenti arresti di questa Corte, nei quali risulta che sia stato dichiarato espressamente ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di omologa senza opposizioni, confortano le dette conclusioni. Invero, in taluni casi portati al vaglio del Giudice di legittimità i ricorrenti per cassazione erano stati pacificamente parti del giudizio di omologa si pensi a quei ricorsi proposti dal medesimo proponente il concordato, perché il tribunale aveva nominato un liquidatore diverso da quello indicato dall'istante Cass. 15/07/2011, numero 15699 Cass. 29/07/2021, numero 21815 , oppure aveva nominato un liquidatore ancorché non si trattasse di un concordato con cessione dei beni Cass. 18/01/2013, numero 1237 si guardi, ancora, al ricorso avanzato direttamente da un creditore, che era sì opponente, atteso che il tribunale, erroneamente, aveva ritenuto di procedere come se non fossero state proposte opposizioni, solo perché il detto creditore non raggiungeva la soglia minima richiesta dalla L.Fall., articolo 180, comma 4, Cass. 18/07/2018, numero 16065 . In altra vicenda, poi, questa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione pure proposto da chi non aveva partecipato al giudizio di omologa, perché il ricorrente aveva esattamente denunciato una violazione del contraddittorio, ex articolo 111 Cost., tale da rendere nullo l'intero procedimento concordatario, non avendo egli ricevuto alcuna comunicazione dell'udienza fissata per l'omologa, nonostante si trattasse di un creditore dissenziente Cass. 08/02/2019, numero 3860 . In direzione contraria non varrebbe richiamare Cass. 08/01/2019, numero 208, laddove si afferma seccamente che è sempre ammissibile il ricorso immediato per cassazione ex articolo 111 Cost., avverso il decreto pronunciato ai sensi della L.Fall., articolo 180, comma 3, essendosi fondata la decisione esclusivamente sul richiamo ad un precedente Cass. numero 15699 del 2011, cit. , che riguardava un ricorso proposto dal medesimo proponente, all'evidenza parte del relativo giudizio di omologa. 17.5. Sarebbe, del resto, assai singolare un sistema processuale congegnato in modo tale da precludere il reclamo innanzi alla corte d'appello alle parti che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado, perché volontariamente non vi hanno spiegato opposizione, ma da schiudere alle medesime il ricorso straordinario per cassazione, evidentemente senza neppure lo sbarramento costituito dal divieto di censure nuove in sede di legittimità. 17.6. Discorso diverso si impone, invece, nell'ipotesi in cui il ricorrente lamenti - proprio in sede di ricorso straordinario - una violazione del contraddittorio, che appunto gli avrebbe impedito di proporre opposizione al concordato, così partecipando al relativo giudizio di omologa. In questo caso, come pure laddove il creditore che non abbia partecipato al giudizio di omologa lamenti un vizio di natura processuale ascrivibile non alla proposta oggetto di omologa ma esclusivamente al provvedimento reso dal tribunale, la peculiarità della disciplina del procedimento in esame impone di escludere che il terzo possa limitarsi ad invocare il rimedio generale dell'opposizione del terzo, ex articolo 404 c.p.c., atteso che il concordato omologato vincola tutti i creditori, siano essi stati opponenti o meno nella fase di omologa, ai sensi della L.Fall., articolo 184, comma 1. Deve allora ritenersi che in questi peculiari frangenti, il creditore possa eccezionalmente proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di omologa reso senza opposizioni, purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al tribunale, ovvero che inopinatamente risultano adottate con il provvedimento reso dal tribunale. 17.7. Siffatte conclusioni trovano conforto nell'interpretazione adottata da questa Corte in relazione alla disciplina - del tutto identica - prevista in tema di omologa del concordato fallimentare senza opposizioni, ai sensi della L.Fall., articolo 129, comma 4, laddove anche di recente si è affermato che non è legittimato alla presentazione del ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., il creditore dissenziente che abbia ricevuto la comunicazione individuale del deposito del decreto L.Fall., ex articolo 129, comma 2 e che sia stato conseguentemente posto nelle condizioni di poter proporre opposizione, senza avvalersi della relativa facoltà nel termine L.Fall., ex articolo 129, comma 3. Invero, secondo questa Corte, tale legittimazione compete esclusivamente a quei soggetti potenzialmente interessati al decreto di omologa del concordato fallimentare che, pur pienamente identificabili dall'esame degli atti della procedura fallimentare, non abbiano ricevuto la comunicazione del ridetto decreto del giudice delegato così Cass. 08/07/2021, numero 19461, in corso di massimazione conforme Cass. 26 agosto 2021, numero 23487, non massimata, Cass. 21 giugno 2019, numero 16804, non massimata vedi anche sulla medesima linea ermeneutica Cass. 28/05/2014, numero 11887 e Cass. 14/02/2011, numero 3585 . 17.8. Orbene, nella vicenda all'esame del Collegio tutti i ricorrenti volontariamente non hanno spiegato opposizione nel giudizio di omologazione, né si sono comunque costituiti articolando difese di sorta, ancorché il loro rappresentante comune avesse ricevuto la notifica della data fissata per l'udienza di omologa, restando escluso come si chiarirà meglio infra - che il singolo obbligazionista dissenziente abbia diritto a ricevere la notifica prevista dalla L.Fall., articolo 180, comma 1. Deve quindi concludersi che gli obbligazionisti dissenzienti , così definiti in quanto partecipi con voto contrario all'assemblea che aveva espresso a maggioranza voto contrario sulla proposta di concordato, non avendo spiegato difese nel giudizio di omologazione celebrato innanzi al tribunale, né potendosi definire tecnicamente contumaci, non essendo mai stati destinatari di una formale vocatio in ius, ma solo di una litis denuntiatio per il tramite del loro rappresentante comune, non potevano impugnare il provvedimento reso dal tribunale all'esito del procedimento, neppure con il ricorso straordinario per cassazione. E ciò in quanto detti obbligazionisti avevano assunto una condotta processuale chiaramente incompatibile con la volontà di contrastare la proposta avanzata dal debitore, riconducibile ad una sorta di acquiescenza a quella determinata soluzione concordataria della crisi dell'impresa, come approvata dalla maggioranza del ceto creditorio. Ne' i medesimi obbligazionisti potrebbero invocare una loro legittimazione straordinaria, sulla base della mera prospettazione dei mezzi articolati nei ricorsi in esame, visto che essi non hanno mai lamentato violazioni del contraddittorio se non per la prima volta, inammissibilmente, con la memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1 e neppure hanno inteso sollevare vizi processuali che siano ascrivibili esclusivamente al provvedimento reso dal tribunale e non, invece, alla proposta oggetto del giudizio di omologa. 17.9. Va allora pronunciato il seguente principio di diritto in tema di giudizio di omologa del concordato preventivo in assenza di opposizioni, L.Fall., ex articolo 180, comma 3, solo le parti che abbiano volontariamente partecipato alla fase di omologa innanzi al tribunale possono proporre ricorso straordinario per cassazione, salvo che con il medesimo ricorso straordinario i ricorrenti lamentino un vizio che abbia loro impedito di partecipare al detto giudizio, ovvero altro vizio, sempre di natura processuale, che affligge non la proposta concordataria ma il provvedimento reso dal tribunale . 18. Per le medesime ragioni sopra evidenziate, poi, il solo primo motivo del ricorso della B. è ammissibile, mentre si palesano inammissibili tutti i restanti mezzi. 18.1. Il detto motivo è comunque manifestamente infondato, per l'assorbente considerazione che è incontroverso come il decreto di fissazione dell'udienza innanzi al collegio venne comunicato al rappresentante comune di tutti gli obbligazionisti, nominato dal presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 2417 c.c., comma 2 né può dubitarsi che il detto rappresentante comune degli obbligazionisti, in forza dell'espressa disposizione dettata dall'articolo 2418 c.c., comma 2, rivestendo nel concordato preventivo la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, doveva ritenersi il solo legittimato a ricevere la notificazione prescritta dalla L.Fall., articolo 180, comma 1. Dunque, nella vicenda che ci occupa spettava al rappresentante comune degli obbligazionisti titolari del c.d. Bond 2020 - in consonanza con il deliberato della relativa assemblea, che aveva votato contro l'approvazione del concordato -, promuovere l'eventuale opposizione all'omologazione, con il necessario previo consenso dell'assemblea. 18.2. Restava fermo, peraltro, il diritto della B., quale singola obbligazionista dissenziente, una volta avuta notizia dell'udienza di omologa direttamente dal suo rappresentante, di promuovere la detta opposizione in maniera autonoma, ai sensi dell'articolo 2419 c.c., trattandosi in questo caso peraltro di iniziativa chiaramente non incompatibile con le deliberazioni assunte dall'assemblea atteso il ridetto voto contrario all'approvazione del concordato senza tuttavia che la sua incontroversa legittimazione all'opposizione potesse far sorgere nella ridetta obbligazionista la pretesa a ricevere una autonoma notifica L.Fall., ex articolo 180, comma 1, da parte della società proponente. 19. In definitiva, dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da A. + 278, B. + 17 e B. + 7, va rigettato il primo motivo del ricorso avanzato da B. e parimenti dichiarati inammissibili tutti i restanti mezzi articolati dalla predetta. 20. Le ragioni della decisione, ancorate alla peculiare struttura dell'attuale giudizio di omologa del concordato senza opposizioni, giustificano l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti in lite sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti della ricorrente principale e di tutti quelli incidentali del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da A. + 278, B. + 17 e B. + 7 respinge il primo motivo del ricorso proposto da B.F. e dichiara inammissibili i restanti mezzi. Spese compensate integralmente tra tutte le parti. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di tutti quelli incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.