L’unità familiare e l’assistenza dei figli minori giustificano il riconoscimento della protezione umanitaria

«A prescindere dalla credibilità della vicenda narrata dal richiedente asilo, la circostanza per la quale quest'ultimo viva in Italia in compagnia del coniuge e di un figlio in tenera età giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria al fine di garantire l'unità familiare».

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata ad intervenire nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento da parte del ricorrente, cittadino straniero, della protezione umanitaria di cui all'articolo 14 d.lgs. numero 251/2007 nello specifico, l'uomo aveva stabilito il proprio nucleo familiare in Italia dopo essere fuggito dal proprio Paese di origine a causa delle persecuzioni subite. Il ricorso viene accolto dai Giudici, in quanto «a prescindere dalla credibilità della vicenda narrata dal richiedente asilo, la circostanza per la quale quest'ultimo viva in Italia in compagnia  del coniuge e di un figlio in tenera età giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria al fine di garantire l'unità familiare e ciò a più forte ragione qualora, come nel caso di specie, il coniuge risulti, all'atto della decisione, nuovamente in attesa di un altro figlio , e ciò è a dirsi in un'ottica costituzionalmente orientata di assistenza dei figli minori - cui va riconosciuto il diritto ad essere educati ed accuditi all'interno del proprio nucleo familiare onde consentir loro il corretto sviluppo della propria personalità - nonché alla luce del principio sovranazionale di cui all'articolo 8 CEDU, dovendo riconoscersi alla famiglia la più ampia protezione e assistenza, specie nel momento della sua formazione ed evoluzione a seguito della nascita di figli, senza che tali principi soffrano eccezioni rappresentate dalla condizione di cittadini o di stranieri, trattandosi di diritti umani fondamentali cui può derogarsi soltanto in presenza di specifiche, motivate e gravi ragioni». Inoltre, «costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede  privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo  della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori».

Premesso in fatto - che il signor O.J., nato in omissis , ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, numero 25, articolo 4 ed in particolare a in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251, ex articolo 7 e ss. b in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251, articolo 14 c in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, ex articolo 5, comma 6, nel testo applicabile ratione temporis - che la Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza - che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, numero 25, articolo 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che lo ha rigettato con decreto reso in data 5 settembre 2019 - che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. protezioni maggiori , il ricorrente, originario di Lagos, di etnia Youruba e di religione cristiana, aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese a causa della persecuzione subita dai familiari della propria compagna - di fede musulmana e perciò contrari al matrimonio per motivi religiosi - che lo avevano a più riprese minacciato e una volta anche percosso che, insieme con la compagna, incinta, era fuggito in Libia, dove erano stati entrambi sequestrati, maltrattati e sottoposti a torture da un gruppo di malviventi, che speravano di ottenere un riscatto dai parenti, separando poi i due giovani senza più consentire loro di incontrarsi di essersi offerto di lavorare come meccanico per retribuire i sequestratori e di essere stati liberati dopo quattro mesi, apprendendo che la compagna aveva perso il bambino a causa delle violenze subite di essersi sposato nel quartiere di Grigaras, dove alcuni connazionali lo avevano aiutato a cercare un lavoro e una casa di essere stato vittima di una nuova aggressione da parte di alcuni uomini arabi, che lo avevano torturato e gravemente ferito, decidendo così di fuggire anche dalla Libia, insieme alla compagna, per approdare in Italia. - che, in via subordinata, aveva poi dedotto l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria - oggettiva e grave - condizione di vulnerabilità - che, secondo quanto riportato in ricorso sesto foglio dell'atto di impugnazione, inspiegabilmente non numerato all'udienza del 13 marzo 2019, fissata per la comparizione delle parti dalla giudice relatrice, nessuno comparve, e quest'ultima, dopo essersi riservata di riferire al collegio, fissava una nuova udienza per il 12 aprile 2019 , dando atto della necessità di una nuova audizione del richiedente asilo ai fini della decisione e in quella data, dinanzi alla medesima relatrice, il signor O. compariva personalmente, insieme al difensore che, nello more, l'8 aprile 2019, aveva depositato documentazione medica attestante la patologia oculare del ricorrente e all'interprete di fiducia, ma il giudice non procedeva ad alcuna audizione del ricorrente, il quale si riportava agli atti concedendo al collegio l'autorizzazione ad utilizzare la documentazione relativa al procedimento numero 36693 RG, riguardante la sua compagna, sig.ra Y. così anche il decreto impugnato al folio 6 - che il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, alla luce 1 della sostanziale inattendibilità del suo racconto, confrontato, nella specie, con quello della sua compagna, alla luce di alcune contraddizioni che, afferma il Tribunale, erano, sia pur in modo sintetico, già state evidenziate dalla commissione territoriale, senza che la difesa avesse speso speso alcuna parola nel ricorso per superare le incongruenze , non ritenendo, di conseguenza, credibile che il ricorrente avesse lasciato il Paese di origine a causa delle minacce subite dalla famiglia della compagna per motivi religiosi 2 della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento tanto dello status di rifugiato, quanto della protezione sussidiaria in ciascuna delle tre forme di cui al D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 14, in conseguenza tanto del giudizio di non credibilità del ricorrente lettere a e b , quanto dell'inesistenza di un conflitto armato nel Paese di respingimento lettera c , alla luce delle numerose COI acquisite, in ossequio al dovere di cooperazione, relative agli anni 2018-2019 f. 11 del decreto 3 dell'impredicabilità di un'effettiva situazione di vulnerabilità del richiedente asilo idonea a giustificare il riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria - che il provvedimento è stato impugnato per cassazione dall'odierno ricorrente sulla base di motivi 3 di censura - che il Ministero dell'interno non si è costituito in termini mediante controricorso. Osserva in diritto 1. Col primo motivo, si censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 3,D.Lgs. 25 del 2008, articolo 14 e 35 bis, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3. 1.1. La difesa del ricorrente lamenta, nell'incipit dell'esposizione del motivo, un vizio procedurale nello svolgimento del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, e riporta specificamente la circostanza - di cui da atto lo stesso tribunale al folio 2 del decreto - della fissazione di una nuova udienza di comparizione, all'esito di una prima discussione del ricorso nella camera di consiglio del 27.3.2019, disposta, con provvedimento del giorno successivo, all'esplicito scopo di procedere a nuova audizione dell'interessato davanti all'istruttore , udienza celebratasi il 12 aprile, nel corso della quale, peraltro, non si procedeva alla programmata audizione del richiedente asilo - scrive, in proposito, il Tribunale, che non è stata proposta istanza di audizione, nè questo Tribunale ritiene necessario un rinnovo della stessa, essendo sufficienti gli elementi acquisiti dalla commissione territoriale f. 4, secondo capoverso . 1.2. Alla luce dei principi affermati da questa Corte in tema di audizione del richiedente asilo infra, sub 1.3.1. , osserva preliminarmente il collegio come la in realtà, inesistente motivazione sulla decisione di non procedere alla nuova audizione, dopo averla ritenuta necessaria con apposito provvedimento reso all'esito della prima discussione in camera di consiglio, non risulti, in astratto, conforme a diritto, volta che la ipotetica revoca del pur disposto provvedimento di fissazione d'udienza espressamente funzionale alla nuova audizione del ricorrente, non avrebbe potuto essere deliberata senza una specifica motivazione fondata su eventuali fatti nuovi sopravvenuti alla prima decisione e tale non poteva certo ritenersi quella adottata al folio 4 del decreto supra, sub 1.1. - nè, va aggiunto, rileva, in proposito, la diversa circostanza dell'autorizzazione concessa dalla difesa del ricorrente ad acquisire gli atti del procedimento della moglie del ricorrente. 1.3. Il motivo, peraltro, non coglie nel segno. 1.3.1. Nessuna specifica censura, difatti, risulta mossa in concreto a tale pur del tutto irrituale statuizione adottata dal Tribunale sotto il profilo della decisività dell'omissione, limitandosi la difesa del ricorrente a dilungarsi sul più generale tema dell'obbligo di audizione da parte del tribunale in caso di omessa video-registrazione del colloquio tenutosi dinanzi alla commissione territoriale, senza considerare che questa Corte, in subiecta materia, ha già avuto ripetutamente modo di esprimersi nel senso che la fissazione obbligatoria dell'udienza per la comparizione delle parti D.Lgs. numero 35 del 2008, articolo 35, comma 10 e 11 ha valore strettamente tecnico-processuale e non si riferisce necessariamente alla presenza personale delle parti nè all'obbligo di audizione del ricorrente per tutte, Cass. 17717/2018 e successive conformi - pur alla luce della necessaria e condivisibile precisazione, operata più di recente da questo stesso giudice di legittimità, secondo cui l'audizione personale in sede giudiziale diviene - proprio alla luce della peculiare articolazione del rito previsto per l'esame delle domande di protezione internazionale - la modalità più semplice per supplire all'indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa, assicurando al richiedente l'effettiva esplicazione del diritto di difesa in un contraddittorio pieno, e ponendo il giudice di merito in condizione di poter decidere avendo completa contezza degli elementi di valutazione Cass. 9228/2020 , e pur considerando, ancora, la ulteriore, ed altrettanto opportuna specificazione a mente della quale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che a nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti b il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente c il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile Cass. 22049/2020 21584/2020 25439/2020 . 1.3.2. Nell'illustrazione del motivo in esame non risultano in alcun modo evidenziate le circostanze che, nel caso di specie, avrebbero reso necessaria l'audizione del ricorrente in sede giurisdizionale, venendo, piuttosto, lungamente esposti soltanto i principi generali, normativi e giurisprudenziali, che quell'audizione avrebbero astrattamente imposto al Tribunale. 2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 8 comma 3, D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 3, comma 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3 2.1. Lamenta il ricorrente il mancato assolvimento, da parte del Tribunale, dell'onere di cooperazione nell'accertamento dei fatti rilevanti al fine del riconoscimento della protezione internazionale. Il motivo è infondato. 2.2. Dopo un lungo e ridondante excursus, normativo e giurisprudenziale, sul tema de quo, la difesa del ricorrente, a fondamento della ritenuta situazione di violenza indiscriminata esistente in Nigeria, si limita ad allegare il contenuto di non meglio specificati recenti articoli , il primo dei quali reperibile on line, riferiti agli anni 2016 e 2017, oltre alle indicazioni del sito internet Viaggiare sicuri del ministero degli esteri, per concludere poi, del tutto apoditticamente, che le dichiarazioni rese dal sig. O. sono del tutto credibili e coerenti con le informazioni reperibili , ma senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione del Tribunale resa all'esito dell'acquisizione di COI ben più attendibili e ben più aggiornate l'ultima risalente all'anno 2019 , che escludono l'esistenza di una situazione di generale violenza indiscriminata in Nigeria, esaminandone partitamente le differenze tra le varie aree geografiche ed escludendo sia pur con l'uso della forma dubitativa non sembra che il territorio del Lagos State rientri tra quelli in cui erano segnalati conflitti armati in corso. 2.3. Nè può ritenersi fondata la censura relativa alla valutazione di credibilità del ricorrente, volta che essa si risolve in una mera petizione di principio racchiusa in sole due righe, senza che alcuna specifica critica venga mossa a tale valutazione, segnatamente sotto l'invero singolare, e sicuramente irrituale procedimento comparativo , adottato a tal fine dal Tribunale, tra le dichiarazioni rese dal richiedente asilo e quelle rilasciate, in altro procedimento, dalla sua compagna, al fine di far emergere da tale comparazioni le asserite contraddizioni. 3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 5, comma 6 in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3. Il motivo è fondato. 3.1. In disparte, al momento, la questione relativa alle condizioni di salute del ricorrente, di cui più avanti si dirà infra, sub 3.6. , il ricorrente evidenzia di essere diventato padre di un bambino, avuto dalla compagna, nato il omissis di vivere presso un centro di accoglienza di essere, alla data della presentazione del ricorso 3.10.2019 in attesa di diventare padre di un secondo figlio, essendo la moglie nuovamente incinta di essere, al pari della moglie, ben integrato in struttura e sul territorio come da relazione allegata agli atti del procedimento della dottoressa G. , psicologa del CAS . 3.2. A tal proposito, la motivazione del Tribunale risulta così testualmente concepita a i rischi connessi alla re immissione nel territorio della Nigeria in relazione sia alla condizione personale del ricorrente che alla situazione generale del Paese sono stati compiutamente analizzati in precedenza b non può ritenersi che sussista una violazione dell'articolo 8 CEDU per il fatto che vi sia un nucleo familiare in Italia, costituito dalla compagna Y. e dal figlio nato il omissis c non ci sono elementi per ritenere che la moglie abbia diritto a rimanere con un titolo di soggiorno in Italia e che il mancato riconoscimento della protezione per motivi umanitari possa disgregare il nucleo familiare, tenuto anche conto dell'età del minore, che ha superato i sei mesi di vita e non consente l'inespellibilità ai sensi del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lett. d d non è ipotizzabile che sia impossibile una ricollocazione anche lavorativa in Nigeria e stante la valutazione di non credibilità dei fatti che avevano dato origine alla migrazione, non è possibile affermare che la decisione di uscire dal Paese sia dovuta alla necessità di sottrarsi ad una situazione di grave violazione dei diritti umani, nè ad una situazione politico-economica molto grave, con effetti di impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità. 3.3. La motivazione non è conforme a diritto. Sotto plurimi e concorrenti aspetti. 3.3.1. Risultano non conformi a diritto le affermazioni sub a ed e , volta che la compiuta analisi della situazione generale del paese risulta condotta al solo fine di escludere l'esistenza di un conflitto armato, onde il rigetto della domanda di protezione sussidiaria. 3.4. Come questa Corte ha avuto modo di affermare a più riprese, se, per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, lett. a e b , deve essere dimostrato che il richiedente asilo abbia subito, o rischi concretamente di subire, atti persecutori come definiti dall'articolo 7 atti sufficientemente gravi per natura o frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti , così che la decisione di accoglimento consegue ad una valutazione prognostica dell'esistenza di un rischio, onde il requisito essenziale per il riconoscimento di tale forma di protezione consiste nel fondato timore di persecuzione, personale e diretta, nel paese di origine del richiedente asilo, alla luce di una violazione individualizzata - e cioè riferibile direttamente e personalmente al richiedente asilo in relazione alla situazione del Paese di provenienza, da compiersi in base al racconto ed alla valutazione di credibilità operata dal giudice di merito, diversa, invece, è la prospettiva dell'organo giurisdizionale in tema di protezione umanitaria, per il riconoscimento della quale è necessaria e sufficiente anche al di là ed a prescindere dal giudizio di credibilità del racconto la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità - accertamento che prende le mosse, e non può prescindere, dal dettato costituzionale di cui all'articolo 10 comma 3, ove si discorre, significativamente, di impedimento allo straniero dell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. 3.4.1. Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, pertanto, deve ritenersi necessaria e sufficiente la valutazione dell'esistenza e della comparazione degli indicati presupposti per tutte, Cass. 8819/2020 Cass. 19337/2021 , che non sono condizionati dalla eventuale valutazione negativa di credibilità del ricorrente - o, comunque, dal contenuto della sua narrazione, ove pur ritenuta credibile ma non rilevante ai fini della concessione della misura di protezione invocata, come nella specie. 3.4.2. Il riconoscimento della protezione umanitaria postula - una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto - l'obbligo per il giudice del merito, ai sensi del D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 8, comma 3, estensivamente interpretato, di cooperare nell'accertamento della situazione reale del Paese di provenienza, mediante l'esercizio di poteri/doveri officiosi d'indagine, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente e al fine di ritenere adempiuto tale obbligo officioso, l'organo giurisdizionale è altresì tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l'accertamento richiesto Cass. numero 11312 del 2019 , ma senza incorrere nell'errore di utilizzare le fonti informative che escludano a torto o a ragione l'esistenza di un conflitto armato interno o internazionale rilevanti al solo fine di valutare la domanda di protezione internazione sub specie del D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c - al diverso fine di valutare la situazione del Paese di origine sotto l'aspetto della mancata tutela dei diritti umani e del loro nucleo incomprimibile, nel riportare il contenuto dello COI utilizzate per escludere l'esistenza di un conflitto armato. 3.5. Non conformi a diritto risultano altresì le affermazioni di cui alle lett. b e c del punto 3.2. che precede. 3.5.1. La decisiva circostanza della comprovata presenza di un nucleo familiare in Italia , pur espressamente riconosciuta dal Tribunale f. 14, II capoverso viene, poi, incomprensibilmente svalutata alla luce della circostanza, peraltro formulata in via meramente ipotetica, della mancanza di elementi per ritenere che la moglie abbia diritto ad un titolo di soggiorno in Italia , così sovrapponendosi una mera e indimostrata illazione a circostanze di fatto certe - la attuale presenza in Italia della donna, l'assenza in atti della prova di un qualsivoglia provvedimento di espulsione, la mancanza di un'ordinanza definitiva di rigetto della relativa domanda avendo il Tribunale del tutto omesso i relativi accertamenti, che ben sarebbero risultati possibili contestualmente alla decisione di acquisire i verbali di altro procedimento relativo alla signora Y. . 3.5.2. Vanno, pertanto, affermati i seguenti principi di diritto A prescindere dalla credibilità della vicenda narrata dal richiedente asilo, la circostanza per la quale quest'ultimo viva in Italia in compagnia del coniuge e di un figlio in tenera età giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria al fine di garantire l'unità familiare e ciò a più forte ragione qualora, come nel caso di specie, il coniuge risulti, all'atto della decisione, nuovamente in attesa di un altro figlio , e ciò è a dirsi in un'ottica costituzionalmente orientata di assistenza dei figli minori - cui va riconosciuto il diritto ad essere educati ed accuditi all'interno del proprio nucleo familiare onde consentir loro il corretto sviluppo della propria personalità - nonché alla luce del principio sovranazionale di cui all'articolo 8 CEDU, dovendo riconoscersi alla famiglia la più ampia protezione e assistenza, specie nel momento della sua formazione ed evoluzione a seguito della nascita di figli, senza che tali principi soffrano eccezioni rappresentate dalla condizione di cittadini o di stranieri, trattandosi di diritti umani fondamentali cui può derogarsi soltanto in presenza di specifiche, motivate e gravi ragioni . Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di la ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori . 3.6. Come già accennato in precedenza, la difesa del ricorrente pone al collegio la questione relativa alla situazione sanitaria grave patologia oculare sofferta dal richiedente asilo , specificando che la relativa certificazione, pur richiesta dal Tribunale, era stata acquisita soltanto in data 23.7.2019, in epoca successiva alla camera di consiglio tenutasi il precedente 4 luglio. 3.6.1. Tale documentazione, pur sopravvenuta alla decisione di merito, non può essere acquisita se non in violazione dell'articolo 372 c.p.c. in sede di legittimità, ma potrà essere prodotta nel giudizio di rinvio pur dovendo, a rigore, fondare una nuova ed autonoma istanza di protezione internazionale , in ossequio ai principi, più volte predicato da questa Corte anche a sezioni unite, di economia dei giudizi, di concentrazione delle decisioni, di non illimitezza delle risorse giurisdizionali, di illegittimità del frazionamento di domande aventi il medesimo petitum processuale. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia il procedimento al Tribunale di Milano, che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.