Irrilevante il fatto che il veicolo fosse fermo. Inutile anche il pagamento del premio nel giorno del controllo effettuato dalla Polizia locale, nonostante la data della copertura assicurativa riattivata presenti una data precedente a quella del verbale.
Sacrosanta la multa per la proprietaria del veicolo che è sì parcheggiato ma sprovvisto di copertura assicurativa. Irrilevanti il pagamento del premio proprio nello stesso giorno del verbale redatto dalla Polizia locale e la retrodatazione dell’operatività della polizza. Cass. civ., sez. VI – 2, ord., 5 novembre 2021, numero 32191 . Fatale il controllo effettuato dalla Polizia locale. Col conseguente verbale di accertamento gli agenti contestano a una donna che «l’autovettura di sua proprietà è risultata sprovvista di copertura assicurativa » e poi le irrogano una sanzione amministrativa di 594 euro e 30 centesimi. Il fatto risale alla fine di maggio del 2018, e la proprietaria della vettura obietta che «la copertura assicurativa» era comunque operativa, «come da polizza decorrente dalle ore 24.00 del 15 maggio 2018». A sostegno di questa tesi, poi, la donna certifica il pagamento del premio effettuato proprio il giorno del verbale e sottolinea la data di operatività della copertura assicurativa. I Giudici del Tribunale ribattono ricordando che «all’atto del controllo non si era acquisito riscontro della copertura assicurativa» e precisando che «la copertura assicurativa decorreva dal momento del pagamento della polizza », pagamento effettuato con bonifico il giorno del verbale. Inutile, quindi, secondo i Giudici, la presentazione al comando della polizia locale, due giorni dopo il verbale, pur avendo la copertura assicurativa decorrenza dalla metà di maggio del 2018. In sostanza, per i Giudici «al momento dell’accertamento l’illecito amministrativo si era comunque già consumato ». Inutile l’ulteriore ricorso proposto in Cassazione dalla donna. In prima battuta i Giudici definiscono « irrilevante il fatto che il veicolo fosse semplicemente parcheggiato». Ciò che conta, però, è che «il pagamento del premio non ha esplicato effetti retroattivi ». Impossibile, quindi, riconoscere effetto sanante alla circostanza per cui «il premio è stato pagato con retrodatazione della copertura assicurativa». Respinta la tesi proposta della proprietaria dell’auto, tesi secondo cui «è assolutamente irrilevante la scadenza della precedente polizza di assicurazione» mentre «ciò che rileva è la data di decorrenza indicata nel certificato di assicurazione». Impossibile anche accettare l’ulteriore obiezione secondo cui «se l’assicurato non paga il premio, la sospensione della copertura assicurativa non è opponibile al danneggiato». Su questo fronte i Giudici ribadiscono che «in tema di infrazioni al codice della strada, l’illecito previsto in caso di circolazione senza la copertura dell’assicurazione ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale tra assicurato ed assicuratore, ma anche la posizione degli eventuali terzi danneggiati ».
Presidente Orilia – Relatore Abete Motivi in fatto ed in diritto 1. Con verbale di accertamento numero 915 del 21.5.2018 la polizia locale di Mori contestava ad Annalisa S. - peraltro, irrogandole la sanzione amministrativa di Euro 594,30 - che l'autovettura di sua proprietà, targata […], dagli accertamenti eseguiti, era risultata sprovvista di copertura assicurativa. 2. S.A. proponeva opposizione. Deduceva che copertura assicurativa vi era, come da polizza numero omissis stipulata con la compagnia di assicurazioni HDI e decorrente dalle ore 24.00 del 15.5.2018. Instava per l'annullamento del verbale di accertamento. 3. Resisteva il Comune di Mori. 4. Con sentenza numero 19/2019 l'adito giudice di pace rigettava l'opposizione. 5. Proponeva appello S.A. . Resisteva il Comune di Mori. Non si costituiva la Polizia Locale di Mori - Brentonico - Ronzo Chienis. 6. Con sentenza numero 260/2019 il Tribunale di Rovereto rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese. Rilevava il tribunale, da un lato, che all'atto del controllo, alle ore 10.30 del 21.5.2018, non si era acquisito riscontro della copertura assicurativa dall'altro, che la polizza numero OMISSIS , rilasciata all'esito del pagamento del premio a mezzo bonifico bancario del 21.5.2018, con valuta del 22.5.2018 ed esibita al locale comando della polizia locale il 23.5.2018, contemplava la copertura assicurativa con decorrenza dal 15.5.2018. Esplicitava tuttavia che al momento dell'accertamento l'illecito amministrativo si era comunque già consumato. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.A. ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese. Il Comune di Mori non ha svolto difese. Del pari non ha svolto difese il Corpo di Polizia Locale di Mori - Brentonico - Ronzo Chienis. 8. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex articolo 375 c.p.c. , numero 5 il presidente ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 9. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nnumero 3, 4 e 5, la violazione di legge, la carenza e/o la contraddittorietà della motivazione con riferimento all' articolo 193 C.d.S. ed agli articolo 1901 e 2702 c.c. la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. . Deduce che ha offerto prova documentale che l'autovettura, parcheggiata e non circolante, risultava, in data 21.5.2018, in occasione dell'elevazione del verbale di accertamento, munita di copertura assicurativa per danni a terzi dalle ore 24.00 del 15.5.2018. Deduce altresì che le attestazioni rilasciate dalle compagnie di assicurazione prevalgono su quanto risultante dalla consultazione della banca dati. Deduce quindi che ha errato il tribunale a ritenere che la copertura assicurativa decorresse dal momento del pagamento della polizza. 10. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. D'altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che la ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha provveduto a depositare, non sono - si dirà - da condividere. 11. Il ricorso è dunque da respingere. 12. Vanno previamente ribaditi il difetto di legittimazione a resistere del Corpo di Polizia Locale Mori - Brentonico - Ronzo Chienis e l'esclusiva legittimazione passiva del Comune di Mori cfr. Cass. 22.3.2017, numero 7308 , secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada , la legittimazione passiva spetta all'amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, sicché, ove il verbale sia stato elevato dalla polizia municipale, legittimato a resistere all'opposizione è il Comune . 13. Si premette che è irrilevante che il veicolo di proprietà della ricorrente fosse semplicemente parcheggiato cfr. Cass. sez. unumero 29.4.2015, numero 8620 . Indi si rappresenta che, in tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., la sospensione della copertura può essere invocata dall'assicuratore nei confronti del danneggiato in caso di mancato pagamento del premio o della rata del premio inerente al periodo successivo alla scadenza del certificato, come nel caso in cui il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di quindici giorni di cui all' articolo 1901 c.c. , comma 1, richiamato nella L. numero 990 del 1969, articolo 7 cfr. Cass. 19.4.1996, numero 3726 Cass. 22.5.2006, numero 11946 . 14. In questo quadro si evidenzia nel caso di specie quanto segue. La copertura assicurativa - con la HDI Assicurazioni - era scaduta in data 16.2.2018 cfr. sentenza impugnata, pag. 4 . Alle ore 10,30 del 21.5.2018, momento di contestazione della violazione il periodo di tolleranza di quindici giorni era ampiamente decorso. Alle ore 10,30 del 21.5.2018 la copertura assicurativa era di certo sospesa. 15. Su tale scorta si reputa quanto segue. Il pagamento del premio eseguito il 21.5.2018 senza dubbio non ha esplicato effetti retroattivi cfr. Cass. 22.5.2006, numero 11946 , secondo cui non rileva, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto la irrisarcibilità dello stesso da parte dell'assicuratore cfr. Cass. 31.10.2014, numero 23149 . Cosicché, per un verso, va condiviso il rilievo del Tribunale di Rovereto, secondo cui non aveva avuto effetto sanante la circostanza per cui successivamente il premio fosse stato pagato con retrodatazione della decorrenza della copertura assicurativa cfr. sentenza d'appello, pag. 8 . Cosicché, per altro verso, vanno disattesi gli assunti della ricorrente secondo cui è assolutamente irrilevante la scadenza della precedente polizza di assicurazione così memoria, pagg. 3 - 4 , secondo cui ciò che rileva è la data di decorrenza - dalle ore 24.00 del 15.5.2018 - indicata nel certificato di assicurazione cfr. memoria, pag. 6 , secondo cui, se l'assicurato non paga il premio, la sospensione della copertura assicurativa non è opponibile al danneggiato cfr. memoria, pag. 9 . 16. Del resto, questa Corte spiega che, in tema di infrazioni al codice della strada , l'illecito previsto dall' articolo 193 C.d.S. , comma 2 circolazione senza la copertura dell'assicurazione ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale tra assicurato ed assicuratore, ma anche la posizione degli eventuali terzi danneggiati cfr. Cass. 13.4.2010, numero 8764 . 17. Il Comune di Mori ed il Corpo di Polizia Locale di Mori - Brentonico - Ronzo Chienis non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese di lite va assunta. 18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002numero 115, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis, se dovuto cfr. Cass. sez. unumero 20.2.2020, numero 4315 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso citato D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 13 , comma 1 bis, se dovuto.