Quando il dolo è causa di annullamento del contratto?

Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il consenso per la conclusione del contratto.

I Giudici di legittimità sono chiamati ad intervenire nell'ambito di un giudizio di riconoscimento della proprietà di un immobile. In particolare, si denuncia violazione di legge per aver il giudice del merito dato rilievo a dichiarazioni testimoniali indirette dalle quali non sarebbe emersa la prova del raggiro come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale. Al riguardo, a norma dell'articolo 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, in assenza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, o quando abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà. A ciò consegue che per avere l'annullamento del contratto sono fondamentali artifici e raggiri o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte. E la Corte territoriale non si è uniformata a tale principio, non avendo accertato il vizio nella formazione della volontà idoneo a ingenerare nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà. Per tali ragioni, la Suprema Corte accoglie il ricorso con rinvio della causa dinanzi alla Corte d'Appello che si atterrà al seguente principio di diritto «il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà. Non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima».

Presidente Orilia – Relatore Giannaccari Fatti di causa Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da C.F. nei confronti della figlia C.E. con cui chiese dichiararsi l'intervenuta cessione della quota di 1/2 di un immobile al prezzo di Euro 117.375,00 già versato, sulla base di una scrittura privata di trasferimento del 2.7.2009 da formalizzare in un secondo momento innanzi ad un notaio scelto dal compratore. C.E. chiese accertarsi la falsità della firma e, in subordine chiese dichiararsi l'annullamento del contratto perché viziato da dolo. Il Tribunale accolse la domanda ex articolo 2932 c.c. in quanto la convenuta non aveva proposto querela di falso e, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, perché non aveva fornito la prova degli artifici e raggiri utilizzati da padre per indurla alla sottoscrizione dell'atto. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 28.1.2020, riformando la sentenza di primo grado rigettò la domanda. La Corte di merito fondò la decisione sulle dichiarazioni dei testimoni, i quali avevano riferito dello stupore della Coscia alla richiesta del padre di stipulazione dell'atto di vendita valorizzò la circostanza che la convenuta non aveva mai percepito la rilevante somma costituente il corrispettivo dell'atto di compravendita, che sarebbe stata versata in contanti. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte distrettuale annullò il contratto, ai sensi dell'articolo 1439 c.c., perché la convenuta era stata indotta dolosamente in errore dal padre che aveva interesse ad assicurarsi la proprietà dell'immobile. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.F. sulla base di due motivi. C.E. ha resistito con controricorso. Il relatore ha formulato proposta, ex articolo 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso di deduce l'errore in giudicando per erronea valutazione delle risultanze probatorie, errore di valutazione delle stesse prove testimoniali ed incidenza causale del difetto di motivazione, in quanto insufficiente o contraddittoria per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la corte di merito considerato attendibili i testimoni, che avrebbero riferito circostanze de relato actoris sulla reazione della Coscia in seguito alla richiesta del padre di trasferimento della proprietà e su circostanze irrilevanti come la stipulazione del contratto preliminare il giorno successivo al suo diciottesimo compleanno. Con il secondo motivo di ricorso si censura l'erronea applicazione dell'articolo 2721 c,c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, dell'articolo 2702 c.c. e 1340 c.c., per carenza ed illogicità della motivazione in relazione all'articolo 116 c.p.c., per avere la corte di merito dato rilievo a dichiarazioni testimoniali indirette ed inattendibili dalle quali non sarebbe emersa la prova del raggiro come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale. Il ricorrente, deducendo altresì la violazione dell'articolo 1439 c.c., richiama l'orientamento di questa Corte, secondo cui il dolo, quale vizio del consenso deve incidere sul momento della formazione del contratto tale da indurre ad una falsa rappresentazione della realtà. Il secondo motivo è fondato sotto il profilo della violazione di legge. A norma dell'articolo 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'articolo 1429 c.c. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima Cassazione civile sez. III, 23/06/2015, numero 12892 Cass. Civ., sez. 03, del 25/05/2006, numero 12424 . L'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5 Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, numero 5734 . La Corte d'appello non si è conformata ai principi di diritto affermati da questa Corte, in quanto non ha accertato l'esistenza di artifizi e raggiri con riferimento al momento di formazione del contratto sì da indurre ad una falsa rappresentazione della realtà. Le dichiarazioni rese dai testimoni, pur trattandosi di testimonianza de relato actioris con valore probatorio fortemente attenuato, sono un elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa Cass. 18352/2013 Cass. 11733/2013 Cass. 11844/2006 Cass. 8358/2007 . Tuttavia, i testimoni non hanno riferito di raggiri da parte del ricorrente ma unicamente dello stupore della convenuta di fronte alla richiesta del padre di stipulare l'atto definitivo di trasferimento della proprietà, circostanza che non è riferibile al momento genetico del contratto. La circostanza che dall'atto di vendita risultasse che l'ingente somma ricevuta dalla convenuta fosse stata versata in contanti, che l'atto fosse stato concluso appena la convenuta aveva raggiunto la maggiore età, che vi fosse uno stretto rapporto familiare tra le parti che la Coscia non avesse la disponibilità di tale somma - circostanza sulla quale la testimonianza è diretta e non de relato actoris - non è univocamente idonea a dimostrare l'esistenza di artifici e raggiri che abbiano viziato la volontà del contraente, inducendolo alla stipulazione del contratto potendo integrare, in assenza di ulteriori elementi, un negozio fiduciario o simulato. La corte, in definitiva, non ha accertato il vizio nella formazione della volontà idoneo ad ingenerare nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'articolo 1429 c.c La corte di merito non ha, in definitiva, accertato l'esistenza di artifizi e raggiri posti in essere dal padre per indurre la figlia a sottoscrivere il contratto e la loro efficienza causale sulla determinazione volitiva e, quindi, sul consenso di quest'ultima. La sentenza va, pertanto cassata in relazione aP motivgaccoltig con rinvio innanzi alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà. Non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima . Resta logicamente assorbito l'esame delle altre censure. Il giudice del rinvio provvederà alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbiti le restanti censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione.