Guida in stato di ebbrezza e lavori socialmente utili: gli adempimenti che spettano al PM

«In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della sanzione detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, il condannato non è tenuto ad avviare di propria iniziativa il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata, poiché tale adempimento spetta al pubblico ministero […]».

Il Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione e su comunicazione dell'UDEPE, revocava la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, concessa in precedenza ad un imputato, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, poiché quest'ultimo non si era presentato per poter svolgere i suddetti lavori. L'accusato ricorre in Cassazione deducendo l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente omesso di considerare la mancata emissione da parte del PM dell'ordine di esecuzione della sentenza. Con la conseguenza della mancata notifica allo stesso di tale atto, come previsto dall'articolo 43, d.lgs. numero 274/2000. La doglianza è fondata. L'articolo 186, comma 9-bis, c.d.s. prevede che «al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs. numero 274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Pertanto, quanto procede per talune delle fattispecie previste dall'articolo 186 c.d.s., il giudice della cognizione può sostituire la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, senza che l'imputato – il quale può sollecitare il giudice in tal senso o anche dichiarare soltanto di non opporsi – sia tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere la relativa prestazione» Cass. numero 4927/2012, numero 37977/2012 . Inoltre, ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva, non è richiesto dalla legge che «l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio» Cass. numero 36799/2020 . Anche l'articolo 54, comma 6, d.lgs. numero 274/2000 stabilisce che «le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministero della Giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, d.lgs. numero 281/1997». Nel caso di specie, la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce avrebbe dovuto mettere in esecuzione la pronuncia a carico dell'imputato, comunicando formalmente l'avvio della relativa procedura sia al condannato sia all'ente presso il quale doveva svolgersi l'attività. Ne consegue che «in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della sanzione detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, il condannato non è tenuto ad avviare di propria iniziativa il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata, poiché tale adempimento spetta al pubblico ministero, il quale non solo deve indicare l'ente presso il quale svolgere la pena sostitutiva, ma anche comunicare il termine entro il quale l'interessato deve presentarsi presso il suddetto ente al fine di svolgere i lavori di pubblica utilità».

Presidente Tardio – Relatore Fiordalisi Ritenuto in fatto 1. P.F. ricorre avverso l'ordinanza del 15 dicembre 2020 del Tribunale di Lecce che, quale giudice dell'esecuzione, a seguito di comunicazione dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Lecce U.D.E.P.E. ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, precedentemente concessa ex D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, articolo 186, comma 9-bis,, dal Tribunale di Lecce con sentenza divenuta definitiva il 27 maggio 2018, in ordine al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, ripristinando la pena sostituita di tre mesi di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il Tribunale aveva sostituito la pena detentiva con l'obbligo di presentarsi presso l'associazione Farsi Solidali di Nardò entro quattro mesi dall'irrevocabilità della sentenza di condanna, al fine di svolgere i lavori di pubblica utilità per novantaquattro giorni che P. non aveva mai svolto tali lavori che il condannato, infatti, si era limitato a depositare in sede di udienza una nota inviata il 2 ottobre 2020 alla citata associazione, nella quale aveva chiesto di accedere ai lavori di pubblica utilità che tale richiesta era tardiva e, comunque, priva di risposta da parte dell'associazione interpellata che il condannato, pur avendone avuto la possibilità, per oltre due anni non aveva contattato nè l'associazione nè l'U.D.E.P.E 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il pubblico ministero non aveva emesso l'ordine di esecuzione della sentenza e che, quindi, l'organo di polizia non aveva potuto notificare tale atto al condannato, come invece previsto dal D.Lgs. 28 agosto 2000, numero 274, articolo 43, avente a oggetto la disciplina dell'esecuzione della pena del lavoro di pubblica utilità ex articolo 54 D.Lgs. cit., richiamato dall'articolo 186 C.d.S., comma 9 bis. Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che l'articolo 3 D.M. Giustizia del 26 marzo 2001 avente ad oggetto le norme per la determinazione della modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. numero 274 del 2000, articolo 54, comma 6 demanda al giudice della cognizione il potere di comminare la sanzione sostitutiva e di individuarne le modalità attuative, senza imporre oneri al condannato, il quale ha solo il potere di sollecitare il giudice all'assunzione di tale scelta, ma non quello di attivarsi per indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Giova premettere che l'articolo 186 C.d.S., comma 9 bis stabilisce che al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, numero 274, articolo 54, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze . Pertanto, quando procede per talune delle fattispecie previste dall'articolo 186 C.d.S., il giudice della cognizione può sostituire la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, senza che l'imputato il quale può sollecitare il giudice in tal senso o anche dichiarare soltanto di non opporsi Sez. 4, numero 4927 del 2/2/2012, Ambrosi, Rv. 251956 Sez. 4, numero 37997 del 19/07/2012, Dossetto, Rv. 254370 sia tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere la relativa prestazione. Ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva, infatti, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio Sez. 4, numero 36779 del 03/12/2020, Terzoli, Rv. 280085 . A quest'ultimo riguardo, si evidenzia che il D.Lgs. numero 274 del 2000, articolo 54, comma 6, stabilisce che le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, numero 281, articolo 8 . In attuazione di tale disposizione è stato, quindi, emanato il decreto del Ministro della giustizia del 26 marzo 2001 intitolato Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. 28 agosto 2000, numero 274, articolo 54, comma 6 , il quale, dopo aver individuato il tipo di prestazioni dovute e avere richiamato le convenzioni da stipulare con il Ministro della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale, all'articolo 3 dispone che con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati . Ne consegue che nemmeno le disposizioni fin qui citate disciplinano la sequenza procedimentale che muove dalla sentenza di condanna e giunge all'inizio della prestazione dell'attività lavorativa. Tale sequenza, dal punto di vista logico, deve prevedere sia la indicazione dell'ente presso cui l'attività debba essere prestata, che lo specifico calendario recante l'indicazione dei giorni e degli orari in cui il lavoro debba essere svolto infine, deve ovviamente presupporre una specifica sollecitazione, da parte dell'Autorità giudiziaria e rivolta al condannato, affinché prenda contatto con l'ente di riferimento e si uniformi alle indicazioni del cennato calendario. Il condannato, quindi, deve ricevere specifica comunicazione dei citati passaggi procedimentali, onde potersi configurare a suo carico un obbligo che, ove rimasto inadempiuto, consenta di attivare, legittimamente, la procedura per la revoca della pena sostitutiva e per il ripristino della pena sostituita. Alla luce di quanto osservato, il primo passaggio procedimentale deve ravvisarsi nell'atto di impulso alla procedura esecutiva, il quale, nel vigente sistema processuale, è di competenza del pubblico ministero tale organo, infatti, è titolare in termini generali della competenza sia in materia di esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna cfr. articolo 655 c.p.p. , che in materia di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberà controllata cfr. articolo 661 c.p.p., che onera il pubblico ministero a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente , che, infine, in materia di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità cfr. D.M. 26 marzo 2001, articolo 5 , spettando al pubblico ministero anche di formulare al giudice, ai sensi del D.Lgs. numero 274 del 2000, articolo 44, le richieste di modifica delle modalità di esecuzione in caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba svolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessato operatività, nonché di incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro. Una prospettiva ricostruttiva, quella fin qui seguita, che appare pienamente conforme all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della sanzione detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità è sufficiente la non opposizione da parte dell'imputato, mentre è onere dell'autorità giudiziaria individuare l'ente presso cui l'attività lavorativa deve essere svolta e le modalità di esecuzione della misura Sez. 1, numero 53684 del 04/05/2016, Moscariello, Rv. 268551 Sez. 1, numero 1066 del 15/10/2019, Bellu . 1.2. Nel caso di specie, pertanto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce avrebbe dovuto mettere in esecuzione la sentenza di condanna a carico di P. , comunicando formalmente l'avvio della relativa procedura sia al condannato, sia anche con il coinvolgimento dell'UDEPE all'ente presso il quale doveva svolgersi l'attività, invitando quest'ultimo a predisporre tutti gli adempimenti necessari, così da consentire al condannato di poter svolgere i lavori di pubblica utilità. Dalla lettura del provvedimento impugnato e degli atti presenti nel fascicolo, invece, non risulta che il pubblico ministero abbia comunicato un termine entro il quale P. avrebbe dovuto presentarsi presso l'ente indicato, al fine di dare inizio all'esecuzione della pena sostitutiva. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, posto che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della sanzione detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, il condannato non è tenuto ad avviare di propria iniziativa il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata, poiché tale adempimento spetta al pubblico ministero, il quale non solo deve indicare l'ente presso il quale svolgere la pena sostitutiva, ma anche comunicare il termine entro il quale l'interessato deve presentarsi presso il suddetto ente al fine di svolgere i lavori di pubblica utilità. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione, per accertare se sussistono altre cause di revoca della misura alternativa alla detenzione in base alla documentazione trasmessa all'ufficio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.