Ricusazione e procedimento di prevenzione: la parola alle Sezioni Unite

In tema di ricusazione, va rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione la questione se la disciplina delle cause di incompatibilità del giudice contenuta nel codice di procedura penale è interamente applicabile, in quanto compatibile, anche al procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale dello stesso, ovvero se, in ragione dell’oggetto e della tipologia del procedimento di prevenzione, non possono ritenersi applicabili le disposizioni dell’articolo 34 c.p.p. diverse dal comma 1, pur richiamate dall’articolo 36, lett. g , c.p.p…

…nonché la questione se, al procedimento di prevenzione, è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall' articolo 37, comma 1, c.p.p. , nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione, o in un giudizio penale. Lo ha deciso la quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 38902, depositata il 28 ottobre 2021. L'istituto della ricusazione… Il codice di procedura penale prevede, quali motivi di ricusazione del giudice, alcune ragioni in comune con quelle di astensione , ed in particolare i casi di incompatibilità previsti dagli articolo 34 e 35 c.p.p. , e dall' ordinamento giudiziario il caso in cui il giudice abbia un interesse nel procedimento quello in cui le parti private, o i loro difensori, siano debitori o creditori del giudice, del suo coniuge o dei suoi figli quello in cui un prossimo congiunto del giudice, o del suo coniuge, siano tutori o procuratori o datori di lavoro di una delle parti private quello in cui il giudice abbia consigliato o manifestato pareri circa l'oggetto del procedimento al di fuori delle proprie funzioni quello in cui il giudice, o un suo prossimo congiunto, siano in grave inimicizia con una parte privata quello in cui un prossimo congiunto, o il coniuge del giudice, siano persone offese o soggetti danneggiati dal reato o dalle parti private. Fra gli altri casi di ricusazione, vi è poi quello in cui il prossimo congiunto, o il coniuge del giudice, siano stati pubblici ministeri nello stesso procedimento o ancora, il caso in cui il giudice abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione, o abbia espresso valutazione di merito sulla responsabilità penale dell'imputato per lo stesso fatto, o in altro procedimento anche non penale . Sul piano processuale, la domanda di ricusazione non sospende il procedimento salva sospensione temporanea, o autorizzazione al compimento dei soli atti urgenti, disposta dal giudice che deve decidere sulla ricusazione . Il giudice ricusato non può inoltre pronunciare sentenza fin quando non è pronunciata ordinanza di inammissibilità, o di rigetto della domanda di ricusazione . Se concorrono dichiarazioni di astensione e ricusazione, l'astensione accolta fa considerare non proposta la domanda di ricusazione. …e gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Secondo un primo e più risalente orientamento, non sarebbe applicabile al procedimento di prevenzione la causa di ricusazione prevista dall'articolo 37, comma 1, lett. b , c.p.p. nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. Pertanto, sarebbero applicabili al procedimento di prevenzione le norme in tema di incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice dettate dagli articolo 34, comma 1, 35, 36, comma 1, lett. a , b , c , d , f , h , e 37, comma 2, c.p.p., e non, per converso, le disposizioni dell'articolo 34 diverse dal comma primo, pure richiamate dall'articolo 36, lett. g , in ragione della tipologia e dell'oggetto del procedimento di prevenzione. Ciò in quanto il procedimento di prevenzione ha natura giurisdizionale devono quindi applicarsi tutte le norme in tema di incompatibilità, astensione e ricusazione che non siano incompatibili con le specificità del procedimento stesso. Del resto, sempre secondo il citato orientamento, le cause di incompatibilità che danno luogo alla ricusazione, stante il carattere eccezionale e tassativo delle relative disposizioni, non possono essere estese in via analogica al procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione, posto che l'attività pregiudicata deve consistere nella pronuncia di una sentenza attinente alla responsabilità penale dell'imputato. Parimenti, la disciplina dei predetti casi di incompatibilità non è applicabile neppure nell'ambito del procedimento di prevenzione a fini patrimoniali. Stando invece ad un più recente orientamento in materia, la disciplina delle cause di incompatibilità del giudice contenuta nel codice di procedura penale sarebbe applicabile anche al procedimento di prevenzione , sempre considerando la natura giurisdizionale dello stesso e l'incidenza su diritti di rilievo costituzionale, che impone l'osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del giudice. Ad esempio, può costituire motivo di ricusazione del giudice, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione di una misura di prevenzione reale, l'aver già compiuto valutazioni in sede penale cautelare in ordine alla sussistenza di fatti penalmente rilevanti nei confronti della medesima persona e l'aver espresso giudizi sulla sua pericolosità, anche se la richiesta è fondata su fatti ulteriori rispetto a quelli già valutati ed il giudice possa assumere la sua decisione prescindendo dai fatti eventualmente pregiudicanti. Si è addirittura stabilito che la ricusazione del giudice è ammessa anche nel procedimento di prevenzione, considerato che ad esso sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del processo penale articolo 4, ult. comma, l. numero 1423/1956 e, quindi, anche quelle preordinate a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, avuto riguardo alla natura giurisdizionale del procedimento de quo .

Presidente Miccoli – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di L.R. viene proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 02/04/2021 con la quale la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione del Dott. P.G. , componente della sezione Misure di Prevenzione della medesima Corte, fondata sul rilievo che lo stesso, nel procedimento penale 218/17 R.G. App., aveva espresso una valutazione di merito con riguardo allo stesso reato trasferimento fraudolento di beni - attribuito al L. e posto a fondamento della misura di prevenzione oggetto del procedimento pendente dinanzi alla medesima Corte. 2. Il ricorso per cassazione è affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall' articolo 173 disp. att. c.p.p. . 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, criticando la ritenuta inapplicabilità dell' articolo 37 c.p.p. , comma 1, al procedimento di prevenzione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione dell' articolo 38 c.p.p. , comma 2, per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione proposta nel procedimento di prevenzione in data 11/02/2021, nonostante che la partecipazione del Dott. P. al processo penale pregiudicante fosse emersa già all'udienza del 08/10/2020. Si osserva che la presenza del giudice nell'udienza precedente a quella decisoria, che si era tenuta in data 06/11/2020, non aveva alcun rilievo, poiché soltanto con la partecipazione alla decisione nel giudizio penale era sorto il pregiudizio per avere giudicato lo stesso fatto. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, contestando l'affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo la quale non sarebbero stati indicati specificamente i motivi della ricusazione nella dichiarazione. 3. Sono state depositate conclusioni scritte del Procuratore generale, con le quali, preso atto del contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla questione posta con il primo motivo di ricorso, si sollecita la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. Considerato in diritto 1. Lo scrutinio del primo motivo di ricorso richiede una preliminare verifica della fondatezza delle questioni sollevate con le restanti doglianze, dal momento che l'inammissibilità della richiesta di ricusazione per tardività, ai sensi dell' articolo 38 c.p.p. , comma 2, o per mancata indicazione dei motivi, ai sensi dell' articolo 38 c.p.p. , comma 3, precluderebbe ogni esame del fondamento della stessa. 2. Ora, sotto il primo profilo - oggetto del secondo motivo di ricorso - si osserva che la soluzione della tardività accolta dalla Corte territoriale appare erronea in punto di diritto, dal momento che la denunciata insorgenza della causa di ricusazione non discende dal fatto che il medesimo giudice, chiamato a comporre - già all'udienza camerale del 08/10/2020 - il collegio investito dell'impugnazione sulla disposta misura di prevenzione, facesse anche parte del collegio della Corte investito dell'impugnazione sull'affermazione di responsabilità, ma è derivata - in ipotesi di fondatezza della causa di ricusazione addotta - dall'avere il magistrato partecipato alla decisione su quest'ultima impugnazione ciò che si è verificato solo in data 06/11/2020. Peraltro, proprio il fatto che la decisione in tema di prevenzione fosse stata rinviata per l'espressa esigenza di acquisire la decisione nel merito della Corte d'appello , non rendeva affatto scontata la presenza del Dott. P. alla successiva udienza camerale del 11/02/2021, quando l'esistenza del pregiudizio è divenuta attuale, a seguito del mancato accoglimento dell'invito rivolto al giudice ad astenersi. 3. Del pari insussistente appare la ritenuta non rispondenza della richiesta di ricusazione al requisito formal-contenutistico di cui all' articolo 38 c.p.p. , comma 3, - censurata con il terzo motivo del ricorso - dal momento che, secondo quando emerge proprio dall'ordinanza impugnata, la richiesta era fondata sull'avere il Dott. P. espresso una valutazione di merito nel procomma 218/17 R.G. App. avente ad oggetto gli stessi fatti al vaglio della Corte d'appello nel giudizio di prevenzione . Tale indicazione rende del tutto evidenti le ragioni poste a base dell'iniziativa assunta. 4. Ciò posto, l'esame del terzo motivo di ricorso impone l'esame di questioni che la giurisprudenza di questa Corte ha affrontato offrendo soluzioni contrastanti. In particolare, si tratta di decidere se sia o non applicabile al procedimento di prevenzione la disciplina in materia di ricusazione e, in particolare, il motivo previsto dall' articolo 37 c.p.p. , comma 1, nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. Viene dunque in considerazione l'articolo 37, nella portata normativa risultante dalla sentenza numero 283 del 14/07/2000 della Corte costituzionale , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della menzionata previsione codicistica nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto . Al riguardo, si osserva che, in motivazione, Corte Cost. 283 del 2000 , ribadita, alla luce della propria giurisprudenza, la distinzione tra le sfere di applicazione degli istituti della incompatibilità e della astensione-ricusazione e la funzione da questi svolta per assicurare una esaustiva tutela del principio del giusto processo, di cui la garanzia dell'imparzialità e della neutralità del giudice costituisce uno dei più rilevanti aspetti, ha rilevato che il pregiudizio per l'imparzialità-neutralità del giudicante può verificarsi anche nei rapporti tra il procedimento penale e quello di prevenzione, sia quando la valutazione pregiudicante sia stata espressa nel primo in sede di accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, quale condizione di applicabilità delle misure cautelari sentenza numero 306 del 01/10/1997 , sia quando il rapporto di successione temporale tra attività pregiudicante e funzione pregiudicata sia invertito, per avere il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un imputato del delitto di associazione di stampo mafioso, già espresso nell'ambito del procedimento di prevenzione una valutazione sull'esistenza dell'associazione e sull'appartenenza ad essa della persona imputata nel successivo processo penale ordinanza numero 178 del 18/05/1999 . 5. L'ordinanza impugnata si è allineata all'orientamento accolto anche in anni relativamente recenti dalle seguenti decisioni Sez. 2, numero 37060 del 11/01/2019, Paltrinieri, Rv. 277038, in cui la dichiarazione di ricusazione aveva riguardato due giudici già componenti del collegio del tribunale del riesame che aveva confermato una misura cautelare personale applicata al proposto con riferimento ai reati di usura ed estorsione Sez. 5, numero 23629 del 25/05/2018, Torcasio, Rv. 273281, che si è occupata di un caso nel quale la dichiarazione di ricusazione era stata proposta in un procedimento di prevenzione nei confronti di giudici che avevano fatto parte del collegio che aveva condannato il ricorrente per il delitto di associazione mafiosa Sez. 6, numero 51793 del 13/09/2018, Moccia, Rv. 274576, con riguardo ad una dichiarazione di ricusazione di un componente dell'ufficio per l'applicazione delle misure di prevenzione che aveva già giudicato la posizione degli istanti in altro procedimento di prevenzione connesso Sez. 1, numero 43081 del 27/05/2016, Arena, Rv. 268665 in cui la richiesta di ricusazione riguardava il componente del collegio incaricato dell'impugnazione di una misura di prevenzione che aveva già espresso considerazioni sulla posizione del proposto, in ordine al medesimo fatto, in altro precedente procedimento di prevenzione Sez. 1, numero 15834 del 19/03/2009, Sanna, Rv. 243747, che si esprime in termini perentori sull'inapplicabilità delle cause di ricusazione, stante il carattere eccezionale e tassativo delle relative disposizioni, al procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione Sez. 6, numero 22960 del 30/01/2008, Di Vincenzo, Rv. 240363, con la quale è stata esclusa la situazione di incompatibilità di cui all' articolo 37 c.p.p. , comma 1, lett. b , in relazione ad una istanza di ricusazione proposta nei confronti dei componenti il collegio della sezione misure di prevenzione di un Tribunale, chiamati a decidere sulla misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni, nonostante si fossero già pronunziati su quella personale e sulla richiesta di revoca del sequestro. Siffatto orientamento v., ad es., le puntualizzazioni di Sez. 1 numero 43081 del 2016 cit. muove dalla premessa per la quale, nonostante l'avviato percorso di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, quest'ultimo non è stato storicamente modellato sull'archetipo del procedimento penale, con la conseguenza che tra i due modelli permane una sensibile diversità di oggetto e di scopo che legittima, sul piano dei valori, scelte diversificate in punto di conformazione normativa del diritto di difesa del soggetto proposto per l'applicazione della misura di prevenzione . La premessa dalla quale è partita la Corte è costituita da due punti fermi la natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione e la connotazione sui generis dello stesso, costruito e modellato sulla base del giudizio esecutivo, con particolare riguardo a quello funzionale all'applicazione delle misure di sicurezza, stante il rinvio operato dal D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159, articolo 7, comma 9 all' articolo 666 c.p.p. . La sentenza ha ricordato come la decisione della Corte costituzionale 09/06/2015 numero 106 abbia ribadito che la diversità dei procedimenti penale e prevenzionale tollera scelte diversificate in punto di conformazione normativa del diritto di difesa del soggetto proposto per l'applicazione della misura di prevenzione e che, conseguentemente, non è possibile trasferire tutta la disciplina in punto di imparzialità del giudice penale in sede di prevenzione. Occorre, pertanto, selezionare le norme applicabili al procedimento di prevenzione in punto di imparzialità del giudice ed escludere, in primo luogo, l'applicabilità dell'istituto della ricusazione tenuto conto del rinvio generale operato all' articolo 666 c.p.p. che individua una forma procedurale che non solo non prevede la facoltà di ricusazione, ma addirittura valorizza il rapporto tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione . In questa prospettiva si è ritenuto di valorizzare il fatto che nel procedimento di esecuzione la sola causa di incompatibilità è costituita da quella introdotta per effetto della sentenza della Corte costituzionale 09/07/2013 numero 183 e riferita all'incompatibilità nel caso di annullamento con rinvio della Corte di cassazione in tema di riconoscimento della continuazione. Secondo questa lettura, non sarebbe possibile una trasposizione dell'intera disciplina posta a presidio dell'imparzialità del giudice penale in sede di prevenzione, dovendosi semmai riflettere - in termini generali - sulla possibile identificazione di talune regole normative la cui portata generalizzante ne consente l'applicazione nei due procedimenti penale e di prevenzione e successivamente sottoporre a verifica i caso in trattazione allo scopo di verificare se rientri o meno tra queste . La conclusione è che sarebbero applicabili al procedimento di prevenzione le norme in tema di incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice dettate dall' articolo 34 c.p.p. , comma 1, articolo 35 c.p.p. , articolo 36 c.p.p. , comma 1, lett. a , b , c , d , f , h , e articolo 37 c.p.p. , comma 2, e non le disposizioni dell'articolo 34 diverse dal comma 1, pure richiamate dall'articolo 36, alla lett. g , in ragione della tipologia e dell'oggetto del procedimento di prevenzione. La distinzione, secondo tale impostazione, riposa nel fatto che la tutela dell'apparenza di imparzialità va garantita in tutte le ipotesi in cui la persona chiamata a giudicare si trovi in una delle condizioni di appannamento della suddetta condizione, di cui all'articolo 36, lett. a , b , c , d , e , f , codice di rito, laddove una conclusione diversa s'impone in relazione al diverso tema del rapporto tra le valutazioni espresse dal giudice penale in una fase diversa del medesimo procedimento, secondo quanto previsto dall' articolo 34 c.p.p. in tema di incompatibilità, richiamato, come visto, dai successivi articolo 36, lett. g e articolo 37, e la disciplina del procedimento di prevenzione. In quest'ultimo caso - rileva Sez. 1 numero 43081 del 2016 - vengono in rilievo aspetti di regolamentazione normativa dei modelli procedimentali, caratterizzati tra procedimento penale e di prevenzione da profonde differenze, correlate al diverso contenuto del giudizio, a tal fine valorizzandosi la circostanza che il procedimento penale è luogo di più elevato tasso di garanzia in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche ricostruzione compiuta del fatto dedotto nella imputazione e finalistiche l'eventuale inflizione di una pena , di contro al procedimento di prevenzione, strutturato secondo un modello contraddistinto da una maggiore elasticità di forme e finalizzato non alla ricostruzione di uno specifico fatto, bensì alla formulazione, attraverso la cognizione delle condotte del proposto, di una prognosi, positiva o negativa, di pericolosità attuale e/o di illecita accumulazione patrimoniale. 5. A conclusioni diverse è giunto altro orientamento di questa Corte. Sez. 1, numero 4330 del 10/12/2020 - dep. 03/02/2021, Lampada, Rv. 280753 resa in una vicenda nella quale la causa di ricusazione invocata, ai sensi dell' articolo 37 c.p.p. , comma 1, lett. b, nel corso di un procedimento di prevenzione, traeva alimento dal fatto che il destinatario della dichiarazione aveva partecipato al collegio giudicante che aveva emesso le decisioni nei procedimenti di prevenzione precedentemente instaurati a carico di persone individuate, unitamente al proposto, quali esponenti di una cosca mafiosa ha, infatti, ritenuto che la disciplina delle cause di incompatibilità del giudice contenuta nel codice di procedura penale è applicabile anche al procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale dello stesso e l'incidenza su diritti di rilievo costituzionale, che impone l'osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del giudice la sentenza, peraltro, risolte positivamente entrambe le questioni sopra ricordate, ha aggiunto che, in considerazione delle particolari connotazioni delle verifiche di prevenzione, deve a maggior ragione tenersi conto delle precisazioni di Corte Cost. numero 283 del 2000 , secondo le quali, ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante , non è sufficiente che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio . Nella stessa linea di pensiero di Sez. 1 numero 4330 del 2021, si sono collocate a Sez. 6 numero 41975 del 02/04/2019, Inzitari, Rv. 277373, che ha ritenuto sussistente il motivo di ricusazione, previsto dall'articolo 37, comma 1, lett. b , al componente del collegio chiamato a decidere dell'impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale della confisca che, in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, aveva applicato nei confronti del proposto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per i medesimi fatti posti a fondamento della misura di prevenzione b Sez. 6, numero 15979 del 08/03/2016, Lampada, Rv. 266533 c Sez. 1, numero 32492 del 10/07/2015, Lampada, Rv. 264621, per un'ipotesi nella quale il giudice di prevenzione in altro procedimento dello stesso tipo aveva espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto d Sez. 5, numero 32077 del 21/07/2014, Valente, Rv. 261643, in un'ipotesi in cui il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione della confisca aveva in sede penale rigettato la richiesta di riesame presentata dall'indagato ed accolto l'appello del pubblico ministero e viene talora menzionata come conforme all'orientamento in esame Sez. 5, numero 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo, Rv. 259873 la decisione, tuttavia, sul presupposto dell'intervenuto accoglimento della dichiarazione di astensione, si occupa piuttosto dell'ambito di operatività dell' articolo 42 c.p.p. , comma 2 f Sez. 5, numero 3278 del 16/10/2008 - dep. 23/01/2009, Nicitra, Rv. 242942, in un caso di dichiarazione di ricusazione nei confronti di un giudice componente della sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, perché lo stesso aveva anticipato il suo giudizio quando, come giudice dello stesso Tribunale, lo aveva condannato per il delitto che aveva costituito il presupposto per la richiesta di aggravamento della misura di sorveglianza. Nel quadro di questo secondo orientamento, si sono valorizzate le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale quali sopra ricordate Corte Cost. numero 306 del 1997 , numero 178 del 1999 e numero 283 del 2000 e si è sottolineato che la progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione trae conferma v., ad es., le puntualizzazioni di Sez. 6 numero 41975 del 2019 cit. dall'estensione ad esso di istituti tipici del processo penale, quali a l'obbligo di rimessione degli atti a sezione della stessa Corte diversa da quella che ha emesso il decreto annullato ai sensi dall' articolo 623 c.p.p. , comma 1, lett. c , Sez. 6, numero 40999 del 01/10/2015, Viviani, Rv. 264742 b l'applicazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia previsto dall' articolo 521 c.p.p. Sez. 1, numero 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256451 c l'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito nell'avviso di convocazione Sez. 1, numero 1722 del 14/04/1986, Maresca, Rv. 172684 e numero 25701 del 28/06/2006, Arena, Rv. 234847 d la pubblicità dell'udienza ove la parte ne abbia fatto richiesta, ancorché limitatamente alla fase di merito Corte Cost., 12/03/2010, numero 93 e Sez. 6, numero 37659 del 18/06/2014, Cappello, Rv. 260342, nonché, a contrario, con riferimento alla fase di legittimità, Sez. 6, numero 50437 del 28/09/2017, Vissicchio, Rv. 271500 . Si tratta di soluzioni che, secondo l'orientamento indicato, riposano sull'esigenza, costituzionale e convenzionale a proposito del quale sono illuminanti le considerazioni svolte da Corte Cost. 27/02/2019, numero 24 , di assicurare che le limitazioni che le misure di prevenzione comportano, sia sul versante delle libertà personali sia su quello del diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica, siano disposte solo all'esito di un procedimento che, ancorché non contrassegnato dallo statuto garantistico previsto per le sanzioni che seguano all'attribuzione di un illecito sostanzialmente penale quali non sono le misure di prevenzione, siano esse personali - Corte Europea dei diritti dell'uomo, 23/02/2017, De Tommaso comma Italia - o reali - per le quali il riferimento è piuttosto all'articolo 1, Prot. addiz. CEDU , in ragione della sua incidenza limitatrice rispetto al diritto di proprietà v., ad es., Corte Europea dei diritti dell'uomo, 05/01/2010, Bongiorno e altri contro Italia , sia comunque caratterizzato dall'applicazione dei principi del giusto processo . E fra tali regole fondanti vi è appunto quella della imparzialità del giudice quale presidiata dagli istituti dell'astensione e della ricusazione. 6. A fronte delle superiori indicazioni emerge un contrasto sufficientemente consolidato, con conseguente superamento della soglia rappresentata dall'ordinario svolgimento di una riflessione giurisprudenziale in progressivo affinamento per essere sedimentate posizioni delle quali non è prevedibile l'ulteriore evoluzione Sez. 4, numero 39766 del 23/05/2019, Cappadona, Rv. 277559 . 7. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rimesso, ai sensi dell' articolo 618 c.p.p. , comma 1, alle Sezioni Unite sulle seguenti questioni Se la disciplina delle cause di incompatibilità del giudice contenuta nel codice di procedura penale è interamente applicabile, in quanto compatibile, anche al procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale dello stesso, ovvero se, in ragione della tipologia e dell'oggetto del procedimento di prevenzione, non possono ritenersi applicabili le disposizioni dell' articolo 34 c.p.p. diverse dal comma 1, pur richiamate dall' articolo 36 c.p.p. , alla lett. g Se al procedimento di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall' articolo 37 c.p.p. , comma 1, nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.