Ma c’è un termine per depositare in originale un documento cartaceo già prodotto regolarmente in via telematica?

Il Tribunale di Busto non ammette una CTU grafologica, in quanto non è stata formulata istanza di deposito del documento entro i termini della memoria numero 2, ex articolo 183, comma 6, c.p.c.

Nel verbale numero r. g. 2100/2020 il giudice del Tribunale di Busto Arsizio ha sottolineato che «non è possibile disporre CTU grafologica in mancanza degli originali il CTU deve poter valutare anche aspetti quali la pressione esercitata sul foglio , che parte attrice avrebbe dovuto produrre entro i termini di cui all'articolo 183, comma 6, numero 2, c.p.c., posto che ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 9, d.l. numero 179/2012 convertito in legge con modificazioni dalla l. numero 221/2012, modificato dall'articolo 52, d.l. numero 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. numero 114/2014 e dall'articolo 19 comma 1, d.l. numero 83/2015 convertito con l. numero 132/2015, il giudice può autorizzare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Tale autorizzazione viene sempre rilasciata su istanza della parte che debba depositare un documento in formato cartaceo o, comunque, non compatibile con il processo telematico». La parte convenuta non avrebbe formulato la suddetta istanza nei termini previsti dall'articolo 183, comma 6, numero 2, c.p.c.

Giudice Ardito visti il D.L. 125/2020 e l'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, numero 77 rilevato che le parti partecipavano all'udienza del 20.7.2021 mediante il deposito di note scritte, così come previsto dall'articolo 221 cit. esaminate le istanze delle parti ammette la prova sui capitoli 8, 9 e 12 di parte attrice, mentre non ammette la prova sugli altri capitoli in quanto inerenti a circostanze non contestate o documentali 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14,15, 17, a, b , genericamente formulati 4 , non rilevanti ai fini del decidere 11 , in parte generici ed in parte documentali 16 ammette parte convenuta a prova contraria e precisa che verranno escussi due testi per parte rileva che non è possibile disporre CTU grafologica in mancanza degli originali il CTU deve poter valutare anche aspetti quali la pressione esercitata sul foglio , che parte attrice avrebbe dovuto produrre entro i termini di cui all'articolo 183, comma 6, numero 2, c.p.c., posto che ai sensi dell'articolo 16 bis IX comma del D.L. 179 del 2012 convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221, modificato dall'articolo 52 del decreto-legge numero 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 numero 114 e dall'articolo 19 comma I del D.l. 83/2015 convertito con legge numero 132 del 2015, il giudice può autorizzare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Tale autorizzazione viene sempre rilasciata su istanza della parte che debba depositare un documento in formato cartaceo o, comunque, non compatibile con il processo telematico. Detta istanza non veniva, però, formulata da parte convenuta nei termini di cui all'articolo 183, comma 6, numero 2, c.p.c. prima di procedere all'istruttoria, visto l'articolo 185 bis c.p.c., propone alle parti di definire la controversia mediante il pagamento in favore dell'attore di € 10.000, spese compensate pagina2 di 2 fissa per verificare l'esito della proposta conciliativa l'udienza del 21.10.2021, ore 9.40. Ai fini del calendario del processo, precisa che la presente controversia verrà definita entro maggio 2023.