Costituiscono necessari corollari della affermata illegittimità totale di un provvedimento di sequestro afferente a un dispositivo elettronico «tanto l'illegittimità del sequestro della massa dei dati informatici ivi contenuti, in assenza di preventiva selezione o di indicazione dei relativi criteri, quanto la restituzione all'avente diritto di tutte le copie forensi illegittimamente eseguite ed eventualmente ancora a disposizione del Pubblico Ministero».
Il Tribunale del riesame di Napoli annullava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale inerente il sequestro di due cellulari in danno a A.D.G., non disponendo la restituzione dei dispositivi in quanto già riconsegnati all'avente diritto da parte del PM, in seguito all'estrazione di copia forense dalle relative memorie. A.D.G. ricorre in Cassazione deducendo l'illegittimità del sequestro dei dati contenuti nei suddetti dispositivi. La doglianza è fondata. Secondo la Corte di Cassazione, «è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione dei relativi criteri» Cass. numero 6623/2020, numero 24617/2015 . Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla relativa legittimità, in quanto «il reale obiettivo perseguito dall'istanza di riesame era, infatti, proprio la restituzione dei dati appresi con l'esecuzione delle copie forensi». Ne consegue che costituiscono necessari corollari della affermata illegittimità totale di un provvedimento di sequestro afferente a un dispositivo elettronico «tanto l'illegittimità del sequestro della massa dei dati informatici ivi contenuti, in assenza di preventiva selezione o di indicazione dei relativi criteri, quanto la restituzione all'avente diritto di tutte le copie forensi illegittimamente eseguite ed eventualmente ancora a disposizione del Pubblico Ministero».
Presidente Mogini – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale in data 20 aprile 2021 concernente il sequestro di due telefoni cellulari in danno di D.G.A. , coinvolta nell'ambito di un procedimento contro ignoti per il reato di cui all'articolo 326 c.p., non disponendo, tuttavia, la restituzione dei dispositivi poiché già riconsegnati all'avente diritto dallo stesso Pubblico Ministero, dopo l'estrazione di copia forense dalle relative memorie. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata D.G. , che deduce l'illegittimità del sequestro dei dati contenuti nei dispositivi, appresi nella loro interezza senza possibilità di indicare per quali di essi sussista il proprio interesse alla riservatezza tanto più che lo stesso Tribunale ha annullato il provvedimento di ablazione, evidenziando la mancanza di indicazioni in merito al nesso di pertinenzialità rispetto alle ipotesi di accusa ed alle finalità probatorie perseguite attraverso il provvedimento di sequestro. Chiede, pertanto, l'annullamento della impugnata ordinanza e la distruzione o la restituzione in proprio favore delle disposte copie forensi dei dispositivi cellulari già in sequestro. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Il Collegio osserva preliminarmente che, come pure ricordato dallo stesso Tribunale di Napoli, è pacifica l'ammissibilità del ricorso proposto nonostante l'avvenuta restituzione alla avente diritto dei supporti informatici nella specie due telefoni cellulari alla luce del principio stabilito da Sez. U, numero 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497. Nondimeno, pur avendo il Tribunale sancito la totale illegittimità del decreto di perquisizione e sequestro del PM, non ha a sua volta disposto la restituzione delle copie forensi delle memorie contenenti i dati ivi registrati, vero oggetto della richiesta avanzata dalla D.G. , allegando l'assenza di informazioni circa l'avvenuta esecuzione delle copie stesse e circa l'individuazione dei criteri di selezione nell'analisi e nell'estrapolazione dei dati pag. 9 ord. . Detto altrimenti e come puntualmente segnalato dalla difesa della ricorrente, il Tribunale si è inopinatamente sottratto dal trarre le necessarie conseguenze rispetto alla pronuncia di annullamento. Il reale obiettivo perseguito dall'istanza di riesame era, infatti, proprio la restituzione dei dati appresi con l'esecuzione delle copie forensi, tanto più che lo stesso Tribunale non ha mancato di stigmatizzare l'assenza di atti processuali idonei a consentire la valutazione dell'esistenza dei presupposti legittimanti il sequestro dei dispositivi telefonici in relazione ad una notitia criminis riferita all'articolo 326 c.p. enunciata solo numericamente pag. 6 ordinanza . Ora dal momento che la ricorrente denuncia nuovamente e vibratamente il carattere onnicomprensivo della misura ablatoria riferita ai dati contenuti nelle copie forensi ancora a disposizione del Pubblico Ministero, si tratta in questa sede di ribadire il principio, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo cui è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione dei relativi criteri Sez. 6, numero 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet e Sez. 6, numero 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092 riferita ad un personal computer . Infatti, proprio perché - è la stessa ordinanza a ricordarlo pag. 5 - del provvedimento riguardante la massa di dati acquisiti e cioè la realizzazione delle copie forensi delle memorie dei dispositivi telefonici non risultavano noti esiti e modalità esecutive, il Tribunale avrebbe dovuto contestualmente pronunciarsi sulla relativa legittimità, non trincerandosi dietro una inesistente insindacabilità non prevista nè dalla legge nè desumibile dal sistema. Costituiscono, infatti, necessari corollari della affermata illegittimità totale di un provvedimento di sequestro afferente ad un dispositivo elettronico tanto l'illegittimità del sequestro della massa dei dati informatici ivi contenuti, in assenza di preventiva selezione o di indicazione dei relativi criteri, quanto la restituzione all'avente diritto di tutte le copie forensi illegittimamente eseguite ed eventualmente ancora a disposizione del Pubblico Ministero. 3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio in relazione alla mancata previsione della restituzione delle copie forensi trattenute dal Pubblico Ministero, restituzione che va conseguentemente disposta in forza della presente pronuncia. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione all'avente diritto delle copie forensi trattenute restituzione che dispone. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 626 c.p.p