Impossibile parlare di arma giocattolo. Irrilevante la potenza inferiore a 7,5 joule e il fatto che essa sia acquistabile liberamente. Evidente, quindi, l’irregolarità compiuta dalla persona sottoposta a sorveglianza speciale.
Catalogabile come arma, senza dubbio, la carabina ad aria compressa. Sanzionabile perciò l’uomo, sottoposto a sorveglianza speciale, beccato ad averne una a casa Cass. pen, sez. I, 26 ottobre 2021, numero 38343 . A finire sotto processo è un uomo che, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non si è presentato in due occasioni all’ufficio di polizia giudiziaria, e, inoltre, è stato beccato, a seguito di una perquisizione domiciliare , a detenere in casa una carabina ad aria compressa . Gli elementi a disposizione sono sufficienti per i giudici di merito, che sanzionano l’uomo con «otto mesi e quindici giorni di reclusione». In particolare, è ritenuta « non giustificata la detenzione della carabina ad aria compressa, anche se l’acquisto era precedente alla data di sottoposizione alla misura di prevenzione», e i giudici sottolineano che «non si tratta di arma giocattolo, pur potendo essere acquistata liberamente» vista «la potenza inferiore a 7,5 joule». In Cassazione il difensore dell’uomo sostiene che «la carabina ad aria compressa non può essere ritenuta arma comune da sparo», e aggiunge che «essa è in libera vendita e per essa non è prevista nessuna autorizzazione ai fini della detenzione». Illogico, quindi, secondo il legale, addebitare all’uomo anche questa condotta irregolare, cioè il possesso non autorizzato di un’arma. I Giudici di terzo grado ricordano, in premessa, che, normativa alla mano, «in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale» il Tribunale deve prescrivere al soggetto anche di «non detenere e non portare armi». Il legale ha sottolineato che «nelle armi comuni da sparo» vanno ricomprese «le armi ad aria compressa i cui proiettili erogano» però «un’energia cinetica superiore a 7,5 joule», e ha poi osservato che «la carabina rinvenuta nel corso della perquisizione» a casa del suo cliente «eroga un’energia cinetica inferiore alla soglia di legge». Per il legale tali dettagli sono sufficienti per escludere la qualificazione come arma della carabina rinvenuta nell’abitazione del suo cliente, anche tenendo presente che «si tratta di oggetto in libera vendita e per la cui detenzione non occorre alcuna autorizzazione». Questa prospettiva non è condivisa però dai Giudici della Cassazione, i quali, condividendo la linea tracciata in Appello, ribadiscono che «quella sequestrata non era un’ arma giocattolo » mentre invece «fa parte delle armi che il sottoposto alla misura di prevenzione non può detenere». Ciò perché «la misura di prevenzione è finalizzata a contrastare la pericolosità sociale attuale del soggetto» e quindi «mentre la generalità delle persone può acquistare e detenere armi ad aria compressa con energia cinetica inferiore a 7,5 joule senza alcuna autorizzazione, la pericolosità sociale della persona sottoposta a misura di prevenzione giustifica un divieto nei suoi confronti, non trattandosi di un’arma giocattolo, priva di assoluta capacità offensiva». Peraltro, «la pretesa di escludere la natura di arma» in riferimento alla carabina sequestrata nella casa dell’uomo, spiegano i Giudici, «non è convincente», poiché «la norma non contiene la definizione di arma , ma fornisce i criteri per ritenere o meno una di esse arma comune da sparo, ma, appunto, il divieto riguarda la detenzione di armi e non soltanto di armi comuni da sparo». Infine, «per la fattispecie criminosa di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale , in riferimento alla violazione del divieto di detenere armi , il concetto di arma deve intendersi in senso restrittivo e limitato alle sole armi proprie» ma, osservano i giudici, «si tratta di distinzione resa necessaria dal fatto che le armi improprie, quando detenute nell’abitazione, non presentano la caratteristica intrinseca di essere utilizzabili per l’offesa alla persona, cosicché tale loro utilizzabilità può essere valutata solo in caso di porto fuori dall’abitazione». Non vi sono dubbi, però, concludono i Giudici, sul fatto che «un fucile ad aria compressa, benché la sua energia cinetica sia inferiore al limite di legge, ha la unica intrinseca finalità di essere utilizzato a fine offensivo». Logico, quindi, in questa vicenda, catalogare come arma detenuta a casa dall’uomo.
Presidente Tardio – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava quella del Tribunale di Marsala di condanna di G.S. alla pena di mesi otto e giorni quindici di reclusione per il delitto di cui al D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 75 . Secondo l'imputazione, G. , sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non si era presentato in due occasioni all'ufficio di polizia giudiziaria inoltre, come accertato a seguito di una perquisizione domiciliare, egli deteneva una carabina ad aria compressa. La Corte rilevava che all'imputato erano contestate violazioni di precetti specifici e non generici. Non veniva ritenuta attendibile la giustificazione addotta per la mancata presentazione il 4/8/2014 comunque, essendo G. consapevole di non potersi presentare quel giorno, avrebbe dovuto avvisare gli organi preposti al controllo e non, piuttosto, farsi rilasciare un certificato medico alcuni giorni dopo. Inoltre, non veniva ritenuta giustificata la detenzione della carabina ad aria compressa anche se l'acquisto era precedente alla data di sottoposizione alla misura di prevenzione non si trattava di arma giocattolo, pur potendo essere acquistata liberamente, avendo una potenza inferiore a 7,5 joules. Venivano respinti gli ulteriori motivi di appello concernenti la misura della pena, già fissata nel minimo edittale. 2. Ricorre per cassazione il difensore di G.S.V. , deducendo violazione del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 8, comma 7. La carabina ad aria compressa detenuta dall'imputato non poteva essere ritenuta arma comune da sparo, cosicché, in relazione alla sua detenzione, non sussisteva la violazione del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 75, comma 2. La carabina è in libera vendita e per essa non è prevista nessuna autorizzazione ai fini della detenzione. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 75, comma 2, con riferimento alla violazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorrente richiama il principio di offensività e la necessità di selezionare tra le condotte quelle penalmente rilevanti in quanto sintomatiche della pericolosità sociale del soggetto. Nel caso in esame, la mancata presentazione, del tutto incolpevole, non dimostrava alcuna pericolosità del soggetto era assente, quindi, l'elemento soggettivo del reato contestato. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 8, comma 4, dispone che, in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il tribunale prescriva al soggetto, tra l'altro, di non detenere e non portare armi . Il primo motivo di ricorso individua come norma di riferimento per qualificare un determinato oggetto come arma, per la quale vige il divieto di detenzione, la L. 110 del 1975, articolo 2, comma 3, che contiene la definizione delle armi e delle munizioni comuni da sparo, in particolare comprendendo nelle armi comuni da sparo le armi ad aria compressa i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule . Poiché la carabina rinvenuta nel corso della perquisizione eroga un'energia cinetica inferiore alla soglia di legge, il ricorrente ne deduce che la stessa non possa essere qualificata come arma , anche perché si tratta di oggetto in libera vendita e per la cui detenzione non occorre alcuna autorizzazione. Si tratta di impostazione errata, mentre è esatta la valutazione della Corte territoriale che, dopo avere dato atto che quella sequestrata non era un'arma giocattolo, la ritiene facente parte delle armi che il sottoposto alla misura di prevenzione non può detenere in forza della specifica prescrizione di cui si è detto. In effetti, poiché la misura di prevenzione è finalizzata a contrastare la pericolosità sociale attuale del soggetto, è del tutto coerente una disciplina differente, con specifico riferimento alle armi, rispetto alle persone non sottoposte a tale misura quindi, mentre la generalità delle persone può acquistare e detenere armi ad aria compressa con energia cinetica inferiore a 7,5 joule senza alcuna autorizzazione, la pericolosità sociale del sottoposto giustifica un divieto nei suoi confronti, non trattandosi, appunto di un'arma giocattolo, priva di assoluta capacità offensiva. D'altro canto, anche sotto il profilo strettamente interpretativo la pretesa di escludere la natura di arma alla carabina sequestrata sulla base del richiamo alla L. 110 cit., articolo 2, non è convincente quella norma, infatti, non contiene la definizione di arma , ma fornisce i criteri per ritenere o meno una di esse arma comune da sparo ma, appunto, il divieto posto dal D.Lgs. numero 159 cit., articolo 8, riguarda la detenzione di armi e non soltanto di armi comuni da sparo . Peraltro, si deve dare atto che la giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che, per la fattispecie criminosa di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in riferimento alla violazione del divieto di detenere armi, il concetto di arma deve intendersi in senso restrittivo e limitato alle sole armi proprie Sez. 1, Sentenza numero 1104 del 19/11/2009 Ud. dep. 13/01/2010 Rv. 245939 - 01 , così escludendo la sussistenza del delitto di cui al D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 75, comma 2, nel caso di detenzione di arma impropria Sez. 1, Sentenza numero 17877 del 01/03/2019 Ud. dep. 30/04/2019 Rv. 275603 - 0 ma si tratta di distinzione resa necessaria dal fatto che le armi improprie, quando detenute nell'abitazione, non presentano la caratteristica intrinseca di essere utilizzabili per l'offesa alla persona, cosicché tale loro utilizzabilità può essere valutata solo in caso di porto fuori dall'abitazione arg. L. numero 110 del 1975, ex articolo 4 . Un fucile ad aria compressa, al contrario, benché la sua energia cinetica sia inferiore al limite di legge, ha la unica intrinseca finalità di essere utilizzato a fine offensivo non è, cioè, possibile ipotizzarne un uso differente. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La costante giurisprudenza di legittimità insegna che integra il reato previsto dal D.Lgs. numero 159 del 2001, articolo 75, la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull'apposito registro Sez. 5, Sentenza numero 13518 del 20/01/2015 Ud. dep. 30/03/2015 Rv. 262895 - 01 , principio che vale a fortiori per l'omessa presentazione le condotte violatrici delle prescrizioni non possono essere selezionate sulla base del principio di offensività, in quanto il legislatore, che ha disposto l'applicazione delle misure alle persone socialmente pericolose per la sicurezza pubblica, ha preventivamente selezionato gli obblighi finalizzati a ridurre tale pericolosità non permettendo al giudice di distinguere, nel caso concreto, tra violazioni pericolose e violazioni non pericolose. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.