La mancata comunicazione di anticipazione dell’udienza genera una nullità assoluta

Il decreto di cui all’articolo 465 c.p.p., con cui viene anticipata la celebrazione dell’udienza, deve essere notificato alle parti, poiché l’anticipazione non comunicata integra una nullità assoluta, in quanto impedisce all’imputato l’esercizio del diritto di difesa.

La vicenda. La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena applicata all’imputato per il reato di tentato omicidio. Avverso tale decisione però l’imputato propone ricorso per cassazione eccependo nullità del giudizio di rinvio, celebrato in sua assenza e del proprio difensore di fiducia, sostituito, previa anticipazione dell’orario originariamente fissato con provvedimento non comunicato alle parti. L’anticipazione dell’udienza non comunicata. Dagli atti, nel caso in esame, appare che, con decreto di citazione a giudizio d’appello di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l’udienza era stata dapprima fissata in una data con provvedimento notificato alla parte. Successivamente, l’udienza veniva anticipata anziché alle 14 00 come detto originariamente, alle 9 00 . L’udienza pertanto si svolgeva in assenza dell’imputato e del difensore, che comparivano all’orario prima detto. Lesione del contraddittorio e nullità assoluta. Da ciò appare evidente la lesione del contraddittorio, non essendo stata comunicata alla parte l’anticipazione dell’orario infatti il provvedimento con cui viene anticipata l’udienza deve essere notificato alle parti e l’anticipazione non comunicata integra una nullità assoluta, in quanto impedisce all’imputato l’esercizio del diritto di difesa. Da ciò l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa sezione, per nuovo esame.

Presidente Vessichelli – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della precedente decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio ed in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha ridotto la pena applicata a M.S. per il reato di tentato omicidio. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Sotto un primo profilo il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio di rinvio, celebrato all'udienza del 18 giugno 2020 in assenza dell'imputato e del difensore di fiducia, sostituito ex articolo 97 c.p.p., comma 4, previa anticipazione dell'orario originariamente fissato con provvedimento presidenziale non comunicato alle parti. Sotto altro profilo viene censurata, in quanto meramente apparente, la motivazione con la quale la Corte ha giustificato l'entità ridotta della riduzione della pena conseguente al già avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. In particolare è fondata la prima doglianza con il conseguente assorbimento della seconda. Dagli atti risulta, infatti, che con il decreto di citazione per il giudizio d'appello di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l'udienza di trattazione era stata originariamente fissata per il 6 maggio 2020, ma veniva rinviata d'ufficio al 18 giugno 2020 con provvedimento presidenziale del 14 aprile 2020 notificato alla parte ed adottato in forza della normativa speciale introdotta a seguito del sopravvenire dell'emergenza pandemica. Successivamente, con provvedimento del 25 maggio 2020 del presidente della sezione della Corte d'appello cui il procedimento era stato assegnato, l'udienza, in precedenza fissata alle ore 14.00, veniva infine anticipata alle ore 9.00. Il 18 giugno 2020 al nuovo orario la Corte procedeva alla trattazione del procedimento in assenza dell'imputato e del suo difensore, i quali comparivano invece all'orario in precedenza loro comunicato, lamentando - per come risulta dal verbale - di non aver ricevuto alcun avviso dell'avvenuta anticipazione. Eccezione cui il giudice del merito replicava - sempre per quanto annotato nel verbale d'udienza - che il relativo provvedimento era stato ritualmente pubblicato sul sito internet della Corte d'appello in attuazione di quanto stabilito dalle linee guida emanate dal Presidente della stessa. Appare dunque evidente la lesione del contraddittorio, non essendo stata comunicata alla parte l'anticipazione dell'udienza, impedendo così all'imputato ed al suo difensore di partecipare alla stessa. Va infatti ribadito che il decreto adottato ex articolo 465 c.p.p., con il quale viene anticipata la celebrazione dell'udienza deve essere notificato alle parti Sez. 2, Sentenza numero 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, Libri, Rv. 278426 e che l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata non comunicata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione Sez. 3, Sentenza numero 51578 del 02/03/2017, Scremin, Rv. 271343 . Nè rileva che, nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti degli uffici giudiziari dal D.L. numero 18 del 2020, articolo 83, commi 6 e 7, lett. d , convertito con modificazione nella L. numero 27 del 2020 , il Presidente della Corte abbia eventualmente stabilito - come evocato nel verbale dell'udienza - la pubblicazione sul sito dell'ufficio giudiziario dei provvedimenti ad oggetto la fissazione e la trattazione delle udienze. Tale misura non può ritenersi infatti sostitutiva della notifica alle parti di tali provvedimenti, quando dagli stessi dipenda l'informazione alle stesse dovuta al fine di consentire loro l'effettiva partecipazione al processo. Anzitutto alcunché in proposito è previsto dal citato articolo 83, comma 7, lett. d , il quale si limita genericamente ad autorizzare i dirigenti degli uffici giudiziari ad adottare linee guide vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze coerenti con le finalità di contrasto dell'emergenza pandemica indicate nel precedente comma 6 dello stesso articolo, ma non stabilisce alcuna deroga espressa al regime delle notificazioni degli atti funzionali all'instaurazione del contraddittorio processuale. Ma ad ulteriore conferma che la formulazione della disposizione evocata non legittima l'instaurazione di forme di pubblicità degli atti sostitutive della loro notificazione soccorrono i successivi commi 13, 14 e 15 dello stesso articolo 83, nei quali il legislatore ha invece espressamente predisposto una disciplina speciale delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi nel periodo emergenziale, dimostrando così di voler sottrarre la materia all'autonomia dei dirigenti dei singoli uffici giudiziari. È dunque indubbio che questi ultimi avevano il potere, ad esempio, di imporre una riorganizzazione dei ruoli d'udienza, ma è altrettanto pacifico che alla comunicazione alle parti dei relativi provvedimento, qualora comunque incidenti sui diritti di partecipazione delle medesime, doveva procedersi nelle forme previste dai commi da ultimi menzionati. Nel caso di specie, dunque, della disposta variazione dell'orario dell'udienza doveva essere dato avviso all'imputato ed al difensore mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia. 3. L'omissione di tale adempimento integra, pertanto, alla luce di quanto ricordato in precedenza, la nullità assoluta ed insanabile prospettata dal ricorrente, conseguendone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.