Scuola materna: il servizio nel ruolo inferiore va valutato integralmente ai fini della ricostruzione della carriera anche per gli insegnanti non di ruolo?

La Corte di Cassazione devolve alle Sezioni Unite la questione sulla rilevanza del servizio prestato nella scuola materna in caso di passaggio alla scuola di istruzione secondaria, anche in caso di servizio non di ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera.

La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta da un'insegnante di religione di una scuola secondaria statale per il riconoscimento nella ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna e per la restituzione delle somme recuperate dal Ministero dell'economia e delle finanze MIUR a seguito del mancato riconoscimento di tale servizio nello specifico, la Corte territoriale osservava che a norma dell' articolo 1 d.l. numero 370/1970 , ai docenti della scuola secondaria statale non era riconosciuto il servizio prestato nelle scuole materne . L'insegnante ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che prima della istituzione dei ruoli di cui alla l. numero 186/2003 , nella scuola materna e nella scuola elementare le modalità di nomina degli insegnanti di religione ed i titoli richiesti erano identici. La Suprema Corte ritiene che il ricorso ponga una questione di particolare importanza il personale docente della scuola materna pur potendo transitare nel ruolo di tutte le scuole di grado superiore, ove in possesso del relativo titolo di abilitazione , infatti, si vede riconosciuto il servizio, di ruolo e non di ruolo, solo in misura temporizzata ed in caso di passaggio al ruolo della scuola elementare , mentre non vi sono altre norme sul riconoscimento del servizio, di ruolo e non di ruolo, svolto dal docente nella scuola materna. Sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che «all'insegnante che passa dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale anziché nei limiti della temporizzazione» Cass. civ., sez. unite, numero 9144/2016 . Tale principio affermato per i passaggi di ruolo, tuttavia, non trova applicazione per i servizi svolti in qualità di insegnanti non di ruolo da parte di docenti solo in seguito entrati nei ruoli della scuola statale. Per questo motivo, il Collegio ritiene di dover devolvere la questione sulla rilevanza del servizio prestato nella scuola materna in caso di passaggio alla scuola di istruzione secondaria, anche in caso di servizio non di ruolo, alle Sezioni Unite.

Presidente Manna – Relatore Spena Rilevato in fatto che 1. La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da C.M.G. - docente di religione, immessa nel ruolo della scuola secondaria statale con decorrenza giuridica 1 settembre 2005 ed economica 1 settembre 2006, in servizio presso la scuola media G.M. Cante di Giugliano in Campania NA - per il riconoscimento nella ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna e per la restituzione delle somme recuperate dal Ministero dell'economia e delle finanze MIUR a seguito del mancato riconoscimento di tale servizio. 2. La Corte territoriale, richiamata la normativa statale e la contrattazione collettiva sui docenti di religione, osservava che a norma del D.L. numero 370 del 1970, articolo 1, ai docenti della scuola secondaria statale era riconosciuto il servizio prestato quale insegnante non di ruolo nelle scuole secondarie, statali e pareggiate quale insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali o nelle scuole elementari parificate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie . 3. Non era invece previsto il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne. 4. Pur essendo stata attuata dalla L. numero 312 del 1980, articolo 57, una notevole integrazione tra i ruoli del personale della scuola, non erano state abrogate le norme che riguardavano il riconoscimento dei servizi resi. 5. Invece, soltanto per il personale docente delle scuole elementari statali era riconosciuto - dal medesimo D.L. numero 370 del 1970, articolo 2, comma 2, - il servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato nelle scuole materne, statali o comunali. 6. Le peculiarità della disciplina degli insegnanti di religione non incidevano sulla disciplina del riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna, del tutto omogena a quella degli insegnanti di altre materie. 7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza C.M.G. , articolato in due motivi di censura il MIUR e la Scuola media statale G.M. Cante hanno depositato atto di costituzione. Ha depositato memoria di costituzione R.C. , nella qualità di unica erede di C.M.G. , dichiarandone il sopravvenuto decesso l'erede ha poi depositato memoria. Considerato in diritto che 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3, violazione della L. 18 luglio 2003, numero 186, articolo 1, dei contenuti dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana resa esecutiva con D.P.R. 16 dicembre 1985 numero 751, della L. 11 luglio 1980, numero 312, articolo 53, comma 6, della circolare ministeriale del 3 gennaio 2001 numero 2 nonché delle norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro. 2. Si deduce che la ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione segue regole diverse rispetto a quelle delle altre categorie di docenti, in quanto soltanto con la L. numero 186 del 2003 venivano per la prima volta istituiti i due ruoli degli insegnanti di religione delle scuole statali, sicché in epoca precedente non si poneva la questione del riconoscimento di un servizio pre-ruolo. 3. Con il secondo mezzo si lamenta - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3, - violazione del D.L. numero 370 del 1970, articolo 1 e 2, conv. in L. numero 576 del 1970, della L. 18 luglio 2003, numero 186, articolo 1, dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con D.P.R. 16 dicembre 1985, numero 751, della L. 11 luglio 1980, numero 312, articolo 53, comma 6, della circolare ministeriale del 3 gennaio 2001 numero 2 nonché delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. 4. Si contesta l'interpretazione del D.L. numero 370 del 1970, articolo 1 e 2, accolta nella sentenza impugnata. Si sottolinea che è ammesso da tali norme il riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare e che prima della istituzione dei ruoli di cui alla L. numero 186 del 2003 nella scuola materna e nella scuola elementare le modalità di nomina degli insegnanti di religione ed i titoli richiesti erano identici. 5. Ritiene il Collegio che il ricorso ponga una questione di massima di particolare importanza, dovendo procedersi per la soluzione del caso in discussione ad una preventiva analisi di sistema della ricostruzione della carriera dei docenti di ruolo della scuola statale. Il quadro normativo di riferimento 6. La ricostruzione di carriera segue, per i docenti di religione, la disciplina generale degli altri docenti di ruolo. 7. Vero è che prima della L. 18 luglio 2003 numero 186 i docenti di religione non erano docenti di ruolo, essendovi l'unica categoria dei docenti di religione a termine non vi erano ruoli statali per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado il capo di istituto conferiva incarichi annuali di insegnamento docente incaricato annuale D.Lgs. numero 297 del 1994, articolo 309 . 8. Tuttavia, la richiamata L. numero 186 del 2003 nell'istituire, per la prima volta, due ruoli per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, corrispondenti ai cicli scolastici istruzione primaria ed istruzione secondaria , su base regionale, ha esteso ai docenti immessi in ruolo le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di cui al Testo unico sull'istruzione ed alla contrattazione collettiva. 9. Dispone, infatti, L. numero 186 del 2003, articolo 1, comma 2 Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, numero 297 , e successive modificazioni, di seguito denominato testo unico , e dalla contrattazione collettiva . 10. Continua a permanere, invece, la specialità del lavoro a termine, in quanto gli insegnanti di religione cattolica non di ruolo sono assunti secondo la disciplina di cui al D.Lgs. numero 297 del 1994, articolo 309, mediante contratto di incarico annuale, che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge L. numero 186 del 2003, articolo 3, comma 10 e ilo C.C.N.L. Scuola del 27.11.07, articolo 40, comma 5 . 11. In questa sede non si discute, tuttavia, dell'insegnamento della religione cattolica a termine, ma della ricostruzione di carriera del docente di religione immesso nel ruolo della scuola statale. In materia trova applicazione la disciplina prevista dal TU numero 297/1994 le disposizioni della L. numero 186 del 2003 che costituiscono il tratto di specialità del rapporto a tempo indeterminato dei docenti di religione cattolica, L. numero 186 cit., ex articolo 1, comma 2 non riguardano la ricostruzione di carriera, ma la disciplina delle dotazioni organiche articolo 2 dei concorsi e dell'accesso ai ruoli articolo 3 della mobilità professionale limitata, di norma, al medesimo insegnamento e territoriale articolo 4 . 12. La disciplina della fattispecie controversa riconoscimento al docente di religione del ruolo di istruzione secondaria del servizio pre-ruolo svolto nella scuola materna va dunque individuata nel D.Lgs. numero 297 del 1994, articolo da 485 a 490 parte terza, titolo I, capo III, sezione IV riconoscimento del servizio agli effetti della carriera . Passaggio di ruolo e ricostruzione di carriera 13. La disciplina dei passaggi di ruolo riguarda la modifica del grado di istruzione in cui il docente presta servizio. Prima TU numero 297 del 1994, articolo 472, poi l'articolo 48 del CCNL SCUOLA 1994/1997 che ha disapplicato il suddetto articolo 472 v. articolo 82 CCNL hanno affermato il principio della mobilità del personale docente - compreso il personale insegnante delle scuole materne - da un ruolo di grado inferiore a quelli di grado superiore e viceversa salva la necessità del possesso del titolo di abilitazione richiesto per l'insegnamento . 14. La mobilità tra ruoli e, per quanto in causa rileva, tra il ruolo della scuola materna ed il ruolo della scuola media è comunque soltanto la premessa per l'applicazione delle norme che disciplinano la ricostruzione di carriera all'atto dell'immissione nel nuovo ruolo, di cui ai predetti TU numero 297 del 1994, articolo 485 e 490. 15. Rilevano, in particolare TU numero 297 del 1994, articolo 485, che racchiude la disciplina già contenuta nel D.L. numero 370 del 1970 , conv. in L. numero 576 del 1970, articolo 1, 2 e 3, come modificato dal D.P.R. numero 417 del 1974 , articolo 81 l'articolo 487 del medesimo TU , contenente la disciplina già prevista dal D.P.R. numero 417 del 1974 , articolo 83. 16. D.P.R. numero 297 del 1994, articolo 485 - ai commi 1 e 2, si occupa del personale docente delle scuole di istruzione secondaria e artistica e, in estrema sintesi, prevede il riconoscimento temporizzato 4 anni per intero, due terzi del periodo eccedente, il rimanente terzo ai soli fini economici del servizio già prestato, rispettivamente come docente non di ruolo delle predette scuole id est di istruzione secondaria ed artistica statali e pareggiate come docente di ruolo e non di ruolo della scuola elementare. - al comma tre, si riferisce al personale docente delle scuole elementari, per il quale dispone il riconoscimento, con la medesima temporizzazione, del periodo di servizio già prestato come docente non di ruolo della scuola elementare e delle scuole secondarie ed artistiche come docente di ruolo e non di ruolo delle scuole materne, statali o comunali servizio rilevante nella presente causa . 17. TU numero 297 del 1994, articolo 487, si riferisce al solo personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica che si accinge a passare da un ruolo inferiore scuola secondaria di primo grado ad un ruolo superiore scuola secondaria di secondo grado in questo caso il servizio prestato nel ruolo inferiore non è temporizzato, ma è riconosciuto per intero. 18. In sostanza, nell'impianto del TU numero 297 del 1994 - il servizio prestato dal personale docente nelle scuole di istruzione secondaria è riconosciuto se non di ruolo, nei limiti della temporizzazione articolo 485, comma 1 e comma 3 se di ruolo, per intero articolo 487 . Questa Corte ha già reputato tale disciplina non conforme al principio di non discriminazione a partire da Cass. 28 novembre 2019 numero 31149 . Invece, in caso di passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, vi è sempre un riconoscimento temporizzato del servizio svolto, sia esso di ruolo o non di ruolo. Il ricoscimento del servizio prestato nella scuola materna 19. Per quanto immediatamente rilevante in causa, il personale docente della scuola materna pur potendo transitare nel ruolo di tutte le scuole di grado superiore, ove in possesso del relativo titolo di abilitazione si vede riconosciuto il servizio, di ruolo e non di ruolo, solo in misura temporizzata ed in caso di passaggio al ruolo della scuola elementare. 20. Non vi sono altre norme sul riconoscimento del servizio, di ruolo e non di ruolo, svolto dal docente nella scuola materna. 21. Nell'arresto del 6 maggio 2016 numero 9144 le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sulla ricostruzione di carriera in caso di passaggio del personale docente dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola secondaria, affermando che per effetto del combinato disposto del D.P.R. numero 417 del 1974, articolo 77 ed 83 e della L. numero 312 del 1980 , articolo 57 all'insegnante che passa dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale anziché nei limiti della temporizzazione. 22. Il principio, cui ha dato seguito la giurisprudenza di questa sezione, si veda Cass. 24 febbraio 2020 numero 4877 è stato affermato per i passaggi di ruolo nella stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno precisato essere diversa la questione del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti non di ruolo da parte di docenti solo in seguito entrati nei ruoli della scuola statale. 23. Si tratta, dunque, di ricostruire la complessiva rilevanza del servizio prestato nella scuola materna in caso di passaggio alla scuola di istruzione secondaria, anche in caso di servizio non di ruolo, come nel caso in oggetto. 24. Soltanto all'esito di questa analisi si potrà tenere conto dell'eventuale incidenza, nell'applicazione della disciplina di riferimento, del fatto, valorizzato nel secondo motivo di ricorso, che il titolo richiesto per l'insegnamento della religione cattolica e le modalità di nomina del docente erano identici nella scuola elementare e nella scuola materna. 25. In ragione della particolare importanza della questione, per il carattere seriale del contenzioso sulla ricostruzione di carriera, appare opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità dell'assegnazione della decisione alle Sezioni Unite, ai sensi dell' articolo 374 c.p.c. , comma 2. P.Q.M. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite.