Mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ricorso inammissibile

Nell’ipotesi di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, e in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione.

L'agente di riscossione per la provincia di Agrigento chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento di una s.r.l, parte in privilegio e parte in chirografo il giudice delegato la ammetteva con riserva la società proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 98, l. fall., nel contraddittorio con l'ente impositore Agenzia delle Entrate, censurando il provvedimento per avere erroneamente affermato che le somme fossero le stesse già richieste con un avviso di accertamento esecutivo impugnato dal Fallimento, il cui giudizio era ancora pendente il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione e l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale, ma dalla ricorrente è allegata la mera distinta di accettazione dell'Unep con la prova della spedizione della raccomandata, non risultando la ricezione dell'atto presso i destinatari. In caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, e in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, come nella fattispecie, i Supremi Giudici hanno precisato che il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione. Per tale ragione la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Presidente Bisogni – Relatore Terrusi Rilevato che Riscossione Sicilia s.p.a., agente di riscossione per la provincia di Agrigento, chiese di essere ammessa al passivo del fallimento di … s.r.l. per la somma di 241.589,79 Euro, parte in privilegio e parte in chirografo il giudice delegato la ammise con riserva la società propose opposizione ai sensi della L. Fall., articolo 98, nel contraddittorio con l'ente impositore Agenzia delle Entrate, censurando il provvedimento per avere erroneamente affermato che le somme fossero le stesse già richieste con un avviso di accertamento esecutivo impugnato dal Fallimento, il cui giudizio era ancora pendente nella resistenza della curatela, che replicava la suddetta tesi, il tribunale di Sciacca dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto il decreto del giudice delegato, nel pronunciare l'ammissione con riserva, aveva sostanzialmente disposto il differimento del giudizio di cognizione sull'intera domanda alla data in cui, definito il contenzioso tributario, sarà scolta la riserva ai sensi della L. Fall., articolo 113-bis l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 96, 98 e 99 e del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 88, oltre all'omesso esame di fatto decisivo nè la curatela del fallimento, nè Riscossione Sicilia hanno svolto difese. Considerato che I. - il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale, ma dalla ricorrente è allegata la mera distinta di accettazione dell'Unep di Roma con la prova della spedizione della raccomandata II. - per contro non risulta la ricezione dell'atto presso i destinatari III. - questa Corte, a sezioni unite, ha da tempo chiarito che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 149 c.p.c. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio IV. - ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'articolo 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in Camera di Consiglio di cui all'articolo 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'articolo 372 c.p.c., comma 2 V. - in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, e in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato come nella fattispecie , si è anche precisato che il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c. unicamente il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in Camera di Consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'articolo 184-bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. numero 890 del 1982, articolo 6, comma 1 v. per tutti codesti principi Cass. Sez. U numero 627-08 VI. - l'insegnamento trova applicazione anche in rapporto all'attuale procedimento camerale non partecipato, con l'unica differenza che in tal caso l'istanza da ultimo menzionata può e deve essere formulata al massimo con la memoria prevista dall'articolo 380-bis c.p.c. VII. - nel caso concreto niente del genere è stato fatto dalla ricorrente, cosicché il ricorso non può che esser dichiarato inammissibile VIII. - non rileva il disposto D.P.R. numero 115 del 2002 ex articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, in quanto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato - che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo v. per tutte Cass. numero 177816 . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.