La Corte di Cassazione in tema di falsità in valori bollati

«In tema di falsità in valori bollati, qualora l'agente acquisti, riceva o detenga valori di bollo falsi senza concerto né trattativa con l'autore della falsificazione o un suo intermediario al fine di utilizzarli secondo la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a quando non ne faccia effettivamente uso».

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata ad intervenire in un giudizio per falsità dei valori di bollo ai sensi dell’articolo 459 c.p. Sul punto, la Suprema Corte precisa che in caso di detenzione di valori di bollo contraffatti o alterati, occorre accertare se la detenzione/ricezione sia avvenuta al fine della messa in circolazione. Se tale fine è escluso, non sussiste il reato di cui all'articolo 459 c.p. pertanto, «se il soggetto abbia detenuto valori di bollo falsificati ma non al fine della messa in circolazione, e poi ne abbia fatto uso secondo la loro normale destinazione, non si configura l'ipotesi criminosa di cui all'articolo 459 c.p., bensì quella meno grave prevista dall'articolo 464 c.p.» Cass. penumero , numero 3316/1983 . Ciò premesso, la Corte di Cassazione enuncia i seguenti principi di diritto in tema di falsità in valori bollati, qualora l'agente, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, detenga valori di bollo falsi di concerto con l'autore della falsificazione o un suo intermediario commette il reato di cui agli articolo 459-453, numero 3, c.p., non rilevando in tal caso il fine della messa in circolazione, stante la pericolosità già insita nel concerto con l'autore della falsificazione o un suo intermediario in tema di falsità in valori bollati, qualora l'agente acquisti o riceva valori di bollo falsi dall'autore della falsificazione o da un suo intermediario, senza concerto con essi, commette il reato di cui all'articolo 453, numero 4, c.p. ove abbia agito al fine della messa in circolazione in tema di falsità in valori bollati, qualora l'agente acquisti, non dall'autore della contraffazione o da un suo intermediario, o detenga valori di bollo falsi - senza che vi sia stato quindi alcun contatto e intesa con i predetti soggetti qualificati all'interno del sistema della falsificazione - commette il reato di cui all'articolo 455 c.p. ove abbia agito al fine della messa in circolazione.

Presidente Sabeone – Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1.T.T. veniva tratto a giudizio per rispondere dei delitti di cui agli articolo 110-453 e 459 c.p. a lui ascritti ai capi A e B dell'imputazione per avere, rispettivamente, detenuto numero 80 valori di bollo contraffatti costituiti da marche da bollo e contributi unificati per un importo complessivo di Euro 4492, e per avere acquistato, al fine di metterli in circolazione, contributi unificati e marche da bollo contraffatti che apponeva su atti del giudice di pace nei mesi di novembre/dicembre 2012 . Riconosciutane la colpevolezza relativamente ai fatti ascritti, riqualificato quello di cui al capo B nel reato di cui agli articolo 81-464 c.p., il Tribunale di Napoli lo condannava alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e di Euro 3240,00 di multa, con statuizione che era integralmente confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 19.2.2021. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione, qui enunciati nei limiti di cui all'articolo 173 disp. att. c.p.p 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'articolo 129 c.p. essendo maturato, in relazione alle condotte ex articolo 81 cpv e 464 c.p. commesse sino ad omissis di cui al capo B, riqualificato , il tempo necessario a prescrivere precedentemente all'emissione della sentenza impugnata. Tenuto conto poi del periodo di sospensione tra l'udienza del 4 Febbraio 2020 e quella del 19 Febbraio 2021 deve emettersi declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione anche in relazione alle condotte ex articolo 464 c.p. successive all' omissis essendo la stessa maturata successivamente al giudizio di appello. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli articolo 453 e 459 c.p. e vizio di motivazione per contraddittorietà sia ab intrinseco rispetto alla ritenuta configurabilità di detta fattispecie criminosa, sia ab extrinseco in ordine alle emergenze probatorie acquisite completamente obliterate. In particolare, non si è tenuta in debito conto la testimonianza resa dal maresciallo P. sulla specifica questione della messa in circolazione dei valori contraffatti. In buona sostanza la Corte distrettuale ha dato atto per un verso che le marche da bollo e i valori contraffatti richiesti dal T. e poi sequestrati il 12 giugno 2013 erano destinati all'attività professionale e per altro verso che quegli stessi valori bollati e marche da bollo contraffatti richiesti dal T., stante l'ingente quantitativo, fossero sintomatici del previo concerto finalizzato alla messa in circolazione. La conclusione cui sono pervenuti i giudici della cognizione si fonda, per un verso, su evidenti travisamenti del dato probatorio per omissione e per attribuzione di valenza probatoria esclusiva ad una conversazione al più indiziante e, per altro verso, sull'applicazione di una regola di esperienza che fa leva sulla qualità di avvocato dell'imputato che mal si attaglia al caso di specie. Facendo buon governo dei principi di diritto enucleati da questa Corte di legittimità in materia può invece certamente escludersi la sussistenza del previo concerto tra il falsificatore, o suo intermediario, e T. per la messa in circolazione dei valori bollati alterati o contraffatti manca quindi l'elemento essenziale per la configurabilità del delitto di cui agli articolo 453 e 459 c.p. e questo per un verso per altro verso poi deve altresì escludersi che il T. , pur in assenza del previo concerto, abbia acquistato i valori bollati onde procedere alla commercializzazione degli stessi risulta piuttosto che l'imputato ha acquistato quei valori per impiegarli secondo l'uso proprio e tipico degli stessi e cioè per lo svolgimento della propria attività professionale e non già per la messa in circolazione. In ogni caso il reato quindi non sussiste. 2.3. Col terzo motivo deduce violazione dell'articolo 56 c.p. e la mancanza di motivazione relativamente alla richiesta di riqualificazione della condotta contestata al capo A nella forma del tentativo così come avanzata con le conclusioni scritte D.L. numero 149 del 2020, ex articolo 23 . Ed invero, si deve convenire rispetto alla contestazione del fatto di cui al capo A che la messa in circolazione da parte dell'imputato non si è concretizzata per via dell'intervento della polizia giudiziaria che ebbe a sequestrare i valori bollati e le marche da bollo e quindi per cause indipendenti dalla volontà di costui si configura pertanto al più l'ipotesi del delitto tentato. 2.4.Con il quarto motivo deduce violazione dell'articolo 62 bis e mancanza, in quanto apparente, della motivazione con riferimento alla negata concessione delle attenuanti generiche. La Corte d'appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche poiché non ha ritenuto sussistenti elementi suscettibili di essere positivamente valutati per la concezione delle stesse, senza tener in conto le argomentazioni difensive enunciate nei motivi di gravame e nelle conclusioni scritte ex articolo 23 decreto legge citato che avevano evidenziato l'incensuratezza del ricorrente e gli elementi, presenti in atti, descrittivi della condotta della vita del predetto antecedentemente e successivamente ai fatti per cui è processo . Considerato in diritto 1.Il ricorso è parzialmente fondato. Corretta è la deduzione di cui al primo motivo nella parte in cui eccepisce che il reato, in continuazione, di cui al capo B relativamente alle condotte tenute fino ad omissis , è prescritto essendo il termine massimo applicabile alla fattispecie di cui all'articolo 464 c.p. di sette anni e mezzo, in base al combinato disposto di cui agli articolo 157 e 161 c.p., esso, pur a voler tener conto dei periodi di sospensione per complessivi 492 giorni, è interamente decorso. Quanto alle condotte successive l'eccezione di prescrizione è invece fondata limitatamente a quelle intervenute fino all'ottobre 2012 1 ottobre per il principio del favor rei laddove per quelle di novembre e dicembre 2012 il medesimo termine non è ancora decorso all'atto della pronuncia della presente sentenza, andando esso a scadere il 5.9.2021, tenuto conto delle sospensioni pari, come detto, a complessivi giorni 492. 2. Inammissibili sono invece tutti i restanti motivi di ricorso. 2.1. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la pronuncia impugnata che a pag. 6 fa espresso riferimento - confermando anche su tale punto specifico la ricostruzione svolta nella sentenza di primo grado - al fatto che, nel caso di specie, il T. , riferendosi ad una terza persona al fine del pagamento dei valori bollati nel corso delle intercettazioni telefoniche allora l'elenco lo devo fare lo però il pagamento lo dovrebbe fare lui corrobora la tesi della configurazione della messa in circolazione dei valori suddetti sconfessando in toto l'alternativa configurazione della fattispecie criminosa del mero uso di valori di bollo contraffatti così come suffragata dalla difesa e quanto al previo concerto, le sentenze di merito hanno ben evidenziato come, alla stregua dei reiterati contatti e delle conversazioni intercettate con l'intermediario C. , e dello stesso quantitativo ingente di valori contraffatti rinvenuti nella disponibilità del T. , dovesse desumersi l'intesa con l'autore della contraffazione o un suo intermediario richiesta dalla disposizione normativa di cui al numero 3 dell'articolo 453 c.p. cfr. in particolare la conversazione riportata nella sentenza di appello perché ritenuta emblematica al riguardo in cui si dice .io ti faccio l'ordine fino al 31.luglio. e sto a posto per tutto giugno e luglio e poi se ne parla a ottobre a me . Indi, pur dovendosi ritenere corretta l'impostazione difensiva in punto di diritto, richiedendo la fattispecie di cui al combinato disposto degli articolo 453-459 c.p. la finalità specifica della messa in circolazione affinché la mera detenzione assuma rilievo penale - laddove la meno grave fattispecie di cui all'articolo 464 c.p. entra in giuoco nel caso di uso dei valori di bollo contraffatti o alterati conforme alla destinazione degli stessi - deve convenirsi che però nel caso di specie essa sia emersa, quanto meno in relazione a una parte dei valori bollati, alla stregua delle risultanze processuali come puntualmente passate in rassegna nelle conformi pronunce di merito, ed in particolare della conversazione sopra indicata in cui è chiaro il riferimento a una terza persona destinataria dei valori bollati in ogni caso è emerso il concerto con l'intermediario di talché, a ben vedere, nel caso di specie essendo stato ravvisato il previo concerto con l'intermediario del contraffattore, a rigore, si verte nell'ipotesi di cui all'articolo 453 c.p., numero 3 per la cui integrazione rileva di per sé la detenzione dei valori bollati . Ed invero, il rinvio dell'articolo 459 c.p. alle disposizioni degli articolo 453, 455 e 457 non può intendersi come un semplice richiamo quoad poenam sicché per la individuazione delle relative fattispecie è necessario far riferimento al contenuto delle disposizioni richiamate. Ne consegue che in caso di detenzione di valori di bollo contraffatti o alterati, occorre accertare se la detenzione/ricezione sia avvenuta al fine della messa in circolazione, così come richiesto dall'articolo 453 c.p. e dall'articolo 455. Se tale fine è escluso, non sussiste il reato di cui all'articolo 459. Così, se il soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, abbia detenuto valori di bollo falsificati ma non al fine della messa in circolazione, e poi ne abbia fatto uso secondo la loro normale destinazione, non si configura l'ipotesi criminosa di cui all'articolo 459, bensì quella meno grave prevista dall'articolo 464 Sez. 5, Sentenza numero 3316 del 22/02/1983, Rv. 158495 - 01, V anche mass. n 144130 . Va quindi ribadito il seguente principio di diritto in tema di falsità in valori bollati, qualora l'agente acquisti, riceva o detenga valori di bollo falsi senza concerto nè trattativa con l'autore della falsificazione o un suo intermediario al fine di utilizzarli secondo la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a quando non ne faccia effettivamente uso Sez. 2, Sentenza numero 11379 del 14/10/1998 Ud. dep. 29/10/1998 Rv. 211649 - 01 conf. Sez. 2, Sentenza numero 7760 del 04/02/2010 Ud. dep. 26/02/2010 Rv. 246292 - 01 . Vanno altresì enucleati i seguenti principi di diritto 1 in tema di falsità in valori bollati, qualora l'agente, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, detenga valori di bollo falsi di concerto con l'autore della falsificazione o un suo intermediario commette il reato di cui all'articolo 459 c.p. – articolo 453 c.p., numero 3, non rilevando in tal caso il fine della messa in circolazione, stante la pericolosità già insita nel concerto con l'autore della falsificazione o un suo intermediario 2 in tema di falsità in valori bollati, qualora l'agente acquisti o riceva valori di bollo falsi dall'autore della falsificazione o da un suo intermediario, senza concerto con essi, commette il reato di cui all'articolo 453 c.p., numero 4 ove abbia agito al fine della messa in circolazione 3 in tema di falsità in valori bollati, qualora l'agente acquisti, non dall'autore della contraffazione o da un suo intermediario, o detenga valori di bollo falsi - senza che vi sia stato quindi alcun contatto e intesa con i predetti soggetti qualificati all'interno del sistema della falsificazione - commette il reato di cui all'articolo 455 c.p. ove abbia agito al fine della messa in circolazione. La ratio della diverso rilievo penale delle varie fattispecie previste dagli articoli suindicati risiede evidentemente non solo e non tanto nell'esigenza di evitare la messa in circolazione ma anche nella necessità di scoraggiare accordi e interazioni con i soggetti facenti parte del sistema falsicatorio, quali autori della contraffazione o intermediari di essi in particolare, gli accordi rafforzando di per sé il sistema illecito rendono maggiormente grave la condotta, facendo assumere rilievo anche alla mera detenzione preceduta dal concerto laddove, infatti, solo la mera detenzione, svincolata da ogni legame con quel sistema e finalizzata al solo uso conforme alla destinazione, non assume rilievo penale ove quell'uso non intervenga . Ed invero, nel compiuto sistema normativo posto dal legislatore a tutela della regolare circolazione delle monete, delle carte di pubblico credito e dei valori di bollo, le condotte sono penalmente sanzionate articolo 453, nnumero 3 e 4, articolo 455 e 459 solo se e in quanto idonee a porre concretamente in pericolo l'autorità e credibilità degli istituti di emissione, nonché gli interessi finanziari e patrimoniali dello Stato in questo fondamentale settore della vita pubblica. Con specifico riferimento ai valori di bollo, poi, la legge ulteriormente punisce la condotta di chi, non essendo concorso nella falsificazione, faccia uso di valori contraffatti o alterati articolo 464 c.p. . 2.2.Alla stregua delle considerazioni in diritto sopra esposte, rimane palesemente infondato anche il terzo motivo. 2.3.Non meno privo di pregio il rilievo che investe il diniego della concessione delle attenuanti generiche, posto che la Corte territoriale nel rendere la motivazione con la quale ha escluso la meritevolezza da parte dell'imputato delle attenuanti generiche non si è limitata a considerare il comportamento poco collaborativo dell'imputato e quindi ad affermare la insussistenza di elementi positivi di valutazione, ma ha anche sottolineato la gravità della condotta e l'ingente quantitativo dei valori bollati contraffatti rinvenuti nella sua disponibilità. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'articolo 62-bis c.p. è d'altronde oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato ex multis, Sez. 5, numero 43952 del 13/04/2017 Rv. 271269 - 01 Sez. 6, numero 7707 del 04/12/2003 Ud. dep. 23/02/2004 Rv. 229768 - 01 laddove peraltro l'incensuratezza non è più sufficiente, dopo la modifica dell'articolo 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, numero 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, numero 125, ai fini della concessione dell'attenuante in parola. È jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è infatti necessario che il giudice prenda in considerazione tutti glì elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione Sez. 3, numero 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 . In ogni caso, è altresì il caso di rammentare che secondo il costante orientamento di questa Corte la concessione delle attenuanti generiche richiede l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette - come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici Sez. 6, numero 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460 Sez. 2, numero 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163 Sez. 6, numero 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419 Sez. 6, numero 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768 . 3. Dalle superiori considerazioni deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente al reato continuato di cui al capo B commesso fino all'ottobre 2012 perché estinto per prescrizione, nonché relativamente al trattamento sanzionatorio dovendo la pena essere rideterminata in relazione ai fatti non prescritti al netto di quella imputata a quelli prescritti con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli il ricorso nel resto deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui al capo B commesso fino all'ottobre 2012 è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio per i fatti non prescritti e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.