Sequestro preventivo finalizzato alla confisca e obbligo di motivazione: le Sezioni Unite rispondono al quesito

Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto insorto tra le singole Sezioni circa l’esistenza o meno dell’obbligo di motivazione in riferimento al sequestro di beni finalizzato alla loro confisca previsto e disposto ex articolo  321, comma 2, c.p.p., hanno, con propria sentenza depositata in data 11 ottobre 2021, fornito la propria risposta. Si tratta di una pronuncia che merita una attenta ed approfondita lettura che deve spingersi ben oltre le riflessioni ed i temi individuati dal commentatore.

Il caso. Alle Sezioni Unite, con decreto del 10 marzo 2021, era stato richiesto di pronunciarsi sulla seguente questione «se il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca previsto dall' articolo  321, comma 2, c.p.p. , richieda la motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora ». Determinati, per così dire, i confini entro i quali doveva essere fornita risposta, appare necessario, anzi doveroso, analizzare i due orientamenti che hanno dato origine al contrasto giurisprudenziale cha obbligato all'intervento nomofilattico. Primo orientamento. Semplificando al massimo, un primo filone riteneva non necessaria alcuna motivazione in riferimento al periculum in mora derivando la propria convinzione del tenore letterale del disposto della norma che «richiede espressamente la necessità che la libera disponibilità della cosa da sequestrare possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati mentre ogni riferimento a detto requisito è mancante in riferimento al comma 2». Secondo questo orientamento, dunque, il Giudice, nel disporre il sequestro di natura non impeditiva articolo 321, comma 1, c.p.p. non avrebbe altro obbligo motivazionale diverso da quello inerente il fumus non avendo altro vincolo in relazione al periculum che sarebbe ritenuto sempre presente per espressa previsione del legislatore. Secondo orientamento. Al primo orientamento interpretativo si contrappone un secondo filone interpretativo, ma la lettura della pronuncia in commento sul punto offre un'interessante analisi che individua come gli orientamenti individuati non siano poi così insanabilmente contrapposti, riteneva invece che l'obbligo motivazionale fosse previsto sia in relazione al quantum che in relazione al periculum . Questo secondo indirizzo, pur riconoscendo l'autonomia della figura del sequestro finalizzato alla confisca rispetto al sequestro impeditivo, ritiene che permanga comunque obbligo in capo al giudice obbligo di dar ragione del potere discrezionale che la norma ha comunque ed in goni caso lui attribuito. Militerebbe nel senso indicato la sentenza numero 5/2018 delle Sezioni Unite, la quale aveva sottolineato come la locuzione “può” contenuta nella norma debba «essere riempita di significato laddove ci si trovi di fronte a beni suscettibili di confisca facoltativa e non già di confisca obbligatoria o per equivalente» essendo in proposito il parametro di riferimento rappresentato dal pericolo che il bene sfugga alla futura ablazione. Dunque, il pericolo di sottrazione o dispersione giustificherebbe l' ablazione del bene in via anticipata a fronte di un periculum , le cui ragioni vanno evidenziate ed espresse in ossequio al principio di ragionevolezza e proporzionalità delle misure limitative di diritti garantiti da disposizioni di rango Costituzionali e sovra nazionali. I punti in comune fra i due orientamenti . Le Sezioni Unite rilevano come entrambi gli orientamenti considerino, del tutto correttamente, che ai fini del sequestro previsto dall' articolo 321, comma 2, c.p.p. , non sia necessaria alcuna motivazione da rendersi in ordine al pericolo della libera disponibilità della cosa da sequestrare posta in relazione alla sua disponibilità in capo all'indagato. Se così è occorre analizzare, a parere della Corte, i riflessi che l'autonomia tra le due ipotesi di sequestro proietta in relazione all'obbligo motivazionale esistente o meno in capo al giudice. La decisione della Corte. Il ragionamento svolto dalle Sezioni Unite prende le mosse dalla considerazione relativa all'impossibilità che possa sussistere provvedimento di sequestro ai fini di confisca non sorretto da motivazione proprio in virtù del piano letterale della norma considerata. Il dato letterale che i Giudici pongono a fondamento del proprio ragionamento è consentito da quel “può” e dall'intervenuta successiva formulazione del nuovo comma 2- bis dedicato ai delitti previsti dal capo I titolo II del libro secondo del codice penale che recita «il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca» che appalesa l'esigenza di motivazione in ordine a provvedimenti cautelari reali circa il pericolo che nelle more del giudizio la cosa possa essere modificata, deteriorata o dispersa. Per la Corte, l'indice testuale quello cui si è appena fatto riferimento «rivelatore della natura discrezionale del potere esercitato si coniuga… con la necessità che l'esigenza cautelare in sé non possa non essere sorretta da una motivazione sul punto, giacché il solo fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell'imputato vengano anticipati rispetto alla decisione finale, non può non comportare un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del fumus ma anche sul piano della necessità di un'anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili». Un' interpretazione riduttiva , volta cioè a non considerare la necessità di motivazione anche in riferimento alla sussistenza dell'esigenza cautelare che potrebbe comportare, a detta delle Sezioni Unite, e la riflessione è certamente condivisibile, ad un contrasto insanabile con il principio costituzionale di non colpevolezza sancito dalla Carta Costituzionale e dall'articolo 6 paragrafo 2 della CEDU . Non solo, posto che il provvedimento cautelare esplica la propria efficacia su beni appartenenti all'imputato appare evidente come esso costituisca espressione, concreta, di limitazione del diritto alla proprietà privata . Diritto dotato di garanzia Costituzionale e di protezione sovranazionale. Diritti di tal fatta possono essere aggrediti, a sensi della giurisprudenza interna e di quella europea cfr. sez. unite 5876/2004 Bevilacqua e Grande Camera 05/01/200 Beyeler c Italia solo tenendo fermo, quale indice di valutazione della scelta ablativa il cosiddetto test di proporzione ovvero il rispetto della misura al principio di proporzionalità della ingerenza dello Stato rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'articolo 1 protocollo 1 della CEDUE. Detto principio trova espressione esplicita nell' articolo 52 della Carta di Nizza che ritiene possibile imporre limitazioni all'esercizio dei diritti sanciti nella Carta solo ed esclusivamente nel caso in cui dette limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e nel rispetto del principio di proporzionalità siano necessarie e rispondano effettivamente ad interesse generale riconosciuto dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Dunque, il principio e criterio di proporzionalità diviene all'un tempo indice e guida rispetto alla necessità di procedere a confisca. Ovvero diviene indispensabile, rectius funzionale al rispetto dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari reali, una motivazione che si dedichi anche ad illustrare le ragioni inerenti il periculum in mora sotteso alla necessità di pronuncia di provvedimento ablativo, posto che, proprio in virtù dei principi indicati, ad esso può e deve farsi ricorso solo ed esclusivamente se non possa pervenirsi ad identico risultato attraverso modalità di carattere meno afflittive cfr. Sez. Unumero Botticelli . È quindi «il parametro della esigenza anticipatoria della confisca a dovere fungere da criterio generale cui apportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che naturalmente potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento e dunque della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilitò di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». Così si esprimono i Giudici tracciando la linea entro la quale la norma deve essere applicata. Sulla scorta di detta interpretazione nomofilattica le Sezioni Unite formulano il seguente principio di diritto «il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex articolo 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca di cui all' articolo 24 c.p. deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nell'ipotesi di sequestro delle cose di fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola partenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege ».

Presidente Fumu – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 luglio 2020 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da E.G.M. avverso il decreto di sequestro preventivo del 3 marzo 2020 finalizzato alla confisca di somme di denaro ai sensi dell' articolo 321 c.p.p. , comma 2, in quanto non ancora eseguito, e rigettato l'impugnazione proposta dalla medesima avverso analogo provvedimento emesso il successivo 22 maggio 2020 finalizzato alla confisca ex articolo 240 c.p. , comma 2, avente ad oggetto terreno di proprietà dell'indagata. Entrambi i provvedimenti erano stati adottati, oltre che nei confronti della E., anche nei confronti di C.P., N.A. ed S.E., in quanto indagati, tutti, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, di illecita raccolta e gestione del risparmio e di numerosi episodi di truffa legati allo schema delle vendite piramidali, nonché per numerosi reati-fine. In particolare, con il primo decreto del 3 marzo 2020, il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, ravvisati i gravi indizi in relazione al reato di abusiva raccolta del risparmio ed a tutte le ipotesi di truffa indicate nell'imputazione provvisoria, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa della somma di Euro 765.362,00, quale profitto dell'attività di intermediazione finanziaria, rinvenuto sui conti correnti intestati a C.P., E.G. ed alla IFB Financial Service s.r.l., nonché della somma di Euro 48.260,00, quale profitto degli altri reati di truffa nonché di quello di ricettazione per il quale è indagato il solo C. , rinvenuto sui conti correnti di C., E. e N.A., nonché della Salva SMS. Con il successivo decreto del 22 maggio 2020 la misura cautelare reale era stata estesa ad un terreno di proprietà della E. acquistato, sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, con denaro costituente il profitto derivante dai reati di esercizio abusivo del credito e vendita illecita di prodotti finanziari a carattere piramidale capi b e c dell'imputazione contestati, il primo, dal 2007 al 2016 e, il secondo, dal 2007 con condotta tutt'ora permanente e di truffa capo d dell'imputazione contestato dal 25/3/2014 all'11/6/2014 . Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, investito della sola contestazione concernente il presupposto del periculum in mora, ha rigettato l'impugnazione proposta avverso tale ultimo decreto, ritenendo corretta la valutazione effettuata dal G.i.p. nella parte in cui ha ritenuto sussistente detto presupposto in virtù della sola confiscabilità del bene, essendo irrilevante la valutazione sia del periculum in mora che della pertinenzialità del bene. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione E.G., deducendo, con un unico motivo, i vizi di violazione degli articolo 125 e 321 c.p.p. in merito alla sussistenza del presupposto del periculum in mora. Il Tribunale del riesame non avrebbe infatti considerato, erroneamente ritenendolo minoritario, il recente orientamento giurisprudenziale si richiamano, tra le altre, Sez. 5, numero 2308 del 10/11/2017, dep. 2018, Greci, Rv.271999 Sez. 3, numero 5530 del 19/11/2019, dep. 2020, Guerra Sez. 5, numero 25834 del 22/7/2020, Pensabene che, in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa, escludendo qualsiasi automatismo tra la confiscabilità del bene e la sua pericolosità, richiede che il giudice della cautela dia espressamente atto del periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo. Si tratta di un'interpretazione costituzionalmente orientata stante l'incidenza della misura ablativa su diritti fondamentali protetti dalla Costituzione. Nel caso di specie, inoltre, la necessità di una motivazione su tale requisito discenderebbe anche dalla risalenza nel tempo dei fatti contestati e dall'assenza di condotte della ricorrente volte ad occultare o disperdere il patrimonio, e, in particolare, ad alienare il terreno oggetto del sequestro, ovvero ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Sulla base di tali considerazioni, la ricorrente, ha chiesto, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 3. Con ordinanza del 2/3/2021 la assegnataria Quinta Sezione della Corte ha rimesso la decisione del ricorso alle Sezioni Unite rilevando l'esistenza di un contrasto interpretativo sulla sussistenza dell'obbligo di motivazione sul periculum in mora in caso di sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca facoltativa. Ha evidenziato che, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, cui ha aderito il provvedimento impugnato, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all' articolo 321 c.p.p. , comma 2, non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose che ne sono oggetto in quanto queste, proprio perché confiscabili, sono di per sé oggettivamente pericolose. Pertanto, l'unico requisito richiesto è la confiscabilità del bene, essendo, a tal fine, indifferente che si tratti di confisca obbligatoria o facoltativa. L'ordinanza, nel dare conto di plurime pronunce in tal senso, richiama, in particolare, Sez. 6, numero 3343 del 25/9/1992, Garofalo, Rv. 192862, secondo cui il sequestro strumentale alla confisca previsto dall' articolo 321 c.p.p. , comma 2, costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal comma 1 dello stesso articolo , da ciò conseguendo un diverso presupposto di applicabilità e, conseguentemente, la sola verifica che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, il che può avvenire, secondo la disciplina sostanziale del diritto penale, tanto nei casi di confisca facoltativa quanto nei casi di confisca obbligatoria principio successivamente ribadito da Sez. 6, numero 1022 del 17/3/1995, Franceschini, Rv.201943 Sez. 6, numero 4114 del 21/10/1994, dep. 1995, Giacalone, Rv.200854 Sez. 3, numero 47684 del 17/9/2014, Mannino, Rv.261242, nonché, più di recente, da Sez. 2, numero 31229 del 26/6/2014, Borda, Rv.260367 e Sez. 3, numero 20887 del 15/4/2015, Aumenta, Rv. 263408 che hanno ritenuto irrilevante sia la valutazione del periculum in mora, in quanto attinente ai presupposti del sequestro impeditivo, sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni . A fondamento di tale orientamento viene richiamata la tesi, desumibile anche dalla Relazione al progetto preliminare del codice vigente, secondo cui il legislatore, attraverso l' articolo 321 c.p.p. , avrebbe disciplinato due differenti tipologie di sequestro con finalità preventive da un lato, il sequestro c.d. impeditivo, che ha ad oggetto le cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri e, dall'altro, il sequestro preventivo prodromico alla confisca diretta connotato, invece, da una tipica finalità conservativa , in quanto volto ad assicurare la presenza dei beni di cui all'esito del giudizio, potrà o dovrà essere disposta la confisca. E l'inserimento dell'avverbio altresì nel testo dell' articolo 321 c.p.p. , comma 2, avrebbe la funzione di sottolineare, anche sul piano sintattico, che, a differenza del sequestro impeditivo , non sarebbe richiesta alcuna ulteriore valutazione circa il pericolo connesso alla libera disponibilità della cosa. Un diverso orientamento ermeneutico richiamato dalla Sezione rimettente propone, invece, una lettura dell' articolo 321 c.p.p. , comma 2, che, anche alla luce delle esigenze di tutela del diritto di proprietà articolo 42 Cost. , escluderebbe ogni automatismo tra confiscabilità del bene e pericolosità, richiedendo, invece, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa, un'espressa motivazione sul periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo. Tale orientamento, inaugurato da Sez. 5, numero 2308 del 10/11/2017, dep. 2018, Greci, Rv. 271999, muovendo dai principi generali affermati da Sez. 6, numero 151 del 19/1/1994, Pompei, Rv. 198258 e Sez. 6, numero 1022 del 17/3/1995, Franceschini, Rv. 201943 in merito alla necessità che il giudice, allorché dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa, dia ragione del potere discrezionale di cui ha ritenuto di avvalersi, sarebbe stato da ultimo ripreso da Sez. 5, numero 25834 del 22/7/2020, Pensabene Sez. 3, numero 5530 del 19/11/2019, dep. 2020, Guerra Sez. 3, numero 10091 del 16/1/2020, Marigliano, Rv. 278406. In particolare, tale ultima pronuncia, partendo dal presupposto della natura cautelare della confisca facoltativa, in quanto volta a prevenire la commissione di nuovi reati, avrebbe escluso che la motivazione del provvedimento che la dispone possa essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, dovendo riguardare anche la circostanza che il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso di detto bene. A conferma di tale secondo orientamento militerebbe anche l'onere di motivazione in tema di sequestro probatorio del corpo del reato, quale strumento idoneo ad assicurare il permanente controllo di legalità della misura ed il ragionevole rapporto di proporzionalità, anche sotto i profili dell'an e della sua durata, tra lo spossessamento del bene ed il fine endoprocessuale perseguito, già affermato dalle Sezioni Unite Sez. U, numero 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226713 Sez. U, numero 36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548 , venendo inoltre richiamate le precedenti pronunce che, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica, hanno ritenuto applicabili alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, espressamente previsti dall' articolo 275 c.p.p. per le misure cautelari personali Sez. 5, numero 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103 Sez. 5, numero 8382 del 16/1/2013, Caruso, Rv. 254712 Sez. 3, numero 21271 del 7/5/2014, Konovalov, Rv. 261509 . 4. Con decreto del 10 marzo 2021 il Presidente aggiunto della Corte ha assegnato il ricorso alla Sezioni Unite penali, chiamate dunque a pronunciarsi sulla seguente questione Se il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca previsto dall' articolo 321 c.p.p. , comma 2, richieda la motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora . 5. In data 27/04/2021 i difensori della ricorrente hanno presentato una memoria con cui, richiamando l'incidenza della questione sul diritto di proprietà e, in caso di confisca, cui è finalizzato il sequestro, i limiti di compressione della stessa, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso assegnato alle Sezioni Unite di questa Corte a seguito della rimessione operata dalla Quinta Sezione, pone, come già anticipato sopra, nell'unico motivo di cui si compone, la questione relativa alla necessità o meno che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e disciplinato dall' articolo 321 c.p.p. , comma 2, sia sorretto da motivazione che, oltre a dare conto del presupposto del fumus commissi delicti, sia anche relativa al requisito del periculum in mora, giacché dell'articolo 321, il solo comma 1 dedicato al cosiddetto sequestro impeditivo , richiede espressamente la necessità che la libera disponibilità della cosa da sequestrare possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, mentre ogni menzione in proposito difetta nel comma 2. Nella specie, in particolare, la pronuncia qui impugnata ha rigettato la richiesta di riesame che ha avuto ad oggetto il decreto, in data 22/5/2020, di sequestro finalizzato alla confisca di terreno giacché considerato come profitto del reato di cui al D.Lgs. numero 58 del 1998, articolo 166 in relazione ad attività di investimento finanziario e di gestione collettiva del risparmio in mancanza di autorizzazione capo b del provvisorio addebito e di numerosi reati di cui all' articolo 640 c.p. in relazione a vari episodi di truffa articolatisi, essenzialmente, nell'avere indotto numerose persone a versare somme di denaro prospettando falsi investimenti vantaggiosi capi d, f, g, h, i, j, l, m, n, o . Segnatamente, il terreno in oggetto, secondo quanto analiticamente enunciato nel decreto di sequestro, sarebbe stato acquistato dalla indagata ricorrente, per il prezzo di Euro 63.500, con assegni circolari emessi sulla base di provviste di denaro provenienti dai conti correnti di persone offese dai reati di truffa suddetti, da ciò, dunque, derivando la natura di profitto del reato di detto bene e la conseguente natura dello strumento cautelare come diretto a garantire la confisca facoltativa e non obbligatoria, come inesattamente precisato dallo stesso decreto di cui all' articolo 240 c.p. , comma 1, inapplicabile. in particolare, essendo la disposizione dell'articolo 322-ter c.p., che prevede, attraverso il richiamo operato dall' articolo 640-quater c.p. , l'obbligatorietà della confisca del profitto per reati tra cui non è ricompresa la truffa ex articolo 640, comma 1, ma solo quella di cui all'articolo 640, comma 2, numero 1 . 2. In effetti, come già anticipato sopra in parte narrativa, la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta, sulla questione appena ricordata, ad epiloghi di segno diverso. 2.1. Un primo indirizzo, già ricordato, e comune a pronunce intervenute in ordine a fattispecie caratterizzate dall'estrema varietà dell'oggetto del sequestro denaro, beni mobili e beni immobili e dalla indifferenziata natura, sia diretta che per equivalente, della confisca-fine, ha escluso che il giudice debba dar conto, nel disporre il sequestro di cui all' articolo 321 c.p.p. , comma 2, della sussistenza del periculum in mora indicato dal comma 1, facendo leva, anzitutto, sulla natura autonoma di tale figura di sequestro rispetto al sequestro impeditivo , rivelata dalla presenza, nella norma, dell'avverbio altresì il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca e dal contenuto della Relazione al codice di rito ove si specifica infatti la diversità dei presupposti delle due misure sarebbe così sufficiente la sola verifica dell'inclusione del bene da sequestrare tra le cose oggettivamente suscettibili di confisca, sia facoltativa che obbligatoria, a tenore sia del codice che delle leggi speciali, posto che, in sostanza, la stessa confiscabilità integrerebbe, di per sé, la oggettiva pericolosità del bene tra le altre, anche in termini meramente tralatici, Sez. 2, numero 2413 del 10/12/2020, dep. 2021, Zaccari e altri, non mass. Sez.2, numero 50744 del 24/10/2019, Farese, non mass. Sez. 6, numero 29539 del 01/03/2018, Terzulli, non mass. Sez. 3, numero 47684 del 17/09/2014, Mannino, Rv.261242 Sez. 6, numero 4114 del 21/10/1994, Giacalone, Rv.200854 Sez. 1, numero 2994 del 23/06/1993, Cassanelli, Rv.194824 Sez. 6, numero 3343 del 25/09/1992, Garofalo, Rv.192862 . La mancanza di un onere motivazionale sul punto sarebbe inoltre corroborata, secondo ulteriori pronunce Sez. 2, numero 31229 del 26/06/2014, Borda, Rv. 260367 , dalla natura facoltativa del sequestro di cui al comma 2, in ragione dell'impiego del verbo modale potere il giudice può , tale da differenziare l'istituto da quello del comma 1 che sarebbe invece, obbligatorio, aggiungendosi poi, da altri arresti ancora, che, assente un predetto obbligo motivazionale, il giudice avrebbe il solo dovere di render conto dell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dal legislatore si veda in particolare, Sez. 3, numero 38728 del 07/07/2004, Lazzara, non mass., che, significativamente, per quanto si dirà oltre, appare però valorizzare un elemento affermato anche dall'indirizzo di segno contrario . 2.2. Un secondo indirizzo, anch'esso accomunante le più diverse tipologie di beni in sequestro, nel pervenire invece all'affermazione della necessità della motivazione sul profilo del periculum, pur premettendo e ribadendo che il sequestro strumentale alla confisca, come rivelato tra l'altro dall'avverbio altresì e dalla Relazione al codice di rito, è figura autonoma e speciale rispetto al sequestro impeditivo per la cui legittimità non occorrono dunque i presupposti di applicabilità previsti per il secondo e, in particolare, il periculum, essendo invece sufficiente il presupposto della confiscabilità, ha specificato che ciò che si richiede è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi di qui, in particolare, in connessione con la finalità di non consentire che la cosa confiscabile sia, nelle more del giudizio, modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata , l'esigenza talora ricompresa nella finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato tra le altre, Sez. 5, numero 25834 del 22/07/2020, Pensabene, non mass. di una motivazione che dia ragione di tali circostanze si vedano, tra le altre, Sez. 6, numero 151 del 19/01/1994, Pompei, Rv. 198258 Sez. 6 numero 1022 del 17/03/1995, Franceschini, Rv. 201943 Sez. 2, numero 43325 del 09/11/2011, De Biase e altro, non mass. Sez. 2, numero 46389 del 21/09/2016, Mastrodomenico, non mass. . In particolare, la sentenza di Sez. 5, numero 6562 del 14/12/2018, dep. 2019, Pignataro, ha sottolineato che la locuzione può della norma deve essere riempita di significato laddove ci si trovi di fronte a beni suscettibili di confisca facoltativa e non già di confisca obbligatoria o per equivalente , essendo in proposito il parametro di riferimento rappresentato dal pericolo che il bene sfugga alla futura ablazione. In definitiva, per tradurre in termini più espliciti il senso dell'impostazione alla base della opzione esegetica in parola, il pericolo di sottrazione o dispersione giustificherebbe la ablazione del bene in via anticipata, tanto più, ha precisato ancora la pronuncia da ultimo ricordata, a fronte dei principi di ragionevolezza e proporzionalità tra le esigenze pubblicistiche e quelle che presidiano gli interessi dei singoli, derivanti da postulati delle Corti Europee e ripresi anche da queste Sezioni Unite in plurime pronunce v. le già citate Sez. U, numero 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, R. 226713 e Sez. U, numero 36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548 . Ed e', evidentemente, in questo stesso senso, che si esclude anche, nella valutazione dell'apposizione del vincolo, qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro Sez. 3, numero 5530 del 19/11/2019, dep. 2020, Guerra Sez. 5, numero 25834 del 22/07/2020, Pensabene . 3. Tanto premesso, e precisato che l'ambito di pronuncia di questa Corte è circoscritto, in dipendenza dell'oggetto del giudizio cautelare di specie, all' articolo 240 c.p. , deve essere affermata la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità confiscatoria del mezzo, evidentemente diversa da quella impeditiva dello strumento dell' articolo 321 c.p.p. , comma 1 e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca. 4.Come emergente dalla ricostruzione sopra effettuata, tutte le pronunce intervenute sul punto appaiono, in realtà, ugualmente e correttamente escludere se si eccettuano affermazioni, evidentemente incidentali, che, pur nell'ambito del secondo indirizzo, seguitano, come già visto, ad includere un riferimento alla protrazione degli effetti del reato che, ai fini del sequestro del comma 2, il giudice debba motivare sul pericolo che la libera disponibilità della cosa da sequestrare possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati del resto, va qui aggiunto, ove così non fosse, non solo diverrebbe allora sempre sufficiente ricorrere al solo sequestro impeditivo con conseguente inutilità della stessa previsione ad hoc del comma 2 , ma proprio la stessa distinzione normativa dei due sequestri enfatizzata da quasi tutte le sentenze sopra ricordate verrebbe annullata venendo dimenticati i diversi presupposti e la diversa finalità delle due misure, sottolineata anche dalla Relazione al codice di procedura penale. Sicché, la effettiva divergenza appare in realtà riguardare, non già il rapporto, di sistema, intercorrente tra il sequestro impeditivo e quello a fini confiscatori, rapporto appunto unanimemente ricostruito da tutte le pronunce in termini di autonomia reciproca, quanto i riflessi che tale autonomia avrebbe in punto di motivazione in particolare del sequestro del comma 2, facendone il secondo indirizzo discendere, per ciò solo, incongruamente, la mera sufficienza di una motivazione incentrata sulla confiscabilità del bene, e trascurando, come si vedrà oltre, la stretta connessione intercorrente tra funzione cautelare e relativo rendiconto giustificativo ovvero la immanenza alla misura cautelare, anticipatrice di effetti ordinariamente conseguenti alla sentenza, della giustificazione della sua adozione . 5. Non può esservi infatti dubbio, anzitutto, sulla natura autonoma del sequestro preventivo a fini di confisca rispetto a quello impeditivo oltre alle ragioni logico - sistematiche appena sopra ricordate, ne è indice evidente, oltre alla distinta collocazione topografica, all'interno della norma, della prima misura rispetto alla seconda, anche la diversa finalità, rapportata, nel caso del comma 1, all'esigenza di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, e, nel caso del comma 2, invece, all'esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge preveda la confisca indipendentemente dalla attitudine delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, già considerati dal comma 1. 6. E tuttavia, se l'autonomia del sequestro a fini di confisca rispetto a quello impeditivo, ben può giustificare l'affermazione costante secondo cui i parametri di adozione e i conseguenti oneri motivazionali del sequestro di cui al comma 2 non possono ricalcare, evidentemente, quelli del sequestro impeditivo, non per questo la motivazione della misura adottata a fini di confisca potrà sempre esaurirsi nel dare atto, semplicemente, della confiscabilità della cosa, come invece predicato dalle sentenze espressione del primo indirizzo essendo una tale giustificazione, anzi, sufficiente, come meglio si dirà oltre, solo con riguardo alle cose indicate dall' articolo 240 c.p. , comma 2, numero 2 . 6.1. Che infatti, e innanzitutto, il sequestro a fini di confisca debba essere sorretto da una motivazione è affermazione che non può essere posta in dubbio anzitutto con riferimento al piano letterale della norma considerata. Se è vero che, a differenza del comma 1, testualmente comprensivo del riferimento ad un decreto motivato evidentemente in relazione ai presupposti rivelati dall'incipit dello stesso comma quanto all'oggetto del pericolo che si vuole evitare , il comma 2 nulla evidenzia sul punto della motivazione, è altresì innegabile che al carattere discrezionale dell'esercizio del potere di ablazione, rivelato dall'impiego del verbo modale il giudice può , ed ancor più sottolineato, oggi, dalla diversa formulazione del nuovo comma 2-bis dedicato ai delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca , non possa non coniugarsi l'esigenza della attestazione della sua giustificazione. Ciò è quanto, del resto, viene colto da quelle pronunce, annoverabili nel secondo indirizzo che, come visto, proprio su tale elemento fondano un onere motivazionale quantunque, evidentemente, non esplicitato dalla norma in ordine al pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata ed è quanto, invece, viene sottovalutato da quelle pronunce annoverabili all'interno del primo indirizzo che, pur dando atto del dovere del giudice di rendere conto dell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dal legislatore, hanno, ciononostante, escluso un obbligo di motivare sul pericolo senza esplicitare i margini di differenza tra l'uno e l'altro compito. Non è dato infatti comprendere perché il dovere di rendere conto della scelta ablatoria esercitata dovrebbe essere altra e diversa cosa rispetto all'essenza stessa della motivazione che, già sotto l'aspetto definitorio generalmente accettato, si risolve nella esposizione delle ragioni che giustificano una determinata decisione, e dunque, con riferimento al provvedimento in oggetto, di spiegare, in termini di fatto e di diritto, le ragioni dell'adozione dello stesso. 6.2. L'indice testuale rivelatore dalla natura discrezionale del potere esercitato si coniuga, poi, con il ragionamento sistematico, e, in particolare, come già anticipato, con la necessità che l'esigenza cautelare in sé non possa, quasi per definizione, non essere sorretta da una motivazione sul punto, giacché già il solo fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell'imputato ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto vengano anticipati rispetto alla decisione finale, non può non comportare un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del fumus del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili. In tale prospettiva, pertanto, affermare, come e', nella sostanza, delle sentenze annoverabili all'interno del primo orientamento, che possa bastare sempre, in caso di sequestro finalizzato alla confisca, la motivazione in ordine alla riconducibilità del bene tra le categorie di cose oggettivamente suscettibili di confisca, significa semplicemente motivare ciò che è richiesto, né più né meno, ai fini della misura finale, in tal modo annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio, sì che, davvero, la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare ipso iure il sequestro. Sicché, anche la mancanza, nelle ipotesi dell'articolo 321, comma 2 a differenza di quanto previsto nell'incipit del comma 1, di una specifica formulazione del presupposto su cui imperniare l'adozione del provvedimento e, conseguentemente, la sua motivazione, è dovuto proprio alla finalità specifica della confisca, le cui diverse tipologie solo per fermarsi all' articolo 240 c.p. , coevo all'epoca di conio dell'articolo 321, comma 2 e il cui diverso possibile oggetto avrebbero reso non praticabile se non attraverso appunto il richiamo alla mera locuzione di cose di cui è consentita la confisca una specificazione delle diverse esigenze anticipatorie calibrate proprio sulla ragione della confisca stessa. Ne', in tale contesto, l'avverbio aggiuntivo altresì del comma 2, valorizzato in senso riduttivo dal primo orientamento, può assumere alcun significato di esclusione di un onere motivazionale del giudice che semmai sarebbe stato più propriamente il risultato dell'impiego di un avverbio avversativo dovendo invece, più pianamente, intendersi che, accanto al sequestro impeditivo, il giudice può, inoltre sinonimo, questo, appunto, di altresì , disporre anche il sequestro a fini di confisca. Ed anzi, proprio la differente formulazione dei commi 2 e 2-bis conduce, ancor più, a ripudiare la opzione riduttiva, abbracciata dal primo orientamento, di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene, invece sufficiente, alla luce della differente formulazione della norma, proprio per il sequestro introdotto dal legislatore con riguardo ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. 6.2.1. Non possono, del resto, essere sottaciuti, sul punto, i rilievi, avanzati anche in dottrina, sulle conseguenze che una esegesi riduttiva dell'onere motivazionale del provvedimento di sequestro a fini di confisca potrebbe comportare sul piano dei principi costituzionali e, in particolare del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all' articolo 27 Cost. , comma 2, e di cui all'articolo 6, par. 2, CEDU evidenti sarebbero infatti gli aspetti problematici di una soluzione ermeneutica in ragione della quale il provvedimento cautelare prescindesse da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, così non scongiurandosi la possibilità, esattamente antitetica al predicato costituzionale appena ricordato, che la misura cautelare possa incidere sui diritti individuali più di quanto non lo possa la pronuncia di merito in altri termini, la risposta afflittiva, quale è anche quella propria della confisca, dovrebbe, si è condivisibilmente detto, costituire il contenuto delle sole pronunce emesse a seguito di un giusto processo sul fatto colpevole e mai di provvedimenti disposti prima della soluzione giudiziaria definitiva. 6.2.2. Ne' si può trascurare come, solo aderendo ad una scelta impositiva di un obbligo motivazionale del provvedimento di sequestro a fini di confisca anche in ordine al periculum, si potrebbe assicurare, come già osservato dalla sentenza di Sez. 5, numero 6562 del 14/12/2018, dep. 2019, Pignataro, la corrispondenza a quell'ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, questa Corte ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata Sez. 5, numero 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103 Sez. 5, numero 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712 Sez. 3, numero 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv.261509 Sez. 2, numero 29687 del 28/05/2019, Frontino, 276979 tanto che, sia pure con riferimento al sequestro probatorio, e tuttavia all'interno di una medesima, simmetrica, ratio, anche queste Sezioni Unite hanno riconosciuto l'importanza, nella valutazione dell'an e del quomodo della scelta ablativa, del cosiddetto test di proporzione Sez. U, numero 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226713 Sez. U, numero 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 . Va infatti rammentato che il principio di proporzionalità, costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'articolo 1, Prot. 1, CEDU si veda, al riguardo, Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, Beyeler c. Italia Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, Alisic c. Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità della misura, Corte EDU del 21/2/1986, James e altri c. Regno Unito , costituisce anche uno dei principi generali del diritto dell'Unione Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 3/12/2019, C-482/17 ed è espressamente sancito dall' articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza , secondo cui possono essere apportate limitazioni all'esercizio dei diritti sanciti dalla suddetta Carta quale, nella specie, il diritto di proprietà riconosciuto dall'articolo 17 , purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Anche secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione Europea da ultimo, Corte giustizia, 03/12/2019, C-482/17 , il principio di proporzionalità esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli sentenza dell'8 giugno 2010, Vodafone e a., C-58/08, EU C 2010 321, punto 51 e giurisprudenza ivi citata . Tale principio è stato inoltre espressamente richiamato nel Regolamento 2018/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale. In particolare, l'articolo 1, par. 3, prevede che nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità . Il medesimo parametro è evocato, inoltre, dalla Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea. In particolare, al considerando numero 17, si prevede che nell'attuazione della presente direttiva con riguardo alla confisca di beni di valore corrispondente ai beni strumentali al reato, le pertinenti disposizioni potrebbero essere applicate se, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, tale misura è proporzionata, considerato, in particolare, il valore dei beni strumentali interessati. Ed ancora, il successivo considerando numero 18 prevede che nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere che, in circostanze eccezionali, la confisca non sia ordinata qualora, conformemente al diritto nazionale, essa rappresenti una privazione eccessiva per l'interessato, sulla base delle circostanze del singolo caso, che dovrebbero essere determinanti , pur aggiungendosi, poi, essere opportuno che gli Stati membri facciano un ricorso molto limitato a questa possibilità e abbiano la possibilità di non ordinare la confisca solo quando essa determinerebbe per l'interessato una situazione critica di sussistenza . In definitiva, dunque, solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio. Vale ribadire, in definitiva, che il requisito di proporzionalità della misura, che, nell'ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé quello della residualità della misura proprio la necessaria componente della misura di incisione sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti contiene necessariamente in sé l'esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato nella specie l'accertamento dei fatti appunto non possa pervenirsi con modalità meno afflittive Sez. U, Botticelli, cit. . 6.3. Quanto appena detto pone anche le logiche premesse per l'individuazione dei parametri generali del periculum ai quali la motivazione del sequestro preventivo a fini di confisca deve rispondere. Se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. Ciò che comporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già, come pur predicato da alcune delle sentenze del secondo indirizzo sopra ricordate, della diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa ma, in linea con quanto spiegato sino ad ora, dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull'an del sequestro. 6.3.1. Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria per la quale, secondo l'indirizzo ricordato, nessun obbligo motivazionale si porrebbe o, invece, come facoltativa per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili. Non può sfuggire, in proposito, sotto il primo profilo, come, in un panorama già da tempo contraddistinto dalla natura proteiforme della confisca tanto che già, con la preveggente sentenza numero 29 del 1961, la Corte costituzionale osservava che la confisca poteva presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica , potendo essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varia finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa , al progressivo incremento, negli ultimi anni, all'interno del codice e delle leggi speciali, delle ipotesi prescrittive di tale misura, imposto dalla considerazione della necessità di adottare risposte sanzionatorie di sicura dissuasività ed afflittività, abbia corrisposto, a fronte di misure caratterizzate dalla medesima struttura e finalità, la configurazione di tali ipotesi come di confisca obbligatoria ovvero facoltativa semplicemente in dipendenza del titolo di reato collegato, così rendendosi ardua la stessa individuazione di una dogmatica della confisca. Non è un caso che le Sez. U, numero 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv.264436, nel cercare di individuare una ratio comune alle varie confische, abbiano, ancora nel 2015, fatto riferimento a un caleidoscopio di istituti, ciascuno dei quali iscritto in un differenziato regime, fortemente condizionato dalla specifica natura della res da assoggettare alla misura, dal reato cui la cosa pertiene, e, da ultimo ma non certo per ultimo, dagli esiti del processo in cui la confisca viene applicata . Emblematico appare in proposito, con riguardo alle cose che siano, come il terreno oggetto del sequestro nella specie disposto, profitto del reato, il raffronto tra l' articolo 240 c.p. , comma 1, e l'articolo 322-ter c.p., comma 1 al quale, come si è già ricordato sopra, rimanda anche l' articolo 640-quater c.p. , riguardante i reati di cui all' articolo 640 c.p. , comma 2, numero 1, articolo 640-bis e 640-ter c.p. infatti, mentre alla stregua dell'articolo 240, comma 1, la confisca appare configurata dal legislatore come facoltativa il giudice può ordinare la confisca , secondo quanto invece disposto dall'articolo 322-ter, la confisca è strutturata come obbligatoria e' sempre ordinata la confisca . Ma è soprattutto il secondo profilo evidenziato a rendere artificiosa e foriera di conseguenze illogiche ogni distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa, non comprendendosi perché, per restare al caso del sequestro di un bene quale profitto del reato, la prescrizione che imponga la confisca del bene all'esito del giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia di condanna o di applicazione della pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all'articolo 322-ter c.p., esentare il giudice della cautela, a differenza di quanto richiesto dall' articolo 240 c.p. , dall'onere di spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato, in tal modo finendosi, infatti, per eludere un presupposto posto dal legislatore a garanzia, come già spiegato sopra, del principio di presunzione di non colpevolezza. Del resto, va aggiunto, anche a volersi fondare sulla sola caratterizzazione normativa della misura, il fatto che la confisca sia stabilita come obbligatoria non basterebbe, evidentemente, a rendere obbligatorio anche il sequestro dell' articolo 321 c.p.p. , comma 2, se non altro perché, sulla base di detta norma generale e onnicomprensiva, il giudice, come già osservato, può , e quindi non deve , adottare la misura cautelare. 6.4. Sicché, in definitiva, affermare, come si rinviene in alcune pronunce sopra ricordate, che la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all' articolo 321 c.p.p. , comma 2, dovrebbe sempre risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa perché già tale caratteristica sarebbe indice di pericolosità oggettiva del bene tra le altre, in particolare, Sez. 2, numero 31229 del 26/06/2014, Borda, Rv.260367, e Sez. 2, numero 9829 del 2006, Miritello, Rv.233373 , significa, da un lato, e in correlazione con la già ricordata natura proteiforme della confisca, trascurare la diversità sostanziale delle ipotesi per le quali il legislatore ha previsto la confisca di beni, peraltro non sempre incentrata sulla pericolosità del bene quanto, piuttosto, in numerosi casi, espressiva, semplicemente, di intento sanzionatorio come è ad esempio per le ipotesi di confisca per equivalente v. Sez. U, numero 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv.255037 e, dall'altro, pervenire ad una non consentita sovrapposizione della misura cautelare, da una parte, e di quella definitiva, dall'altra. 7. Se, dunque, il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato in realtà già insita nel sequestro impeditivo , che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Una esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo, di cui non si può non cogliere il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all' articolo 316 c.p.p. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato , presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono. E proprio in relazione al sequestro conservativo deve allora ricordarsi come queste Sezioni Unite abbiano chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull'estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di tale presupposto, che per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all' articolo 316, commi 1 e 2, c.p.p. , non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato Sez. U, numero 51660 del 25/09/2014, Zambito Rv.261118 in termini conformi, da ultimo, Sez. 2, numero 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv.277813 . In particolare, si è spiegato che le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dall'articolo 316, con la formula disgiuntiva rilevano o possono rilevare autonomamente . E del resto, sempre queste Sezioni Unite, sia pure affrontando il profilo del periculum relativo al sequestro impeditivo, hanno, ancora, sottolineato la rilevanza della necessità di evitare che il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l'effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna Sez. U, numero 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv.223723 , da qui, dunque, potendosi ricavare una ulteriore conferma, in generale, della insostenibilità di opzioni esegetiche che, sostanzialmente limitando l'onere motivazionale al solo aspetto del fumus, finiscono per obliterare la funzione precipua della cautela reale. 8. In definitiva, dunque, è il parametro della esigenza anticipatoria della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. 9. Il criterio qui indicato spiega anche perché, invece, con riguardo alle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato articolo 240 c.p. , comma 2 , sia sufficiente dare, semplicemente, conto, della confiscabilità del bene difettando infatti, per legge, per la intrinseca pericolosità derivante dalle sue caratteristiche, il presupposto della confisca rappresentato dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena, l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura illecita , giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione cautelare connessa alla misura finale. 10. E' significativo, inoltre, come l'assetto di cui si è data sin qui spiegazione risulti in piena sintonia con le affermazioni contenute nella decisione di queste Sezioni Unite numero 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv.276690, divenendo così, la conclusione qui indicata, una soluzione, per così dire, obbligata . Con tale pronuncia, intervenuta in ordine a contrasto insorto sull'ambito di applicabilità dell' articolo 324 c.p.p. , comma 7, le Sezioni Unite, nell'affermare che il divieto di restituzione previsto da tale norma riguarda le sole cose soggette a confisca obbligatoria di cui all' articolo 240 c.p. , comma 2, ovvero di cui alle norme speciali che a tale previsione codicistica facciano riferimento, hanno infatti circoscritto la portata del divieto di restituzione alle cose intrinsecamente pericolose per le quali la restituzione resta dunque esclusa sia nella fase cautelare che all'esito del giudizio di merito. Significativamente, le Sezioni Unite hanno precisato che solo la confisca delle cose oggettivamente criminose prescinde dalla sentenza di condanna e può trovare applicazione anche nel caso di estinzione del reato aggiungendo che, con il divieto di restituzione di cui all' articolo 324 c.p.p. , comma 7, l'ambito e gli effetti del riesame vengono a concentrarsi sull'accertamento dell'illiceità intrinseca del bene in sequestro, mentre diviene irrilevante la verifica della motivazione del sequestro o della convalida , ben diversa essendo la situazione negli altri casi di confisca obbligatoria, nei quali la confiscabilità del bene dipende pur sempre dall'accertamento dell'esistenza di un'attività vietata sicché postulare il divieto di restituzione per un bene la cui detenzione o il cui uso non presenta profili di illiceità ha l'effetto di privare di rilevanza lo stesso giudizio di riesame, il che si pone in una logica antitetica rispetto a quella che ha spinto le Sezioni Unite di questa Corte Sentenza numero 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226713 ad affermare la necessità che il sequestro, anche se probatorio, sia sempre supportato da adeguata motivazione circa le finalità del vincolo orientamento più di recente ribadito da Sez. U, numero 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.273548 . 10.1. Deve solo precisarsi che, con riferimento invece alle cose che costituiscono il prezzo del reato, il sequestro di cui all' articolo 321 c.p.p. , comma 2, che abbia ad oggetto le stesse non si sottrae all'onere motivazionale di cui si è già detto atteso che, pur non essendo necessario, ai fini della confisca diretta, un giudicato formale di condanna, è pur sempre richiesta, come del resto ricordato dalle stesse Sez. U Bellucci, nel ripercorrere il tracciato nomofilattico sviluppatosi a partire dalle pronunce di Sez. U, numero 5 del 25/03/1993, Carlea, Rv.193119, e Sez. U, numero 38834 del 10/07/2008, De Maio, Rv.240565, sino a Sez. U, numero 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv.264434, una pronuncia in tal senso, anche se il processo sia poi stato definito con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione di qui la necessità, anche in tal caso, all'interno di una medesima ratio, della giustificazione delle ragioni che impongono la anticipazione della misura rispetto a tale momento finale. 11. In definitiva, dunque, alla sufficienza, nel solo caso delle cose, per così dire, intrinsecamente illecite , di una motivazione che, con riguardo al sequestro ex articolo 321 c.p.p. , comma 2, dia conto semplicemente della natura del bene, corrisponde, sul versante della valutazione invece operata in sede di riesame, il divieto, in ogni caso, e dunque anche in ipotesi di annullamento della misura reale, di restituzione delle stesse viceversa, laddove si tratti di cose che tale qualità non possiedano, alla necessità di una motivazione che espliciti, sia pure, come detto, secondo stilemi adeguati alla fase processuale interessata, la ragione dell'anticipazione della misura finale rispetto ai presupposti che condizionano l'adozione della confisca, non può non corrispondere, in sede di riesame, la piena espansione degli effetti dell'annullamento della misura reale. 12. Deve, dunque, essere formulato il seguente principio di diritto Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex articolo 321 c.p.p. , comma 2, finalizzato alla confisca di cui all' articolo 240 c.p. , deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege . 13. Sulla base di tale principio, il provvedimento impugnato deve allora essere annullato per violazione di legge l'ordinanza del tribunale del riesame, infatti, intervenuta, come detto nell'ambito di un sequestro di un bene quale profitto del reato, nel rispondere alle deduzioni difensive sul punto, ha affermato che il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle stesse, aggiungendo che la confiscabilità della cosa ne determinerebbe al tempo stesso l'oggettiva pericolosità. Se, quindi, da una parte, il tribunale ha correttamente escluso la ricorrenza, nel caso di sequestro a fini di confisca, dei presupposti che sorreggono la diversa misura del sequestro impeditivo, dall'altro, adottando invece una non corretta equivalenza tra confiscabilità tout court del bene e non necessità di motivazione, ha contravvenuto alla necessità di spiegare, in conformità alla corretta esegesi dell' articolo 321 c.p.p. , comma 2, le ragioni della necessità di adozione dell'ablazione provvisoria del terreno prima della pronuncia di condanna e, con essa, della statuizione di confisca, così incorrendo nel vizio di violazione di legge denunciato. La ordinanza deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame, per nuovo giudizio.