Avvocati pubblici dipendenti: i compensi professionali spettano al netto di imposte e contributi

I compensi professionali, dovuti ai sensi dell’articolo 27 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali spettano, in conformità alla disposizione contenuta nell’articolo 2115 c.c., nei casi non regolati ratione temporis dall’articolo 1, comma 208, l. 23 dicembre 2005, numero 266, al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell’assicurazione INAIL e dell’ imposta IRAP gravante sulla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro.

Il caso. La Corte di Appello di Venezia, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda proposta da un avvocato dipendente del Comune di Treviso, volta ad ottenere la rideterminazione dei compensi professionali al netto di IRAP, CPDEL ed INAIL maturati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005, con condanna dell'Ente locale alla restituzione delle somme indebitamente trattenute e alla ricostruzione della posizione retributiva, contributiva e previdenziale. I Giudici di merito ritenevano condivisibile la pronuncia di primo grado, che aveva negato la riliquidazione dei compensi al netto dei soli oneri previdenziali e assicurativi , in quanto l'articolo 27 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, applicabile ratione temporis al caso di specie, consentiva al Comune di disciplinare unilateralmente i criteri di corresponsione dei compensi dovuti agli avvocati dipendenti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, e per l'effetto di liquidare gli stessi al lordo dei c.d. «oneri riflessi». Per questa ragione la Corte respingeva l'appello, negando altresì la rideterminazione dei compensi al netto dell'IRAP. Contro tale pronuncia la dipendente ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. I compensi professionali devono essere liquidati al netto di contributi previdenziali e assistenziali… In particolare, e per quanto qui interessa esaminare, la dipendente lamentava la violazione dell' articolo 2115 c.c. , dell'articolo 27 comma 13 del R.D. l. numero 680/1938 e dell'articolo 27 del T.U. numero 1124 del 1965, sostenendo che il richiamato contratto collettivo non poteva disporre alcunché circa la ripartizione degli oneri contributivi in contrasto con norme inderogabili di legge, e nemmeno attribuire all'Ente il potere di disciplinare unilateralmente la materia inoltre, secondo la ricorrente, il versamento dell'IRAP da parte del Comune mediante trattenuta delle relative somme dalla retribuzione della dipendente determinava una inammissibile inversione del soggetto passivo dell'imposta, non consentita dall' articolo 3 del d.lgs. numero 446 del 1997 . Motivi che la Cassazione, come esposto in massima, ritiene fondati. La Corte, richiamando il disposto dell' articolo 2115 c.c. , ribadisce la nullità «di qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza e all'assistenza». In applicazione di tale principio, deve escludersi «che il Comune potesse porre a carico […] della ricorrente la parte dei contributi previdenziali ed assistenziali e quelli relativi alla copertura assicurativa gestita dall'INAIL di cui il Comune stesso era onerato», e che tale potere potesse radicarsi nel citato CCNL. Tanto più che alla fattispecie in esame non trova neppure applicazione ratione temporis la l. numero 266/2005 che, in deroga alla citata disposizione codicistica, ha previsto l'accollo contributivo a carico del lavoratore per la parte relativa ai compensi professionali. …nonché dell'IRAP. Secondo la Corte, l'IRAP «colpisce non i redditi personali, ma il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate essa, pertanto, essa non può che gravare sul datore di lavoro». Come ribadito anche dalla Corte dei Conti, il presupposto impositivo dell'imposta in parola si realizza in capo all'Ente che eroga il compenso di lavoro dipendente e, pertanto, soltanto sull'Ente può gravare il relativo onere fiscale. Dunque, conclude la Cassazione, nei casi a cui non si applica la l. numero 266/2005 , l'Amministrazione è tenuta ad erogare i compensi professionali agli avvocati dipendenti senza trattenere le quote relative agli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell'assicurazione INAIL e dell'IRAP.

Presidente Manna – Relatore Torrice Ritenuto 1. T.A., dipendente del Comune di Treviso con la qualifica di Avvocato, in servizio preso l'Avvocatura civica del Comune, aveva convenuto in giudizio quest'ultimo per chiedere la rideterminazione dell'esatto ammontare dei compensi professionali spettanti, al netto di IRAP, CPDEL, ed INAIL a carico del Comune, maturati nel periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005, oltre rivalutazione monetaria ed interessi la condanna del Comune alla restituzione delle somme trattenute Euro 15.662, 18, già detratta la somma di Euro 3.449,40, corrisposta dal Comune il 24 ottobre 2008 , oltre rivalutazione monetaria e interessi legali la condanna del Comune al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi, maturati dal giorno del dovuto a quello di effettivo pagamento, sulla somma Euro 3.449,40 trattenuta a titolo di IRAP su compensi professionali dovuti nel periodo OMISSIS , e restituita in esito alla Delib. 24 settembre 2008 la condanna del Comune alla ricostruzione della propria posizione retributiva, contributiva e previdenziale conseguente alla rideterminazione dei compensi professionali l'accertamento dell'obbligo del Comune a tenere essa dipendente indenne dalla eventuale maggiore imposta IRPEF, in caso di accertamento dell'obbligo a suo carico di ulteriori versamenti dell'imposta IRPEF l'accertamento del diritto ad ottenere il rimborso della tassa di iscrizione annuale all'Albo Professionale. 2. il giudice di primo grado accolse la domanda riguardante la corretta liquidazione dei compensi professionali relativi al periodo OMISSIS , ma solo in relazione alla richiesta di determinazione degli stessi al netto dell'IRAP e non anche in relazione alla richiesta di determinazione al netto degli oneri previdenziali CPDEL e Inail dichiarò il conseguente obbligo dell'Amministrazione all'integrale ricostituzione della posizione retributiva, contributiva e previdenziale ed a tenere indenne la ricorrente dall'eventuale somma aggiuntiva dovuta all'erario a titolo di IRPEF e alla corresponsione degli interessi legali sulla somma corrisposta dall'Amministrazione, ma negò il diritto alla rivalutazione monetaria condannò l'Amministrazione al rimborso della quota di iscrizione all'Albo professionale per l'anno OMISSIS . 3. la Corte di Appello di Venezia, adita in via principale dalla T. e, in via incidentale dal Comune di Treviso, ha rigettato l'appello principale, ha accolto l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla T. 4. la Corte territoriale ha ritenuto che era infondato l'appello principale, avente ad oggetto la statuizione di primo grado, con la quale era stata rigettata la domanda della ricorrente, volta all'accertamento del diritto a vedersi liquidare i compensi professionali nel periodo dal OMISSIS al netto degli oneri previdenziali ed assicurativi la sentenza del giudice di primo grado era condivisibile nella parte in cui aveva ritenuto che, prima dell'entrata in vigore della L. numero 266 del 2005 , si doveva tenere conto della disposizione contenuta nell'articolo 27 del CCNL 14.9.2000, che aveva rimesso alla contrattazione integrativa solo la correlazione tra i compensi aggiuntivi agli avvocati dipendenti per le cause aventi esito positivo e la retribuzione di risultato, e aveva attribuito al Comune il potere di disciplinare unilateralmente la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti, con l'unico limite del rispetto del R.D.L. numero 1578 del 1933 sulla legge professionale , la cui osservanza nella specie non era in discussione il R.D.L. numero 680 del 1938, articolo 27, comma 13 sull'ordinamento dei dipendenti degli enti locali, per i contributi previdenziali, e il T.U. numero 1124 del 1965, articolo 75 per i premi INAIL, invocati dalla ricorrente, non prevedevano alcunché in relazione alle modalità da seguire in ordine al calcolo e alla ripartizione delle diverse tipologie di oneri da applicarsi nella corresponsione dei compensi professionali, dovuti occasionalmente agli Avvocati sicché, non esistendo una specifica normativa di riferimento per le modalità di pagamento dei compensi professionali, ciò che rilevava era solo la disciplina del CCNL che aveva rinviato al potere regolamentare dei singoli Enti il quadro normativo richiamato per rigettare l'appello principale giustificava l'accoglimento del ricorso incidentale, con il quale era stata impugnata la statuizione che aveva accertato il diritto della ricorrente alla rideterminazione dei compensi professionali maturati dall' OMISSIS al netto dell'IRAP e aveva condannato il Comune alla restituzione della somma trattenuta indebitamente per il suddetto titolo la Delib. Comune 13 dicembre 2004, numero 91671 pur erronea nella parte in cui aveva fatto riferimento alla L. numero 350 del 2003, articolo 3, comma 29 posto che la disposizione riguardava solo i professionisti tecnici di cui alla Legge Merloni numero 109 del 1994 , era legittima, nonostante fosse stata adottata in epoca antecedente l'entrata in vigore della L. numero 266 del 2005, articolo 1, comma 2008 la delibera non aveva individuato un soggetto passivo del tributo diverso da quello stabilito dalla legge dipendente pubblico in luogo del datore di lavoro , ma aveva previsto che i compensi lordi spettanti agli addetti all'Avvocatura civica, comprensivi di IRAP, CPDEL, e INAIL, a carico dell'ente potevano spettare in percentuale rispetto al trattamento economico lordo annuo in misura superiore a quella precedente il Comune aveva pagato l'IRAP allo Stato sui compensi aggiuntivi versati alla ricorrente per le cause conclusesi favorevolmente per l'amministrazione e dalla documentazione emergeva che la ricorrente, a seguito della modifica regolamentare, in virtù dell'aumento delle percentuali ragguagliate alla retribuzione annua - lorda, non aveva subito alcuna diminuzione di quanto avrebbe percepito prima della delibera del Comune 5. avverso questa sentenza T.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale il Comune di Treviso ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. Considerato Sintesi dei motivi. la ricorrente denuncia, ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 6. con il primo motivo violazione dell' articolo 2115 c.c. , del D.P.R. numero 1124 del 1965, articolo 27, del R.D.L. numero 680 del 1938, articolo 27, comma 13 la ricorrente assume l'inconferenza del richiamo operato dalla Corte territoriale alla sentenza di questa Corte numero 17941 del 2006, perché relativa a fattispecie, diversa da quella oggetto del presente giudizio, connotata dall'assenza di disposizioni contrattuali o amministrative regolanti il compenso professionale in relazione alle spese di giudizio rimborsate all'Ente datore di lavoro l'inderogabilità delle disposizioni contenute nell' articolo 2115 c.c. , nel D.P.R. numero 1124 del 196, articolo 27 nel R.D.L. numero 680 del 1938, articolo 27, comma 13 la ricorrente sostiene che l'articolo 27 del CCNL del 14 settembre 2000 non poteva disporre alcunché sugli oneri contributivi e, nemmeno, attribuire all'Amministrazione il potere di disciplinare unilateralmente la materia in contrasto con le norme inderogabili di legge 7. con il secondo motivo, la violazione del D.Lgs. numero 446 del 1997 , asserendo che il fatto che il Comune abbia versato l'IRAP, attingendo la somma dalla retribuzione del dipendente con il sistema della trattenuta alla fonte , determina una inversione del soggetto passivo dell'imposta, non consentita dal D.Lgs. numero 446 del 1997, articolo 3 e assume il carattere inderogabile di tale disposizione richiama la disposizione contenuta nella L. numero 266 del 2005, articolo 1 e, precisato che essa non regola, ratione temporis, la fattispecie dedotta in giudizio, osserva che essa, nella interpretazione datane dalle Sezioni Riunite di Controllo della Corte dei conti numero 33/2010, esclude la riconducibilità dell'Irap nell'ambito degli oneri riflessi 8. in via preliminare, va disattesa l'eccezione, formulata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, sul rilievo che la Corte territoriale, ha accertato che, a seguito della modifica del regolamento in virtù dell'aumento delle percentuali ragguagliate alla retribuzione annua lorda, la ricorrente non ha subito alcuna diminuzione di quanto in concreto avrebbe percepito prima della delibera contestata l'eccezione non tiene conto del fatto che ciò che oggi viene in discussione non è la misura del compenso professionale, ma la sottoposizione di detto compenso agli oneri contributivi previdenziali e fiscali IRAP Esame dei motivi. 9. il primo motivo è fondato 10. è indiscusso tra le parti che, fino al 31 dicembre 2003, il Comune, in applicazione degli articolo 9 e 10 del Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale di Treviso , approvato con Delib. Giunta Comunale 9 gennaio 2002, numero 1474/6 aveva liquidato in favore degli Avvocati interni, e, quindi, della ricorrente, i compensi dovuti per le controversie da loro patrocinate, concluse con esito favorevole per l'Amministrazione, al netto degli oneri riflessi 11. e', altrettanto, incontroverso che il Regolamento in parte qua riprodotto nel ricorso , a seguito delle modifiche apportate dalla Delib. Giunta Comunale 13 dicembre 2004, numero 91671/501 prevedeva che i compensi, correlati alle controversie, conclusesi favorevolmente per il Comune, sarebbero stati liquidati al lordo dei cd oneri riflessi , comprendendo le somme dovute a titolo di IRAP, contribuzione previdenziale CPDEL e premi INAIL e che a far data dal 1 gennaio 2004 il Comune aveva liquidato i predetti compensi al lordo delle somme dovute a titolo di IRAP, contributi CPDEL e premi Inail 12. la materia delle contribuzioni, nell'ambito della previdenza ed assistenza obbligatoria, è disciplinata dall' articolo 2115 c.c. il quale dispone che Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative , l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza . 13. analoga disposizione si rinviene nel R.D.L. 3 marzo 1938, numero 680, articolo 27, comma 13 Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali che dispone che I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso gli impiegati iscritti alla Cassa per le quote a loro carico 14. questa Corte ha costantemente affermato che, secondo il disposto dell' articolo 2115 c.c. , comma 3, è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza e che non è possibile che le parti intervengano su eventuali obblighi del datore di lavoro di corrispondere all'Inps i contributi assicurativi ed ritenuto inapplicabile il divieto posto dall' articolo 2115 c.c. ove le parti abbiano inteso transigere solo sul danno subito. dal lavoratore, per l'irregolare versamento dei contributi stessi Cass. numero 15308/2004 , Cass. numero 6111/1985 , Cass. numero 5977/1984 , Cass. numero 885 del 1981 15. il sistema della contribuzione per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, è ad esclusivo carico del datore di lavoro Cass. numero 2202/1998 , Cass. numero 4399/1988 , posto che il D.P.R. 30 giugno 1965, numero 1124, articolo 27 dispone che La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro. Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia in denaro, sia in natura, fa concorrere prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente titolo, è punito con l'ammenda sino a lire quattrocentomila. Le compagnie portuali previste nell'articolo 9 hanno il diritto di rivalsa nei confronti delle persone o degli enti, nell'interesse dei quali le operazioni da esse svolte sono compiute . 16. in applicazione dei principi innanzi richiamati deve escludersi che il Comune potesse porre a carico dei lavoratori, e quindi della odierna ricorrente, la parte dei contributi previdenziali ed assistenziali e quelli relativi alla copertura assicurativa gestita dall'Inail, di cui il Comune stesso era onerato, in virtù del richiamato articolo 2115 c.c. 17. il principio di inderogabilità di cui all' articolo 2115 c.c. , nei termini innanzi ricostruito, esclude che siffatto potere possa ritenersi radicato nell'articolo 27 del CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, successivo a quello dell'1.4.1999, che rimette al potere unilaterale degli enti provvisti di Avvocatura, costituita secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina della corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, numero 1578 e alla regolazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 10 del CCNL del 31.3.1999 18. alla fattispecie in esame non trova applicazione ratione temporis, la L. 23 dicembre 2005, numero 266 entrata in vigore il 1 gennaio 2006 , che all'articolo 1, comma 2008, per la dichiarata esigenza di contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una deroga all' articolo 2115 c.c. , disponendo che Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro , ha previsto l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore, per la parte relativa ai compensi professionali norma ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 33 del 2009 19. il secondo motivo è fondato. 20. l'IRAP è un'imposta che, come affermato dalla Corte costituzionale C. Cost. numero 156/2001 e da questa Corte Cass. Sez. Unumero 12111/2009 Cass. 23333/2016 colpisce non i redditi personali, ma il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate essa, pertanto, essa non può che gravare sul datore di lavoro 21. anche la Corte dei Conti deliberazione a sezioni Riunite in sede di controllo numero 33 del 2010 ha affermato che il presupposto impositivo dell'Irap si realizza in capo all'ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell'imposta, cioè colui che, nella valutazione del legislatore, in quanto titolare di una organizzazione, è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini di detto tributo e che, pertanto, l'onere fiscale non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di natura retributiva, bensì unicamente sull'ente datore di lavoro 22. la Corte dei Conti ha escluso che la L. numero 266 del 2005, articolo 1, commi 207 e 208 come detto non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame , nella parte in cui si riferiscono, rispettivamente, agli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione - e, quanto al personale delle avvocature interne degli enti pubblici, agli oneri riflessi , possano essere interpretati nel senso di ricomprendere anche la maggiore imposta, che il datore di lavoro dovrà corrispondere a titolo di maggiorazione IRAP, in - ragione del compenso aggiuntivo corrisposto al proprio personale 23. la Corte dei Conti, ha precisato che, pur essendo l'Amministrazione tenuta ad erogare i compensi professionali senza trattenere la quota necessaria a pagare all'IRAP, essa e', nondimeno, obbligata al rispetto della disciplina sulla copertura dei fondi e, quindi, della regola della copertura finanziaria imposta dall' articolo 81 Cost. , comma 4, con la conseguenza che essa è tenuta a quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti accantonando le somme necessarie per fronteggiare l'onere IRAP, al pari di quanto è tenuta a fare per il pagamento delle altre retribuzioni al personale pubblico 24. questi principi sono stati condivisi da questa Corte nella sentenza numero 21398/2019 richiamata dal controricorrente nella memoria difensiva , che, sia pure con riguardo a fattispecie diversa da quella in esame veniva in discussione il compenso incentivante per le opere di progettazione , ha affermato che L'incentivo, di cui alla L. numero 109 del 1994, articolo 8 ora D.Lgs. numero 163 del 2006, articolo 92, comma 5 , previsto per i dipendenti che hanno partecipato alle opere di progettazione, direzione o collaudo di opere pubbliche, va calcolato al netto dell'IRAP, quale onere posto ad esclusivo carico dell'amministrazione, tenuta al versamento del tributo tuttavia, per il principio di necessaria copertura della spesa pubblica, le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali . 25. alle considerazioni svolte, consegue l'affermazione del principio di diritto che segue. 26. I compensi professionali, dovuti ai sensi dell'articolo 27 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, successivo a quello dell'1.4.1999, spettano, in conformità alla disposizione contenuta nell' articolo 2115 c.c. , nei casi non regolati ratione temporis dalla L. 23 dicembre 2005, numero 266, articolo 1, comma 208 al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell'assicurazione Inail e della imposta IRAP gravante sulla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro 27. il ricorso va, in conclusione accolto, e la sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio di diritto innanzi enunciato, va cassata 28. la causa va rimessa alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà nel merito, con applicazione del principio di diritto enunciato nel punto numero 26 di questa ordinanza, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. LA CORTE Accoglie il ricorso Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio.