Compensi avvocato: l’assistenza alla redazione di un contratto deve essere retribuita…

L’articolo 2 del d.m. numero 127/2004, alla lettera f indica gli onorari dovuti per l’attività di redazione di contratti, regolamenti, testamenti, statuti, o per l’assistenza alla relativa stipulazione e redazione.

Il Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione proposta da una s.p.a. avverso un decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento di una somma di denaro ad un avvocato come compenso dell’attività stragiudiziale svolta da questi. La Corte d’Appello, adita in secondo grado, condannava la società al pagamento di una somma minore. Per la cassazione di tale decisione ricorre l’avvocato. Assistenza alla redazione del contratto e compenso riconosciuto all’avvocato. In particolare, l’avvocato denuncia violazione dell’articolo 2, tabella d, lett. f , d.m. numero 127/2004, in assenza di attività di redazione integrale di un contratto seguita da effettiva stipula. Per l’avvocato, infatti, la previsione contenuta nella norma avrebbe ad oggetto anche l’assistenza alla redazione di un contratto. Il succitato articolo 2 che regolava i compensi per le prestazioni di assistenza rese dagli avvocati nell’ambito dell’attività stragiudiziale, alla lettera f indica gli onorari dovuti per l’attività di redazione di contratti, regolamenti, testamenti, statuti, o per l’assistenza alla relativa stipulazione e redazione. Tale assistenza - attività distinta rispetto alla prima indicata pocanzi - è ravvisabile in tutti i casi in cui l’avvocato, che non abbia redatto ex novo l’atto, sia intervenuto nella predisposizione di esso a tutela degli interessi del cliente. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha errato quando ha assimilato le due attività l’assistenza alla redazione di un contratto, in quanto attività distinta dall’assistenza alla stipula, deve essere retribuita a prescindere dall’avvenuta conclusione del contratto. Da qui l’accoglimento del ricorso.

Presidente Gorjan – Relatore Picaroni Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza numero 729 del 2015, pubblicata il 29 settembre 2015, ha accolto l'appello principale proposto da R.I. s.p.a. e l'appello incidentale proposto dall'avv. R.L. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce numero 1861 del 2011. 1.1. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione di R.I. spa avverso il Decreto Ingiuntivo numero 536 del 2006, che le intimava il pagamento della somma di Euro 56.250,00 a titolo di compenso dell'attività stragiudiziale svolta dal professionista, e dichiarato compensate le spese di lite. 2. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la società al pagamento della minor somma di Euro 19.984,00, ed ha compensate per la metà le spese di lite, ponendo a carico della società il pagamento della rimanente parte. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'avv. R.L. , sulla base di tre motivi, ai quali resiste R.I. spa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo è denunciato, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3, vizio di motivazione e violazione o falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, numero 127, articolo 2, Tabella D, lett. f e si censura la mancata applicazione della norma al caso di specie, in assenza di attività di redazione integrale di un contratto seguita da effettiva stipula. Diversamente, secondo il ricorrente, la previsione contenuta nella lett. f della Tabella D, per attività stragiudiziale, avrebbe ad oggetto anche l'assistenza alla redazione di un contratto, essendo differenziate nel testo di legge l'attività di redazione e quella di assistenza alla redazione -, quest'ultima applicabile pure in caso di trattativa rimasta senza seguito, come avvenuto nella fattispecie concreta. 2. Con il secondo motivo è denunciato, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3, vizio di motivazione e falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, numero 127, articolo 2, Tabella D, lett. c e d e si contesta l'applicazione al caso di specie delle norme richiamate, sull'assunto che le attività ivi previste avrebbero carattere propedeutico all'attività di redazione o di assistenza alla redazione di un contratto. 3. Con il terzo motivo è denunciato, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 5, vizio di motivazione e violazione dell' articolo 2697 c.c. , e si contesta la valutazione della documentazione prodotta nonché l'applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato. 4.1. La sentenza impugnata ha escluso che la fattispecie concreta fosse sussumibile nella previsione di cui all'articolo 2, lett. f , della Tabella D Stragiudiziale del D.M. 8 aprile 2004, numero 127 , applicabile ratione temporis, sulla base di una erronea ricognizione del contenuto della norma. L'articolo 2 citato, che regola va i compensi per le prestazioni di assistenza rese dagli avvocati nell'ambito dell'attività stragiudiziale, alla lett. f indica gli onorari dovuti, a seconda del valore della pratica, per l'attività di redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione . La norma contempla attività distinte, la seconda delle quali, indicata come assistenza alla stipulazione e redazione, è ravvisabile in tutti i casi in cui l'avvocato, che non abbia redatto ex novo l'atto in oggetto, sia intervenuto nella predisposizione dello stesso a tutela degli interessi del cliente. Se ne trova conferma nella previsione, contenuta nello stesso articolo 2, lett. f , secondo cui l'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione . 4.2. La Corte d'appello, pur dando atto del tenore letterale della norma, ha finito per assimilare le due attività quando ha affermato che le correzioni apportate dal R. alle diverse stesure della bozza di contratto non assurg o no ad attività di redazione, nè di assistenza alla redazione, che è stata svolta pacificamente dallo studio Deloitte & Touche , e ciò pur avendo dato atto della particolare consistenza dell'intervento dell'avv. R. sul contratto. La decisione di escludere l'applicazione dell'articolo 2, lett. f , alla fattispecie concreta risulta pertanto erronea. 4.3. Del pari erroneo è il riferimento al mancato perfezionamento dell'operazione negoziale, ovvero alla mancata stipula del contratto predisposto. L'assistenza alla redazione di un contratto, in quanto attività distinta dall'assistenza alla stipula - come emerge dalla già richiamata previsione secondo cui l'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione - deve essere retribuita a prescindere dall'avvenuta conclusione del contratto. 5. All'accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe i rimanenti, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che procederà al riesame della domanda, provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione