La caduta in bicicletta a causa di una buca su una strada municipale obbliga il Comune al risarcimento del danno.
Una donna conveniva in giudizio innanzi al Giudice di pace un Comune del lodigiano per ottenere il risarcimento a seguito di una caduta verificatasi a causa di una buca presente sul manto stradale, mentre era alla guida della propria bicicletta. Il Giudice di pace condannava il Comune al risarcimento del danno a favore della donna, nonché al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale di Lodi, in riforma della sentenza di primo grado, condannava la ciclista a restituire quanto ricevuto dal Comune in particolare, i Giudici di prime cure eccepivano che la parte danneggiata non avesse provato il rapporto di custodia tra il Comune e la strada in cui era avvenuto l'incidente. La donna ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che fosse onere del Comune provare di non essere titolare dell'obbligo di custodire il punto della strada in cui era avvenuto il sinistro, in quanto, ai sensi dell'articolo 22 l. numero 2248/1865, il suolo delle strade comunali è di proprietà dei comuni, «determinando così la norma una vera e propria presunzione di titolarità, rispetto alla quale spetterebbe all'amministrazione fornire prova contraria». Il ricorso è fondato. Secondo la Suprema Corte, infatti, la ricorrente ha soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico ex articolo 2051 c.c. , avendo allegato di essere caduta in un tratto di strada ben preciso e sito nell'abitato di un Comune. La ricorrente, infatti, pur non invocando espressamente l'articolo 22 l. numero 2248/1865, ha implicitamente fatto riferimento alla presunzione di cui alla normativa indicata, secondo la quale è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali si tratta di una presunzione di demanialità avente carattere relativo, superabile mediante prova contraria, «che dispensa da qualunque prova colui a favore del quale è stabilita, mentre è onere della parte contro cui opera fornire la prova contraria» Cass. civ., numero 15033/2020 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lodi.
Presidente Amendola – Relatore Scrima Fatti di causa C.C. convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Lodi, il Comune di Vizzolo Predabissi per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di una caduta verificatasi a causa di una buca presente sul manto stradale nella omissis di detto Comune, in corrispondenza del civico numero […], mentre era alla guida della propria bicicletta. Il giudice di Pace di Lodi, con sentenza numero 396/14 del 14 aprile 2014, condannò il Comune, rimasto contumace, al pagamento, in favore della C., a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 4.726,72, oltre interessi, nonché alle spese di lite. Avverso la sentenza di primo grado il Comune interpose appello, del quale la C. chiese il rigetto. Il Tribunale di Lodi, con sentenza numero 321/2019, accolse l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, rigettò la domanda proposta dalla C., che condannò a restituire quanto eventualmente già ricevuto dal Comune nonché al pagamento delle spese di quel grado. Avverso detta sentenza Carmela C. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso il Comune di Vizzolo Predabissi. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli articolo 2697 e 2728 c.c., della L. numero 2248 del 1865, articolo 22 All. F , con riferimento all'articolo 2051 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3 , la ricorrente, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto che parte danneggiata e non danneggiante come, per evidente lapsus calami, riportato a p. 4 del ricorso, v. p. 4 della sentenza, impugnata non ha assolto l'onere sulla stessa incombente, non avendo provato il rapporto di custodia tra il Comune di Vizzolo Predabassi e la strada in cui è avvenuto l'incidente .”. Secondo la ricorrente, infatti, sarebbe stato, invece, onere del Comune provare di non essere titolare dell'obbligo di custodire il punto della strada in cui è occorso il sinistro, in quanto, ai sensi della L. 20 marzo 1865, numero 2248, articolo 22, il suolo delle strade comunali è di proprietà dei comuni, determinando così detta norma una vera e propria presunzione di titolarità, rispetto alla quale spetterebbe alle Amministrazioni fornire prova contraria. La ricorrente ritiene, dunque, di aver soddisfatto l'onere probatorio posto a proprio carico dall'articolo 2051 c.c., avendo allegato di essere caduta in un tratto di strada sito nell'abitato del Comune di Vizzolo Predabissi e precisamente in omissis , all'altezza del numero […], circostanza confermata dal teste C.G., la cui attendibilità non è stata posta in discussione. Ad avviso della ricorrente, una volta accertato il verificarsi del sinistro nel perimetro urbano, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la proprietà di quel tratto di strada in capo al Comune di Vizzolo Predabissi, non essendo emersi elementi in base ai quali attribuire la proprietà a soggetti diversi da tale ente. In conclusione sostiene la ricorrente che la mancata applicazione di tali principi e l'errata interpretazione delle norme richiamate nella rubrica del motivo renderebbe illegittima la sentenza impugnata, in quanto la strada in cui si è verificato il sinistro deve presumersi ricompresa nel territorio comunale di Vizzolo Predabissi, sicché non sarebbe spettato alla danneggiata provare la proprietà comunale della strada, spettando, invece, al Comune provare il contrario. 1.1. Il motivo è fondato. Ed invero la ricorrente, indicando, nell'atto di citazione p. 1, come pure riportato testualmente in ricorso a p. 5 , che, mentre percorreva, alla guida del proprio velocipide, la Via Giovanni Paolo 1 dell'abitato di Vizzolo Predabissi MI , giunta all'altezza del civico […], . cadeva rovinosamente al suolo a causa di una buca presente sulla sede stradale , pur non invocando espressamente la L. 20 marzo 1865, numero 2248, articolo 22, ha, implicitamente fatto riferimento alla presunzione di cui alla normativa appena indicata e secondo cui è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali e nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti . pertanto, non sussiste la novità della questione eccepita ex adverso. Trattasi di presunzione di demanialità avente carattere relativo Cass. 9/11/2009, numero 23705 Cass., ord., 15/07/2020, numero 15033 , superabile mediante prova contraria, evidenziandosi che, ai sensi dell'articolo 2728 c.c., le presunzioni legali, qual è quella in questione, dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite mentre è onere della parte contro cui esse operano fornire la prova contraria. Il Tribunale, ritenendo non provata la proprietà della strada in cui è avvenuta la caduta di cui si discute ed affermando che la danneggiata, come era suo onere, non abbia provato il rapporto di custodia esistente tra il Comune di Vizzolo Predabissi e detta strada, non risulta essersi attenuta ai principi sopra enunciati, sicché il motivo va accolto. 2. Dall'accoglimento del primo motivo del ricorso resta assorbito l'esame del secondo motivo, rpbricato violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c., D.Lgs 30 aprile 1992, numero 285, articolo 2 e 14, R.D. 15 novembre 1923, numero 2056, articolo 5, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3 . 3. Conclusivamente, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo la sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Lodi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 4. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel teste introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia 14 causa al Tribunale di Lodi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.