Abuso di posizione dominante, condanna al risarcimento e valutazioni del giudice del merito

Nel giudizio instaurato per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, nel caso in cui il procedimento avanti all’AGCOM si sia concluso con una decisione con impegni assunti dall’impresa a proposito della posizione rivestita sul mercato e della sussistenza di un comportamento implicante abuso di posizione dominante, il giudice del merito non è in alcun modo limitato nelle sue valutazioni e deve anzi porre a fondamento del proprio accertamento anche gli elementi di prova acquisiti nel corso dell’istruttoria svolta.

Una s.r.l. conveniva dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, una s.p.a., affinché, previo accertamento di un abuso di posizione dominante da parte di questa per condotte poste in essere nel periodo 2005-2008, in veste di concessionaria in via esclusiva dei servizi di distribuzione e gestione della rete pubblica del gas metano in diversi comuni della regione Toscana, ne venisse pronunciata condanna al risarcimento dei danni. La s.p.a. ricorreva in Cassazione.   Con il motivo di ricorso la società lamenta violazione dell'articolo 14-ter, l. numero 287/1990, per avere il giudice proposto un'interpretazione della norma non conforme ai principi dell'ordinamento nazionale e dell'Unione Europea, attribuendo erroneamente efficacia probatoria alla decisione con impegni adottata all'esito del procedimento davanti all'AGCM. Sul punto i Supremi Giudici affermano che nel giudizio instaurato ai sensi dell'art 33, comma 2, l. numero 287/1990, per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, nell'ipotesi in cui il procedimento avanti all'AGCOM si sia concluso con una decisione con impegni assunti dall'impresa a proposito della posizione rivestita sul mercato e della sussistenza di un comportamento implicante abuso di posizione dominante, «il giudice del merito, considerate le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria e in particolare dalla sentenza 23 novembre 2017, causa C-547/16, della Corte di giustizia , non è in alcun modo limitato nelle sue valutazioni e deve anzi porre a fondamento del proprio accertamento anche gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta in particolare deve tener conto della valutazione preliminare della Commissione e degli elementi desumibili dalla comunicazione delle afferenti risultanze, onde considerarle quale indizio, o addirittura quale principio di prova, della natura anticoncorrenziale della condotta contestata, nel contesto di tutte le emergenze, anche di diverso tenore, acquisite in giudizio».

Presidente Genovese – Relatore Terrusi Fatti di causa Con atto notificato a settembre 2010 la Pace Strade s.r.l. convenne ai sensi della L. numero 287 del 1990, articolo 33, dinanzi alla corte d'appello di Firenze, la Toscana Energia s.p.a., affinché, previo accertamento di un abuso di posizione dominante da parte di questa per condotte poste in essere nel periodo 2005-2008, quale concessionaria in via esclusiva dei servizi di distribuzione e gestione della rete pubblica del gas metano in diversi comuni della regione Toscana, ne venisse pronunciata condanna al risarcimento dei danni. Specificamente l'attrice sostenne che la convenuta aveva abusato della propria posizione in quanto, in alcune lottizzazioni private, si era rifiutata di eseguire i lavori di propria competenza di assistenza, allacciamento alla rete e collaudo , salvo che fosse stata incaricata della costruzione dell'intero metanodotto. Radicatosi il contraddittorio la corte d'appello di Firenze con sentenza non definitiva del 4 ottobre 2013, accertava l'effettività dell'abuso e respingeva, tuttavia, la domanda di risarcimento del danno all'immagine mentre con successiva sentenza definitiva in data 12 settembre 2016, eseguita una c.t.u., quantificava i danni effettivamente risarcibili in 389.217,71 Euro, oltre interessi compensativi e spese. Avverso le due sentenze Toscana Energia ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, illustrato da memoria. La società Pace Strade ha resistito con controricorso e memoria. Ragioni della decisione I. - L'unico motivo di ricorso è formulato come violazione o falsa applicazione di legge in relazione della L. 10 ottobre 1990, numero 287, articolo 14-ter, in relazione alla sentenza non definitiva e alla sentenza definitiva , per avere il giudice proposto una interpretazione della norma non conforme ai principi dell'ordinamento nazionale e dell'Unione Europea, attribuendo erroneamente efficacia probatoria alla decisione con impegni adottata all'esito del procedimento davanti all'AGCM . La ricorrente sostiene che la corte d'appello, anziché procedere a un accertamento ex novo, avrebbe preteso di attribuire agli impegni assunti da Toscana Energia nel corso dell'istruttoria davanti all'autorità garante la funzione di un vero e proprio accertamento, quasi provvisto di efficacia di giudicato , in ordine all'esistenza dell'abuso di posizione dominante. II. - Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. III. - In ordine della L. numero 287 del 1990, articolo 14-ter, questa Corte ha reso il principio per cui nel giudizio instaurato ai sensi della L. numero 287 del 1990, articolo 33, comma 2, per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, nell'ipotesi in cui il procedimento avanti all'AGCOM si sia concluso con una decisione con impegni assunti dall'impresa a norma dell'articolo 14 ter L. cit., in ordine alla sua posizione rivestita sul mercato ed alla sussistenza di un comportamento implicante un abuso di posizione dominante, il giudice di merito può porre a fondamento del proprio accertamento gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta e, segnatamente, quelli desumibili dalla comunicazione delle sue potendo essere contrastati da emergenze di diverso tenore Cass. numero 5381-20 . Tale principio contraddice l'affermazione preliminare della ricorrente, secondo la quale invece, chiudendosi il procedimento dinanzi all'AGCM con decisione con impegni senza accertamento dell'infrazione, di nessuna rilevanza sarebbero le risultanze di quel procedimento. III. - Reputa la Corte che il citato principio debba essere confermato con la precisione che segue, tratta dal confronto con la più recente giurisprudenza comunitaria. È infatti di sicura rilevanza la circostanza che la ricorrente, richiamando la sentenza della Corte di giustizia 29 giugno 2010 causa C-441/07, Alrosa , abbia inteso focalizzare l'attenzione sulle forme attuative delle previsioni comunitarie in tema di concorrenza, onde trarne un condizionamento nell'esegesi della norma interna. IV. - Ora la sentenza richiamata da Toscana Energia C. giust. 29 giugno 2010, Alrosa ha ben vero affermato che l'istituto degli impegni costituisce un nuovo meccanismo . volto a garantire l'applicazione efficace delle norme sulla concorrenza previste dal Trattato CE mediante l'adozione di decisioni che rendono obbligatori gli impegni proposti dalle parti e giudicati appropriati dalla Commissione al fine di fornire una soluzione più rapida ai problemi di concorrenza da essa identificati, invece di avviare l'iter per la constatazione formale di un'infrazione . E ciò per il fatto che l'articolo 9 dell'afferente Regolamento CE numero 1 del 2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza ex articolo 81 e 82 del TFUE è alfine ispirato a considerazioni di economia processuale . Tale impostazione certamente postula che la decisione di accettazione degli impegni da parte dell'AGCM chiuda il procedimento senza accertare se vi sia stata o continui a esserci una violazione del diritto della concorrenza. Essa però non comporta affatto che delle risultanze di quel procedimento non debba tenersi conto nel giudizio di danni. Ché anzi, proprio nella citata sentenza Alrosa, la Corte di giustizia ha precisato che le disposizioni di cui agli articolo 7 e 9 del Regolamento citato perseguono . due obiettivi diversi che mirano, l'uno, a porre fine all'infrazione constatata e, l'altro, a rispondere alle preoccupazioni della Commissione risultanti dalla sua valutazione preliminare punto 46 . V. - Il senso dell'affermazione risulta ben decifrabile per il tramite della più recente sentenza della stessa Corte di giustizia 23 novembre 2017 causa C-547/16, Gasorba , nella quale è stato per l'appunto stabilito che i giudici nazionali non possono ignorare le decisioni con impegni, in quanto esse rivestono in ogni caso carattere decisorio. In questa ottica è stato anche precisato che sia il principio di leale cooperazione, di cui all'articolo 4, par. 3, TUFE, sia l'obiettivo di un'efficace e uniforme applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione impongono al giudice nazionale di tener conto della valutazione preliminare della Commissione e di considerarla quale indizio, o addirittura quale principio di prova, della natura anticoncorrenziale della condotta contestata sentenza ult. cit., punto 29 . VI. - La conseguenza da trarre è che, giuridicamente, non può affermarsi - come la ricorrente ha fatto - che il giudice del merito sia condizionato in senso solo negativo dalla decisione con impegni, e cioè che egli sia in qualche misura tenuto a non attribuire rilevanza di sorta agli impegni assunti dal monopolista quali elementi probatori dell'avvenuto illecito. A integrazione dell'insegnamento di Cass. numero 5381-20, va invece enunciato il seguente principio nel giudizio instaurato ai sensi della L. numero 287 del 1990, articolo 33, comma 2, per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, nell'ipotesi in cui il procedimento avanti all'AGCOM si sia concluso con una decisione con impegni assunti dall'impresa a norma dell'articolo 14-ter della stessa Legge a proposito della posizione rivestita sul mercato e della sussistenza di un comportamento implicante abuso di posizione dominante, il giudice del merito, considerate le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria e in particolare dalla sentenza 23 novembre 2017, causa C-547/16, della Corte di giustizia , non è in alcun modo limitato nelle sue valutazioni e deve anzi porre a fondamento del proprio accertamento anche gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta in particolare deve tener conto della valutazione preliminare della Commissione e degli elementi desumibili dalla comunicazione delle afferenti risultanze, onde considerarle quale indizio, o addirittura quale principio di prova, della natura anticoncorrenziale della condotta contestata, nel contesto di tutte le emergenze, anche di diverso tenore, acquisite in giudizio . VII. - Va aggiunto che non è vero che la corte d'appello di Firenze, per valutare l'esistenza dell'illecito di Toscana Energia, si sia nel caso concreto basata sulla sola assunzione di impegni, in forza di un accertamento quasi provvisto secondo la peculiare espressione della ricorrente di un'efficacia di giudicato. La corte d'appello ha semplicemente valutato le risultanze del procedimento, per l'appunto alla stregua di elementi di prova, nel contesto di una più complessiva considerazione dipanata dalle ammissioni della medesima Toscana Energia nelle comunicazioni intercorse con l'attrice le quali comunicazioni sono state ritenute esse stesse indice dell'abuso concretizzato nell'impedire in sostanza alla Pace Strade l'attività di posa di metanodotti in aree private e nel condizionare il necessario collaudo e collegamento delle opere alla rete pubblica all'esecuzione dell'impianto da parte sua . In questo senso la decisione è nel complesso allineata al principio sopra esposto, e la tesi sostenuta nel ricorso, secondo la quale sarebbe mancato un riscontro effettivo ex novo dell'illecito concorrenziale, oltre che infondata nel presupposto giuridico, si risolve in una petizione inammissibile, essendo in contrasto con gli accertamenti di fatto desunti dai provvedimenti impugnati. VIII. - Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 12.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro, per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.