Inutile l’opposizione alla cartella di pagamento emessa dal Comune. Respinta la tesi difensiva, mirata a sostenere la nullità della notificazione del verbale di accertamento in quanto effettuata a persona dipendente della società e non al legale rappresentante e senza l’invio della raccomandata informativa.
Legittimo il verbale di accertamento – per avere violato il codice della strada – notificato al dipendente della società. Inutile la contestazione mossa dai legali. Confermata, di conseguenza, la validità della successiva cartella di pagamento emessa dal Comune Cass. civ., sez. VI – 2, ord., 4 ottobre 2021, numero 26846 . Pomo della discordia è la cartella di pagamento notificata a una s.a.s. e relativa a «un verbale di accertamento di una infrazione del codice della strada». In primo grado la società riesce a mettere in discussione la pretesa avanzata dal Comune. In secondo grado, invece, l'ente locale ribalta la situazione così in Tribunale viene «rigettata l'opposizione fatta valere dalla società contro la cartella di pagamento». A dare ragione al Comune provvede, in modo definitivo, la Cassazione. In prima battuta i magistrati sanciscono che correttamente in secondo grado «si è ritenuto ammissibile il deposito del verbale di accertamento quando era ormai decorso il termine di dieci giorni stabilito dall' articolo 7, comma 7, d.lgs. numero 150/2011 » poiché «tale termine è ritenuto ordinatorio e non perentorio». Per quanto concerne poi la presunta « nullità della notificazione del verbale di accertamento, in quanto effettuata a persona dipendente della società e non al legale rappresentante e senza l'invio della raccomandata informativa», i magistrati ritengono impossibile parlare di «vizio», essendo stato «rispettato il dettato dell' articolo 145 c.p.c. ». Su questo fronte, difatti, «la raccomandata è prescritta nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma nel caso di notificazione alle persone giuridiche – ex articolo 145 c.p.c.– il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o , in mancanza, addette alla sede ».
Presidente Cosentino – Relatore Marcheis Premesso che La società Eta Kamini Italia di G.A. & C. s.a.s. ricorre per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Benevento numero 792/2019, che ha accolto l'impugnazione proposta dal Comune di Fragneto Monforte e, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Benevento, ha rigettato l'opposizione fatta valere dalla ricorrente contro una cartella di pagamento relativa al verbale di accertamento di una infrazione del codice della strada . Il Comune di Fragneto Monforte resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 342 c.p.c. , omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversa omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nnumero 3 e 5 . Il motivo è inammissibile in quanto, nel lamentare il mancato rispetto dell' articolo 342 c.p.c. , per il quale l'appello si propone con citazione , non considera che, ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 7, l'opposizione a un verbale di accertamento per violazione del codice della strada si propone con ricorso e la medesima forma deve rivestire l'atto di appello cfr., da ultimo, Cass. numero 9847/2020 . 2 Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli articolo 138, 139, 145 e 149 c.p.c. , della L. numero 890 del 1982, articolo 7, comma 5 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nnumero 3 e 5 . Il motivo è manifestamente infondato. La ricorrente, nel lamentare che il giudice d'appello abbia ritenuto ammissibile il deposito del verbale di accertamento quando era ormai decorso il termine di dieci giorni stabilito dal D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 7, comma 7, non considera che il termine è ritenuto ordinatorio e non perentorio dalla giurisprudenza costante di questa Corte cfr., da ultimo, Cass. numero 15887/2019 . Quanto alla nullità della notificazione del medesimo verbale di accertamento, in quanto effettuata a persona dipendente della società e non al legale rappresentante senza l'invio della raccomandata informativa di cui alla L. numero 890 del 1982, articolo 7, comma 6 comma inserito dal D.L. numero 248 del 2007 , convertito dalla L. numero 31 del 2008 , il vizio non sussiste essendo stato rispettato il dettato dell' articolo 145 c.p.c. . Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la raccomandata è prescritta nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex articolo 145 c.p.c. , il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede Cass. numero 9878/2020 . II. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1- bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Sussistono, D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 13 , comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1- bis, se dovuto.