Scioglimento del contratto di appalto, fallimento dell’appaltatore ed eccezione di inadempimento

«Intervenuto lo scioglimento del contratto di appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 81 l.fall., l’appaltante può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti se fondata l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 c.c Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità».

Una grandissima s.p.a. ricorre in Cassazione deducendo sia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1460 c.c. e articolo 81 l.fall., in quanto la Corte d'Appello di Roma aveva dichiarato che la società appaltante a cui erano stati affidati i lavori di armamento ferroviario «non può rifiutare il pagamento dei lavori eseguiti in quanto non opponibile l'eccezione di inadempimento per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 81 l.fall.» e sia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 l.fall., poiché sempre la Corte di merito avrebbe dichiarato che «l'eccezione di inadempimento destinata ad incidere negativamente sull'attivo fallimentare doveva essere trasferita in sede fallimentare». Le doglianze sono fondate. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che «il contratto di appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto “ex nunc” a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 81 l.fall. nella formulazione vigente “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. numero 5/2006 , sicchè al curatore spetta il corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento, ferma la possibilità per il committente di legittimamente rifiutare il pagamento delle opere per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte» Cass. numero 23810/2015 . Inoltre, «il contratto d'appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto “ex nunc” a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 81 l.fall. nella formulazione vigente “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. numero 5/2006 con la conseguenza che al curatore spetta il corrispettivo maturato per le opere già eseguite, salvo il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell'appaltatore il committente non può, invece, invocare la disciplina prevista dall'articolo 1460 c.c. in materia di eccezione di inadempimento, la quale, implicando la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, presuppone un contratto non ancora risolto». Per tutti questi motivi il ricorso va accolto ed il giudice del merito dovrà attenersi al seguente principio di diritto «intervenuto lo scioglimento del contratto di appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 81 l.fall., l'appaltante può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti se fondata l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità».

Presidente Campanile – Relatore Meloni Fatti di causa Con contratto in data 14/1/1997 spa già spa affidò in appalto ad una Associazione Temporanea d'Imprese, agente quale mandataria e capogruppo , i lavori di armamento ferroviario tra cui la fornitura di traverse ferroviarie che doveva essere eseguita dalla ICEP spa successivamente alla dichiarazione di fallimento della spa in liquidazione, il Fallimento, in persona del liquidatore, convenne in giudizio spa per ottenere il pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti con la predetta fornitura quantificato in Euro 470.022,26 oltre interessi e rivalutazione il giudizio venne riunito ad altro pendente tra spa e la società quale mandataria dell' … il Tribunale di Roma, dato atto della intervenuta transazione tra spa e Società dichiarò cessata la materia del contendere tra le parti e rigettò la domanda di Fallimento accogliendo l'eccezione di inadempimento di spa la Corte di Appello di Roma riformò la sentenza di prima grado ritenuta inammissibile l'eccezione di inadempimento proposta da spa. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione spa affidato a due motivi. Be Finance srl quale cessionaria del credito in contenzioso resiste con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso la spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1460 c.c., ed L. Fall., articolo 81, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, perché la Corte di Appello di Roma ha dichiarato che l'appaltante non può rifiutare il pagamento dei lavori eseguiti in quanto non opponibile l'eccezione di inadempimento per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore ai sensi della L. Fall., articolo 81. Con il secondo motivo di ricorso la spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1460 c.c. e L. Fall., articolo 24, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, perché la Corte di Appello di Roma ha dichiarato che l'eccezione di inadempimento destinata ad incidere negativamente sull'attivo fallimentare doveva essere trasferita in sede fallimentare ai sensi della L. Fall., articolo 24. Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile il controricorso di Be Finance SRL stante l'incedibilità del credito del fallimento Spa in liquidazione. I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono fondati e devono essere accolti. È pacifica e consolidata sul punto la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c., in caso di fallimento. Infatti Il contratto di appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto ex nunc a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore ai sensi della L. Fall., articolo 81 nella formulazione vigente ratione temporis , anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. numero 5 del 2006 , sicché al curatore spetta il corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento, ferma la possibilità per il committente di legittimamente rifiutare il pagamento delle opere per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte Sez. 1, Sentenza numero 23810 del 20/11/2015 . A tal riguardo è opportuno precisare che l'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale ha efficacia ex nunc e non preclude, evidentemente, la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate cui si può ben opporre, da parte del debitore, l'inadempimento già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non a regola d'arte dell'opera. Pertanto, non sussiste violazione della L. Fall., articolo 81, qualora la corte territoriale nell'accertare l'inadempienza dell'appaltatore rifiuti il pagamento del corrispettivo con le conseguenti ricadute sul credito preteso. Diversamente opinando, si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente. Sul punto, l'argomento difensivo secondo cui l'eccezione sarebbe riconducibile all'articolo 1460 c.c. e dunque, in funzione dilatoria, significativa della volontà di conservare il contratto, non coglie la finalità legittimamente perseguita, di negare il pagamento di prestazioni per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte. In questo senso, i precedenti giurisprudenziali, apparentemente contrari, lasciano in realtà spazio al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell'appaltatore Cass., sez. 1, 6 marzo 2015 numero 4616 ed affermano l'obbligazione del corrispettivo a carico del committente nei limiti in cui l'opus gli è utile Cass., sez. 6-1, 18 settembre 2013 n,21411 . Secondo Sez. 1, Sentenza numero 4616 del 06/03/2015, infatti, Il contratto di appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto ex nunc a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore ai sensi della L. Fall., articolo 81 nella formulazione vigente ratione temporis , anteriore alle modifiche introdotte con la L. 9 gennaio 2006, numero 5 , con la conseguenza che al curatore spetta il corrispettivo maturato per le opere già eseguite, salvo il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell'appaltatore il committente non può, invece, invocare la disciplina prevista dall'articolo 1460 c.c., in materia di eccezione di inadempimento, la quale, implicando la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, presuppone un contratto non ancora risolto . In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviato alla Corte per l'accertamento della fondatezza dell'eccezione mediante CTU o altro mezzo. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto intervenuto lo scioglimento del contratto di appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, ai sensi della L. Fall., articolo 81, l'appaltante può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti se fondata l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo e secondo motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.