In tema di iniziativa per la dichiarazione del fallimento da parte del PM, questi è legittimato a richiederlo, ex articolo 7 l.fall., non solo qualora apprenda la notitia decoctionis da un procedimento penale pendente, ma anche nei casi in cui la notitia decoctionis emerga dalle condotte indicate in tale articolo, che non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale.
La Corte d'Appello respingeva il reclamo , ex articolo 18 l.fall., di una s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il suo fallimento su ricorso del PM, sostenendo che sussisteva la piena legittimazione ad agire del PM a richiedere il fallimento, avendo questi appreso la notizia nell'ambito di un procedimento penale pendente in fase di indagini preliminari a carico dell'imprenditore. Avverso tale decisione la società ricorre in Cassazione denunciando violazione di legge in punto si ammissibilità dell'istanza di fallimento da parte del PM, non fondata su un procedimento penale effettivamente instaurato, stante il generico rimando ad un mero numero “fascicolo…mod 45”. Sul punto la Suprema Corte ha sostenuto che la ratio dell'articolo 7 l.fall., una volta venuto meno il potere del Tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è quella di estendere la legittimazione del PM alla presentazione dell'istanza nei casi in cui l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis. Alla stregua di ciò, al riguardo, i Giudici affermano che, in tema di iniziativa per la dichiarazione del fallimento da parte del PM, questi è legittimato a richiedere il fallimento stesso, ex articolo 7 l.fall., non solo quando apprende la notitia decoctionis da un procedimento penale pendente, ma anche nei casi in cui la notitia decoctionis emerga dalle condotte indicate nella norma di cui sopra, che non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale, posto che esse possono emergere anche da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato, il cosiddetto modello 45. Sulla base di ciò il ricorso è dichiarato inammissibile.
Presidente Ferro – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d'appello di Catania, con sentenza numero 753/2019, depositata in data 2/4/2019, ha respinto il reclamo, ex articolo 18 L. Fall., della S. srl in liquidazione avverso sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento della società, su ricorso del PM. In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che sussisteva la piena legittimazione ad agire, ex articolo 7 L. Fall., del PM a richiedere il fallimento, avendo questi appreso la notizia dell'insolvenza dell'imprenditore nell'ambito di un procedimento penale pendente in fase di indagini preliminari, non rilevando nè la fase nè l'esito del suddetto procedimento del pari era infondata, oltre che del tutto generica, la doglianza della reclamante in punto di insussistenza dello stato di insolvenza ex articolo 5 L. Fall., considerato che, in data anteriore alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, avvenuta il 12/1/2018, emergeva già un ingente indebitamento della società nei confronti dell'Erario e dell'INPS come da estratti di ruolo emessi dall'agente riscossione depositati in sede prefallimentare dal PM e non contestati dalla reclamante , per oltre Euro 1.700.000,00 , debito di cui non vi era traccia nei bilanci, a fronte di un attivo patrimoniale, esposto nel bilancio finale di liquidazione del 30/9/2017, di 8.311,00 Euro , essendo irrilevante la circostanza relativa all'assenza di protesti e di procedure esecutive non ricorreva neppure la circostanza ostativa di cui all'articolo 15 L. Fall., ultimo comma, essendo l'esposizione debitoria interamente costituita da debiti scaduti e non pagati di ammontare superiore all'importo indicato dalla norma, e risultava superata la soglia dimensionale di cui all'articolo 1 L. Fall., comma 2. Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 2/4/2019, Salfruit srl in liquidazione propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo UG il 16-17/4/2019, affidato a due motivi, nei confronti del Fallimento Salfruit srl in liquidazione che non svolge difese . È stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'articolo 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Ragioni della decisione 1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., numero 3, degli articolo 7 L. Fall. e 24 Cost., in punto di verifica delle condizioni dell'azione e di ammissibilità dell'istanza di fallimento del PM, non fondata su procedimento penale effettivamente instaurato, stante il generico rimando ad un mero numero fascicolo 4818/18 mod 45 , relativo agli atti non costituenti notizie di reato , con conseguente mancanza di specifica indicazione della notitia decoctionis con il secondo motivo, si denuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., numero 3, degli articolo 5-15 L. Fall., in punto di elementi fondanti la declaratoria di fallimento, del tutto genericamente indicati. 2. La prima censura è inammissibile. La ricorrente lamenta che, al momento del deposito della richiesta del P.M., questa era priva della indicazione di un procedimento penale pendente nei confronti della società dal quale potesse emergere lo stato di insolvenza della stessa, anche perché l'unico procedimento penale indicato risultava iscritto al mod.45 e non presentava quindi alcuna imputazione. Questa Corte ha già avuto modo di precisare Cass.14537/2017 che a la ratio dell'articolo 7 L. Fall., una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del p.m. alla presentazione della richiesta, in tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis Cass. 10679/2014 Cass.2339/2016 conseguentemente il riferimento contenuto nell'articolo 7 L. Fall., comma 1, numero 1 , al riscontro della notitia decoctionis nel corso di un procedimento penale non deve essere interpretato nel senso riduttivo, prospettato nel motivo di ricorso, non essendo necessaria la preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati a carico del fallendo Cass. numero 8977/2016 o di terzi b l'esame da parte del pubblico ministero dei risultati dell'indagine svolta dalla Guardia di Finanza, sia se preventivamente disposta dall'organo giurisdizionale in ordine all'esercizio del proprio potere investigativo, sia se eseguita autonomamente dal predetto corpo di polizia, e trasmessa all'ufficio di Procura, rientra pienamente nell'attività istituzionale dell'organo giurisdizionale inquirente c ove gli esiti dell'indagine evidenzino la notitia decoctionis, mediante la rappresentazione di esposizioni debitorie verso il fisco astrattamente idonee a costituire fattispecie incriminatrici speciali, il pubblico ministero è pienamente legittimato ad esercitare l'iniziativa di richiedere il fallimento. Ne consegue anche che un eventuale esito favorevole all'imprenditore dei procedimenti penali nel corso dei quali il P.M. ha ravvisato la notitia decoctionis sarebbe comunque priva di rilevanza sulla regolarità del procedimento fallimentare instaurato a seguito della richiesta, atteso che nessuna influenza sull'accertamento dello stato oggettivo di insolvenza, unico dato rilevante ai fini della declaratoria di fallimento, può attribuirsi alla verifica delle cause di esso Cass. 20400/2017, in motivazione . Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del P.M., il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere il fallimento, ai sensi dell'articolo 7 L. Fall., numero 1, , non solo qualora apprenda la notitia decoctionis da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale, cosicché esse possono emergere anche da procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato, il c.d. modello 45 3. La seconda censura è inammissibile, perché del tutto generica, consistendo, al di là dell'unico prospettato motivo di violazione di legge, in una mera critica, al di fuori dei rigorosi limiti di cui all'articolo 360 c.p.c., numero 5, della sufficienza motivazionale della decisione impugnata. Detto ciò, relativamente alla validità degli estratti di ruolo in punto di prova relativa allo stato d'insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, riconosce detta qualità agli estratti di ruolo, ammettendosi che gli estratti dei ruoli, oltre a fornire prova dei debiti tributari ai fini dell'insinuazione al passivo fallimentare Cass.24589/2019 Cass.2732/2019, ove si è fatta salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all'ammissione con riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, la necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell'ente previdenziale , assolvano alla stessa funzione, anche in assenza della notificazione delle cartelle di pagamento, con riferimento alla prova dello stato d'insolvenza per la dichiarazione di fallimento cfr. Cass. 15407/2001 il mancato pagamento di somme dovute all'amministrazione finanziaria per IVA ed iscritte a ruolo può considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento senza che rilevi in contrario la circostanza dell'avvenuta impugnazione del ruolo stesso,che ha natura di titolo esecutivo, salvo che il debitore dimostri che l'esecutività dell'atto impugnato è stata sospesa Cass.646/2019, non massimata . La sentenza si è adeguata a tali principi di diritto, dando conto della rilevante esposizione debitoria della società, quale emergente da debiti tributari, documentati con gli estratti di ruolo non specificamente contestati, e dall'inconsistenza, in proporzione, dell'attivo patrimoniale, con ricorrenza dello stato di insolvenza pur in relazione ad impresa in stato di liquidazione nella specie dal luglio 2017 . Il ricorso non attinge tali statuizioni. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l'intimato svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.