In caso di istanza di audizione proposta dal ricorrente avverso il diniego della protezione internazionale, il giudice di merito deve necessariamente procedere alla verifica delle ragioni giustificative addotte e pronunciarsi su esse.
Diniego del riconoscimento della protezione internazionale. Un cittadino della Guinea Bissau ricorre avverso il provvedimento di diniego per il riconoscimento della protezione internazionale, richiesto per il forte contrasto tra familiari materni e paterni in relazione alla religione da professare. Per il ricorrente i Giudici del merito avrebbero erroneamente disatteso la richiesta tesa ad ottenere la fissazione dell'udienza ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 11, lett. a , d.lgs. numero 25/2008 fondata sulla circostanza che, non è disponibile, nel caso in esame, la videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione territoriale. Audizione del ricorrente. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in virtù del quale, nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in mancanza di videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente a meno che nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda ovvero il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti o anche il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti. Il giudice, dunque, difronte alla richiesta, deve procedere alla verifica delle ragioni giustificative e nel caso in esame di esse il Tribunale non ne ha dato conto. Pertanto il ricorso va accolto sulla base del nuovo principio di diritto secondo cui in caso di istanza di audizione proposta dal ricorrente avverso il diniego della protezione internazionale, il giudice di merito deve necessariamente procedere alla verifica delle ragioni giustificative addotte e pronunciarsi su esse, non potendosi limitare alla constatazione della presenza in atti del verbale dell'audizione dinanzi alla Commissione territoriale per motivare il diniego della stessa.
Presidente Manna – Relatore Casadonte Rilevato in fatto che - il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da M.A. , cittadino della OMISSIS , avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale - a sostegno delle domande di protezione egli ha raccontato di essere cresciuto in OMISSIS secondo i dettami della religione cristiana e che alla morte del padre i parenti paterni insistevano affinché si convertisse alla fede musulmana la questione aveva provocato un contrasto fra i familiari materni e paterni, contrasto a causa del quale sosteneva di avere lasciato il Paese di origine e di non poter farvi ritorno - il tribunale torinese con il decreto qui impugnato ha negato l'audizione del richiedente asilo e confermato in ragione della genericità delle dichiarazioni dallo stesso rese sia la protezione internazionale che quella c.d. umanitaria - la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 22/07/2019 ed affidato a tre motivi - non ha svolto attività difensiva M'intimato Ministero dell'interno Considerato in diritto che - con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, violazione del D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35 bis, comma 11, lett. a - ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'istanza del ricorrente tesa ad ottenere la fissazione dell'udienza ai sensi del D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35 bis, comma 11, lett. a , fondata sulla circostanza che, nel caso di specie, non è disponibile la videoregistrazione del colloquio avanti la Commissione territoriale - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione dell'articolo 14 lett. c D.Lgs. numero 251 del 2007 e comunque l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5 - secondo il ricorrente, il tribunale, nella valutazione contenuta nel provvedimento impugnato ha omesso l'esame specifico delle fonti internazionali dalle quali si evince la situazione di elevato e qualificato pericolo di essere vittima innocente di atti di violenza indiscriminata - con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5 - secondo il ricorrente, il primo giudice avrebbe omesso in toto di valutare la condizione di vulnerabilità del richiedente la protezione ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria - il primo motivo di ricorso è fondato - non appare, infatti, corretta la motivazione del rigetto dell'audizione adottata dal tribunale e fondata sul presupposto della presenza in atti del verbale dell'audizione del richiedente tenutasi innanzi alla Commissione territoriale - costituisce principio consolidato che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che a nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti b il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente c il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile cfr. Cass. 215834/2020 id. 22049/2020 id. 26124/2020 id. 8351/2021 - pertanto, a fronte dell'istanza di audizione proposta dal ricorrente il giudice di merito deve procedere alla verifica delle ragioni giustificative addotte e pronunciarsi sulle stesse, non potendosi limitare alla mera constatazione della presenza in atti del verbale dell'audizione avanti alla Commissione per motivare il diniego della stessa - poiché nel caso di specie di tali ragioni giustificative il tribunale non ha dato conto, la censura è fondata e va accolta -l'accoglimento del primo motivo è assorbente assorbimento proprio rispetto alla decisione sugli altri due motivi - in definitiva quindi il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione affinché riesamini il ricorso alla luce del principio di diritto secondo il quale in caso di istanza di audizione proposta dal ricorrente contro il diniego della protezione internazionale ed umanitaria, il giudice di merito deve procedere alla verifica delle ragioni giustificative addotte e pronunciarsi sulle stesse, non potendosi limitare alla mera constatazione della presenza in atti del verbale dell'audizione avanti alla Commissione per motivare il diniego della stessa e provveda altresì sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.