Il riferimento all’occasionalità non va intesa nella nozione specifica di cui al comma 1 che significa occasionalità dell’agevolazione descritta dall’articolo 34, comma 1, del codice antimafia , occorrendo invece che la verifica del giudice della prevenzione sia funzionale ad un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata.
Questo l'importante principio di diritto fissato dalla sentenza numero 34544 del 2021, scritta dalla Sesta sezione di legittimità che, ponendosi sul solco di una materia fluida e in continuo assestamento interpretativo, individua la differenza di presupposti applicativi, in cui di controllo giudiziario delle aziende, tra il caso in cui si ha una agevolazione occasionale mafiosa, con quella in cui la misura può essere disposta nei casi descritti dal comma 6 dell' articolo 34-bis del codice antimafia . In questi ultimi, non si fotografa il dato stato dell'agevolazione occasione che riguarda il passato ma il giudizio prognostico quindi con lo sguardo al futuro della emendabilità della situazione che ha dato luogo agli interventi del Prefetto. Il caso concreto. La vicenda portata dinanzi alla Suprema Corte riguardava proprio il caso in cui il Prefetto di Catanzaro aveva disposto l'interdittiva antimafia nei confronti di una società nel settore edile, con l'immediata conseguenza dell'esclusione da un contratto di appalto pubblico e il rischio di esclusione da altre commesse da parte di altri Comuni del distretto. La società, invece, riteneva di avere i requisiti per continuare l'attività d'impresa sotto il controllo giudiziario in quanto la compromissione dell'apparato societario era legata ad una situazione ormai superata. Le tappe procedimentali. Il tribunale di Catanzaro, considerato che i passati collegamenti con la criminalità fossero permanenti, rigettava la richiesta. Interponeva appello la società interdetta ritenendo cessato ogni collegamento con l'esponente collegato alla criminalità mafiosa e la società confluita in quella attuale, non essendovi un condizionamento non occasionale nelle scelte societarie. La Corte d'appello confermava il diniego di ammissione al controllo giudiziario, statuendo che il giudice di prevenzione non può vagliare il contenuto dell'interdittiva antimafia trattandosi di una valutazione rimessa al giudice amministrativo ma che l'attività d'impresa non venga a subire indebiti interventi dall'esterno consentendo così il risanamento delle attività che solo in via occasionale siano state “scivolate” in un tentativo di infiltrazione e condizionamento della mafia. Ciò premesso, il gravame veniva rigettato in quanto per la Corte territoriale permaneva il rischio che il collegamento con l'esponente mafioso che in passato aveva dominato le attività della società dall'esterno potesse continuare ad esercitare la sua influenza per acquisire incarichi e appalti con le medesime modalità. Il ricorso in cassazione e la richiesta esclusione dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa. La società ricorre in cassazione ritenendo in particolare violato l'articolo 34- bis, comma 6, del codice antimafia nella parte in cui i giudizi hanno ritenuto necessario il requisito dell'occasionalità del tentativo di infiltrazione mafiosa, finendo erroneamente per assimilare l'istituto del primo comma dell'articolo citato a quello del sesto comma. Si ritiene, in particolare, che l'ipotesi del sesto comma non è paragonabile a quello del primo in quanto in questo secondo caso l'impresa è già colpita da una informazione antimafia e, quindi, è già stato ritenuto esservi il pericolo di permeabilità alle infiltrazioni mafiose e non può essere rivalutata in quanto devoluta al giudice amministrativo . La risposta della Suprema Corte. La sentenza in commento, pur accogliendo l'impostazione della ricorrente, compie alcune specificazioni sul diverso e prognostico presupposto per accedere al controllo giudiziario descritto dal comma 6 dell'articolo 34- bis . La partita si gioca sul dedotto error iuris nel ritenere necessario, per poter accedere al controllo giudiziario da ultimo citato, la prova della non occasionalità dell'infiltrazione mafiosa. Per la Cassazione la ratio decidenti è molto chiara essa non risulta collegata tanto al requisito della occasionalità della infiltrazione “per il passato” quanto alla probabilità dell'effettivo risanamento dell'impresa la cui proprietà è tuttora caratterizzata dal collegamento con un soggetto incline a stringere accordi illeciti per operare sul mercato. Il precedente percorso di legittimità . La sentenza numero 34544 del 2021 richiama la sua pregressa giurisprudenza sulla valutazione che la singola realtà ambientale ha di compire fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico ‘sano', anche avvalendosi di intromissioni, come nel caso dell'amministrazione che il giudice delegato può rivolgere nel guidare l'impresa infiltrata Sez. Unite, numero 46898/2019 oppure se, grazie all'applicazione della misura di prevenzione, possa adeguatamente attrezzarsi per scongiurare in futuro quegli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare l'impresa che subiti in passato hanno fatto scattare l'interdizione amministrativa Sez. II, numero 9122/2021 . Non si richiede l'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa… Passando ad un excursus normativo, i giudici di legittimità prendono atto che il comma 6 dell' articolo 34-bis del codice antimafia non fa rinvio al comma 1 dell'articolo che indica le ipotesi in cui viene disposto il controllo giudiziario delle aziende ed è proprio in tale primo comma che è prevista la condizione dell'agevolazione occasionale. Quanto al rinvio testuale del comma 6 al comma 2, questi è compiuto solo in relazione alla sola modalità di esecuzione di tale controllo giudiziario in base alla lettera b nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario che riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice di controllo e al pubblico ministero . …la più pregnante attività di controllo della gestione dell'impresa… Pertanto, quando ricorre l'ipotesi tipica del comma 6 ovvero la scelta volontaria che ha il vantaggio di sospendere l'interdittiva va disposta la più rigida modalità di gestione di tale lettera b . In tal caso l'impresa non ha solo l'obbligo di comunicare lo svolgimento delle attività indicate nella lettera a ma quello più pregnante di attivare un controllo sulla gestione dell'impresa. L'utilizzo di tale forma di controllo si rivolge a quelle imprese individuate nell'articolo 84 comma 4 nelle quali vi è stato un importante inserimento della criminalità, come testimonia la possibilità – prevista dallo stesso comma 6 – non solo di revoca del controllo da parte del tribunale ma, laddove non si riallinei al corretto contesto dell'economia sana, di poter disporre di altre misure di prevenzione patrimoniali. …presuppone un giudizio prognostico di operare senza condizionamenti mafiosi. Per cui i presupposti per accedere al controllo giudiziario del comma 6, riguardano la possibilità di un giudizio prognostico favorevole ad essersi in presenza di una impresa che possa operare senza i condizionamenti mafiosi, ragion per cui il successivo comma 7 fa conseguire al provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria la sospensione degli effetti delle informazioni del Prefetto. In definitiva, per gli ermellini, il riferimento alla occasionalità non va intesa nell'accezione del comma 1 che fotografa l'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa quale dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente , ma occorre che la verifica del giudice della prevenzione sia funzionale ad un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata già, Sez. VI, numero 1590/2021 . Applicazione dei principi alla fattispecie concreta. Poiché nel caso di specie, la Corte di appello ha sostenuto che il timore che l'influenza mafiosa prosegua e non possa essere evitata col controllo giudiziario, la Corte Suprema – pur accogliendo, in parte qua, la visione prospettica del ricorso in cassazione della società sulla non necessità dell'occasionalità dell'agevolazione, dandone comunque una diversa lettura in chiave prognostica e non statica – ha concluso per il rigetto del ricorso.
Presidente Petruzzellis – Relatore Di Stefano Ritenuto in fatto 1. La Società omissis S.r.l. impugna il provvedimento del 21 ottobre 2020 della Corte di appello di Catanzaro di rigetto della ammissione al controllo giudiziario D.Lgs. numero 159 del 2011, ex articolo 34 bis , comma 6. 1.1. La Corte di merito espone che - la prefettura di Catanzaro il 22 luglio 2019 aveva disposto la interdittiva antimafia nei confronti della società, operante nel settore edile, con l'immediata conseguenza della sua esclusione da un contratto di appalto pubblico e il rischio di esclusione da altre commesse da parte dl altri Comuni del distretto - la società riteneva di avere i requisiti per continuare l'attività di impresa sotto il controllo giudiziario poiché la compromissione dell'apparato societario era correlata ad una situazione ormai superata, essendo limitata ai rapporti con C.F. , persona estranea alla organizzazione imprenditoriale - il Tribunale rigettava la richiesta considerando che la società XXX S.r.l. era la continuazione con altro nome dell'attività di due precedenti società che erano operative sotto la diretta influenza di C. . Quest'ultimo, collegato alla criminalità mafiosa, in passato aveva goduto del monopolio della fornitura di cemento nell'area di Lamezia Terme ed era coinvolto nel condizionamento di gare di appalto pubbliche. I collegamenti criminali apparivano permanenti considerata la posizione personale dell'attuale titolare dell'impresa, nipote di C. e, in precedenza, semplice dipendente questi, peraltro, era anche personalmente e direttamente coinvolto in altre indagini - con l'atto di appello la società ricorrente considerava come l'amministratore non avesse precedenti penali e carichi pendenti, che le vicende di cessione di azienda considerate sono sostanzialmente risalenti e neutrali che lo stesso C. per parte delle accuse era stato assolto con il riconoscimento di ingiusta detenzione e il suo collegamento con la cosca Giampa era stato circoscritto sino al 2012, essendo intervenuta anche la revoca della confisca che, comunque, era cessato ogni collegamento tra C. e la società confluita in quella attuale che, in definitiva, non vi era un condizionamento non occasionale nelle scelte della società. 2. La Corte di Appello con il decreto impugnato confermava il diniego di ammissione al controllo. 2.1. Nella relativa motivazione, premette che il procedimento di prevenzione conserva la sua autonomia e il giudice non può vagliare la legittimità della interdittiva antimafia oggetto di impugnazione innanzi al TAR, trattandosi di una valutazione rimessa al giudice amministrativo. Al giudice ordinario, ex articolo 34 bis, L. cit., spetta, invece, la valutazione quanto alla garanzia della continuità dell'esercizio dell'impresa. Ritiene, quindi, che il controllo giudiziario svolga la funzione di una misura che, ricorrendone le condizioni, consente il risanamento delle attività che solo in via occasionale siano state incise da un tentativo di infiltrazione e condizionamento da parte della mafia. Ciò che va verificato per potere disporre tale controllo è che l'attività dell'impresa non venga a subire indebiti interventi dall'esterno. 2.2. Nel caso di specie il tema è la possibilità che, atteso il collegamento che vi era stato in passato con C.F. che aveva dominato le attività della società dall'esterno, possa esservi ancora la sua influenza per creare le condizioni per la acquisizione di incarichi e appalti con le medesime modalità e in violazione delle regole di normale concorrenza sul mercato. La conclusione per la Corte è che tale rischio permane C. anche in passato aveva operato senza incarichi formali e anche la nuova società resta improntata sul suo nucleo familiare. Quindi, C. può ancora intervenire, pur senza operare direttamente a nome della società, garantendo l'acquisizione in modo illecito di incarichi ed appalti. Una tale situazione sfuggirebbe al controllo dell'amministrazione giudiziaria. 3. La società ricorre a mezzo del difensore e deduce 3.1. Primo motivo violazione del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 34 bis , comma 6, nella parte in cui i giudici hanno ritenuto necessario il requisito della occasionalità del tentativo di infiltrazione mafiosa. Erroneamente la Corte di appello ha inteso assimilare l'istituto del comma 1, dell'articolo citato a quello del comma 6, richiedendo anche in questo secondo caso la valutazione della occasionalità del tentativo di infiltrazione mafiosa. Premette che la ipotesi del comma 6, non è paragonabile a quella del primo in quanto in questo secondo caso l'impresa è già colpita da una informazione antimafia e, quindi, è già stato ritenuto esservi pericolo di permeabilità alle infiltrazioni mafiose. La questione non può neanche essere rivalutata perché devoluta al giudice amministrativo. Sostanzialmente, afferma il carattere automatico di applicazione del controllo su richiesta del comma 6 - nella fase genetica di applicazione della misura su iniziativa dell'impresa non è prevista una valutazione di occasionalità da parte del Tribunale al fine di applicazione della misura i poteri del Tribunale riguardano, invece, la fase successiva in cui potrà procedere alla revoca della misura ovvero disporre altre misure di prevenzione patrimoniali. In violazione di tali regole, la Corte si è pronunciata sulla domanda nel suo momento genetico effettuando la valutazione di merito del pericolo di infiltrazione mafiosa che spetta, invece, al giudice chiamato a decidere sulla interdittiva antimafia, così violando i limiti della giurisdizione. 3.2. Secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostanzialmente, sostiene la tesi della automaticità di applicazione della misura richiesta dalla impresa ex comma 6, cit., essendo sufficiente la interdittiva antimafia e la sua impugnazione. Rammenta che nel progetto originario dell'articolo 34 bis, comma 6, il testo era espressamente in tale senso, essendo stata introdotta solo in parlamento la specificazione ove ne ricorrano i presupposti . 3.3. Terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione. Fa riferimento alla decisione delle Sezioni Unite numero 46898 del 2019. Secondo tale decisione, ritiene, anche se l'agevolazione non è occasionale, è comunque possibile applicare l'istituto. La Corte di Appello non doveva valutare nel momento genetico l'infiltrazione mafiosa. In ogni caso, la sua motivazione è contraddittoria e illogica, per cui svolge argomenti per dimostrare la assenza di prova dei rapporti tra vertici aziendali e presunto soggetto pericoloso. 3.4. Quarto motivo chiede la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa ai requisiti di ammissione al controllo ai sensi del comma 6. 4. Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi ricorso inammissibile non essendo proponibili i vizi di motivazione e per aver la Corte di appello correttamente considerato che non ricorre una situazione di occasionale infiltrazione di ambienti malavitosi 4.1. La difesa con memoria di replica osserva - deve essere in questione il rapporto tra i soggetti esterni e l'attività di impresa non i contatti con la singola persona - il requisito della occasionalità non è previsto per l'articolo 34 bis, comma 6, L. cit. - richiama la motivazione delle sentenze di questa Corte numero 1590 del 2021 e numero 9122 del 2021. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il tema in diritto che è stato dedotto verte sul presunto errore della Corte di appello nel ritenere necessario, per poter accedere al controllo giudiziario ai sensi della norma indicata, la prova della non occasionalità dell'infiltrazione mafiosa . A questo si aggiunge il tema della congruità della motivazione quanto al ritenere il permanere del pericolo di partecipazione del Ciaflone alla gestione effettiva dell'impresa. 1.1. Poiché, però, ai sensi del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 10, comma 3, il vizio di motivazione non è deducibile in sede di ricorso nella materia delle misure di prevenzione, non ricorrendo ictu oculi un caso di motivazione totalmente omessa o apparente tale, quindi, da consentire la deduzione di violazione di legge ex articolo 125 c.p.p. , non si porrà in discussione la ricostruzione dei fatti e quindi la motivazione su tale possibile ruolo di Ciaflone . Ci si può, quindi, concentrare sul tema in diritto, rispondendo ai primi tre motivi con assorbimento del quarto, non risultando ragioni che impongano l'intervento delle Sezioni Unite . 2. Considerando il tema posto dalla difesa, si anticipa che l'effettiva ratio decidendi della decisione impugnata non risulta collegata tanto al requisito della occasionalità della infiltrazione per il passato quanto alla probabilità dell'effettivo risanamento dell'impresa la cui proprietà è tuttora caratterizzata dal collegamento con un soggetto incline a stringere accordi illeciti per operare sul mercato. 2.1. La decisione segue quanto già chiarito da vari precedenti di questa Corte Sez. unumero , sent. numero 46898 del 26/9/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 secondo cui l'istituto richiede attenzione sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata Sez. 2, Sentenza numero 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906 secondo cui il giudice deve decidere se l'azienda istante, grazie all'applicazione della misura, possa attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare l'impresa che - subìti in passato secondo le indagini prefettizie - hanno fatto scattare l'interdizione amministrativa Sez. 6, sent. numero 1590 del 14/10/2020 dep. 2021, Senesi S.p.A. Rv. 280341 secondo cui se da un lato l'eventuale accoglimento della domanda rimuove le inibizioni alla prosecuzione della attività articolo 34 bis, comma 7 , dall'altro ciò apre una fase di monitoraggio - o vigilanza prescrittiva - dell'azienda da parte del commissario nominato dal Tribunale in ordine al corretto adempimento di specifici obblighi di compliance imposti dall'autorità giudiziaria, la quale, in caso di inottemperanza, può disporre l'applicazione di più gravosa misura 3. La società ricorrente, in quanto destinataria di informazione antimafia interdittiva ai sensi del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 84, comma 4, dopo avere proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 34, bis, comma 6, L. cit. che consente in tale caso di richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b , del comma 2, del presente articolo. Il tribunale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali . 3.1. L'articolo 34 bis L. cit., ai primi due commi, prevede 1. Quando l'agevolazione prevista dall'articolo 34, comma 1, risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività. 2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può a imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1, l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a Euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto b nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero. 3.2. Si noti, per quanto utile appresso, innanzitutto che il comma 6, non fa rinvio al comma 1, dell'articolo che indica le ipotesi in cui viene disposto il controllo giudiziario delle aziende. Ed è proprio in tale comma 1 che è prevista la condizione della agevolazione occasionale . Quanto al rinvio testuale del comma 6, al comma 2, il rinvio è fatto alla sola modalità di esecuzione di tale controllo giudiziario in base alla lettera b . Questo significa che, quando ricorra la situazione tipica del comma 6 ovvero di scelta volontaria che ha il vantaggio di sospendere le conseguenze della interdittiva antimafia , va disposta la più rigida modalità di gestione di tale lettera b ovvero, l'impresa che chiede di essere sottoposta a controllo non solo ha l'obbligo di comunicare lo svolgimento delle attività ivi elencate lett. a ma ha anche il ben più pregnante obbligo di attivare un controllo sulla gestione dell'impresa da parte dell'amministratore giudiziario e del giudice delegato. 4. Oltre che per la previsione testuale, anche per altra ragione risulta evidente che la condizione di occasionalità non è propriamente riferibile ai soggetti di cui al comma 6 vi è diversità rispetto ai soggetti individuati dal comma 1 per i quali è possibile la applicazione della amministrazione straordinaria su iniziativa anche di ufficio . L'articolo 34 bis, comma 1, L. cit., difatti, fa a sua volta rinvio all'articolo 34, comma 1, L. cit., quindi si discute di quei casi in cui il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416 bis c.p., o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articolo 6 e 24, del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a , b e i-bis , del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articolo 603 bis, 629, 644, 648 bis e 648 ter c.p., e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo . Quindi si tratta di soggetti non direttamente mafiosi, il che è dimostrato anche dal fatto che una condizione fondamentale è che non ricorrano le condizioni per le misure di prevenzione patrimoniale, ma si tratta di soggetti infiltrati , o, comunque, soggetti la cui attività possa comunque agevolare l'attività di persone mafiose etcomma 4.1. Rispetto a questa situazione, è comprensibile come il comma 1, del successivo articolo 34 bis, con riferimento al caso in cui si discute di agevolazione prevista dal comma 1 del precedente articolo, richieda che tale agevolazione risulti comunque occasionale , pur permanendo il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività . In una tale situazione, quindi, si è prevista la possibilità del controllo giudiziario nelle forme di cui al comma 2 che, nell'una forma di controllo più rigida lett. b o nell'altra più libera lett. a comunque non toccano affatto la libertà di impresa ma mantengono solo una sorveglianza come si è detto, vigilanza prescrittiva per rilevare eventuali infiltrazioni. 4.2. Si tratta, peraltro, di una forma di controllo del tutto alternativa a quella dell'articolo 34, che invece, quando non si sia in presenza di una mera occasionalità di condotte prevede la ben diversa e gravosa disposizione della amministrazione giudiziaria dei beni in cui giudice delegato e amministratore giudiziario esercitano le facoltà dei titolari di diritti sui beni e sulle aziende etcomma 5. L'articolo 34 bis L. cit., comma 6, prevede l'uso della medesima forma di controllo del comma 2, lett. b in situazioni che, invece, sono diverse da quelle dell'articolo 34, comma 1 ovvero si tratta, come visto sopra, delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva che abbiamo proposto impugnazione . Tali imprese, individuate nell'articolo 84, comma 4, sono tendenzialmente imprese nella quale vi è stato un ben pregnante inserimento della criminalità lo dimostra chiaramente lo stesso comma 6, articolo cit. che prevede che il Tribunale, sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, possa non solo revocare il controllo in situazioni positive ma anche disporre altre misure di prevenzione patrimoniali evidentemente se con il controllo emerge una significativa infiltrazione . Insomma, se l'impresa destinataria dell'interdittiva chiede tale misura, non ha solo il possibile vantaggio della sospensione degli effetti della misura del Perfetto, ma si pone in condizioni, lì dove non si dovesse riallineare al corretto contesto dell'economia sana , di farsi applicare altre e più gravose misure di prevenzione. 6. Venendo, quindi, alla valutazione di quali sono le condizioni per la applicazione dell'istituto, certamente l'articolo 34 bis, comma 6, L. cit., poiché non richiama il comma 1, non richiede che ricorra la situazione dell'articolo 34, comma 1, con carattere di occasionalità. 6.1. Dalla lettura congiunta dei commi 6 e 7 e considerate le ragioni per le quali va disposta la interdittiva antimafia ex articolo 84, L. cit., si comprende che i presupposti richiesti dalla norma non riguardano la valutazione da parte del giudice delle misure di prevenzione della correttezza della decisione del Prefetto che, se del caso, è oggetto del giudizio amministrativo. Tali presupposti, invece, riguardano la possibilità di un giudizio prognostico favorevole quanto ad essersi in presenza di una impresa che possa operare senza i condizionamenti mafiosi, ragione per la quale l'articolo 34 bis, comma 7, fa conseguire automaticamente al provvedimento che dispone la amministrazione giudiziaria la sospensione degli effetti delle informazioni del Prefetto. 6.2. In definitiva, il riferimento alla occasionalità non va intesa secondo la nozione specifica di cui al comma 1 che, si ripete, significa occasionalità della agevolazione descritta all'articolo 34, comma 1 , anche se è un termine che ben può rappresentare la situazione in cui l'impresa non è di per sé mafiosa e la situazione che ha dato luogo agli interventi del prefetto appare emendabile la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'articolo 34 bis, commi 2 e 3, d.leg. numero 159 del 2011 Sez. 6, Sentenza numero 1590 del 14/10/2020 dep. 2021, Senesi S.p.A. Rv. 280341. 7. Quindi non è rilevante nel caso di specie il tema dei presupposti della misura roccasionalità ma il futuro presumibile nel caso di sua applicazione la Corte ha detto che vi è timore che l'influenza mafiosa prosegua e che non possa essere evitata con il controllo C. è in grado di garantire l'assegnazione di lavori senza che debbano attivarsi gli organi della società. La società fruirebbe delle infiltrazioni la gestione e i risultati economici restano in capo alla famiglia pur apparendo funzionare regolarmente. Quindi, la situazione non è emendabile. 7.1. In conclusione, non vi è stata la violazione di legge lamentata la Corte non ha affatto richiesto le condizioni previste dal combinato disposto dell'articolo 34, comma 1 e articolo 34 bis, comma 1 L. cit. impresa sottoposta occasionalmente a condizioni di intimidazione o di assoggettamento o possa comunque agevolare bensì ha valutato la sussistenza delle condizioni dell'articolo 84, comma 4, ovvero che sia una impresa infiltrata. E ha ritenuto che tale infiltrazione non sia risolvibile. Ovviamente, restano i temi della motivazione a sostegno della non emendabilità ma, come già detto, poiché la motivazione certamente non manca o non è solo apparente, il relativo vizio non è deducibile. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.