Il curatore dell'eredità giacente deve presentare la dichiarazione di successione e versare le imposte di successione, ipotecaria e catastale Risp. AE 15 settembre 2021 numero 587 .
Fino all'accettazione dell'eredità, chi non è in possesso di beni ereditari non deve rispondere dell'imposta e chi ne è in possesso deve risponderne entro il limite del valore dei beni posseduti. Pertanto il curatore dell'eredità giacente, avendo il possesso materiale dei beni, è obbligato a presentare la dichiarazione di successione e a versare la relativa imposta nel limite del valore dei beni ereditari posseduti. In presenza di immobili o diritti reali immobiliari nell'eredità giacente, gli obblighi inerenti all'autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali devono essere assolti anche da parte del curatore. In particolare l'AE è tenuta a redigere il certificato di successione secondo le risultanze della dichiarazione di successione e a richiederne la trascrizione, a cui è applicata l'imposta ipotecaria in misura proporzionale articolo 5 D.Lgs. 347/90 sussiste l'obbligo di volturare gli immobili compresi nell'attivo ereditario a favore dell'eredità giacente e, in relazione a detta formalità, deve essere corrisposta l'imposta catastale nella misura proporzionale articolo 10 D.Lgs. 347/90 . Quando non esistono eredi, l'eredità va devoluta allo Stato e le imposte di successione, ipotecaria e catastale non sono dovute articolo 586 c.c. . Nel caso di specie, all'apertura della successione, l'eredità comprendeva beni immobili con passività in corso di accertamento. Due chiamati all'eredità hanno presentato rinuncia e si è in attesa dell'accettazione di ulteriori due chiamati all'eredità. Il curatore dell'eredità giacente è tenuto comunque al versamento delle imposte. Risp. AE 15 settembre 2021 numero 587 Fonte mementopiu.it