Consumi anomali non segnalati alla cliente: azienda condannata a versarle un risarcimento

Non discutibile, secondo i Giudici, la responsabilità della società che gestisce il servizio idrico e ha fatto recapitare alla cliente una fattura monstre, senza però segnalarle gli anomali consumi registrati, frutto di una perdita occulta nell’impianto.

Condannata la società – che gestisce il servizio idrico in un territorio che include oltre trenta Comuni – per non avere segnalato alla cliente la registrazione di consumi anomali , frutto, si scopre poi, di una perdita occulta nell’impianto. Per i Giudici è evidente la violazione contrattuale compiuta dall’azienda, che per questo ha da versare oltre 3mila euro alla cliente come risarcimento Cassazione, ord. numero 24904/2021, sez. III Civile, depositata il 15 settembre .   All’origine della vicenda c’è la fattura monstre recapitata una signora, che si ritrova a dover pagare una cifra enorme per un anomalo consumo di acqua potabile . Pronta la reazione della donna, che cita in giudizio la società esercente il locale servizio idrico e chiede «il risarcimento dei danni subiti», ponendo in evidenza l’inadempimento dell’azienda, ossia la mancata segnalazione di «consumi anomali», frutto, peraltro, di «una perdita occulta nell’impianto». La posizione assunta dalla donna è legittima, secondo i Giudici di merito. Così, prima il Giudice di pace e poi i giudici del Tribunale condannano la società a pagare alla cliente ben 3mila e 312 euro.   Nel contesto della Cassazione i legali che rappresentano la società contestano la visione tracciata in appello. A loro parere, difatti, non è ravvisabile alcun obbligo a carico dell’azienda, alla luce del contratto di somministrazione di acqua potabile , con riguardo all’ipotesi di «una perdita occulta nell’impianto idrico del cliente» con conseguenti «rilevanti consumi anomali». Questa obiezione non convince i magistrati di terzo grado, i quali mostrano di condividere in pieno, invece, la chiave di lettura fornita dal Tribunale. Più precisamente, preso atto degli «obblighi di correttezza e buonafede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica», «il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla loro rilevazione e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo», come avvenuto in questa vicenda, «non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo comunicativo previsto per l’azienda fornitrice» in materia di «ricostruzione dei consumi a seguito di perde occulte», poiché la società deve fare ricorso a «modalità idonee a consentire al cliente di avere pronta contezza dell’anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta». A fronte di questo quadro, poi, «l’adempimento o meno del cliente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore , nonché di effettuare la cosiddetta autolettura» non basta ad escludere «l’inadempimento dell’azienda al proprio distinto obbligo di segnalazione dei consumi anomali». Di conseguenza, è sacrosanto, in questa vicenda, il diritto della cliente a ottenere dall’azienda il risarcimento del danno subito.

Presidente Vivaldi – Relatore Tatangelo Fatti di causa C.D.D. ha agito in giudizio nei confronti della A.S.A. S.p.A., società esercente il locale servizio idrico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento di quest'ultima al suo obbligo di segnalarle i consumi anomali, in virtù di un rapporto contrattuale di somministrazione di acqua potabile. La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Piombino, che ha condannato la società convenuta a pagare all'attrice l'importo di Euro 3.312,10, oltre accessori. Il Tribunale di Livorno ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre l'A.S.A. S.p.A., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la C. . È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375 e 380 bis. 1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia articolo 360 c.p.c. , numero 3 falsa applicazione della norma di cui all'articolo 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato . Con il secondo motivo si denunzia articolo 360 c.p.c. , numero 3 violazione e falsa applicazione degli articolo 26, 28 e 43 del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile . I due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. La società ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione delle previsioni della Carta del Servizio Idrico Integrato, nonché di quelle del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile, da parte del giudice di secondo grado, nella ricostruzione e nella individuazione degli obblighi rispettivamente gravanti sulle parti del contratto di somministrazione di acqua potabile, con riguardo all'ipotesi, verificatasi nella fattispecie, di una perdita occulta nell'impianto idrico dell'utente che abbia determinato rilevanti consumi anomali, nonché nella liquidazione del conseguente danno. Orbene, l'interpretazione delle previsioni della indicata Carta e dell'indicato Regolamento deve ritenersi effettuata correttamente dalla corte di appello. Quest'ultima, richiamando espressamente gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, ha affermato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall'articolo 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta ha aggiunto che l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio distinto obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno. La decisione impugnata si sottrae quindi alle censure di cui al ricorso, con riguardo all'affermazione della sussistenza dell'inadempimento contrattuale della società ricorrente alle obbligazioni su di essa gravanti a tutela del diritto dell'utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali, nonché con riguardo al suo obbligo di risarcire il danno conseguente. Costituisce poi, a giudizio della Corte, questione di fatto, oggetto di accertamento sostenuto da adeguata motivazione, non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, l'individuazione e la liquidazione, da parte del giudice di merito, del danno conseguente al suddetto inadempimento, sia sotto il profilo del nesso di causa tra inadempimento e danno, sia sotto il profilo dell'irrilevanza in proposito, sotto il profilo eziologico, della mancata autolettura del contatore da parte dell'utente, sia infine sotto il profilo della determinazione finale del quantum del pregiudizio risentito dall'utente stesso. Sotto tale profilo, il ricorso si risolve nella contestazione di accertamenti di fatto riservati ai giudici di merito e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1 , comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.