La Suprema Corte interviene, per la prima volta, su un tema che trova ancora residuo contenzioso. Il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di spedizione e trasporto è di un anno articolo 2951 c.c. . Tuttavia, l’articolo 2, d.l. numero 82/1993 aveva introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito con l. numero 298/1974.
Nella controversia promossa dal cliente contro l'autotrasportatore quale termine di prescrizione dei diritti si applica? La Cassazione ha stabilito che la prescrizione di cinque anni della legislazione speciale si riferisce ai soli diritti spettanti all'autotrasportatore. In una causa di responsabilità ex recepto del trasportatore per il furto subito delle merci di proprietà del cliente, il trasportatore eccepiva la prescrizione dell'azione di danniex articolo 2951 c.c. termine annuale , mentre il danneggiato invocava il termine più lungo cinque anni stabilito dall'articolo 2, d.l. numero 82/1993. Sia il Tribunale che il la Corte di Appello accoglievano la domanda risarcitoria. La Cassazione cassa con rinvio. Come noto, l'articolo 2951 c.c. stabilisce il termine di prescrizione annuale per i diritti nascenti dal contratto di trasporto. Tuttavia, in questa materia la l. numero 298/1974 aveva introdotto il sistema delle tariffe a forcella obbligatorio per il trasporto stradale di merci in sostanza, tariffe definite ciascuna da un limite massimo e un limite minimo . L'articolo 2, d.l. numero 82/1993, stabiliva che ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di corse per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della l. numero 298/1974, si applica il termine di prescrizione quinquennale. Tale disciplina è rimasta in vigore sino all'abrogazione stabilita dal d. lgs. numero 286/2005. Tuttavia, permane l'interesse per la questione, dato il contenzioso ancora in essere. L'unico motivo di ricorso per cassazione riguarda l'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla domanda di risarcimento danni. In effetti, la lettura dell'articolo 2 d.l. numero 82/1993 potrebbe far pensare che ai diritti tout court derivanti dal contratto di trasporto si applichi il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla disciplina speciale, in luogo del termine annuale codicistico. La Suprema Corta effettua un'articolata esegesi della norma, ricorrendo ai diversi canoni ermeneutici - la Relazione al Re sul codice civile, per quanto non particolarmente utile, permette di riconoscere come l'articolo 2951 c.c. preveda una disciplina di carattere generale, ossia applicabile a tutti i diritti spettanti ad ognuna delle parti derivanti dal contratto di trasporto. Dunque, è applicabile anche alla domanda di risarcimento danni per furto della merce - i lavori preparatori della l numero 162/1993 di conversione del d.l. numero 82/1993 sono utili per individuare la ratio legis lo scopo oggettivo è rinvenibile nell'esigenza di tutela del vettore e solo di lui quale parte debole del rapporto, soprattutto nei casi più frequenti di rapporti coordinati e continuativi col committente. Per evitare che il vettore non fosse in grado di far valere i proprî diritti ex post, occorreva prevedere un termine di prescrizione più ampio e derogatorio rispetto alla previsione del codice civile - la formulazione letterale dell'articolo 2 d.l. numero 82/1993 deve indurre a ritenere che il termine di prescrizione più lungo si applica solo ai diritti per i quali è previsto il sistema a forcelle. Infatti, la dizione della norma si riferisce a questi diritti e non in generale ai diritti nascenti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi. È rilevante l'uso del plurale con riferimento ai dritti nascenti dal sistema delle tariffe e l'uso del singolare per il contratto di trasporto. La legge non intende dire che il termine di prescrizione si applica ai diritti derivanti dai contratti per i quali è previsto il sistema di tariffe, bensì ai diritti per i quali è previsto tale sistema, quindi ai soli diritti dell'autotrasportatore - tale interpretazione è coerente e trova giustificazione proprio nell'intenzione oggettiva del legislatore di tutela della parte debole del rapporto contrattuale e solo di questa - questa prospettiva consente anche di sciogliere il dubbio di una possibile questione di legittimità costituzionale in relazione al principio di eguaglianza, poiché l'asimmetria è giustificata dalla necessità di tutelare situazioni particolari e non omogenee. Concludendo, la Cassazione afferma che nei contratti già sottoposti al sistema della c.d. tariffe a forcella, la prescrizione quinquennale ex articolo 2 d.l. numero 82/1993 trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore. È da ribadire che nel caso di specie veniva in considerazione un'azione per responsabilità contrattuale ex recepto e, quindi, non si poneva la questione dell'eventuale concorso con la responsabilità extracontrattuale con il relativo termine di prescrizione. Il tema, quindi, eccede il caso concreto. Tuttavia ricordiamo che, ferma restando l'ammissibilità astratta del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini Cass. 24.06.2020, numero 12420 . Detto diversamente, la condotta deve prescindere dalla mera violazione dell'obbligo di custodia, avente pura rilevanza contrattuale.
Presidente Vivaldi – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. T.R. e P.A. ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza numero 1055/18, del 21 giugno 2018, della Corte di Appello di Brescia, che - rigettando il gravame da essi esperito contro la sentenza numero 2108/15, del 9 settembre 2015, del Tribunale di Bergamo - ha confermato la condanna degli odierni ricorrenti quali ex soci della cessata società Autotrasporti T.R. di T.R. & Co. S.numero c. , o meglio, per essi, di V.S. chiamato in manleva, a risarcire alla società Brevi S.p.a. il danno dalla stessa subito a causa del furto di un camion trasportante merci di sua proprietà, avvenuto il omissis , disattendendo, per quanto qui ancora di interesse, l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, formulata ai sensi dell'articolo 2951 c.c. 2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che, proposta dalla società Brevi domanda risarcitoria contro la società Autotrasporti T. , per farne valere la responsabilità ex recepto in relazione al furto sopra meglio descritto, la convenuta - oltre ad eccepire previamente l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio e a difendersi nel merito - chiedeva, ed otteneva, l'autorizzazione a chiamare in causa il V. , ovvero l'autista del veicolo trafugato, costituitosi anch'egli in giudizio per fare proprie le eccezioni e difese della convenuta. Accolta dal Tribunale bergamasco la domanda risarcitoria, e con essa pure la domanda manleva verso il terzo chiamato in garanzia, il gravame esperito dal T. e dalla P. , nella già ricordata qualità, veniva respinto dal giudice di appello, il quale - non senza disporre previamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del V. , sul rilievo che gli appellanti avessero effettuato, nei suoi confronti, la sola litis denuntiatio , ma non anche la vocatio in ius - confermava, all'esito della costituzione in giudizio del terzo chiamato, le statuizioni già adottate dal primo giudice, ivi compreso l'accoglimento della domanda di manleva. 3. Avverso la sentenza della Corte bresciana hanno proposto ricorso per cassazione il T. e la P. , sulla base - come detto - di un unico motivo. 3.1. Esso - proposto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 - deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 29 marzo 1993, numero 82, articolo 2 convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1993, numero 162, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto operante, in relazione al credito risarcitorio della società Brevi, il termine di prescrizione quinquennale, già stabilito da detta norma per i diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della L. 6 giugno 1974, numero 298 . Reputano, per contro, gli odierni ricorrenti - riproponendo in questa sede l'eccezione di prescrizione già rigettata da entrambi i giudici di merito - che la norma applicabile sia, invece, quella di cui all'articolo 2951 c.c., che individua in un anno la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto, riferendosi, invece, la norma speciale suddetta ai soli crediti per corrispettivi spettanti al trasportatore in forza di contratti già soggetti al sistema della cd. tariffa a forcella , e non anche ai crediti risarcitori della controparte. Tale interpretazione, infatti, sarebbe - a loro dire - la sola corretta, in base ai canoni dell'interpretazione letterale e teleologica, visto, per un verso, che il testo della norma fa riferimento ai diritti per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella alludendo così, chiaramente, soltanto ai corrispettivi dell'autotrasportatore, essendo soltanto i relativi diritti quelli per i quali è previsto il sistema tariffario , nonché, per altro verso, che la ratio legis dall'intero intervento legislativo sull'autotrasporto, in cui si inserisce la norma suddetta, è quella di garantire la posizione dell'autotrasportatore. Richiamano i ricorrenti, in relazione in particolare a tale secondo aspetto, le affermazioni compiute dalla giurisprudenza costituzionale, avendo essa sottolineato come il fine della legge oltre quello, indiretto, di rendere più sicuri i trasporti e la circolazione stradale - fosse pure quello di impedire situazioni di concorrenza sleale in un settore vitale dell'economia nel contempo evitando che la differente forza contrattuale delle parti si traducesse, nei singoli rapporti, in una svendita delle prestazioni offerte dagli autotrasportatori sono citate Corte Cost., sent. 11 gennaio 2005, numero 7 e sent. 17 ottobre 1996, numero 386 . Negli stessi termini, del resto, si sarebbe pronunciata pure la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli obiettivi delle tariffe a forcella sono quelli di garantire alle imprese un margine di utile, evitando situazioni di concorrenza sleale che costringano le imprese stesse ad operare in condizioni di difficoltà, si dà non procedere ad ammortamenti e da non garantire ai lavoratori il dovuto trattamento economico e normativo finalità alle quali si aggiunge quella di realizzare la trasparenza del mercato, e cioè la conoscenza dei prezzi sia da parte delle imprese di autotrasporto che dell'utenza è citata Cass. Sez. Lav., sent. 25 novembre 2002, numero 16582 . La necessità, dunque, di privilegiare l'opzione ermeneutica che escluda dubbi di costituzionalità, visto che l'applicazione - anche ai diritti da farsi valere contro l'autotrasportatore - del più lungo termine prescrizionale di cui al D.L. numero 82 del 1993, articolo 2 convertito in L. numero 162 del 1993, frustrerebbe l'esigenza di tutela assicurata al vettore quale parte debole del contratto, imporrebbe di accogliere, secondo i ricorrenti, l'interpretazione restrittiva da essi proposta. Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità - oltre che quella di merito, da essa richiamata - si sarebbe pronunciata in tal senso, ritenendo la norma suddetta applicabile ai soli casi per i quali è stata espressamente prevista è citata Cass. Sez. Lav., sent. 2 marzo 1995, numero 2426 , ovvero, soltanto ai crediti dell'autotrasportatore per i corrispettivi del trasporto e non, invece, ai diritti spettanti al mittente e al destinatario da inadempimento del contratto di trasporto, su tali basi essendosi ritenuto, in particolare, che il termine ex articolo 2951 c.c. resti applicabile per crediti di lavoro derivanti da contratto di trasporto Cass. Sez. Lav., sent. 18 febbraio 1997, numero 1459 . D'altra parte, anche la sentenza di questa Corte citata nella decisione oggi impugnata Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2010, numero 3082 costituirebbe, secondo i ricorrenti, una conferma e non una smentita della tesi che ipotizza l'applicabilità del più lungo termine prescrizionale di cui al D.L. numero 82 del 1993, articolo 2 convertito in L. numero 162 del 1993, ai soli crediti dell'autotrasportatore nei confronti del mittente, visto che nella stessa la scelta legislativa di un maggior termine rispetto a quello codificato dal citato articolo 2951 c.c. è indicata come il risultato di una interpretazione, costituzionalmente orientata, che tende, per un principio di uguaglianza, come parità di trattamento, a considerare unico il termine prescrizionale che consolida e prolunga l'esercizio del diritto verso colui che presta una costosa operazione di trasporto . 4. La società Brevi ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza. 5. È rimasto solo intimato il V. . 6. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria, ex articolo 378 c.p.c., mentre il Procuratore Generale presso questa Corte - nella persona di un suo sostituto - ha fatto pervenire conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 7. Il ricorso va accolto, per le ragioni di seguito illustrate. 7.1. In via preliminare, tuttavia, va chiarito che l'arresto di questa Corte, citato dal controricorrente si tratta di Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, numero 14427 , non costituisce un precedente utile alla risoluzione della questione oggetto del presente giudizio. Difatti, sebbene esso abbia confermato la decisione della Corte di Appello di Genova - che aveva ritenuto applicabile anche ai crediti spettanti, in forza di contratto di trasporto merci su strada, alla parte diversa dal vettore, il termine di prescrizione di cui al D.L. 29 marzo 1993, numero 82, articolo 2 convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1993, numero 162 - non ha affatto preso posizione sul punto, presentandosi, pertanto, non risolutivo. Si legge, invero, nella pronuncia di questa Corte cfr., in particolare, pag. 11, penultimo capoverso del § 3 che nessuna contestazione venne, allora, proposta dalla parte ricorrente su quella affermazione della Corte ligure, cioè sul punto dell'applicabilità della prescrizione di cinque anni anche a favore della parte che non sia il trasportatore . Non esistono, dunque, precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità - in ordine alla questione oggetto del presente ricorso. 7.2. Ciò detto, nella sua disamina, non inutile appare muovere da un raffronto anche quanto alla loro origine storica tra l'articolo 2951 c.c. e il D.L. numero 82 del 1993, articolo 2 convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1993, numero 162. 7.2.1. La norma codicistica, come noto, fissa in un anno, in linea generale, la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto e da quello di spedizione , portandola a diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa . La relazione del Ministro Guardasigilli al Re, sul codice civile non è di particolare aiuto nel comprendere le ragioni di tale scelta. Essa si limita ad affermare - al § 1208 - che la norma eleva i termini, eccessivamente brevi, stabiliti per il trasporto di cose dall'articolo 926 codice di commercio , dal momento che tale articolo, nel disciplinare la prescrizione soltanto delle azioni contro il vettore derivanti dal contratto di trasporto , fissava termini di appena sei mesi comma 1 , in caso di spedizione fatta in Europa eccettuata Islanda e Isole Feroe, in una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero, sul canale di Suez e sul mar Rosso, ovvero in una pizza interna congiunta ad una delle marittime anzidette mediante strada ferrata , e di un anno comma 2 , ove la spedizione fosse fatta in altro luogo . Il raffronto tra le discipline del codice del commercio del 1882 e del codice civile del 1942, dunque, è utile solo ad evidenziare come quella prevista dal vigente articolo 2951 sia una disciplina di carattere generale, ovvero applicabile a tutti i diritti spettanti ad ognuna delle parti derivanti dal contratto di trasporto, neppure escluso quello che viene in rilievo nel nostro caso - al risarcimento del danno per furto della merce in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 13 novembre 2002, numero 15936, Rv. 558458-01 . 7.2.2. Più proficua è, invece, la disamina dei lavori preparatori della L. numero 162 del 1993, di conversione del D.L. numero 82 del 1993. L'intervento legislativo in questione aveva lo scopo di integrare la disciplina di cui alla L. 6 giugno 1974, numero 298 quella che, tra l'altro, istituiva il sistema di tariffe cd. a forcella per l'autotrasporto di merci su strada per conto terzi , nel dichiarato intento di sostenere un'attività che, sebbene indicata quale colonna portante del sistema di trasporto delle merci in Italia , si assumeva essere penalizzata da disposizioni di carattere generale che, pur in sé giuste, non tengono conto, appunto, delle peculiarità del sistema cfr. la relazione parlamentare al disegno di legge di conversione del suddetto D.L. numero 82 del 1993, AC 2477 . In questa prospettiva, in particolare, si affermava come gli scopi di certezza del diritto perseguiti dalla prescrizione breve annuale prevista dall'articolo 2951 c.c., comma 1 fossero incompatibili o comunque ostacolassero l'applicazione delle norme inderogabili già previste nella L. numero 298 del 1974, e ciò in quanto, soprattutto nei casi più frequenti di rapporti coordinati e continuativi, il committente è quasi incentivato alla violazione tariffaria dal fatto che il vettore, parte debole del rapporto, non è quasi mai in grado di far valere interamente ed ex post le proprie pretese in base ai minimi tariffari così, nuovamente, la già citata relazione parlamentare . L'affermazione appare di interesse, perché ricollega - almeno delle intenzioni di quello che si suole definire come legislatore storico - ad un'esigenza di tutela del vettore e di esso soltanto , quale parte debole del rapporto , la necessità di introdurre, per l'autotrasporto di merci per conto terzi, una disciplina in tema di prescrizione derogatoria rispetto a quella di cui all'articolo 2951 c.c. 7.3. Orbene, già su tali basi - e senza, per questo, volere aderire ad una concezione imperativistica della legge, ovvero incline ad identificare la ratio legis con la intentio , appunto, del legislatore storico - può trarsi un primo ma non ancora definitivo argomento a favore della tesi che vuole circoscritti ai soli diritti dell'autotrasportatore lo speciale termine, annuale, di prescrizione di cui al D.L. numero 82 del 1993, articolo 2 convertito in L. numero 162 del 1993. Infatti, come da tempo ritenuto nella giurisprudenza di questa Corte, ai lavori preparatori può riconoscersi valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, giacché - se da essi possono trarsi elementi giovevoli, ai fini dell'individuazione del significato precettivo di singole disposizioni normative e della ratio che le giustifica - l'utile ricorso ai lavori preparatori trova tuttavia un limite in ciò che la volontà da essi risultante non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma voluntas legis , da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa voluntas legislatoris così Cass. Sez. 1, sent. 13 marzo 1975, numero 937, Rv. 374322-01 in senso conforme, Cass. Sez. Lav., sent. 8 giugno 1979, numero 3276, Rv. 399660-01 Cass. Sez. 1, sent. 7 aprile 1983, numero 2454, Rv. 42731801 Cass. Sez. 3, sent. 21 maggio 1988, numero 3550, Rv. 458871-01 . Il piano dell'analisi, dunque, non può che muovere, prioritariamente, dalla formulazione letterale del D.L. numero 82 del 1993, articolo 2 in conformità, del resto, con quanto prescritto dall'articolo 12 preleggi, secondo cui, nell'applicazione della legge, non le si può attribuire altro senso se non quello fatto palese dapprima dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, e poi dalla intenzione del legislatore. Orbene, la norma in esame testualmente stabilisce che ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della L. 6 giugno 1974, numero 298, si applica il termine di prescrizione quinquennale . 7.4. Ciò premesso sul piano metodologico, un dato, secondo questo collegio, si impone all'attenzione dell'interprete l'uso del numero singolare - nell'accezione grammaticale del termine - con riferimento alla fonte dei diritti il contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi , a fronte, invece, del numero plurale, sempre nell'accezione grammaticale del termine, riferito a quanto è soggetto al sistema delle tariffe a forcella per i quali . In altri termini, ciò che si vuole qui evidenziare è che la norma non è formulata prevedendo che il termine quinquennale di prescrizione si applichi ai diritti derivanti dai contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella ciò che renderebbe palese che tutti i diritti aventi fonte in quel contratto sono assoggettati a quel regime prescrizionale , ma, piuttosto, è scritta nel senso che il termine quinquennale è applicabile ai diritti per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella e derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi , vale a dire i soli diritti dell'autotrasportatore, essendo essi gli unici soggetti al sistema tariffario. Ne consegue, quindi, che la stessa formulazione letterale depone nel senso che la prescrizione quinquennale operi soltanto per tali diritti. 7.5. Tuttavia, anche a ritenere il dato letterale equivoco, e cioè ascrivendo il difetto di coordinamento tra numeri sempre nell'accezione grammaticale del termine ad una possibile svista del legislatore, l'esito dell'operazione ermeneutica, secondo questo collegio, comunque non cambierebbe. Valgano, in proposito, ancora una volta, i principi generali in tema di interpretazione della legge, come ricostruiti nella giurisprudenza di questa Corte. Essa, invero, ha da tempo chiarito che - diversamente dall'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge appaia sufficiente ad individuare, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva , sicché, in tale caso, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della mens legis - qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario , l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare così Cass. Sez. 1, sent. 6 aprile 2001, numero 5128, Rv. 545665-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 3, sent. 4 ottobre 2018, numero 24165, Rv. 651130-01 . In questa prospettiva, dunque, anche a ritenere ambiguo il dato letterale, proprio l'intenzione del legislatore storico , come risultante dai lavori preparatori della legge di conversione del D.L. numero 82 del 1993, confermerebbe che la scelta di un regime prescrizionale ad hoc , per l'autotrasporto di merci per conto terzi, risponde ad una ratio di tutela della parte debole del rapporto contrattuale, ovvero l'autotrasportatore, con conseguente applicazione di quel regime esclusivamente ai suoi diritti. 7.6. Nè a conclusione diversa può condurre l'argomento, declinato dalla parte controricorrente secondo due diverse prospettive, dell'impossibilità di assoggettare i diritti nascenti da uno stesso contratto, a seconda della parte che ne sia titolare, a termini prescrizionali diversi. Per un verso, infatti, deve escludersi che una simile evenienza si ponga come un unicum nel nostro ordinamento, visto che nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che, in forza dell'articolo 1680 c.c., le azioni dell'esercente il servizio postale, contro gli utenti dei servizi di trasporto e distribuzione delle corrispondenze e dei pacchi, sono soggette alla prescrizione annuale stabilita per i diritti derivanti dal contratto di trasporto dall'articolo 2951 c.c., non derogato, per tali azioni, dal codice postale, il quale detta particolari modalità solo per le azioni dell'utente , segnatamente prevedendo, uno speciale termine di prescrizione di tre anni R.D. 27 febbraio 1936, numero 645, articolo 27 e del D.P.R. 29 marzo 1973, numero 156, articolo 20 Cass. Sez. 1, sent. 14 maggio 1981, numero 3168, Rv. 413738-01 in senso analogo anche Cass. Sez. 1, sent. 3 aprile 1993, numero 4048, Rv. 481698-01, secondo cui l'accertamento della responsabilità dell'esercente il servizio postale in merito ai danni derivati dall'espletamento del suo servizio, pur avendo natura sicuramente contrattuale , comunque non è sottratta alla prescrizione triennale, giacché anch'essa, ai sensi del D.P.R. 29 marzo 1973, numero 156, articolo 20, u.c. si prescrive in tre anni . Si ha, dunque, conferma che la previsione di termini prescrizionali non uniformi, per i diritti nascenti dallo stesso contratto, non si pone come affatto un unicum nel panorama legislativo. Per altro verso, è del pari da escludere che la mancata identità dei termini di prescrizione, per le parti del contratto di autotrasporto di merci per conto terzi, sia lesiva del principio costituzionale di eguaglianza. Difatti, una volta che si ravvisi la ragione della asimmetria in una esigenza di tutela dell'autotrasportatore, individuato naturalmente nello specifico ambito del sistema contraddistinto dalle tariffe a forcella non più vigente in forza dell'avvenuta liberalizzazione del sistema, a decorrere dal 28 febbraio 2006, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 21 novembre 2005, numero 286, articolo 3, comma 1 - quale parte debole del rapporto contrattuale, viene meno la possibilità di invocare il suddetto principio costituzionale, dal momento che esso implica la necessità non solo di trattare in modo eguale chi versi in pari situazioni, ma pure il rispetto di ciò che è stato definito come diversità dei distinti . In altri termini, secondo la giurisprudenza della Corte delle leggi, si ha violazione dell'articolo 3 Cost. quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non sostanzialmente identiche tra le altre, Corte Cost., sent. 28 ottobre 2004, numero 340 , sicché la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili così, da ultimo, Corte Cost., sent. 24 giugno 2020, numero 165, ma nello stesso senso, ex plurimis , Corte Cost., sent. 22 aprile 2020, numero 85 Corte Cost., sent. 21 maggio 2014, numero 155 . 7.7. Per le stesse ragioni, infine, neppure possono condividersi i rilievi - di analogo tenore - svolti dal Procuratore Generale presso questa Corte, così come il riferimento dello stesso alla pronuncia di questo giudice di legittimità si tratta di Cass. Sez. 3, sent. 3 luglio 2014, numero 15231, Rv. 631989-01 , che ha ritenuto applicabile il termine annuale ex articolo 2951 c.c. al diritto al risarcimento dei danni derivanti da ingiustificato recesso dal contratto stesso, diritto nella specie azionato dall'autotrasportatore. La suddetta pronuncia, infatti, prende posizione su un contratto concluso prima dell'entrata in vigore del D.L. numero 82 del 1993, articolo 2 convertito in L. numero 162 del 1993, affrontando il tema dell'efficacia temporale di tale disposizione, ma lasciando, in sostanza, impregiudicato quello della sua corretta interpretazione. 8. Il ricorso va, dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata, rinviando alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio, dovendosi il giudice del rinvio attenere al seguente principio di diritto nei contratti già sottoposti al sistema delle c.d. tariffe a forcella , la prescrizione quinquennale D.L. 29 marzo 1993, numero 82, ex articolo 2 convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1993, numero 162, trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese anche del presente giudizio.