«La notifica, effettuata ad indirizzo PEC diverso, preso dal sito del destinatario, deve ritenersi dunque nulla, in presenza di un indirizzo, sempre di posta elettronica certificata, risultante dal Reginde».
La Provincia di Brindisi prendeva in locazione un immobile al fine di adibirlo a sede di un liceo scientifico. Al termine del rapporto, il suddetto immobile veniva restituito, ma il locatore riscontrava molteplici danni, agendo, quindi, in giudizio per ottenere un risarcimento. Il giudice di primo grado condannava l'ente pubblico al pagamento delle spese di ripristino. La Corte d'Appello di Lecce riteneva l' impugnazione da parte della Provincia inammissibile, in quanto tardiva, rispetto alla data di notifica avvenuta tramite PEC . La Corte territoriale riteneva valida la notifica della sentenza, nonostante l'utilizzo di un indirizzo mail preso dal web . La Provincia di Brindisi ricorre in Cassazione, sottolineando di aver «indicato un indirizzo di posta elettronica certificata inserita nel Reginde » e che quindi «la notifica andasse fatta solo a quell'indirizzo e non ad un qualunque altro, pur riferibile all'Ente, preso dal sito web». La doglianza è fondata. La Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'impugnazione basandosi su una premessa errata. Infatti, nessuna delle parti avrebbe invocato la regola del domicilio digitale l. numero 179/2012 . La Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che, in tema di notificazione a mezzo PEC , ai sensi del combinato disposto dell'articolo 149- bis c.p.c. e dell'articolo 16- ter , d.l. numero 179/2012 , «l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informativa dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia Reginde , unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell' articolo 160 c.p.c. , la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario» Cass. civ. numero 11574/2018 . E «ove il destinatario della notifica fosse il difensore e non la parte personalmente, l'indirizzo cui notificare validamente, ad esclusione di ogni altro, è comunque sempre quello risultante dal Reginde » Cass. civ. numero 25948/2018 . Per tutti questi motivi la S.C. arriva ad affermare che «la notifica , effettuata ad indirizzo PEC diverso , preso dal sito del destinatario, deve ritenersi dunque nulla , in presenza di un indirizzo, sempre di posta elettronica certificata, risultante dal Reginde ». Accoglie, quindi, il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione.
Presidente Amendola – Relatore Cricenti Ritenuto che 1.- La Provincia di Brindisi ha preso in locazione un immobile da B.P. , per adibirlo a sede di un liceo scientifico alla fine del rapporto l'immobile è stato restituito, ma il locatore ha riscontrato danni alla struttura ed ha agito in giudizio per averli risarciti. La Provincia di Brindisi è rimasta contumace. 2.- Nel giudizio di primo grado è stata effettuata una consulenza tecnica che ha riscontrato lavori effettuati dalla Provincia tali da rendere il bene diverso da quello consegnato sulla base di tale accertamento il giudice di primo grado ha condannato l'ente pubblico al pagamento delle spese di ripristino. Questa sentenza è stata però impugnata dalla Provincia di Brindisi, che ha contestato l'accertamento del fatto, come avvenuto nel giudizio di primo grado, ma la Corte di Appello di Lecce ha ritenuto l'impugnazione inammissibile, perché tardiva, rispetto alla data di notifica, avvenuta per posta elettronica, della sentenza impugnata. 3.- Ricorre la provincia di Brindisi con tre motivi. Non v'è costituzione dell'intimato. Considerato che 5.- La Corte di Appello di Lecce ha ritenuto valida la notifica della sentenza fatta ad un qualunque indirizzo mail del destinatario, ed in particolare, di un indirizzo mail preso dal sito web data come regolare quella notifica, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva. 6.- La Provincia di Brindisi contesta questa ratio con due motivi, oltre un terzo che pone, in subordine, alcune questioni di legittimità costituzionale. I due motivi, ponendo questioni simili, possono valutarsi insieme. 7.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell' articolo 83 c.p.c. , e della L. numero 53 del 1994, articolo 1 e 3-bis la ricorrente assume che, da un lato, non vi fosse prova della procura a favore del difensore di controparte affinché costui potesse notificare per posta elettronica in secondo luogo assume che, avendo la Provincia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Reginde, la notifica andasse fatta solo a quell'indirizzo e non ad un qualunque altro, pur riferibile all'ente, preso dal sito web. Con il secondo motivo è censurata, anche sotto il profilo della violazione dell' articolo 112 c.p.c. , la parte di sentenza che, una volta premesso che la regola del domicilio digitale L. numero 179 del 2012 si applica solo alle parti costituite, mentre la Provincia era contumace, argomenta che bene ha fatto il difensore del B. a notificare ad un indirizzo diverso da quel domicilio digitale. Si censura pertanto sia violazione della legge citata dalla corte L. 179 del 2021 sia violazione dell' articolo 112 c.p.c. , poiché la questione della applicazione del domicilio digitale non era stata mai fatta dalle parti. I motivi sono fondati. Vanno premesse alcune notazioni, posto che i motivi si articolano su censure diverse. È pacifico che la notifica sia avvenuta non già all'indirizzo Pec inserito nel Reginde, ma ad un indirizzo tra i tanti in uso alla Provincia di Brindisi, ricavato da sito web dell'ente. La irregolarità di questa notificazione era stata eccepita in appello dalla Provincia, che ha depositato in quel giudizio la prova documentale dell'inserimento nel Reginde di un indirizzo pec apposito, diverso da quello utilizzato per la notifica della sentenza p. 9 ricorso . A fronte di tale allegazione e prova, la Corte di appello, intanto deduce la sua conclusione da una premessa errata, ossia che la parte abbia invocato la legge sul domicilio digitale L. 179 del 2012 e, sul presupposto che tale legge sia erroneamente invocata, decide di ritenere tardiva l'impugnazione. In realtà, non si trattava di decidere della applicabilità di tale legge, che nessuna delle parti aveva invocato, e, soprattutto, se anche fosse stata invocata, non avrebbe avuto alcuna rilevanza la contumacia della Provincia in primo grado le regola sulla notifica a mezzo pec non cambiano a seconda che il destinatario sia stato contumace o si sia costituito nel grado precedente sono regole che mirano alla individuazione dell'indirizzo di posta elettronica che garantisce conoscibilità, e non sono influenzate dalla circostanza che il destinatario fosse contumace o meno. Vero è che se la parte è rimasta contumace in primo grado, la notifica della sentenza non va effettuata al difensore, che evidentemente non è costituito, bensì alla parte stessa, ma proprio questa che è considerata come una conclusione dalla corte di appello, andava posta invece a premessa del ragionamento se la notifica va fatta alla parte, l'indirizzo pec rilevante è solo quello risultante dal Reginde, se v'è un tale indirizzo, ed abbiamo visto che vi era. La notifica effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello comunicato al Ministero ed inserito nel Reginde deve ritenersi nulla, per come ha avuto modo di statuire questa Corte in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 149 bis c.p.c. , e del D.L. numero 179 del 2012, articolo 16 ter , introdotto dalla legge di conversione numero 221 del 2012 , l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia Reginde , unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell' articolo 160 c.p.c. , la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario . Cass. numero 11574/2018 . Peraltro, anche ove il destinatario della notifica fosse il difensore e non la parte personalmente, l'indirizzo cui notificare validamente, ad esclusione di ogni altro, è comunque sempre quello risultante dal Reginde Cass. numero 25948/2018 . La notifica, effettuata ad indirizzo pec diverso, preso dal sito web del destinatario, deve ritenersi dunque nulla, in presenza di un indirizzo, sempre di posta elettronica certificata, risultante dal Reginde. 8.- Il terzo motivo pone questioni di legittimità costituzionale subordinate al mancato accoglimento dei primi due motivi, e dunque è da ritenersi assorbito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.