Leasing: è valida la clausola di doppia indicizzazione dei canoni al rischio cambio?

La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza numero 303 del 4 agosto 2021, si interroga sulla validità di una clausola di rischio cambio di due divise euro e franco svizzero contenuta in un contratto di leasing. Tale clausola di indicizzazione ― equiparata a uno swap per aleatorietà e squilibrio delle prestazioni ― è ritenuta invalida per immeritevolezza presentando finalità speculativa e pertanto incoerente alle effettive necessità di un contratto di leasing.

La vicenda in lite. La curatela di una società cessionaria di tre contratti di locazione finanziaria compulsava innanzi al Tribunale di Udine una società di leasing al fine di accertare la nullità parziale dei ridetti contratti in relazione alle clausole di indicizzazione dei canoni, con conseguente richiesta di ricalcolo di quanto effettivamente spettante e di restituzione di quanto versato in eccesso. La convenuta contestava l'invalidità dei contratti eccependo la compensazione con i propri controcrediti. Con sentenza numero 1529/2019 il Tribunale di Udine, in accoglimento delle domande dell'attrice, dichiarava la nullità della clausola di doppia indicizzazione al rischio cambio contenuta nei contratti di leasing perché in contrasto con l'obbligo di trasparenza e applicava il tasso sostitutivo di cui all' articolo 117, comma 7, T.U.B . Veniva per l'effetto interposto gravame dalla società di leasing. La clausola di doppia indicizzazione. Per quanto qui di interesse, la Corte di Appello osserva, anzitutto, che il contratto di leasing sottoscritto tra le parti prevede una clausola di indicizzazione del canone al Libor CHF 3 mesi 365 e al cambio CHF/Euro. Le parti hanno cioè sottoscritto un contratto di leasing in euro ancorando il rapporto di cambio a quello con il franco svizzero. Ad avviso del giudice di secondo grado una clausola così composta rende aleatorio il contratto stipulato tra il conduttore ed il locatore, alla stregua di uno swap . Detta clausola contiene infatti una scommessa sul futuro andamento del cambio fra due divise. Il giudizio di meritevolezza. La Corte di Appello si interroga poi sui possibili profili di nullità della clausola in questione, specie in relazione alla meritevolezza degli interessi tutelati ciò in considerazione del fatto che è discutibile che vi sia una clausola di tipo meramente aleatorio in un contratto di leasing il quale può vivere infatti di vita propria anche senza la clausola di rischio cambio.  Segnatamente, viene puntualizzato che l' articolo 1322 c.c. fissa un limite alla libertà che l'Ordinamento riconosce all'autonomia contrattuale qualora le parti concludano un contratto o una clausola atipici la giuridicità degli stessi dipende dall'esito positivo del giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti. Viene espressamente richiamato l'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui l'immeritevolezza discende dalla contrarietà non del patto ma del risultato che il patto atipico intende perseguire con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione posti a fondamento dei rapporti privati Cass. numero 10506/2017 . Con la conseguenza che, all'esito del giudizio di immeritevolezza, il contratto atipico deve ritenersi inefficace fin dalla stipulazione Cass. numero 2900/2016 . Caratteristiche e scopo della clausola di indicizzazione dei canoni e rischio cambio. La Corte di Appello esamina nel dettaglio la clausola di cui si discorre ritenendo che la stessa presenti una formulazione particolarmente astrusa e una macchinosa articolazione di calcolo. Questa clausola, precisa la Corte, ha natura sicuramente atipica ed è caratterizzata da indeterminatezza, ampia aleatorietà e squilibrio delle prestazioni. Soffermando l'attenzione sulla sua finalità, la clausola in questione avrebbe dovuto svolgere la funzione di ottenere l'equivalenza finanziaria di un contratto stipulato direttamente in valuta estera. Tale scopo, avverte il giudice di secondo grado, non emerge però dal testo contrattuale, ove sia il finanziamento erogato che l'importo dei canoni sono denominati in moneta italiana. La questione “indicizzazione' viene trattata all'interno della complessa ed oscura clausola la quale configura un accordo squilibrato nei rischi che vengono posti tutti a carico dell'utilizzatore, con una base di calcolo superiore all'importo del canone. La presenza di finalità aleatorie ed eminentemente speculative, incoerenti rispetto alle effettive necessità di un contratto di leasing rende pertanto invalida e inefficace la clausola di indicizzazione dei canoni ai sensi dell' articolo 1322, comma 2, c.c. . Conclude la Corte di Appello il proprio ragionamento evidenziando che, ai fini della determinabilità della clausola di indicizzazione non è sufficiente il mero richiamo al tasso Euribor maggiorato di un tot di punti. Questo tasso, come stabilito dalla Suprema Corte, non è adeguatamente determinabile in quanto oscillante in funzione del tempo e risultante da un coacervo di dati di difficile determinazione e finanche determinabilità Cass. numero 25768/2020 . A maggior ragione, osserva la Corte territoriale, siffatta clausola non è determinabile se al tasso Euribor si aggiunge anche la complicata variante del rischio cambio. Conclusione. La clausola di indicizzazione dei canoni e rischio cambio dei contratti di leasing viene dichiarata invalida e inefficace ai sensi dell' articolo 1322, comma 2, c.c. . Alcuni interessanti precedenti in materia cfr., Cass. numero 4659/2021 secondo cui «la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di leasing in costruendo , non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al domestic currency swap , costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato» Cass. numero 16907/2019 ove chiarito che «la formulazione di una clausola contrattuale d'indicizzazione contenuta in un contratto di leasing che non consenta di determinare ex ante il risultato economico della prestazione dovuta alla stregua della stessa è nulla, poiché deve ritenersi non determinabile l'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 1418 e 1346 c.c. , non rilevando che, di fatto, ossia a una verifica ex post, lo scostamento tra le varie possibili soluzioni di calcolo consentite dalla formula contrattuale appaia ridotto. La prestazione economica dovuta in base ad una clausola contrattuale che preveda un meccanismo di sua indicizzazione, quantunque integrabile per relationem con riferimento agli indici oggetto di loro rilevazione futura, deve comunque - a pena di nullità per indeterminabilità dell'oggetto del contratto - prevedere e descrivere ex ante il criterio per determinare con esattezza ed in modo univoco gli importi che da essa discenderanno, non potendo lasciare invece aperte – in ragione della possibilità di optare per l'una o l'altra diversa formula di calcolo parimenti compatibile con la descrizione contrattuale della clausola ed a parità dei fattori oggetto d'inserimento al momento del loro venire ad esistenza – diverse soluzioni di risultato. Avendo nel caso di specie la CTU esperita nel giudizio di merito rilevato che, alla stregua della formulazione della clausola contrattuale di cosiddetta indicizzazione, erano praticabili diversi criteri formule per arrivare al risultato del calcolo e che il ricorso a ciascuno di essi portava a risultati diversi riguardo alla prima delle due componenti di variabilità prevista dalla clausola quella legata all'indice monetario cosiddetto Libor , tale indeterminatezza e conseguente nullità si riverbera, per vincolo funzionale e conseguente vizio derivato, anche in ordine alla prestazione che sarebbe dovuta per effetto del secondo meccanismo di variabilità del canone parimenti previsto dalla stessa clausola quello legato al variare del tasso di cambio tra euro e franco svizzero , posto che la prima componente determina il contenuto anche della seconda, per essere essa un fattore di calcolo costituente elemento anche di quest'ultima. nel senso che se dall'oggetto di una clausola dipende l'oggetto di un'altra, e il primo oggetto è indeterminabile, ne consegue che è indeterminabile, per nullità derivata, anche l'oggetto della seconda ». In senso analogo alla decisione in commento , cfr. App. Trieste, 28 maggio 2018, consultabile in Nuova giur. civ., 2019, 2, 232, nella quale è stato osservato che «la clausola di indicizzazione dei pagamenti che fa riferimento al rapporto di cambio tra valute nel contratto di leasing opera in maniera autonoma, quindi assume causa propria rispetto al contratto ed avendo natura atipica è soggetta al giudizio di cui all' articolo 1322 cod. civ. e risulta non meritevole di tutela quando introduca elementi di prevaricazione di una delle parti contrastanti con i principi di solidarietà e parità dei contraenti del nostro ordinamento». Ancora in punto di nullità, cfr. Trib. Udine, 4 febbraio 2019, numero 134 in Dejure, ove ribadito che «in tema di leasing, si deve affermare la nullità della clausola di doppia indicizzazione per indeterminatezza del suo contenuto, ossia per la sua inidoneità a rendere determinabili in modo univoco gli effetti economici delle indicizzazioni. Tale clausola appare contraddittoria tutte le volte in cui da un lato, prevede l'adeguamento del piano finanziario a ogni variazione dell'indice quindi, una rideterminazione, di volta in volta, del piano di ammortamento del debito dall'altro lato, stabilisce che il calcolo di ogni variazione sia fatto in rapporto al capitale che residua in base all'originario piano finanziario il che presupporrebbe che il piano di ammortamento rimanga invariato » Trib. Udine, 26 ottobre 2018 secondo cui «le clausole di indicizzazione del tasso e rischio cambio, contenute nei contratti di mutuo ed in quelli di leasing sono da considerarsi nulle per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell' articolo 1346 c.c. » e Trib. Udine 12 maggio 2017, entrambe consultabili in Quotidiano Giuridico, che ha statuito «sono nulle le condizioni economiche contrattuali di un leasing immobiliare e di un contratto di finanziamento per lavori di ristrutturazione ad esso collegato nel caso in cui, un'apposita clausola, preveda le modalità di variazione futura della misura dei canoni mensili, per effetto di due criteri di indicizzazione, privi di parametri univoci, ricavabili dal contratto. Tale indeterminatezza non può essere desunta dalla prassi bancaria, perché in ambito bancario, è esclusa l'applicazione degli usi negoziali». Sulla clausola in esame quale strumento finanziario derivato , cfr. Trib. Udine, 29 febbraio 2016, numero 263 , in Dejure «in tema di leasing, la clausola di indicizzazione costituisce un derivato incorporato nel contratto di leasing categoria nota non solo ai principi contabili internazionali richiamati dall'attore nella sua comparsa conclusionale, ma, oggi, anche alla normativa civilistica, che la prevede nell' articolo 2426 comma 11 bis c.c. , si tratta di un derivato che, sempre alla stregua dei principi contabili internazionali codificati dall'IFRS, non è scindibile dal contratto host, atteso che le sue caratteristiche economiche e i suoi rischi sono strettamente correlati a quelli del contratto primario e non va da questo separato e contabilizzato separatamente. Pertanto la clausola di indicizzazione non è autonoma rispetto a quella del contratto di leasing in cui è inserita». Per la validità della clausola di doppia indicizzazione sotto il profilo della meritevolezza degli interessi tutelati, si registra quale precedente inedito, App. Trieste numero 23/2017 che si è così espressa «nel medesimo corpo contrattuale le parti hanno inserito due negozi autonomi fra di loro, accidentalmente collegati dal nozionale a base della scommessa, entrambi validi perché voluti dalle parti e meritevoli di tutela giuridica». Sentenza questa che conferma la decisione del Trib. Udine numero 519/2014 la quale aveva escluso l'indeterminabilità delle clausole di indicizzazione, dalle quali era invece possibile comprendere le variazioni concordate dalle parti sullo sviluppo basilare del contratto di leasing. Per la dottrina , cfr. F. CAPUTO NASSETTI, Le clausole di indicizzazione come strumenti finanziari derivati? in Giustiziacivile.com, approfondimento del 17 dicembre 2015 R. FERRETTI e D. LUNETTA, Clausole di indicizzazione al Franco svizzero e floor, in Le Società, 2017, 85.

Presidente De Rosa – Relatore Zenatto   Il testo della sentenza sarà disponibile a breve.