Confidi possono emettere garanzie fideiussorie in favore dei singoli associati

La questione attiene la legittimità/illegittimità di una fideiussione rilasciata da un CONFIDI di primo livello. Si rilevano due orientamenti contrapposti. Il primo orientamento sostiene che il rilascio, da parte di un CONFIDI di primo livello, di una fideiussione in favore di un soggetto privato, ma a garanzia di un'obbligazione assunta da un proprio associato, si configura quale atto strumentale al finanziamento di quest'ultimo che, non rientra fra le attività tipicamente riservate alle banche o agli intermediari finanziari, non esula dall'oggetto sociale del garante e non contravviene ad alcuno specifico divieto.

Il secondo orientamento sostiene che ai confidi minori, non iscritti nell'albo speciale di cui all' articolo 107 T.U.B ., è vietato di prestare garanzie diverse da quella collettiva dei fidi, e in particolare, garanzie nei confronti di terzi privati. Quest'ultimo orientamento pone un quesito quale trattamento giuridico regola la fideiussione eventualmente rilasciata? Il caso. Un CONFIDI di primo livello emetteva, a favore di un associato, una polizza fideiussoria. L'associato veniva interessato da procedura fallimentare. Lo stato passivo veniva impugnato all'interno del detto procedimento la CONFIDI invocava la nullità della fideiussione. A seguito dei vari gradi di giudizio, la questione veniva posta all'attenzione delle Corte di Cassazione. Confidi, ex articolo 13, d.l. numero 269/2003, appartiene alla categoria di intermediari che esercitano attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè «l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario». Si distinguono CONFIDI a vigilanza attenuata e CONFIDI a vigilanza piena. I primi di primo livello , adoperandosi per favorire l'accesso ai finanziamenti ordinari delle piccole e medie imprese e dunque al credito, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi strumentali e connessi. I secondi di secondo grado strutturati secondo soglie finanziarie e patrimoniali più elevate ed assoggettati ad un più penetrante regime di controllo vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare della Banca d'Italia , si iscrivono all'albo degli intermediari di cui all'articolo 106-107 T.U. B. e possono operare nei confronti del pubblico, prerogativa invece preclusa ai confidi minori. Confidi di primo livello e garanzia. L'articolo 5, l. numero 295/1978 , in tema di portata e limiti del divieto di svolgere attività commerciali diverse da quella assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione oggi abrogato e sostituito dall' articolo 11, d.lgs. numero 209/2005 , circoscrive l'area dell'attività imprenditoriale della società assicurativa nel senso di impedire che detta attività assuma una portata incompatibile con quella tipica e specifica di una simile impresa. Tuttavia, conformemente allo spirito della detta normativa, altro è porre in essere un'attività imprenditoriale, altro è compiere singoli e specifici atti negoziali pertanto, il prestare garanzia, in sé considerato, lungi dall'integrare gli estremi di un'attività commerciale incoerente ed incompatibile con l'oggetto sociale della garante come detto società di assicurazioni , ben può configurarsi come un atto strumentale alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la stessa garante è titolare, e quindi condividere la medesima finalità cui è ispirata la detenzione della partecipazione Cass. SS.UU. numero 30174/2011 . La S.C., richiamando il citato orientamento giurisprudenziale, ha chiarito che in sostanza, è il possibile oggetto sociale dell'impresa assicurativa ad essere limitato dalla norma, e non la capacità d'agire dell'ente personificato, la quale perciò conserva la sua naturale portata generale come per qualsiasi altro soggetto giuridico che in tanto l'assunzione di garanzie per debiti di terzi potrebbe assumere i connotati di un'attività imprenditoriale extra­ assicurativa, in quanto si esplica sse in modo sistematico e nei confronti di un'indeterminata platea di soggetti. Duplice orientamento. La questione affrontata attiene la legittimità/illegittimità di una fideiussione rilasciata da un CONFIDI di primo livello. Il primo orientamento sostiene che il rilascio da parte di un confidi di primo livello di una singola fidejussione in favore di un soggetto privato, ma a garanzia di un'obbligazione assunta da un proprio associato, si configura quale atto strumentale al finanziamento di quest'ultimo che, non rientra fra le attività tipicamente riservate alle banche o agli intermediari finanziari, non esula dall'oggetto sociale del garante e non contravviene ad alcuno specifico divieto. Il secondo orientamento sostiene che ai confidi minori, non iscritti nell'albo speciale di cui all' articolo 107 T.U.B ., è vietato di prestare garanzie diverse da quella collettiva dei fidi, e in particolare, garanzie nei confronti di terzi privati. Quest'ultimo orientamento pone un quesito quale trattamento giuridico regola la fideiussione eventualmente rilasciata? La tutela del terzo. I Giudici di legittimità hanno osservato che, ove si trattasse di regolare i rapporti interni tra garante e garantito, si potrebbe optare per il primo orientamento, mentre, ove la vicenda interessi un terzo soggetto che ha, in buona fede, dato credito alla garanzia, non può non riconoscersi tutela al terzo in buona fede. La Corte, rilevato il duplice e non conciliabile orientamento, hanno rimesso la questione al Primo Presidente.

Presidente Cristiano – Relatore Ferro Rilevato che 1. FALLIMENTO omissis a r.l. impugna il decreto Trib. Roma 2 febbraio 2018, numero 484/2018, in R.G. 41859/2015 che ha accolto l'opposizione allo stato passivo di FALLIMENTO omissis s.p.a. avverso il decreto del giudice delegato che aveva respinto la sua domanda di ammissione e dunque ha accertato la sussistenza di un credito concorsuale dell'opponente di 700 mila Euro, oltre interessi dal 20.11.2012 al 17.10.2013 2. ha osservato il tribunale che a il credito insinuato dal Fallimento omissis , pur portato da un decreto ingiuntivo non opponibile alla procedura, stante la sua non definitività ex articolo 647 c.p.c. , già in data anteriore alla dichiarazione di fallimento del Consorzio, era da ammettere sulla base del titolo sostanziale azionato b il Consorzio aveva infatti prestato fidejussione senza poi onorarla a garanzia delle obbligazioni assunte da G. Agro Industriale s.r.l. GAI verso G.G. e figli s.p.a. divenuta omissis s.p.a. sulla base di un contratto estimatorio c non era condivisibile l'assunto del giudice delegato secondo cui la fidejussione era nulla in quanto il Consorzio, Confidi di primo livello, non era iscritto all'albo speciale dell' articolo 107 T.U.B . non essendo a ciò tenuto per mancanza dei requisiti patrimoniali che, in base a un decreto del MEF, rendono obbligatoria l'iscrizione , poiché per il rilascio di fidejussioni a garanzia di obbligazioni contrattuali fra privati non è necessaria l'iscrizione ad alcun albo d ciò che unicamente rilevava ai fini della validità della garanzia, pacificamente rilasciata nell'interesse dell'associata GAI ed in favore di un soggetto privato, era dunque che l'oggetto sociale della fallita, per come emergente dalla visura camerale prodotta, prevedesse che nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali e che la coop. può operare, ricorrendone i presupposti di legge, anche con terzi non soci 3. con il ricorso, su due motivi, il Fallimento Consorzio deduce a primo motivo violazione degli articolo 106-107 T.U.B ., D.L. numero 269 del 2003, articolo 13 conv. nella L. numero 326 del 2003 e articolo 155, comma 4 T.U.B ., norme inderogabili, avendo erroneamente il tribunale trascurato che il Consorzio, essendo un confidi minore o di primo livello , non vigilato dalla Banca d'Italia come invece gli intermediari autorizzati, poteva esercitare esclusivamente attività di garanzia collettiva dei fidi consistente nella prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche o di altri operatori finanziari poiché solo questi ultimi possono essere i beneficiari delle garanzie rilasciate dai Confidi minori, ai quali è invece vietato di prestarle nei confronti del pubblico, la fidejussione ciononostante prestata dal Consorzio in favore di omissis era invalida/inefficace, non era idonea a provare l'esistenza del credito e non era opponibile al Fallimento b secondo motivo violazione delle stesse norme di cui al motivo precedente, in relazione all'articolo 12 preleggi, ove il decreto ha giustificato la validità della fidejussione, così ammettendo il credito, preponendo una situazione di fatto l'associazione della garantita al Consorzio e la natura privatistica del finanziamento alla ratio dell' articolo 107 T.U.B . ed alla portata precettiva del quadro normativo che regola la materia 4. al ricorso ha resistito il Fallimento omissis con controricorso entrambe le parti hanno depositato una prima memoria, con ulteriore attività difensiva ex articolo 378 c.p.c. 5. a seguito dell'adunanza non partecipata 14 maggio 2019, con ordinanza interlocutoria numero 23611/2019 il Collegio della Prima Sezione civile ha rinviato la causa alla pubblica udienza, tematizzando le questioni poste da entrambi i riportati motivi. Considerato che 1. conviene il Collegio che la vicenda introduce, in sequenza, una pluralità di questioni di massima di particolare importanza, la cui soluzione implica la fissazione di principi progressivamente condizionanti tali da meritare la opportuna trattazione avanti alle Sezioni Unite di questa Corte, come oggetto di proposta finale di rimessione rivolta al Primo Presidente 2. la disamina dei motivi procede peraltro, come unico punto di premessa, dall'ipotizzabile non fondamento dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso per mancanza di provvedimento autorizzatorio del giudice delegato, alla luce del principio che ribadisce l'autonomia del curatore proprio rispetto ai procedimenti cui appartiene quello per cui è causa, secondo il quale ai sensi della L. Fall., articolo 31, come riformato dal D.Lgs. numero 5 del 2006 , non è richiesta l'autorizzazione del giudice delegato per la costituzione del curatore nei giudizi d'impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo e in quelli in materia di dichiarazione tardiva di credito Cass. 380/2021 , 7918/2012 , 11543/2017 3. ciò premesso, va verificata la tenuta delle argomentazioni del tribunale che, prendendo atto del mancato inserimento del Consorzio all'interno dell'albo speciale di cui all' articolo 107 T.U.B . secondo un accertamento del giudice delegato non sovvertito in sede di reclamo , ha però svalutato l'essenzialità di tale circostanza, rilevando che per l'attività avente ad oggetto il rilascio di fidejussioni a favore di soggetti privati non è necessaria l'iscrizione ad alcun albo, e che ha dunque ritenuto valida l'obbligazione fidejussoria per cui è causa in ragione dell'oggetto sociale della fallita, che prevedeva puntualmente tale attività, tra l'altro anche con terzi non soci , mentre nella specie la garanzia era stata prestata per associato 4. la materia, sin dall' articolo 155 T.U.B . e in prosieguo con il D.Lgs. numero 141 del 2010 , è segnata dalla concorrente operatività di due categorie di confidi premessane la definizione, con il D.L. 30 settembre 2003, numero 269, articolo 13 conv. nella L. 24 novembre 2003, numero 326 , di intermediari che esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario , se ne predica la duplice classificazione, in confidi a vigilanza attenuata e confidi a vigilanza piena mentre i primi di primo livello , adoperandosi per favorire l'accesso ai finanziamenti ordinari delle piccole e medie imprese e dunque al credito, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi strumentali e connessi, solo i maggiori di secondo grado strutturati secondo soglie finanziarie e patrimoniali più elevate ed assoggettati ad un più penetrante regime di controllo vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare della Banca d'Italia si iscrivono all'albo degli intermediari di cui all' articolo 106-107 T.U.B . e possono operare nei confronti del pubblico, prerogativa invece preclusa ai confidi minori, secondo lo statuto già di appartenenza, per quanto d'interesse, del Consorzio ricorrente 5. la citata duplice categoria riflette dunque un'attività il cui esercizio, nella formula testuale della esclusività , appare costruito quale divieto oltre il perimetro tipizzato, come stabilito dall' articolo 13 comma 2 e 4, nonché dal D.L. numero 269 del 2003 , articolo 32, cioè con prestazioni di garanzie diverse nei confronti del pubblico se dunque tale previsione vieta ai confidi minori prestazioni di garanzia siffatte, occorre in primo luogo confrontare la fattispecie ricostruita dal giudice di merito rispetto a questo primo ambito 6. il tribunale, nel prendere atto che la polizza fidejussoria ha avuto come beneficiario finale creditore garantito omissis e risulta costituita nell'interesse di GAI, associato al Consorzio e stipulante, ha valorizzato il carattere comune della singola operazione, la sua portata privatistica ed infine la coerenza con l'oggetto sociale statutario del fideiussore in realtà, proprio la lettera del documento, per come riportata nel decreto impugnato, evidenzia che il Consorzio ha agito spendendo la propria funzione di confidi, riferendosi alle autorizzazioni più generiche di cui era dotato e dunque agendo nello svolgimento di un'attività di sovvenzione in cui il sostegno finanziario al proprio socio GAI corrispondeva all'espletamento a favore di un terzo di una funzione sovraordinata con diretto titolo proprio nella veste indicata di consorzio di garanzia il difetto d'iscrizione all'albo speciale determinerebbe allora un primo profilo di formale violazione del citato divieto 7. va tuttavia ricordato che, in fattispecie non dissimile dalla presente, le S.U. di questa Corte, nell'occuparsi della questione interpretativa della L. numero 295 del 1978 , articolo 5, comma 2 oggi sostituito dal D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 11 , ovvero dei limiti entro cui è consentito alle imprese assicurative lo svolgimento di attività non direttamente ed immediatamente afferenti alle nozioni di assicurazione, riassicurazione o capitalizzazione, con la sent. numero 30174/011, dopo aver premesso che il divieto che l'articolo citato pone a tali imprese, di svolgere attività commerciali diverse da quelle tipiche, comporta la nullità dei contratti stipulati in sua violazione, hanno nondimeno rilevato che la norma in esame è volta a circoscrivere l'area dell'attività imprenditoriale della società assicurativa, come agevolmente si desume dal suo riferimento all'oggetto sociale, nel senso d'impedire che detta attività assuma una portata incompatibile con quella tipica e specifica di una simile impresa che tuttavia un conto è il porre in essere un'attività imprenditoriale eventualmente eccedente i limiti legali sopra indicati, altro è compiere singoli e specifici atti negoziali, quali quelli implicanti l'assunzione di obblighi di garanzia, che di per sé soli non connotano in alcun modo una specifica attività d'impresa che, in sostanza, è il possibile oggetto sociale dell'impresa assicurativa ad essere limitato dalla norma, e non la capacità d'agire dell'ente personificato, la quale perciò conserva la sua naturale portata generale come per qualsiasi altro soggetto giuridico che in tanto l'assunzione di garanzie per debiti di terzi potrebbe assumere i connotati di un'attività imprenditoriale extra-assicurativa, in quanto si esplicasse in modo sistematico e nei confronti di un'indeterminata platea di soggetti, venendo perciò a rivestire le sembianze di un'attività di tipo finanziario, che comporterebbe l'assunzione di un rischio d'impresa ulteriore e diverso da quello assicurativo che non è questo il caso, dibattuto in giudizio, della prestazione di singole garanzie in favore di società partecipate dalla stessa impresa assicurativa 8. mutatis mutandis, si potrebbe dunque ritenere, così come in definitiva è stato ritenuto dal tribunale, che il rilascio da parte di un confidi di primo livello di una singola fidejussione in favore di un soggetto privato, ma a garanzia di un'obbligazione assunta da un proprio associato, si configuri quale atto comunque strumentale al finanziamento di quest'ultimo che, non rientrando fra le attività tipicamente riservate alle banche o agli intermediari finanziari, non esula dall'oggetto sociale del garante e non contravviene ad alcuno specifico divieto 9. qualora, invece, si aderisca senz'altro alla tesi, sostenuta dal Procuratore Generale nella requisitoria depositata, che ai confidi minori, non iscritti nell'albo speciale di cui all' articolo 107 T.U.B ., è vietato di prestare garanzie diverse da quella collettiva dei fidi, e in particolare, garanzie nei confronti di terzi privati, la questione abbraccia gli effetti di simile attività contrattuale non autorizzata e ciononostante espletata, e dunque, a valle, la disputa di validità del singolo negozio, concluso almeno da un soggetto in violazione di una norma di divieto 10. un primo interrogativo riguarda la natura della norma violata, se cioè avente o meno portata imperativa la risposta appare condizionata dalla natura pubblicistica della intera regolazione della materia degli intermediari finanziari, tanto più netta ove sia prescritta per i confidi, in modo assimilato, la iscrizione ad un albo speciale per le prestazioni di garanzie e i soggetti debbano dotarsi di requisiti patrimoniali e a loro volta finanziari e di gestione conformi a standard fissati da un'autorità pubblica ma, se è vero che lo svolgimento di attività di finanziamento verso il pubblico, con requisiti di complessiva idoneità stabiliti dalla vigilanza prudenziale, tutela la stabilità e la sicurezza finanziaria, e in ultima analisi la integrità del mercato, alla constatazione non segue un'immediata ricognizione del rapporto tra violazione della norma e reazione ordinamentale sulla sola condotta dell'agente ovvero anche, ed a ogni latitudine soggettiva, sulla sorte di validità del contratto concluso a valle, posto che, come si è già detto, il rilascio di una fidejussione è attività di per se stessa lecita e non riservata alle banche e agli altri intermediari finanziari autorizzati è pertanto quantomeno dubbio che ci si trovi nel campo delle c.d. nullità virtuali del contratto per mancanza di autorizzazioni o mancanza di requisiti soggettivi qual è l'iscrizione all'albo richiesti dalla legge , come sarebbe nel caso in cui il Consorzio fallito avesse esercitato attività vietatagli dall' articolo 106 TUB , e il fatto che la garanzia sia stata emessa a favore di un soggetto diverso da quelli cui avrebbe potuto essere rilasciata in via esclusiva potrebbe, più semplicemente, integrare la fattispecie di cui all' articolo 2384 c.c. , dell'atto eccedente l'oggetto sociale, che dà luogo a responsabilità degli organi che hanno deliberato l'assunzione dell'obbligazione ma non è opponibile ai terzi, a meno che si provi che questi hanno intenzionalmente agito a danno della società 11. costituisce ulteriore oggetto di dibattito l'insegnamento con cui le Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze 26724 e 26725 del 2007 hanno circoscritto la invalidità del contratto, nei casi di nullità virtuale per contrarietà a norme imperative in mancanza di una espressa previsione, alle sole vicende di violazione di norme inderogabili esattamente concernenti siffatta validità, senza che la medesima violazione, per quanto di norme imperative, ove riferita alla condotta dei contraenti, conduca al medesimo esito, ben potendo inerire a fonte di responsabilità così, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario nella specie, in base alla L. numero 1 del 1991, articolo 6 può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti cd. contratto quadro , il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell' articolo 1418 c.c. , comma 1, la nullità del cosiddetto contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso 12. si tratta di indirizzo ripreso allorché si è puntualizzato che la nullità , va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità es. annullabilità , sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi Cass. 25222/2010 , 525/2020 13. la maggiore assimilazione alla vicenda di causa si coglie comunque laddove la legge, come per i confidi, prescriva in materia di intermediazione finanziaria una speciale capacità di una delle parti, assecondata entro un sistema autorizzatorio pubblicistico che ne condiziona gli stessi requisiti soggettivi dell'agire, finendo con il mettere in relazione il divieto normativo di procedere all'attività contrattuale con la sanzione, questa volta più diretta, della nullità del negozio concluso, ai sensi dell' articolo 1418 c.c. , comma 1 così, Cass. 4760/2018 , ha sviluppato i principi di Cass. S.U. nnumero 26724 e 26725/2007 cit. riconoscendo la rilevanza del requisito soggettivo nella struttura dei contratti bancari, nei quali una delle parti è individuata indefettibilmente in una banca, e degli interessi pubblici sottesi alla riserva dell'attività bancaria alle imprese autorizzate, la cui tutela non può restare affidata esclusivamente alle sanzioni penali di cui agli articolo 130 e 131 del citato decreto ma aggiungendo che tale nullità per carenza di un requisito della fattispecie legale non osta tuttavia, in linea di principio, alla conversione ex articolo 1424 c.c. , ove il negozio sia idoneo a produrre gli effetti di altra fattispecie e previo accertamento, riservato in via esclusiva al giudice di merito, della volontà delle parti 14. si tratta di canone in tesi condivisibile, anche se la clausola di salvaguardia da ultimo enunciata non appare immediatamente applicabile alla fattispecie ora in esame non essendo agevole una declinazione conservativa del contratto con riguardo a fidejussione di cui, rispettivamente, una parte rivendichi comunque l'efficacia ed altra neghi ogni portata, anche solo sul piano del credito concorsuale tanto più che la contrapposizione tra gli interessi delle due parti, nella sede dell'accertamento del passivo, è fuori contesto rispetto ad un eventuale scrutinio dell'interesse dello stipulante originario, la società GAI, che aveva versato un corrispettivo proprio per poter essere garantita quanto ai debiti insorti dal contratto estimatorio concluso con omissis , ora fallita ma qui nella veste di creditore insoddisfatto 15. la parzialità di tale conclusione, inoltre, risulta scossa in almeno altre due direzioni come emerso in pronunce successive al precedente di Cass. 4760/2018 , imperniato su un difetto di autorizzazione ad operare del soggetto professionale in un caso di stipula di deposito a risparmio, dichiarato nullo, ma con l'ammesso transito del contratto vietato in altro di conversione, permesso dal catalogo dei contratti tipici e nominati , si è ancora deciso per un mutuo fondiario con erogazione di finanza oltre il limite legale che non poteva essere accolta la tesi escludente la nullità del contratto di mutuo fondiario , non costituendo essa una semplice indicazione comportamentale dalla legge rivolta alle banche mutuanti del tutto estranea al livello negoziale della fattispecie , in quanto la figura gode di importanti vantaggi riflessi sul piano del negozio e della sua esecuzione , mentre il limite di finanziabilità si pone, per contro, come elemento interno, strutturale della fattispecie rappresentata dal mutuo fondiario perché l' articolo 38 T.U.B . non solo impone un preciso comportamento della banca , ma, stabilendo il quantum del finanziamento, regola e incide sulla fattispecie, cioè sul versante dell'oggetto del finanziamento fondiario eccessivo Cass. 11201/2018 16. in sostanza, se la prescrizione pubblicistica di una condotta dell'operatore professionale regolato interviene anche a disciplinare la vicenda contrattuale nel suo contenuto, la nullità non apparirebbe più eludibile, anche nel contesto delle nullità virtuali di cui all' articolo 1418 c.c. , comma 1 e tuttavia, permettendolo il catalogo dei negozi succedanei e riflettenti un esito rappresentabile nella volontà delle parti da riaccertare , il descritto indirizzo potrebbe confermare il ricorso al principio conservativo di cui all' articolo 1424 c.c. , per cui è ammessa la conversione del negozio nullo, la quale non realizzerebbe affatto l'elusione della norma imperativa violata, né consentirebbe al creditore di soddisfare comunque l'interesse tipico del fondiario , ben potendo l'uso, benché improprio, dello strumento del fondiario condurre ad un esito con effetti diversi da quelli del negozio nullo, compendiati in quelli di un mutuo ipotecario ordinario e, in ogni caso, l'accertata nullità del titolo negoziale manifesta la mancanza di giustificazione causale della permanenza delle somme erogate nel patrimonio del mutuatario, con connessa applicabilità della norma dell' articolo 2033 c.c. tant'e' che, proprio nelle fattispecie trattate, a quelle condizioni, l'ammissione al passivo della banca è stata giudicata dovuta 17. una recezione integrale dell'orientamento appena riassunto appare tuttavia e come detto problematica ove, come per la fidejussione, per un verso faccia difetto la possibilità di qualificare simile contratto tra quelli bancari avendo riguardo a quello specifico comparto di diritto dell'economia, più organicamente disciplinato anche per le ricadute delle nullità sui contratti con i consumatori e, per altro, nemmeno possano configurarsi fattispecie negoziali pianamente idonee a dare sostanza all'applicato principio di conservazione di cui all' articolo 1424 c.c. , com'e' stato possibile per il deposito bancario e il mutuo ipotecario manca cioè in apparenza, per la fidejussione, un contratto di garanzia in cui trasferire conservativamente la volontà delle parti con analoghi effetti sul piano della cristallizzazione in credito verso il fidejubente inadempiente 18. altro elemento di frizione rispetto alla ratio conservativa appena esemplificata è peraltro costituito, come anticipato, proprio dalla diversa figura della controparte contrattuale nel complesso rapporto di finanziamento con garanzia nell'attuale procedimento non si controverte del rapporto fra Consorzio e GAI, cioè l'impresa che direttamente ha indotto la concessione della fidejussione da parte della cooperativa fallita, con quell'atto garantendo l'accesso al contratto estimatorio e dunque i propri debiti con omissis , ma del rapporto tra la beneficiaria finale della fidejussione omissis e la garante confidi la domanda di credito di omissis , direttamente declinata come di accertamento della fidejussione in proprio favore, nonché dei suoi presupposti di esigibilità, è infatti la domanda di un credito diretto, per aver conseguito dalla controparte-GAI la garanzia del terzo-confidi 19. la circostanza induce ad una successiva duplice indagine, per verificare a quale sia la gittata di protezione della norma specie se imperativa che impone l'iscrizione all'albo speciale per la concessione della garanzia di un consorzio confidi b se vi sia spazio per l'affidamento di un terzo che, nell'intento di fruire di siffatta garanzia, se ne senta opporre i limiti legali di prestazione e, dunque, la nullità 20. la prima questione potrebbe apparire direttamente risolta, per un immediato piano fattuale, dall'accertamento del giudice di merito, ove si valorizzi un punto, non contestato, per il quale non vi sarebbe stata alcuna partecipazione di omissis alla vicenda stipulatoria della fidejussione, rilasciata dal Consorzio e procurata a proprio favore da GAI si potrebbe allora sostenere che omissis era esattamente il contraente che non ha concorso alla produzione della violazione della norma violata, a volere separare in tal modo il crinale della invalidità la seconda questione interroga l'ulteriore congruenza del rimedio della potenziale nullità rispetto all'agire contrattuale del terzo di buona fede, situazione soggettiva che potrebbe anch'essa, ipoteticamente nella specie e ancora in capo a omissis , per un verso presumersi per difetto di accertamento negativo senza, per altro verso, restare condizionata da un riscontro storico solo apparente, formulato dal giudice delegato, non specificamente impugnato perché assorbito da argomenti pregiudiziali favorevoli all'opponente ed invero riferito ad un'affermazione del tutto astratta, ovverosia la doverosità del conoscere il difetto delle autorizzazioni, per la sola esistenza del relativo regime legale 21. ritiene il Collegio che l'intreccio delle appena descritte risposte, ove anche fornite sul versante della fattispecie, per la loro problematicità, non possa in realtà divenire la premessa per il quadro decisorio da assumere in difetto di una specifica previsione di nullità dei contratti a valle e in ogni direzione soggettiva, cioè per ogni effetto, a fronte dell'interesse di un terzo che, provatamente non avendo dato causa alla invalidità, invochi invece l'esecuzione del contratto ciononostante concluso da altri in suo favore , sorge infatti l'interrogativo circa il ricorso ai principi di tutela della buona fede, secondo sviluppi maturati con riguardo alle nullità di protezione 22. in effetti, in materia di intermediazione finanziaria, le Sezioni Unite di questa Corte hanno delimitato in due direzioni la nullità nel caso, per difetto di forma scritta D.Lgs. numero 58 del 1998, ex articolo 23, comma 2 e cioè, da un lato, riconoscendo che essa può essere fatta valere esclusivamente dall'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio Cass. s.u. 28314/2019 dall'altro lato, attribuendo all'intermediario l'eccezione di buona fede, allorché l'investitore abbia diretto la domanda a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro al punto che, per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità protettive, cioè al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, gli effetti restitutori conseguenti all'esperimento selettivo dell'azione di nullità da parte del cliente investitore, nei limiti della complessiva utilitas economica ritratta da quest'ultimo grazie all'esecuzione del contratto quadro affetto dalla nullità dal medesimo fatta valere , Cass. 10505/2020 ha aggiunto che le cedole medio tempore riscosse dall'investitore non vengono in considerazione né come oggetto dell'indebito, né quali frutti civili ex articolo 820 e 2033 c.c. , ma rilevano solo come limite quantitativo all'efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall'investitore così come la conferma della legittimazione a far valere l'azione di nullità esclusivamente da parte del soggetto nel cui interesse la norma è posta si rinviene nella giurisprudenza di questa Corte nel parallelo principio per cui la prescrizione dell'azione dell'intermediario volta alla restituzione dei titoli acquistati conseguente all'accertamento della nullità del contratto di investimento finanziario decorre ex articolo 2935 c.c. , da quando la nullità, quale azione di parte, o l'omologo rilievo officioso siano intervenuti, pur se ciò determina che la domanda di ripetizione assuma portata dipendente dal giudizio promosso dall'investitore Cass. 23448/2020 23. proprio applicando tali linee direttrici diventa allora dubitabile, per un verso, che l'invalidità della fidejussione, sub specie di astratta nullità per possibile contrarietà a norme imperative , possa essere azionata dal Consorzio, ove si riconosca che si tratta proprio del soggetto che vi aveva dato causa, ma, altresì, che una nozione di nullità protettiva, almeno nei termini di un impiego selettivo dell'azione, appartenga al presente giudizio in esso, infatti, non solo la nullità non è invocata da parte del soggetto GAI che aveva negoziato la fidejussione, procurandosi tale garanzia del confidi Consorzio dietro corrispettivo, ma nemmeno se ne predica una selettiva forma di nullità, quanto agli effetti, dato che il terzo omissis e per esso il fallimento prospetta, all'opposto, la piena efficacia nei propri confronti della fidejussione stessa 24. va in secondo luogo constatato che la violazione delle norme, per il confidi non autorizzato ed estraneo all'albo speciale degli articolo 106-107 T.U.B ., implica un quadro sanzionatorio connesso al problematico limite legale dell'attività esercitata fuori dal perimetro delle garanzie collettive dei fidi di cui al D.L. numero 269 del 2003, articolo 13 e articolo 155 comma 4 T.U.B ., senza però che nella specie sia possibile indagare sulle effettive conseguenze che ne sono derivate sull'attività o sul patrimonio o sull'assetto organizzativo, né tanto meno sulla entità, in termini di consistenza, dell'abusivo rilascio di fidejussioni che operi, ove indiscriminato o anche isolatamente, quale presupposto di quelle sanzioni non solo infatti simile seconda circostanza non è entrata nell'accertamento giudiziale di merito, ma essa appare aggirata, quanto a rilevanza, poiché la nullità del contratto a valle è stata invocata per la mera violazione in sé della norma prescrivente ai confidi minori di iscriversi all'albo per la citata prestazione ne consegue che, facendo altresì difetto una disposizione espressa che, a fronte della accertata violazione, comunque ne faccia derivare la nullità dei contratti ciononostante conclusi, si pone l'interrogativo del possibile o meno adattamento, per quanto detto, al sistema delle nullità virtuali ex articolo 1418 c.c. , comma 1 di un'ipotesi di potenziale violazione di norma imperativa tale essendo quella che pone requisiti di operatività a monte dell'esercizio di un'attività finanziaria regolata e vigilata pubblicisticamente , ma senza indulgere in una costruzione giurisprudenziale del tutto discrezionale ove l'ordinamento già non contenga esemplificazioni positive dei rimedi negoziali 25. in terzo luogo, anche in sviluppo della prospettazione ospitata nella requisitoria del Procuratore Generale ed anticipata nell'ordinanza interlocutoria numero 23611/2019, appare doveroso l'ulteriore interrogativo circa il praticabile ricorso all'analogia legis, ove si dia rilievo al D.Lgs. 7 settembre 2005, numero 209, articolo 167 nel codice delle assicurazioni , il legislatore ha infatti sancito che è nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari , mentre siffatta nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative in tema, è stato osservato che anche siffatta disposizione, al pari delle altre disciplinanti il contratto, appare diretta a proteggere due distinti interessi fondamentali dell'assicurato, e cioè il consenso consapevole ed informato, vale a dire la conoscenza piena dei suoi diritti ed obblighi e, più ampiamente, i vantaggi e gli svantaggi derivanti dal contratto, nonché quello alla sana e prudente gestione dell'impresa e, quindi, alla solvibilità e solidità finanziaria della medesima 26. va allora notato che, per la descritta nullità di protezione del contratto assicurativo, il difetto dei requisiti di operatività dell'impresa che fornisce il servizio può essere invocato solo dal contraente ovvero dall'assicurato, laddove il limite all'attività negoziale, per quanto esterno al singolo contratto, si bilancia in una controprestazione che può esaurire pienamente l'interesse della parte che non ha dato causa alla predetta nullità, dunque abilitata a non servirsene nelle ipotesi di nullità virtuale, ove fosse condivisibile la comune appartenenza altresì dell'ipotetica nullità della fidejussione rilasciata da un confidi minore estraneo all'albo speciale, la differenza di statuto appare al Collegio data dal difetto in essa di una invalidità nominata e tuttavia appare necessario indagare se la ratio di tutela sia ciononostante identica, e dunque con la stessa possibilità di superare l'apparente limite di corrispondente nominatività altresì dell' articolo 1421 c.c. , sebbene il beneficiario della garanzia invochi non la nullità, bensì la piena attuazione degli effetti del contratto, nel rispetto dunque del principio per cui si replicherebbe anche in essa la strutturale vocazione delle nullità protettive ad un uso selettivo, ancorché non arbitrario, in quanto correlato alla operatività a vantaggio esclusivo di uno dei contraenti Cass. s.u. 28314/2019 con l'ulteriore, duplice, peculiarità che, nella specie, omissis reclama la piena e non selettiva attuazione del contratto e di tutti i suoi effetti e si tratterebbe, come per l'assicurato del cit. articolo 167 cod. ass. , a darne risposta positiva, del soggetto nel cui interesse la discussa nullità selettiva risulterebbe configurata tanto più che, a tale soggetto, per la pertinenza del richiamo alla menzionata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti dell'azione di nullità quanto agli ordini d'investimento, non sembra essere stata opposta in giudizio da parte del Consorzio alcuna mancanza di buona fede o abuso selettivo nella domanda di credito 27. il rinvenimento nell' articolo 167 cod. ass. di una norma positiva che protegge il solo contraente o assicurato dagli effetti altrimenti generali della nullità del contratto stipulato con impresa non autorizzata o agente ultra vires, nell'interrogativo che si intende devolvere alle Sezioni Unite, rifletterebbe pertanto un principio generale idoneo alla regolazione del caso, non altrimenti disciplinato, della violazione di parallela norma autorizzatoria da parte di fidejubente confidi, ma senza che il divieto del D.L. numero 269 del 2003, articolo 13 e articolo 155, comma 4 T.U.B ratione temporis vigenti pur posto all'altezza di un comando imperativo sia testualmente sanzionato con la nullità o anche solo, con altrettale chiarezza, da altra sanzione gestionale o amministrativa , sempre che se ne possa predicare la portata di nullità virtuale civilistica ex articolo 1418 c.c. , comma 1 e la ratio analogamente protettiva del contraente o parte beneficiaria, ammessa alla stessa scelta di agire o meno per farla valere a proprio vantaggio 28. aggiunge il Collegio che in effetti da Cass. S.U. 28314/2019 si evince, più ampiamente, che va escluso che il possibile conflitto tra la specifica istanza di solidarietà costituita dal regime peculiare delle nullità di protezione e quella che scaturisce dal principio di affidamento, possa trovare una soluzione, stabilendo un criterio di prevalenza applicabile in ogni ipotesi, tenuto conto che la dinamica selettiva è ipotizzabile esclusivamente nelle nullità di protezione , dinamica estranea alla fattispecie mentre le nullità di protezione, come evidenziato da S.U. 26242 del 2014, fondano l'inderogabilità del loro statuto, contrassegnato dall'operatività a vantaggio del cliente, non solo sull'articolo 2 ma anche sull'articolo 3 essendo finalizzate a rimuovere il primo grado dell'asimmetria informativa e sull'articolo 41 cui si aggiunge, per l'intermediazione finanziaria, la tutela del risparmio articolo 47 Cost. . Poiché le nullità di protezione costituiscono, dunque, una diretta attuazione di principi costituzionali, tale qualificazione non è priva di conseguenze in relazione alla concorrente operatività del principio di buona fede come criterio arginante l'uso arbitrario dello strumento di tutela , anch'essa circostanza non problematizzata in questo procedimento 29. in considerazione dell'assenza di un indirizzo in tema di eventuale invalidità della fidejussione prestata da un confidi minore, possibile nullità della stessa per contrarietà a norme imperative, diritto di farla valere anche dal soggetto che vi abbia dato causa, diritto alla conservazione del contratto in capo al soggetto di possibile buona fede che ne chieda in giudizio ed all'opposto il rispetto, anche con applicabilità in via analogica dell' articolo 167 cod. ass. , il Collegio ritiene opportuno la rimessione della presente causa al Primo Presidente affinché lo stesso valuti se le questioni sopra riassunte debbano essere assegnate alle Sezioni Unite. P.Q.M. la Corte rimette la causa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sulle questioni di cui in motivazione.