Il privilegio di cui all’articolo 2752, ultimo comma, c.c. - riferito letteralmente ai “crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale” - va riconosciuto anche al credito regionale da tassa automobilistica, in quanto la norma è suscettibile di interpretazione estensiva e il credito per tributi regionali presenta le caratteristiche necessarie e sufficienti per poterlo considerare alla stregua dei tributi degli enti locali in senso stretto.
Il caso. Una Regione aveva presentato domanda di ammissione al passivo nel fallimento di una s.r.l. di un proprio credito per omesso versamento di tasse automobilistiche da parte della società poi fallita chiedendo il riconoscimento del privilegio ex articolo 2752, comma 3, c.c Sia il giudice delegato che il Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, però, conferivano al credito natura chirografaria, sul presupposto che la norma in questione facesse testuale riferimento alla nozione di “ente locale”, nozione in cui non può essere ricondotto l'ente regionale in quanto l' articolo 2, comma 1, del TUEL definisce quali enti locali i «comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni». La Regione ha quindi promosso ricorso per cassazione. La decisione della Corte. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della Regione, confermando il proprio orientamento e riconoscendo quindi il privilegio di cui all' articolo 2752, ultimo comma, c.c. al credito regionale da tassa automobilistica . La Corte, in primo luogo, sottolinea come sia ormai principio del tutto acquisito che le disposizioni sui privilegi possano, di per sé, tollerare l'eventualità di una interpretazione estensiva in secondo luogo, si afferma che il credito per tributi regionali tra cui rientra quello per tassa automobilistica presenta le caratteristiche necessarie e sufficienti affinché allo stesso possa essere applicato - in via di interpretazione estensiva - il privilegio di cui all' articolo 2752, ultimo comma, c.c. Con riferimento alla portata dell' articolo 2, primo comma, del TUEL , la Corte precisa che lo stesso circoscrive espressamente la sua portata definitoria al solo ambito del testo unico degli enti locali, con la conseguenza che la definizione di ente locale ivi contenuta non può valere per ognuna delle disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico in cui compare la predetta locuzione. Viene quindi cassato il decreto impugnato e la Corte, decidendo nel merito, riconosce il privilegio invocato dalla Regione.
Presidente Ferro – Relatore Dolmetta Fatti di causa 1. - La Regione Veneto ha presentato domanda di insinuazione in via di privilegio ex articolo 2752 c.c. , comma 3, nel fallimento della s.r.l. … . A base della richiesta ha posto il credito derivante dall'omesso versamento di tasse automobilistiche da parte della società poi fallita. 2. - Il giudice delegato ha invece ammesso il credito al chirografo. 3. - Al provvedimento ha fatto seguito l'opposizione L. Fall., ex articolo 98 s., da parte della Regione. Il Tribunale di Vicenza, investito della questione, ha rigettato l'opposizione con decreto depositato in data 21 gennaio 2020. 4. - Dichiarato di porsi in consapevole dissenso rispetto alla giurisprudenza di legittimità , che riconosce il privilegio ex articolo 2752 c.c. , u.c., al credito da omesso versamento di della tassa automobilistica, la pronuncia ha rilevato che questa norma fa testuale riferimento alla nozione di ente locale in non diversa prospettiva pure richiamando, ha aggiunto, la legge per la finanza locale . Da tale constatazione ha fatto derivare che l'ente regionale non può essere in alcun modo ricondotto entro il relativo ambito normativo, posto che la disposizione dell' articolo 2 TUEL , comma 1, definisce - con disposizione stimata di valenza trasversale nell'ordinamento - quali enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni . Non potrebbe valere al riguardo - anche si precisa - la circostanza che, secondo il testo costituzionale, la Regione è da ritenere ente territoriale . Tra ente territoriale ed ente locale sussiste - si annota - un rapporto tra genere e specie, il primo indicando unicamente quegli enti che hanno carattere esponenziale degli interessi di una data comunità stanziata sul territorio, il secondo gli specifici enti di cui all' articolo 2 TUEL , comma 1 . In proposito, risulta in ogni caso insuperabile - si prosegue la necessità di dare ai termini, specie a quelli che evocano un concetto giuridico altrove puntualmente definito, il loro proprio significato non si tratta di attribuire alla legge un significato più ampio di quello immediatamente desumibile dal suo tenore letterale, ma, piuttosto, di ricomprendervi un caso espressamente non contemplato, attraverso una inammissibile - per la particolarità della materia e difettandone i presupposti - applicazione analogica . Il sillogismo compiuto dalla Suprema Corte - così si viene a concludere - non appare quindi, per il Tribunale, meritevole di seguito . 5. - Avverso questo provvedimento ricorre la Regione Veneto, articolando tre motivi di ricorso e pure sollevando, in linea subordinata, una specifica questione di legittimità costituzionale. Il Fallimento non ha svolto difese nel presente grado del giudizio. Ragioni della decisione 6. - I motivi di ricorso espongono i vizi che qui di seguito vengono riferiti. Primo motivo violazione dell' articolo 2752 c.c. , u.c., dell'articolo 12 preleggi, e dell' articolo 3 Cost. . Il motivo assume che il decreto impugnato ha errato nell'escludere l'ammissibilità di una interpretazione estensiva della norma dell' articolo 2752 c.c. , u.c Secondo motivo violazione dell' articolo 2752 c.c. , u.c., dell' articolo 2745 c.c. , degli articolo 3, 24 e 119 Cost Il motivo assume che il decreto fornisce un'interpretazione dell'articolo 2752 u.c., non conforme alla causa del credito , con conseguente errata applicazione dell' articolo 2745 c.c. . Terzo motivo violazione del D.Lgs. numero 267 del 2000, articolo 2, del D.L. numero 20 del 2011, articolo 13, e degli articolo 5, 114, 119 Cost. . Il motivo riscontra che l'interpretazione della nozione di ente locale, che è fornita nel decreto, è nominalistica, negando la natura dinamica del rinvio alla legge di finanza locale , di cui all' articolo 2752 c.c. . 7. - La questione di legittimità, che viene sollevata in via subordinata, assume che la lettura dell' articolo 2752 c.c. , u.c., che viene effettuata dal decreto impugnato, comporta violazione degli articolo 3, 5, 24, 114 e 119 Cost. , nonché del principio generale di parificazione tra Stato e Regioni in materia tributaria . 8. - I tre motivi del ricorso possono essere esaminati in via unitaria, in ragione della stretta connessione che essi manifestano. 9. - Il ricorso è fondato, con conseguente assorbimento della questione di legittimità costituzionale. 10. - Come segnalato dallo stesso decreto del Tribunale di Vicenza, la Corte si è in più occasioni pronunciata nel senso di riconoscere il privilegio, di cui all' articolo 2752 c.c. , u.c., al credito regionale da tassa automobilistica. Si vedano, in particolare, le decisioni di Cass., 8 settembre 2017, numero 210007 di Cass., 4 ottobre 2019, numero 24836 di Cass., 4 ottobre 2019, numero 24837 . L'orientamento è stato fondato, in particolare, su due ordini di osservazioni una di taglio generale l'altra di taglio invece puntualmente attinente alla questione qui in esame. Il primo ordine di rilievi sottolinea come sia ormai del tutto acquisito che le disposizioni sui privilegi possono, di per sé, tollerare l'eventualità di un'interpretazione estensiva. Nè v'è ragione, pure si aggiunge, per opinare diversamente nei confronti della norma dell' articolo 2752 c.c. , u.c. ma va qui richiamato, almeno in limine, pure che la peculiare attitudine all'interpretazione estensiva di tale norma è stata positivamente sottolineata, in specie, dalla sentenza di Cass. Sezioni Unite, 17 maggio 2010, numero 119 30 . La seconda osservazione è che il credito per tributi regionali tra cui appunto quello da tassa automobilistica presenta le caratteristiche necessarie e sufficienti per potergli predicare per la via dell'interpretazione estensiva - l'applicazione del privilegio di cui alla ridetta norma. In questa ultima direzione si è, in particolare, sottolineato che il privilegio in discorso è volto ad assicurare agli enti la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionale che, di conseguenza, l'espressione legge per la finanza locale , di cui all' articolo 2752 c.c. , lettera, va riferita non a una specifica legge istitutiva della singola imposta, bensì all' atto astrattamente generatore dell'imposizione che, e pure in via corrispondente, nella L. 22 dicembre 2011, numero 214 , articolo 13, comma 13, il riferimento alla legge per la finanza locale si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali le frasi virgolettate sono tratte da Cass., numero 24836/2019 . 11. - A questi argomenti il decreto del Tribunale vicentino oppone, in sequenza, che la norma dell' articolo 2752 c.c. , u.c., fa riferimento agli enti locali che nella definizione di ente locale, di cui all' articolo 2 TUEL , le regioni non compaiano che tale norma, e dunque tale definizione, hanno valenza trasversale sopra, nel numero 4 . Il Collegio ritiene che, per la risoluzione dello specifico problema in esame, non sia corretto assegnare alla disposizione dell' articolo 2 TUEL , comma 1, il peso determinante consegnatole dal decreto e che, anzi, tale disposizione non possieda in proposito un ruolo di qualche rilievo. Lo stesso articolo 2, comma 1, circoscrive espressamente - va rilevato in prima battuta - la sua portata definitoria al solo ambito del testo unico degli enti locali. Sì che la semplice idea di esportare la definizione fuori dai confini, che si è autoassegnata, andrebbe meditata e argomentata con particolare rigore. Soprattutto, anche ad ammettere una generica capacità espansiva di tale definizione, a rilevare non potrebbe comunque essere questa semplice circostanza, quanto semmai il positivo riscontro della sua riferibilità specifica e diretta alla norma dell' articolo 2752 c.c. , u.c Diversamente operando, si viene in realtà a dare vita a una ipostasi quasi che la definizione di ente locale , di cui all'articolo 2, comma 1, avesse - per una qualche sua intrinseca virtù - la forza di valere, e automaticamente, per ognuna delle disposizioni vigenti in cui questo lemma risulta comparire. Per questo proposito della non riferibilità del contenuto della nozione, di cui all'articolo 2, al contesto del privilegio codicistico, cioè è da osservare tuttavia che, nei fatti, la normativa del TUEL e quella di cui all' articolo 2752 c.c. , hanno campi di applicazione e perseguono funzioni tra loro del tutto diversi il testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali articolo 1, comma 1 l' articolo 2752 c.c. , regola il conflitto tra i creditori di un debitore comune e insolvente. La prima legge ha orizzonte di carattere propriamente amministrativo, dunque la seconda appartiene alla sfera caratteristica del diritto privato. 12. - Oppone ancora il Tribunale vicentino che quella predicata da questa Corte per la materia dell' articolo 2752 c.c. , non è un'applicazione in via di interpretazione estensiva, ma un'applicazione analogica. Un conto è la nozione di ente territoriale - si segnala -, un altro quella di ente locale tra le due nozioni corre un semplice nesso di genere a specie cfr. sempre nel numero 4 . In proposito, va tuttavia notato che i comuni e le province che sono gli enti presi in testuale considerazione dalla norma dell' articolo 2752 c.c. , u.c. oltre allo Stato condividono con gli enti regionali la natura di enti territoriali , che è loro conferita dal disposto dell' articolo 114 Cost. . Nè può essere dubbio - vista appunto l'indicazione di fonte costituzionale - che quella di territoriale sia la connotazione primaria di tutti e tre gli enti in questione. Sicché, per potere ritenere non rilevante questa comune - e fondamentale - appartenenza, occorrerebbe individuare un aspetto di località che sia presente sia nelle province che nei comuni e che, per contro, manchi proprio nelle regioni. Soprattutto, occorrerebbe individuare un aspetto che, oltre a possedere l'indicata caratteristica, frapponga specifici e insuperabili ostacoli alla considerazione unitaria delle regioni con le province e i comuni in relazione al particolare contesto di cui all' articolo 2752 c.c. , u.c Un simile aspetto, per la verità, non appare sussistente. Per questo riguardo non è senza significato, anzi, segnalare che l'equivalenza - per il peculiare contesto normativo dell' articolo 2752 c.c. , u.c. - tra le espressioni tributi locali e tributi legati alla finanza degli enti territoriali si trova riscontrata dalla sentenza di Cass. Sezioni Unite, numero 11930 del 2010 cfr. p. 13 s. . Questa stessa pronuncia pure ricorda, d'altro canto, che nella relazione del Guardasigilli al codice civile si legge che l'estensione ai tributi degli enti locali del privilegio generale previsto per i tributi diretti dello Stato è stata determinata dall'esigenza di porre in armonia il sistema del codice con la legge della finanza locale e allora va anche rammentato che, se l'istituzione delle province e dei comuni è per gran tratto di tempo anteriore all'emanazione del codice civile 1942, l'istituzione dell'ente regionale avviene invece solo con la promulgazione della Costituzione repubblicana . 13. - In conclusione, va cassato il decreto impugnato. Non si rappresenta la necessità di ulteriori accertamenti in fatto perciò la Corte può decidere la causa nel merito riconoscendo il privilegio invocato dalla Regione Veneto. Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce al credito della Regione Veneto, di cui in motivazione, il privilegio previsto dall 'articolo 2752 c.c ., u.c., così ammesso al passivo del fallimento. Condanna il Fallimento convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di merito, in Euro 1.000,00 e, per il giudizio di legittimità, in Euro 2.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi , oltre in ogni caso accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.