Multa illegittima se non è provata l’affidabilità dell’autovelox

Vittoria per un automobilista. Accolta l’obiezione del suo legale in merito alla mancanza di prove cartacee su omologazione e taratura dell’apparecchio.

Spetta alla Pubblica Amministrazione dimostrare l’affidabilità dell’autovelox, mettendo sul tavolo prove cartacee in merito a tarature e revisioni dell’apparecchiatura. Senza quella documentazione, difatti, l’automobilista può ottenere la cancellazione della multa. Eccesso di velocità dell’automobilista. All’automobilista – Ugo, nome di fantasia – arrivano, a stretto giro di posta, prima un verbale con annessa pesante sanzione pecuniaria per eccesso di velocità e poi un’ingiunzione dalla Prefettura. A certificarne il comportamento irregolare alla guida è stato un autovelox. Ma proprio l’affidabilità dell’apparecchiatura – e quindi del dato da essa registrato – viene messa in discussione dal legale dell’automobilista. In particolare, dinanzi al Giudice di pace, l’avvocato sostiene «l’illegittimità del verbale» per «carenza di prova» in merito ad «omologazione e periodica taratura dell’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento dell’infrazione». Chiaro l’obiettivo del legale porre in dubbio l’attendibilità dell’autovelox ed ottenere, di conseguenza, «la nullità dell’accertamento contenuto nel verbale». Attendibilità dell’apparecchio. Il magistrato osserva, innanzitutto, che «gli autovelox, costituenti apparecchiature di delicata rilevazione di illeciti amministrativi fonte di irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessorie – cioè sottrazione di punti dalla patente –, sono strumenti la cui precisione ed affidabilità devono essere in ogni momento garantite dalle autorità che li utilizzano», e quindi «per garantire la correttezza delle relative misure, tali apparecchi devono essere periodicamente tarati». Detto in parole povere, «l’onere della prova circa il corretto funzionamento corretto delle apparecchiature di rilevamento» grava sulla pubblica amministrazione, anche tenendo presente che, come stabilito dalla Corte Costituzionale, «tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura». E quest’ultimo passaggio è fondamentale poiché «omologazione e taratura conferiscono affidabilità alle prestazioni dell’autovelox». In questa vicenda, invece, osserva il Giudice di pace, la pubblica amministrazione non ha presentato «documentazione adeguata» circa «le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura» dell’apparecchio, e «non potendo verificarsi la taratura iniziale e quella periodica, né esaminarsi il certificato di verifica periodica, anche se effettuato presso il costruttore dell’apparecchio», allora «non può dirsi raggiunta la prova della fondatezza dell’accertamento della contestata violazione, così come misurata dall’autovelox». Ciò significa vittoria in primo grado per l’automobilista, che vede annullata, almeno per ora, la multa per eccesso di velocità.  

Giudice Conforto Fatto Con ricorso regolarmente depositato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione in epigrafe indicata della Prefettura di Roma, relativa ad un presupposto verbale con cui veniva irrogata una sanzione pecuniaria per la violazione dell'articolo 142, comma 9, del codice della strada. Le censure di parte ricorrente si articolavano su vari motivi, tra cui vizi propri dell'ordinanza difetto di motivazione e vizi derivati dal verbale, quali l'illegittimità per carenza di prova dell'omologazione e della periodica taratura dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento dell'infrazione di eccesso di velocità. La Prefettura di Roma, a cui veniva regolarmente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, non si costituiva in giudizio e se ne dichiara la contumacia. All'udienza del 21.07.2021, parte ricorrente insisteva in ricorso il giudice decideva la causa, leggendo il dispositivo. Diritto I. Con uno dei motivi di ricorso, parte ricorrente ha sostenuto la nullità dell'accertamento contenuto nel verbale presupposto all'ordinanza impugnata per inattendibilità dell'apparecchiatura utilizzata. La censura deve essere adeguatamente esaminata, in virtù della documentazione prodotta e delle considerazioni portate all'attenzione di questo giudicante. Gli autovelox e altri apparati similari, costituenti apparecchiature di delicata rilevazione di illeciti amministrativi fonti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessorie sottrazione di punti alla patente, con il conseguente rischio di sospensione/ritiro della stessa sono strumenti la cui precisione ed affidabilità devono essere in ogni momento garantite dalle autorità che li utilizzano. Tali apparecchi ricadono nell'ambito della c.d. metrologia legale e, per garantire la correttezza delle relative misure, devono essere periodicamente tarati. L'orientamento della Suprema Corte in materia insegna che la contestazione dell'idoneità della fonte di prova in sede d'opposizione ai sensi dell'articolo 205 cod. strada sottopone la p.a. all'onere di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile e la rilevazione” Cass., sez. I, 22 giugno 2001, numero 8515 . La S.C. aveva così cassato per omessa motivazione la sentenza che, su specifica opposizione a riguardo, aveva affermato la correttezza dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento, benché non fosse stata disposta l'esibizione della documentazione relativa alle caratteristiche dello strumento e sul verbale d'accertamento vi fosse mera attestazione del regolare funzionamento dello stesso. Dunque l'onere della prova circa il funzionamento corretto/scorretto delle apparecchiature di rilevamento non grava sul ricorrente bensì sul resistente, in omaggio al più generale principio processuale secondo il quale chi propone opposizione all'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa - ai sensi della l. numero 689 del 1981 - assume la veste di convenuto in senso sostanziale, in quanto resiste alla pretesa della p.a. autrice del provvedimento opposto, e pertanto, al fine dell'accoglimento dell'opposizione, è sufficiente che non emerga prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria, in applicazione dei principi civilistici sull'onere della prova. Per costante giurisprudenza, con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato articolo 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta” Cassazione civile, sez. I, 26 maggio 1999, numero 5095 . Di recente, la Corte Costituzionale, con sentenza numero 113 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 Nuovo codice della strada , nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”. Nell'occasione, il Giudice della legge ha richiamato l'articolo 142, comma 6, del d.lgs. numero 285 del 1992, il quale prevede che Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, [ ] nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento . Ha affermato che detta soluzione normativa si giustifica per la peculiarità della fattispecie concreta che - allo stato attuale della tecnologia - rende impossibile o sproporzionatamente oneroso riprodurre l'accertamento dell'eccesso di velocità in caso di sua contestazione. È evidente che, al fine di dare effettività ai meccanismi repressivi delle infrazioni ai limiti di velocità, la disposizione realizza in modo non implausibile e non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. È vero infatti che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare - onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell'accertamento - il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo. In definitiva, secondo la Corte il bilanciamento realizzato dall'articolo 142 del codice della strada ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d'essere. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate. In definitiva, se il giudizio di ragionevolezza della Corte, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti sentenza numero 1130 del 1988 e se la prescrizione dell'articolo 142, comma 6, del codice della strada nella sua astratta formulazione risulta immune dai richiamati vizi di proporzionalità, la prescrizione dell'articolo 45 del medesimo codice, come costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento. Il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente articolo 142, comma 6, del codice della strada trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull'articolo 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica. Per tale ragione, l'articolo 45, comma 6, del d.lgs. numero 285 del 1992 - come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione - è stato dichiarato incostituzionale in riferimento all'articolo 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Nel caso di specie, in applicazione dei superiori principi, va concluso che, in assenza di adeguata documentazione da parte dell'amministrazione resistente, non potendo verificarsi la taratura iniziale e quella periodica, né esaminarsi il certificato di verifica periodica sia pure effettuato presso il costruttore dell'apparecchio, non può dirsi raggiunta la prova della fondatezza dell'accertamento della contestata violazione, così come misurata. La fondatezza di questo motivo di ricorso comporta l'accoglimento dello stesso, con assorbimento degli altri motivi. II. In considerazione della particolarità, della complessità e della opinabilità delle argomentazioni giuridiche oggetto della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Roma, nella persona della dott.ssa Carla Conforto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 28531/20 R.G., così provvede accoglie l'opposizione, e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata ed il presupposto verbale di contestazione spese compensate.