L’avviso orale adottato dal Questore non può giustificare il diniego di rilascio di una nuova patente di guida per mancanza dei requisiti morali, ai sensi dell’articolo 120 c.d.s., quando sia decorso il triennio dalla revoca della precedente patente. Per l’effetto, in tali circostanze, non sussiste l’elemento ostativo al rilascio di un nuovo titolo abilitativo alla guida.
Lo ha stabilito la II Sezione Civile del Tribunale di Bologna, con l'ordinanza del 24 giugno 2021. Il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida. Con ricorso ex articolo 702- bis c.p.c., un uomo impugnava il provvedimento notificatogli nell'agosto 2019 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT , Ufficio della Motorizzazione, col quale era stato disposto il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto dal medesimo, stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all' articolo 120, comma 1, c.d.s. . Per l'effetto, l'uomo non veniva ammesso alla relativa prova pratica, nonostante avesse aveva superato l'esame teorico per conseguire la patente di guida B. Il quadro normativo. L' articolo 120, d.lgs. numero 285/1992 c.d.s. è stato plurime volte modificato, da ultimo con interventi normativi del 2009, 2010, 2011. Finanche l'importo delle sanzioni, di cui al comma 6, è stato modificato, e più precisamente nel 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. Inoltre, il medesimo articolo 120 c.d.s. è stato colpito da diverse pronunce di illegittimità costituzionale. Per l'effetto, il Tribunale ha provveduto ad individuare il testo, vigente al tempo dell'emissione del provvedimento di diniego impugnato, nel seguente «articolo 120 Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 . 1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, numero 1423 , ad eccezione di quella di cui all' articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, numero 575 , le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309 , fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a , e 75-bis, comma 1, lettera f , del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a , del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990 , se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. 4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l' adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2. […]». L'elemento ostativo al rilascio della patente di guida. Ciò che ha ostacolato il rilascio della patente, in relazione alla quale il Ministero convenuto ha emesso il diniego di ammissione alla prova di guida, è stato documentato in corso di causa, e non era stato portato a conoscenza dell'interessato in occasione della notifica del provvedimento emesso il 2 agosto 2019. In particolare, con sentenza di patteggiamento resa nel 2010, il Tribunale di Reggio Emilia, in relazione al reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti articolo 73, comma 5, d.P.R. numero 309/1990 , applicava al medesimo ricorrente ventiseienne al tempo della commissione del fatto la pena di mesi 8 di reclusione e di euro 2.000,00 di multa, concedendo la sospensione condizionale della pena. Inoltre, nel 2011, l'uomo era stato segnalato alla locale Prefettura poiché sorpreso alla guida di autoveicolo sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, motivo per cui veniva in seguito disposta la sospensione della patente di guida per mesi otto. Per l'effetto, nel giugno 2011 gli veniva notificato un avviso orale emesso dal Questore. Con decreto del 2013 il Prefetto di Reggio Emilia aveva disposto, sempre nei confronti del ricorrente, ai sensi dell' articolo 120, commi 1 e 2, c.d.s. , ed in relazione all'articolo 3, d.lgs. numero 159/2011, la revoca della patente di guida con divieto, ai sensi dell'articolo 120, comma 3. c.d.s, di conseguire una nuova patente di guida per il periodo di tre anni dalla notifica del provvedimento. La revoca della patente di guida ha trovato fondamento nell'adozione dell'avviso orale, qualificato come misura di prevenzione personale. Nel maggio 2019 il ricorrente aveva richiesto di conseguire una nuova patente di guida di categoria B, sostenendo con esito positivo l'esame di teoria quiz informatizzato , e nell'agosto 2019 il l'Ufficio della Motorizzazione aveva emesso il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all' articolo 120, comma 1, c.d.s. , con conseguente non ammissione alla relativa prova pratica. L'inquadramento del Tribunale. Il Tribunale ha osservato che, nel caso di specie, non si discute di diniego del rilascio di una patente di guida per effetto della constatazione dell'insussistenza originaria dei requisiti morali articolo 120, comma 1, c.d.s. , bensì del diniego del rilascio di una nuova patente di guida dopo la revoca dell'originario titolo abilitativo per la sopravvenuta insussistenza dei requisiti morali articolo 120, comma 3, c.d.s. . La tesi difensiva. Il ricorrente ha sostenuto l'infondatezza del provvedimento di diniego per insussistenza di motivo ostativo, non potendo valere come tale l'adozione dell'avviso orale del 2011. La linea difensiva del Ministero. Secondo la linea difensiva seguita dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del MIT, poiché l'avviso orale è ora considerato, in base al d.lgs. numero 159/2011, una misura di prevenzione personale sia pur applicata dal Questore e dunque idonea a produrre l'effetto preclusivo di cui all' articolo 120, commi 1 e 2, c.d.s. , e poiché l'uomo non ha mai chiesto la revoca dell'avviso orale adottato dal Questore e da ritenersi ancora produttivo di effetti, legittimamente è stato emesso il provvedimento recante diniego di rilascio della nuova patente di guida per insussistenza dei requisiti morali. Tuttavia, per il Tribunale, le conclusioni raggiunte dal Ministero non sono condivisibili poiché l'avviso orale a carico del ricorrente era già stato emesso nel maggio 2011, allora nel caso di specie risulta priva di senso, e di oggetto, l'indagine, richiesta dall' articolo 117, comma 1, d.lgs. numero 159/2011 , volta a verificare se sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, tanto più che il predetto decreto legislativo non contiene una autonoma disciplina, e dunque si disinteressa, del “procedimento applicativo” concernente l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'autorità di polizia, ora presentati quali misure personali foglio di via obbligatorio, avviso orale applicate dal Questore ai sensi degli articolo 1-3 del citato d.lgs., ma si limita a individuarne i presupposti, soggettivi e oggettivi, e a definirne il contenuto. L'efficacia temporanea triennale. Poiché si discute della valenza dell'avviso orale in sé considerato ai fini dell' articolo 120 c.d.s. e non del regime applicabile ad altre misure di prevenzione, ai fini della decisione è risultato irrilevante il fatto che alla data del 13 ottobre 2011 non fosse ancora decorso il triennio entro il quale il Questore avrebbe potuto proporre l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all' articolo 3, l. numero 1423/1956 . Ciò che conta, invece, è che l'autorità competente all'adozione dell'avviso orale il Questore aveva già esercitato, e così consumato, il potere ad esso conferito dall' articolo 4, l. numero 1423/1956 , come modificato dall' articolo 5, l. numero 327/1988 . Non vi è dubbio che l'eventuale applicazione di una misura di prevenzione personale dopo il 13 ottobre 2011 avrebbe dovuto essere regolata dalla nuova disciplina introdotta col d.lgs., numero 159/2011 , essendo pacifico che a quella data non era pendente alcuna proposta. Tuttavia, innanzi al Tribunale, si stava discutendo unicamente della natura e degli effetti dell'avviso orale emesso il 24 maggio 2011 sotto il vigore della l. numero 1423/1956 e successive modificazioni. Ulteriormente, il Tribunale ha osservato che l'avviso orale 24 maggio 2011 non costituiva misura di prevenzione Cass., sez. I, numero 7973/2017 , relativa ad avviso orale notificato il 2 dicembre 2009, dunque, a voler seguire la linea difensiva del Ministero convenuto, concernente un caso nel quale, alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. numero 159/2011 , non si era ancora compiuto il triennio entro il quale il Questore poteva proporre l'applicazione di una misura di prevenzione ma la Suprema Corte ha espressamente dichiarato non applicabile nella specie ratione temporis l' articolo 3, del d.lgs. numero 159/2011 , ed era produttivo dell'unico effetto di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, l. numero 1423/1956 , ossia poteva unicamente valere quale presupposto per l'adozione di misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria. Inoltre, quel provvedimento aveva un'efficacia temporanea e, una volta decorso il triennio dalla sua adozione, veniva meno lo stesso interesse del destinatario a chiederne la revoca. L'annullamento del provvedimento di diniego. In conclusione, l'avviso orale adottato nel maggio 2011 dal Questore non poteva giustificare, nell'agosto 2019, il diniego di rilascio di nuova patente di guida per mancanza dei requisiti morali ai sensi dell' articolo 120, comma 3, c.d.s. , tanto più che era decorso il triennio dalla revoca della patente disposta col decreto prefettizio 5 agosto 2013. Ciò è stato ritenuto sufficiente per l'accoglimento del ricorso e per la declaratoria di insussistenza dell'elemento ostativo, posto invece a fondamento del provvedimento 2 agosto 2019 emesso dal MIT. Pertanto, il Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida emesso il 2 agosto 2019 dal MIT, condannandolo alle spese processuali.
Giudice Costanzo Il giudice, analizzati atti e documenti di causa viste le conclusioni del ricorrente “Voglia l'ill.mo Tribunale di Bologna, Giudice Istruttore designato, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta A. In via principale e nel merito 1 Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, notificato al Sig. C. G. in data 02.08.2019, siccome privo di motivazione e comunque totalmente infondato ed illegittimamente emesso, come argomentato in atti. B. In ogni caso 2 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.” viste le conclusioni del convenuto “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile il ricorso ex adverso proposto e in subordine respingerlo in quanto nel merito infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” osserva quanto segue. 1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.comma il signor G. C. ha impugnato il provvedimento 2 agosto 2019 notificatogli il 5 agosto 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio della Motorizzazione di Reggio Emilia. Con detto provvedimento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio della Motorizzazione di Reggio Emilia, visto l' articolo 120, d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285 e successive modificazioni ed integrazioni “vista la comunicazione telematica effettuata dal CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale al Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno in data 31.07.2019, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DM 24 ottobre 2011” comunicazione che il ricorrente ha detto essergli “del tutto ignota” “considerato che la Prefettura di Reggio Emilia, in base alla documentazione in suo possesso relativa al Sig. C. G., ha inserito nel Sistema informativo del Dipartimento dei Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, un ostativo al rilascio allo stesso Sig. C. G. del titolo abilitativo alla guida” visto l'articolo 120, comma 4, d.lgs. cit. che recita “4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” ha disposto il “diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto da C. G., stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 120, comma 1, CdS, come da comunicazione citata in premessa. Conseguentemente lo stesso non è ammesso alla relativa […] prova pratica prevista per la data del 10/08/2019”. In sostanza il ricorrente, che aveva superato l'esame teorico per conseguire la patente di guida B, non è stato ammesso alla prova di guida del 10 agosto 2019. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato “poiché integralmente privo di motivazioni e pertanto palesemente ingiustificato”, riservando ogni difesa e il particolare “il diritto di replica alle eventuali deduzioni/osservazioni che offrirà in comunicazione l'amministrazione resistente”. 2. E' opportuno sin d'ora un primo riferimento al quadro normativo, articolato su più livelli, mutato nel tempo e oggetto di interventi della Corte costituzionale. Nel presente giudizio viene infatti in rilievo, in primo luogo, l' articolo 120, d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285 di seguito, anche, indicato con l'abbreviazione c.d.s. , quale sostituito dalla l. 15 luglio 2009, numero 94, con l'articolo 3, comma 52, lettera a che ha sostituto l'intero articolo 120 c.d.s. e con l'articolo 3, comma 53 disposizione transitoria relativa al solo articolo 120, comma 5, c.d.s. . I primi due commi dell' articolo 120 c.d.s. sono stati poi modificato dalla l. 29 luglio 2010, numero 120, con l'articolo 19, comma 1 a modifica dell' articolo 120, comma 1. c.d.s. e con l'articolo 19, comma 2, lettere a e b a modifica dell' articolo 120, comma 2. c.d.s. . Infine, ulteriori modifiche ai primi due commi dell' articolo 120 c.d.s. sono state apportate dall' articolo 8, comma 1, lettera a e dall'articolo 8, comma 1, lettera b del d.lgs. 18 aprile 2011, numero 59 , entrato in vigore il 15 maggio 2011, il tutto con effetto dal 19 gennaio 2013 così le disposizioni di attuazione di cui all' articolo 28, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2011, numero 59 “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB.” La rubrica dell' articolo 120, c.d.s. recita “Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116”. 2.1. Per effetto dell' articolo 3, comma 52, lettera a , l. 15 luglio 2009, numero 94 , Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, l' articolo 120, c.d.s. è stato sostituito dal seguente “articolo 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 . 1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, numero 1423 , ad eccezione di quella di cui all' articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, numero 575 , le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309 , fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a , del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990 . 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a , del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990 , se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1. 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. 4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000”. La legge 29 luglio 2010, numero 120 , Disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha disposto con l'articolo 19, comma 1 la modifica del comma 1 dell' articolo 120, c.d.s. “1. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo numero 285 del 1992, le parole da nonché fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a , e 75-bis, comma 1, lettera f , del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma “ e ha inoltre disposto con l'articolo 19, comma 2, lettere a e b la modifica del comma 2 dell'articolo 120, cit. “2. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo numero 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni a al primo periodo, le parole al comma 1 sono sostituite dalle seguenti al primo periodo del comma 1 b al secondo periodo, le parole dal medesimo comma 1 sono sostituite dalle seguenti al primo periodo del medesimo comma 1 .” . Il d.lgs. 18 aprile 2011, numero 59 , Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, ha disposto, a decorrere dal 19 gennaio 2013 articolo 28, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2011, numero 59 , con l'articolo 8, comma 1, lettera a , una modifica del comma 1 dell' articolo 120, c.d.s. “1. All' articolo 120 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni a al comma 1, le parole «, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori» sono soppresse […]” e con l'articolo 8, comma 1, lettera b , una modifica del comma 2 dell'articolo 120, cit. “1. All' articolo 120 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni [ ] b al comma 2, le parole «, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori» sono soppresse.” . 2.2. L'importo delle sanzioni di cui all' articolo 120, comma 6, c.d.s. è stato via via modificato nel tempo. Si richiamano il decreto 19 dicembre 2012, il decreto 16 dicembre 2014, il decreto 20 dicembre 2016, il decreto 27 dicembre 2018. Da ultimo, e in data successiva ai fatti per cui è causa, si veda il decreto 31 dicembre 2020. 2.3. L'articolo 120 c.d.s. è stato colpito da diverse pronunce di illegittimità costituzionale. Si richiamano innanzitutto Corte cost., 20 novembre 2013, numero 281 con riguardo all'articolo 120, commi 1 e 2 e Corte cost., 24 gennaio 2018, numero 22 con riguardo all'articolo 120, comma 2 . 2.4. Dunque al tempo dell'emissione del provvedimento di diniego impugnato, e per quanto qui interessa, il testo dei primi cinque commi da leggersi anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale appena richiamate era il seguente “articolo 120 Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 . 1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, numero 1423 , ad eccezione di quella di cui all' articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, numero 575 , le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309 , fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a , e 75-bis, comma 1, lettera f , del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a , del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990 , se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. 4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l' adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2. […]”. 2.5. Successivamente sono intervenute altre decisioni della Corte costituzionale che hanno dichiarato, sotto vari profili, l'illegittimità costituzionale dell' articolo 120, comma 2, c.d.s. Si tratta di Corte cost., 16 gennaio 2020, numero 24 e Corte cost., 6 maggio 2020, numero 99 , cui si accenna di seguito, nel paragrafo 13. 3. Si è costituito, tramite l'Avvocatura dello Stato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di seguito, anche, Ministero che ha prodotto cinque documenti ed ha affermato l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso. In sintesi, quanto al merito, il Ministero ha sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato rilevando che il ricorrente già destinatario dell'avviso orale adottato il 24 maggio 2011 dal Questore di Reggio Emilia questo provvedimento, invero, è stato prodotto dal convenuto solo con la successiva nota scritta, sub docomma 6, unitamente al certificato selettivo del casellario giudiziario, docomma 7 e nei confronti del quale con decreto 5 agosto 2013, notificato il 31 agosto 2013, il Prefetto di Reggio Emilia aveva disposto la revoca della patente di guida ex articolo 120 c.d.s. tale decreto è stato prodotto con la comparsa di risposta, docomma 2 non era in possesso dei requisiti morali necessari ad un nuovo rilascio della patente di guida, ai sensi dell' articolo 120 c.d.s. 4. Entrata in vigore la speciale disciplina processuale conseguente all'emergenza epidemiologica, è stata fissata nuova udienza da svolgersi secondo la modalità della trattazione scritta articolo 83, 7° co., lett. h , d.l. 17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni, in l. 24 aprile 2020, numero 27 in vista della quale le parti hanno depositato nota scritta, nel termine a ciascuna di esse assegnato, con documentazione v., in particolare, i documenti 6 e 7 prodotti dal Ministero . 5. Presa visione della comparsa di risposta e dell'allegata documentazione dell'amministrazione resistente dalle quali emergeva, fra l'altro, che la “comunicazione citata in premessa” all'atto di diniego 2 agosto 2019 era, in sostanza, una comunicazione interna non indirizzata al signor C., ed in effetti a lui mai comunicata né notificata, ma redatta il 31 luglio 2019 trasmessa in via telematica dalla Prefettura di Reggio Emilia all'Ufficio della Motorizzazione di Reggio Emilia e denominata “ostativo bloccante del rilascio” docomma 3 prodotto dal convenuto, seconda facciata il ricorrente ha sviluppato ulteriori argomenti a sostegno della infondatezza del provvedimento di diniego impugnato. Il docomma 3 prodotto dal convenuto si compone di due facciate sulla prima, vi è una annotazione datata 24 settembre 2013 relativa al già citato decreto prefettizio 5 agosto 2013 di revoca della patente sulla seconda, una annotazione datata 31 luglio 2019, prodromica al provvedimento di diniego qui impugnato. 6. In allegato alla propria nota scritta, il Ministero ha prodotto nuovi documenti e ha ribadito l'inammissibilità per omessa impugnazione dell'atto prodromico al diniego di ammissione alla prova di guida e per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'interno e l'infondatezza del ricorso, in quanto, avuto riguardo alla norma di diritto intertemporale di cui all' articolo 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 da leggere in relazione all'articolo 116, comma 1, d.lgs. cit. , nel nuovo regime retto dal d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 l'avviso orale è una misura di prevenzione applicata non dall'autorità giudiziaria, ma dal Questore articolo 3, d.lgs. cit. che assume un autonomo rilievo ed è produttiva di autonomi effetti articolo 66, comma 1, d.lgs. cit. , fra i quali “vi è certamente quello espressamente previsto dall' articolo 120, comma 1, C.d.S. , secondo cui […] “Non possono conseguire la patente di guida… e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, numero 1423…”, che in virtù del riferimento operato dall' articolo 116, comma 1, del d. Lgs. numero 159/2011 le cui disposizioni sono applicabili anche alla presente fattispecie in virtù della disposizione di diritto intertemporale di cui all'articolo 117 comma 1 stesso D. Lgs. numero 159/2017 , debbono intendersi attualmente riferite alle misure di prevenzione come previste e disciplinate dal D. Lgs. numero 159/2017, tra le quali, come pure osservato, l'avviso orale”. 7. Come pacifico in atti, dopo le deduzioni e produzioni fatte dal Ministero con la comparsa di risposta e con i successivi scritti, il provvedimento impugnato diniego di rilascio di nuovo titolo abilitativo alla guida e di ammissione alla prova pratica per conseguire la patente di guida ha quale presupposto unicamente l'avviso orale 24 maggio 2011 del Questore di Reggio Emilia successivo alla sentenza Trib. Reggio Emilia 14 luglio 2010 di applicazione della pena su richiesta delle parti, invero non menzionata nel provvedimento questorile, e di cui si dirà al par. 11 , dunque adottato in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 che ha riformato, fra l'altro, la materia delle misure di prevenzione. Su tale premessa, alla luce della nuova documentazione sottoposta al contraddittorio delle parti prodotta con la nota scritta dal Ministero convenuto e della pronuncia Corte cost., 27 maggio 2020, numero 99 , le parti sono state invitate a prendere posizione sulle questioni concernenti la qualificazione giuridica dell'avviso orale prima e dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 il recente orientamento dei giudici amministrativi in ordine alla limitata rilevanza dell'avviso orale quale misura di prevenzione personale idonea a giustificare il diniego di rilascio di una nuova patente di guida per effetto del venire meno dei requisiti morali articolo 120, d.lgs numero 285/1992 la durata dell'avviso orale, o meglio dei suoi effetti anche in relazione alle altre misure di prevenzione come disciplinate dal d.lgs. numero 2159/2011, cit. l'argomento svolto dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto chiedere la revoca dell'avviso orale, tuttora valido e produttivo di effetti sul tema della revoca de. c.d. mero avviso orale, cfr. anche T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 19 gennaio 2021, numero 427 . E' stata discussa anche Cass., sez. unumero , ord. 19 novembre 2020, numero 26391 . In corso di causa era sembrata possibile una soluzione amichevole, da realizzarsi previa rimozione della c.d. ostatività, segnalata peraltro da un'amministrazione diversa da quella qui convenuta, ma non si è giunti all'esito auspicato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti ribadito di non aver potuto far altro che emettere il diniego all'ammissione alla prova di guida in presenza della comunicazione relativa alla “ostatività” da parte del Prefetto, facente capo al Ministero dell'Interno v. anche la nota 21 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione generale territoriale Nord-Est, in allegato alla nota 22 gennaio 2021 di parte convenuta . Da ultimo, le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe. 8. Ai fini della decisione, non è necessario disporre il mutamento di rito, da sommario a ordinario, come chiesto dal convenuto. Nel corso delle udienze, a trattazione scritta e in presenza, i difensori hanno avuto modo di discutere le questioni rilevanti. 9. L'elemento ostativo al rilascio della patente di guida, in relazione alla quale il Ministero convenuto ha emesso il diniego di ammissione alla prova di guida, è stato documentato in corso di causa e non era stata portato a conoscenza dell'interessato in occasione della notifica del provvedimento emesso il 2 agosto 2019, qui impugnato. E' vero che il provvedimento impugnato, nelle premesse e nella parte dispositiva, fa richiamo alle disposizioni concernenti l'insussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 120, comma 1, c.d.s., ma si tratta di riferimenti del tutto generici, non circostanziati, privi di un concreto aggancio al caso di specie ed in particolare all'avviso orale, risalente a più di nove anni prima e neppure menzionato. Dal documento 3, seconda facciata, prodotto dal Ministero, emerge che la “comunicazione” richiamata nel provvedimento impugnato, e che risulta redatta dalla Prefettura di Reggio Emilia il 31 luglio 2019 sotto il titolo “GESTIONE ARCHIVIO OSTATIVO PATENTI”, oltre a riportare i dati anagrafici del signor C. e gli estremi della patente di cui l'odierno ricorrente era stato in precedenza titolare e che nel 2013 gli è stata revocata omissis , contiene la seguente annotazione “omissis” Nella stessa difesa dell'Avvocatura dello Stato, e sulla falsariga di quanto esposto nella relazione 19 marzo 2020 trasmessa dalla Direzione Generale Territoriale Nord-Est del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla stessa Avvocatura di Stato docomma 1 , detta comunicazione viene presentata come un parere, ad es. a pag. 4 della comparsa di costituzione “la Prefettura ha completato l'istruttoria del procedimento amministrativo per quanto di propria competenza, esprimendo parere sfavorevole al rilascio della patente di guida all'odierno ricorrente” . Come esposto anche dal Ministero nelle proprie difese, detta comunicazione è stata trasmessa in via telematica dal Ministero dell'Interno Prefettura di Reggio Emilia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel quadro dello scambio di informazioni regolato dall' articolo 120, comma 5, c.d.s. e dal decreto interministeriale 24 ottobre 2011 recante “Modalità per l'adeguamento del collegamento telematico tra i sistemi informativi delle Amministrazioni dell'interno e dei trasporti in modo da garantire la trasmissione dei dati necessari al rilascio dei titoli abilitativi alla guida e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca degli stessi” Omissis Nella prima facciata del documento 3 è invece riportata, sempre sotto il titolo “GESTIONE ARCHIVIO OSTATIVO PATENTI”, l'annotazione, datata 24 settembre 2013, relativa alla revoca della patente di guida disposta con decreto prefettizio 5 agosto 2013 in relazione all'articolo 120, c.d.s e all'avviso orale invero non meglio individuato . Nel predetto documento comunicazione – segnalazione fatta dal Ministero dell'Interno al Ministero dei Trasporti cfr. il già citato decreto interministeriale si legge, fra l'altro “omissis”. 10. Quale documento 1, il convenuto ha prodotto la relazione 19 marzo 2020 trasmessa dalla Direzione Generale Territoriale Nord-Est del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Avvocatura di Stato. L'esame di tale documento è utile a comprendere la posizione assunta dal Ministero convenuto peraltro non del tutto coincidente, in punto di diritto, con gli argomenti svolti dall'Avvocatura dello Stato . Nella predetta relazione si legge, fra l'altro “Nell'archivio nazionale ostativo patenti del sistema informativo motorizzazione civile di questo Ministero, esiste la memorizzazione dell'informativa relativa al decreto, numero 1302/13 del 5/8/2013, della Prefettura di Reggio Emilia, di revoca ex articolo 120 CdS, della patente di guida, a seguito della misura della prevenzione dell'avviso orale, notificato per il tramite del Comando Stazione Carabinieri di Toano RE il 31/08/2013. In data 31/05/2019, con istanza numero omissis, il ricorrente presentava richiesta di conseguimento di nuova patente di guida, sostenendo con esito positivo, l'esame di teoria quiz informatizzato in data 04/07/2019, e si prenotava per sostenere la prova di guida in data 10/08/2019. In data 31/07/2019, la Prefettura di Reggio Emilia inseriva nel sistema informativo del Ministero dell'Interno, cooperante con il sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un ostativo bloccante del rilascio DR di qualsivoglia altra patente di guida, a seguito dell'istanza presentata dalla ricorrente per il nuovo conseguimento della patente di categoria B. Quanto sopra dimostra, a supporto di fatto e di diritto, del provvedimento impugnato, che la Prefettura ha completato l'istruttoria del proprio procedimento amministrativo, esprimendo parere sfavorevole al rilascio della patente di guida al ricorrente. Per effetto tecnico e giuridico del predetto diniego telematico la Sezione Motorizzazione Civile di Reggio Emilia emetteva idoneo provvedimento amministrativo numero 178421 del 2/8/2019, regolarmente notificato s.p.m. al ricorrente, in data 5/8/2019, di diniego al rilascio ex DM 24/10/2011 e 120/4 del Codice della Strada , stante la non sussistenza dei requisiti morali. Evidenza vuole come da notizia memorizzata nel sistema informativo motorizzazione civile che la Prefettura di Reggio Emilia ha ritenuto/verificato/riscontrato generalmente attraverso il Casellario Giudiziale e/o la Questura di Rovigo di mantenere l'ostatività della misura di prevenzione dell'avviso orale, diretta ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi. L'avviso orale consiste, essenzialmente, in un invito a cambiare condotta, rivolto in forma orale dal questore ed ha, quanto agli effetti, la sola funzione di costituire presupposto per la richiesta di applicazione delle misure di prevenzione. La persona destinataria del provvedimento di revoca, ex articolo 120 CdS, non può conseguire una nuova patente di guida se non sono trascorsi almeno tre anni. Nel caso di revoca [della patente di guida, numero d.r.] disposta nei confronti di soggetti sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione come per l'avviso orale dovrà essere intervenuto il provvedimento di riabilitazione, idoneo a fare cessare l'effetto interdittivo sulla patente di guida. La riabilitazione viene concessa dalla Corte di Appello, dopo che sono trascorsi almeno tre anni dalla declaratoria della cessazione della misura di prevenzione decreto di revoca con provvedimento del Tribunale Ordinario e non risulta, in tale periodo, la commissione di ulteriori reati o attività sintomatiche di pericolosità dell'istante, talché possono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all' articolo 70 del D.L.vo 159/2011 . Se tutto ciò non è avvenuto, e se in ricorso non è citato l'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, presumibilmente il ricorrente non è ancora in possesso dei requisiti morali, ex articolo 120 CdS, e a nulla vale il riferimento al “… DM 24/10/2011 del tutto ignota all'attore … “. Né si è a conoscenza di una soluzione amichevole della controversia da parte ricorrente. Quanto la Prefettura di Reggio Emilia rimuoverà l'ostatività esistente, la Sezione Motorizzazione di Reggio Emilia ammetterà il ricorrente alle prove di esame. […] “ In sintesi, secondo tale relazione, nel caso di specie l'ammissione del ricorrente alla prova pratica dell'esame di guida presuppone necessariamente l'intervenuta riabilitazione quale provvedimento idoneo a far cessare l'effetto interdittivo conseguente alla misura di prevenzione nella specie, l'avviso orale 25 maggio 2011 . 11. I fatti rilevanti ai fini della decisione possono dunque essere così ricostruiti, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti. 11.1. Con sentenza 14 luglio 2010 il Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta delle parti articolo 444 c.p.p. ed in relazione al reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti articolo 73, 5° co., d.p.r. numero 309/1990 commesso il 15 giugno 2010, applica all'odierno ricorrente ventiseienne al tempo della commissione del fatto la pena di mesi 8 di reclusione e di euro 2.000,00 di multa, concedendo la sospensione condizionale della pena la sentenza diviene irrevocabile il 3 marzo 2011 docomma 7, prodotto dal convenuto con la nota scritta . 11.2. Il 24 maggio 2011, su proposta della Compagnia dei Carabinieri di Castelnovo ne' Monti, il Questore di Reggio Emilia, ritenuto sulla base degli “elementi di fatto” costituiti da non meglio specificati precedenti di polizia e penali nel provvedimento si legge “constatato che C. G., gravato da precedenti di polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e per guida sotto l'effetto di stupefacenti, ha riportato condanne e risulta avere assidua frequentazione con soggetti pregiudicati valutato l'ultimo episodio verificatosi il 31 marzo 2011 allorquando C. G. veniva segnalato alla locale Prefettura da militari della Stazione Carabinieri di Toano RE in quanto sorpreso alla guida di autoveicolo sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, motivo per cui veniva successivamente disposta la sospensione della patente di guida per mesi otto [su tale fatto non si ha alcuna documentazione in atti nel certificato del casellario giudiziale 27 luglio 2019, prodotto dal convenuto come docomma 7, è menzionata unicamente la già citata sentenza Trib. Reggio Emilia, 14 luglio 2010, numero d.r.] ” che l'odierno ricorrente sia “abitualmente dedito a traffici delittuosi” e che pertanto non residuino dubbi circa la sua “inquadrabilità nel novero delle persone indicate nelle categorie di cui all' articolo 1 della legge 27.12.1956 numero 1423 ”, emette avviso orale e dunque “avvisa” l'odierno ricorrente “di tenere una condotta conforme alla legge” docomma 6 prodotto dal convenuto . Il provvedimento è adottato ai sensi dell' articolo 4, l. 27 dicembre 1956, numero 1423 , quale sostituito dall' articolo 5, l. 3 agosto 1988, numero 327 …Omissis “ articolo 5 . 1 . Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, numero 1423 , è sostituito dai seguenti L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa. / Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica. / La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto. L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo “. Col predetto avviso orale, l'odierno ricorrente “viene al tempo stesso informato che se nonostante il presente atto non cambierà condotta, potrà essere proposto per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956 numero 1423 e successive modifiche. Il medesimo viene altresì reso edotto che ha facoltà, con istanza motivata, di chiedere in qualsiasi momento la revoca del presente “Avviso orale” al Questore della Provincia di Reggio Emilia che provvede nei 60 giorni successivi. Decorso detto termine senza che il Questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Reggio Emilia o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, con le modalità previste dalla Legge 1034/71 ”. 11.3. L'avviso orale emesso dal Questore viene notificato l'11 giugno 2011. 11.4. Il 13 ottobre 2011 entra in vigore il d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, numero 136 ”. La novella disciplina ora l'avviso orale all'articolo 3, d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159, nel quadro delle “misure di prevenzione personali applicate dal questore” così il capo I, del titolo I, “Le misure di prevenzione personali” del libro I, “Le misure di prevenzione”, di cui al citato d.lgs. numero 159/2011 . 11 .5. Con decreto 5 agosto 2013 numero prot. 1302/13 il Prefetto di Reggio Emilia dispone nei confronti dell'odierno ricorrente, ai sensi dell' articolo 120, commi 1 e 2, c.d.s. ed in relazione all'articolo 3, d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159, la revoca della patente di guida con divieto, ai sensi dell'articolo 120, comma 3. c.d.s, di conseguire una nuova patente di guida per il periodo di tre anni dalla notifica del provvedimento docomma 2 prodotto in allegato alla comparsa di risposta del convenuto . Come si desume con chiarezza dalla motivazione del decreto 5 agosto 213, la revoca della patente di guida trova fondamento nell'adozione dell'avviso orale, qualificato come misura di prevenzione personale “Vista la nota […] del 27 giugno 2013 […] con cui si comunica che il Questore di Reggio Emilia in data 24.05.2011 ha adottato […] la misura di prevenzione personale dell'Avviso Orale e si richiede l'emissione di un decreto di revoca di tutte le patenti di guida del sopra nominato Considerato che la predetta misura di sicurezza [rectius, di prevenzione, numero d.r.] costituisce, ai sensi dell'articolo 120, commi primo e secondo del CDS, una delle condizioni soggettive per le quali, se intervenute in data successiva al rilascio della patente, il Prefetto deve provvedere alla revoca dei documenti di guida in possesso della persona destinataria delle misure stesse Rilevato che il prenominato risulta titolare della patente di guida. Visto l' articolo 116 del D.Lgs. numero 159 del 06 settembre 2011 contenente disposizioni transitorie e di coordinamento sulle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare e che statuisce che i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, numero 1423, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto Visto l' articolo 120 del vigente Codice della Strada , nonché l' articolo 3 del citato D. Lgs. numero 159/11 DISPONE la revoca di tutte le patenti in possesso del Sig. C. G Il divieto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 120 del CDS, di conseguire una nuova patente di guida per il periodo di tre anni a decorrere dalla notifica del presente provvedimento. […] Ai sensi dell' articolo 120 comma 4 del C.d.S. è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento in alternativa è ammesso ricorso al TAR dell'Emilia Romagna sempre dalla stessa data ed entro 60 giorni”. 11.6. Il decreto di revoca della patente di guida viene notificato il 31 agosto 2013 e non è impugnato. 11.7. Il 31 maggio 2019, con istanza numero omissis deve ritenersi indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , il ricorrente chiede di conseguire una nuova patente di guida di categoria B. 11.8. Il 4 luglio 2019 il ricorrente sostiene con esito positivo l'esame di teoria quiz informatizzato e si prenota per la prova di guida del 10 agosto 2019. 11.9. Il 31 luglio 2019 la Prefettura di Reggio Emilia inserisce nel sistema informativo del Ministero dell'Interno, cooperante con il sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un ostativo bloccante del rilascio DR di qualsivoglia altra patente di guida, relativo all'istanza di conseguimento di una nuova patente di guida categoria B presentata dal ricorrente si tratta della già citata segnalazione, o comunicazione, prodotta dal Ministero come docomma 3, seconda facciata . 11.10. Il 2 agosto 2019 il l'Ufficio della Motorizzazione di Reggio Emilia, visti il decreto interministeriale 24 ottobre 2011 e l'articolo 120, c.d.s. , emette il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida “stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 120, comma 1. CdS, come da comunicazione citata in premessa. Conseguentemente lo stesso non è ammesso alla relativa prova pratica prevista per la data del 10/08/2019”. 12. Come già osservato, non risulta che il decreto prefettizio 5 agosto 2013 di revoca della patente, emesso per il solo fatto dell'avvenuta adozione dell'avviso orale 24 maggio 2011 “il Prefetto deve provvedere alla revoca” , sia stato impugnato. 13. In tema di revoca della patente per sopravvenuto venir meno dei c.d. requisiti morali, si richiamano le più recenti sentenze che hanno ravvisato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell' articolo 120, c.d.s. Corte cost., 9 febbraio 2018, numero 22 , secondo cui è illegittimo l' articolo 120, comma 2, c.d.s. , come sostituito dall' articolo 3, comma 52, lettera a , l. 15 luglio 2009, numero 94 , nella parte in cui – in ipotesi di condanna per reati di cui agli articolo 73 e 74 , d.p.r. 9 ottobre 1990, numero 309, t.u. stupefacenti , che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto provvede – invece che può provvedere – alla revoca della patente Corte cost., 20 febbraio 2020, numero 24 , secondo cui è illegittimo l' articolo 120, comma 2, c.d.s. , come sostituito dall' articolo 3, comma 52, lettera a , l. 15 luglio 2009, numero 94 , e come modificato dall' articolo 19, comma 2, lettere a e b , l. 29 luglio 2010, numero 120 e dall' articolo 8, comma 1, lettera b , d.lgs. 18 aprile 2011, numero 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida , nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale Corte cost., 27 maggio 2020, numero 99 , secondo cui è illegittimo l' articolo 120, comma 2, c.d.s. , come sostituito dall' articolo 3, comma 52, lettera a , l. 15 luglio 2009, numero 94 , e come modificato dall' articolo 19, comma 2, lettere a e b , l. 29 luglio 2010, numero 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale e dall' articolo 8, comma 1, lettera b , d.lgs. 18 aprile 2011, numero 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida , nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 . 14. Sulla differenza tra diniego del rilascio di «una nuova patente di guida» prima del decorso del triennio articolo 120, comma 3, c.d.s. e provvedimento di revoca della patente adottato nei confronti del soggetto che ne era in precedenza titolare, in ragione della sua sottoposizione a misura di prevenzione articolo 120, comma 2, c.d.s. , si veda la motivazione di Corte cost., 27 maggio 2020 numero 99 , par. 3. Il Tribunale ordinario Reggio Calabria aveva dubitato della legittimità costituzionale, per contrasto con gli articolo 3 e 27 Cost. , anche del comma 3 dell' articolo 120 c.d.s. “nella parte in cui prevede […] che “La persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni” anche nel caso in cui sopravvenga, prima dello scadere dei tre anni, un provvedimento giurisdizionale dichiarativo della cessazione dello stato di pericolosità del medesimo soggetto”. Corte cost., 27 maggio 2020 numero 99 ha però dichiarato “la manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della seconda questione sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, avente ad oggetto il comma 3 dell' articolo 120 cod. strada . E ciò in quanto i giudizi a quibus hanno ad oggetto non un provvedimento di diniego del rilascio di «una nuova patente di guida» prima del decorso del triennio da detta norma previsto, bensì, a monte, un provvedimento di revoca della patente adottato nei confronti del soggetto che ne era in precedenza titolare, in ragione della sua sottoposizione a misura di prevenzione. Fattispecie, quest'ultima, cui unicamente, appunto, si rivolgono le censure dei ricorrenti per il profilo dell'automatismo di detta revoca.” 15. La questione sottoposta all'esame di Corte cost., 9 aprile 2019, numero 80 riguardava invece non la revoca articolo 120, comma 2, c.d.s. , ma il diniego del rilascio di una patente di guida articolo 120, comma 1, c.d.s. in relazione ad una condanna per reati di cessione e commercializzazione illecita di stupefacenti intervenuta prima dell'entrata in vigore del testo dei commi 1 e 2 dell' articolo 120, d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285 Nuovo codice della strada , come sostituito dall' articolo 3, comma 52, lettera a , della legge 15 luglio 2009, numero 94 . In primo luogo, la Corte ha escluso la natura sostanzialmente sanzionatoria della non conseguibilità della patente, in ragione di subite condanne per reati in materia di stupefacenti, osservando che “In conformità a quanto già ritenuto, con specifico riguardo alla revoca della patente, nella citata sentenza numero 22 del 2018 in consonanza con la ivi richiamata giurisprudenza del giudice della nomofilachia , anche il diniego di rilascio del titolo di guida non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza originaria o sopravvenuta dei «requisiti morali» prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione. Esclusa così in radice la natura sanzionatoria, o comunque afflittiva, della condizione ostativa sub comma 1 dell' articolo 120 cod. strada , risulta non pertinente l'evocazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sui criteri per l'attribuibilità di natura sostanzialmente penale a “sanzioni” non formalmente tali. Mentre – nella logica appunto non punitiva ma individuativa delle condizioni soggettive ostative al conseguimento o al mantenimento del permesso di guida che ispira la novella del 2009 – il diniego della patente anche per reati, in materia di stupefacenti, commessi anteriormente alla entrata in vigore della disposizione censurata, attiene al piano degli effetti riconducibili all'applicazione ratione temporis della norma stessa.” In secondo luogo, la Corte ha ritenuto infondata “la successiva questione relativa al cosiddetto “automatismo” del diniego di rilascio della patente a «persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309 »“. Secondo la Corte, “3.2 .1.– Le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera della ricordata sentenza numero 22 del 2018 – e, cioè, per un verso, la contraddittorietà dell'automatismo di tale revoca «rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell'articolo 85 del d.P.R. numero 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione “può disporre”» e, per altro verso, la «indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida» a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti – non sono […] neppure analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo. E ciò in quanto tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa di un provvedimento riabilitativo ex articolo 178 e 179 del codice penale , che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. 3.2.2.– Il censurato comma 1 dell' articolo 120 cod. strada non viola pertanto, sotto alcun profilo, l' articolo 3 Cost. , né gli articolo 25 e 111 Cost. questi ultimi solo genericamente, peraltro, evocati mentre non pertinente è, infine, il parametro dell' articolo 16 Cost. , poiché la libertà di circolare non comporta, di per sé, il diritto di guidare veicoli a motore sentenze numero 6 del 1962 e numero 274 del 2016 .”. 16. E' opportuno allora rilevare che nel caso di specie a non si discute di diniego del rilascio di una patente di guida per effetto della constatazione dell'insussistenza originaria dei requisiti morali articolo 120, comma 1, c.d.s. , ma del diniego del rilascio di una nuova patente di guida dopo la revoca dell'originario titolo abilitativo per la sopravvenuta insussistenza dei requisiti morali articolo 120, comma 3, c.d.s. b a quanto risulta dalla documentazione acquisita e dalle difese svolte dal convenuto nel presente giudizio, il diniego emesso il 2 agosto 2019 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio della Motorizzazione di Reggio Emilia trova fondamento esclusivo nella ritenuta persistenza degli effetti ostativi conseguenti all'avviso orale adottato il 24 maggio 2011 dal Questore di Reggio Emilia e che già aveva dato causa al decreto prefettizio di revoca della patente in assenza di successiva riabilitazione, che l'interessato può richiedere, di regola, “dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale” articolo 70, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , ed è intesa dal Ministero convenuto quale unico provvedimento “idoneo a fare cessare l'effetto interdittivo sulla patente di guida” così si legge nella già citata relazione 19 marzo 2020, docomma 1 prodotto dal convenuto . In altri termini, la stessa amministrazione convenuta, responsabile del diniego opposto poco importa che il provvedimento sia stato emesso sulla base della comunicazione fatta dal Ministero dell'Interno , dichiara di non aver preso in autonoma considerazione la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata nove anni prima, ma di aver negato l'ammissione alla prova pratica dell'esame di guida per il solo “effetto tecnico e giuridico” del “diniego telematico” comunicato dalla Prefettura di Reggio Emilia, ossia del fatto che la Prefettura aveva “ come da notizia memorizzata nel sistema informativo motorizzazione civile […] ritenuto/verificato/riscontrato […] di mantenere l'ostatività della misura di prevenzione dell'avviso orale, diretta ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi”. Si rimanda sul punto alla già citata relazione 19 marzo 2020. L'Avvocatura dello Stato, che difende il Ministero convenuto, ha invece osservato che il ricorrente potrebbe essere ammesso a sostenere la prova pratica di guida dopo aver chiesto e ottenuto la revoca dell'avviso orale da parte del Questore. 17. Non si ha evidenza di un provvedimento di sospensione della patente di guida del ricorrente, in relazione all'episodio del 30 marzo 2011 guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti menzionato dal Questore di Reggio Emilia nell'avviso orale 24 maggio 2011, né di una pronuncia di condanna per quell'episodio. Ad ogni modo, il diniego qui impugnato non fa alcun riferimento ad un simile fatto. 18. Come già evidenziato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego al rilascio della patente di guida, e conseguente non ammissione alla prova pratica dell'esame di guida cfr. articolo 129 c.d.s. per insussistenza dei requisiti morali previsti dall' articolo 120, c.d.s. 19. Sostiene il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, una volta segnalato dal Ministero dell'Interno Prefettura di Reggio Emilia il fatto ostativo al nuovo rilascio della patente di guida, ossia l'avviso orale emesso nel 2011 dal Questore di Reggio Emilia nei confronti del signor C., il provvedimento di diniego aveva carattere vincolato, nel senso che la Motorizzazione civile di Reggio Emilia “non ha potuto che prendere atto di tale valutazione negativa espressa dal Prefetto di Reggio Emilia, peraltro pienamente aderente al dettato normativo, e di conseguenza ha emanato il provvedimento ex adverso […] impugnato”. 20. Non è sorta discussione tra le parti in ordine alla giurisdizione. Le parti concordano sul fatto che nel caso di specie si fa questione di diritti soggettivi e che dunque vi è giurisdizione del giudice ordinario. Con specifico riferimento all'ipotesi di diniego del rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, c.d.s., si veda ora ora Cass., sez. unumero , ord. 13 dicembre 2019, numero 32977 , pronunciata in sede di conflitto di giurisdizione. In tema di impugnazione del diniego di rilascio per insussistenza dei requisiti morali desumibile dall'essere stato, l'interessato, destinatario di un avviso orale emesso nel 2014, si veda T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 8 gennaio 2020, numero 86 , cui si rimanda anche per altre richiami giurisprudenziali. Con riferimento alla diversa ipotesi di revoca della patente disposta nei confronti di persona sottoposta a misura di prevenzione, si veda Cass., sez. unumero , 14 maggio 2014, numero 10406 , così massimata “La domanda rivolta a denunciare la illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario” nonché Cass., sez. II, ord. 4 novembre 2010, numero 22491 e Cass., sez. unumero , 6 febbraio 2006, numero 2446 . Da ultimo, di grande rilievo anche perché successiva alla già citata Corte cost., 27 maggio 2020, numero 99 , Cass., sez. unumero , ord. 19 novembre 2020, numero 26391 , concernente un caso di revoca della patente di guida nei confronti di soggetto ritenuto non più in possesso dei requisiti morali di cui all' articolo 120 c.d.s. per essere stato destinatario di un provvedimento di avviso orale emesso il 5 aprile 2021 dal Questore di Napoli, a norma dell' articolo 3, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 non si trattava dunque del c.d. mero avviso orale, ma di un avviso orale con prescrizioni, implicante divieti ai sensi del comma 4 dell'articolo 3, cit. Le Sezioni Unite, all'esito di un'ampia analisi, hanno affermato il seguente principio di diritto “Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 99 del 2020 , dichiarativa della illegittimità costituzionale dell' articolo 120, comma 2, del codice della strada , nella parte in cui dispone che il prefetto provvede , invece che può provvedere , alla revoca della parte di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta come espressione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario”. 21. Il convenuto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso. Nella comparsa di costituzione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sostiene, illustrando il procedimento delineato dal decreto interministeriale 24 ottobre 2011 e facendo altresì richiamo ad un precedente giurisprudenziale Trib. Ancona, ord. 11 luglio 2018, procomma numero 3802/18, docomma 5 , che il ricorrente si è limitato ad impugnare il solo atto finale di diniego del rilascio al titolo abilitativo alla guida, emesso dall'Ufficio della Motorizzazione, “e non dell'atto ad esso presupposto, vale a dire della valutazione espressa dalla Prefettura di Reggio Emilia della esistenza di motivo in tal senso ostativo, avverso il quale non è stata proposta alcuna censura”. Il Ministero adombra inoltre l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, laddove afferma, sempre in comparsa di risposta, che “Inoltre, eventuali censure avverso tale valutazione di ostatività comprese, eventualmente, quelle relative a vizio di motivazione si sarebbero dovute necessariamente rivolgere nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno e specificamente della Prefettura di Reggio Emilia , che tale valutazione ha espresso e che non è stata nemmeno evocata in giudizio, e non nei confronti dell'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti, che rispetto a tale valutazione di ostatività si è limitata a semplicemente recepire nel provvedimento finale la valutazione presupposto espressa dalla Prefettura competente, mediante inserimento di motivo ostativo nel sistema informativo della Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Anche nella nota scritta il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prospettando un difetto di integrazione del contraddittorio, osserva che l'interessato ha “omesso di evocare in giudizio l'Amministrazione sotto tale profilo [quello concernente la mancata produzione del provvedimento di avviso orale in allegato alla comparsa di risposta, numero d.r ] propriamente munita di legittimazione passiva. Tale rilievo si inscrive nella considerazione, che si è già svolta, per cui il procedimento in esame volto al rilascio ovvero al rinnovo del titolo abilitativo alla guida coinvolge due Amministrazioni l'Amministrazione dell'Interno e quella delle Infrastrutture e dei Trasporti e assume struttura bifasica nel cui contesto la prodromica valutazione di ostatività del precedente è compiuta dalla Amministrazione dell'Interno, mentre il provvedimento di rilascio o il diniego del medesimo titolo compete all'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti che conosce della causa ostativa in base a scambio di informativa dal sistema telematico dell'Amministrazione dell'Interno, come pure già illustrato e per cui, anzi, in difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima Amministrazione, dovrebbe ritenersi l'inammissibilità del proposto ricorso si veda ancora l'ordinanza del Tribunale di Ancona del 11.07.2018 già prodotta sub docomma numero 5 ”. 22. Gli argomenti esposti dal convenuto a sostegno delle eccezioni processuali non sono convincenti. Non si ravvisa un provvedimento del Ministero dell'Interno della Prefettura suscettibile di impugnazione ad opera dell'odierno ricorrente. Infatti, l'atto che il convenuto descrive in termini di “valutazione di ostatività” e che in altri passaggi è chiamato parere, pag. 4 comparsa di risposta v. anche la già citata relazione prodotta come docomma 1 non costituisce esercizio di potere autoritativo ma è, in realtà, una mera segnalazione di un dato risultante da archivi, inviata all'amministrazione qui resistente ma mai comunicata al destinatario del diniego di rilascio della patente non ne è fatta chiara menzione neppure nel provvedimento impugnato , la cui acquisizione ha natura e funzione di adempimento istruttorio. Si rimanda al decreto interministeriale 24 ottobre 2011 sullo scambio di informazioni, mediante collegamento telematico, aventi ad oggetto “eventuali motivi ostativi” tra il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Di tale decreto interministeriale si richiama in particolare l'articolo 2 rubricato “Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi” , che al comma 3 tratta della “[…] trasmissione, in via telematica, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle prefetture, delle informazioni concernenti eventuali elementi ostativi al rilascio dei titoli abilitativi alla guida, di cui all'articolo 120, comma 1, entro i due giorni lavorativi precedenti alla data fissata per le relative sedute di esame” e al comma 4 precisa “4. Le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 120 sono relative alle persone che a sono state dichiarate delinquenti abituali, professionali, o per tendenza, salvo che non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione b sono sottoposte a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, numero 1423 , ad eccezione di quella di cui all' articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, numero 575 , ovvero che sono stati sottoposti a tali misure nei tre anni precedenti alla richiesta del titolo abilitativo e per i quali non siano comunque intervenuti provvedimenti di riabilitazione c sono state condannate, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui agli articoli 73 e 74, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309 , e per i quali non siano intervenuti provvedimenti riabilitativi d sono destinatarie dei divieti di cui agli articoli 75 e 75bis, come richiamati dall' articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 , del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309 , nei limiti di validità temporale dei relativi provvedimenti, nonché sono destinatarie, per la seconda volta, di un provvedimento di revoca della patente, ai sensi del comma 2, dell' articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 .” Nessuna preclusione dunque può essersi formata in danno dell'odierno ricorrente. Inoltre, come in altri passaggi riconosciuto dallo stesso Ministero “vertendosi nella causa in esame in materia di diritti soggettivi, sono del tutto irrilevanti eventuali vizi di natura meramente procedimentale. E' e resta potere e dovere del giudice accertare la sussistenza o meno del diritto. L'ipotetico vizio procedimentale non esonera il giudice adito dal dovere di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo al rilascio del titolo abilitativo alla guida, sicché tale giudizio non può concludersi con una mera declaratoria d'invalidità del diniego amministrativo, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto”, pag. 14 della comparsa di risposta , oggetto del presente procedimento non è la legittimità in sé dell'atto impugnato e tanto meno di un atto espressione di discrezionalità , quanto l'accertamento circa la sussistenza o meno del diritto affermato, avuto riguardo agli elementi di fatto e alla disciplina legale. Si rimanda altresì alla motivazione di Cass., sez. unumero , 13 dicembre 2019, numero 32977 . Pertanto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso non è fondata, né sussiste necessità di integrare il contraddittorio. 23. Il ricorrente sostiene in primo luogo che il provvedimento impugnato è nullo per totale assenza di motivazione. E' vero che il provvedimento 2 agosto 2019 presenta una motivazione carente. Pur affermando esplicitamente che il diniego si fonda sull'insussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 120, comma 1, c.d.s. e che il motivo ostativo si desume dalla comunicazione telematica 31 luglio 2019 fatta dal Ministero degli Interni Prefettura di Reggio Emilia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, d.m. 24 ottobre 2011 sostiene ora il Ministero che sarebbe stato onere dell'interessato formulare in proposito istanza di accesso agli atti e, poi, impugnare l'atto della Prefettura di Reggio Emilia , il provvedimento ora impugnato rimane oscuro quanto alla specifica individuazione del cosiddetto “ostativo al rilascio”, facendo esso riferimento, per relationem, ad un atto la “comunicazione citata in premessa”, ossia la già analizzata segnalazione trasmessa per via telematica all'Ufficio della Motorizzazione , che era rimasto ignoto al destinatario del diniego. Solo con la costituzione in giudizio del Ministero, il signor C. ha potuto esaminare la predetta comunicazione e apprendere, anche grazie alle difese del convenuto e della relazione da questo prodotta come docomma 1 , che l'ostacolo all'ammissione alla prova pratica, e dunque al rilascio della nuova patente di guida B, si riferiva all'avviso orale emesso nei suoi confronti nel 2011. Peraltro, per le ragioni già accennate nei paragrafi 20 e 22, tale obiettiva carenza non consente di definire la causa con una mera pronuncia di invalidità dell'atto, dovendosi piuttosto stabilire se il diniego di rilascio di nuova patente sia giustificato o meno cfr. ancora Cass., sez. unumero , ord. 13 dicembre 2019, numero 32977 “Nella specie, la condanna [per reati di cui agli articolo 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, numero d.r.] risulta essere intervenuta in un momento anteriore al rilascio della patente. Si tratta, quindi, nel caso in esame, dell'esercizio di un'attività del tutto vincolata regolata da una norma di relazione rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritto soggettivo, evidenziandosi che il carattere vincolato dell'atto rende irrilevante il difetto di motivazione, sicché non si pone, neppure in astratto, ex articolo 21 octies legge numero 241 del 1990 , la questione di annullabilità dell'atto in parola.” . Sotto questo profilo, il ricorso non può essere accolto. 24. Il ricorrente sostiene, in secondo luogo, l'infondatezza del provvedimento di diniego per insussistenza di motivo ostativo, non potendo valere come tale l'adozione dell'avviso orale del 24 maggio 2011. Al contrario, secondo il Ministero l'avviso orale “è tuttora valido e produttivo di effetti ostativi al rilascio di titolo abilitativo alla guida ai sensi dell'articolo 120 C.d.S.” perché l' articolo 3 d.lgs. numero 159/2011 non contempla alcun termine finale di validità o di efficacia dell'avviso e l'interessato non ha chiesto la revoca, possibile “in ogni momento”, della misura di prevenzione personale applicata nei suoi confronti. 25. Gli argomenti proposti dal convenuto non appaiono convincenti. 26. La produzione fatta dal Ministero in occasione del deposito della nota scritta, in vista dell'udienza a trattazione scritta, consente di esaminare il contenuto dell'avviso orale emesso dal Questore di Reggio Emilia il 21 maggio 2011 ai sensi dell'articolo 1, numero 1 e dell'articolo 4 della l. 27 dicembre 1956, numero 1423 e successive modificazioni. Peraltro, nel testo allora vigente, e dunque per effetto delle innovazioni introdotte dalla l. 3 agosto 1988, numero 327 , la l. 27 dicembre 1956, numero 1423 indicava all'articolo 1 le persone cui si applicano i provvedimenti previsti dalla legge stessa. Per quanto qui rileva, per effetto dell' articolo 2, l. 3 agosto 1988, numero 327 , l' articolo 1, l. 27 dicembre 1956, numero 1423 era così formulato “articolo 1. 1. I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a 1 coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi […]” Corte cost., 24 gennaio 2019, numero 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 1, l. 27 dicembre 1956, numero 1423 , nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 , nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1 . L' articolo 4, l. 27 dicembre 1956, numero 1423 , come modificato dall' articolo 5, l. 3 agosto 1988, numero 327 , disciplinava l'avviso orale emesso dal questore quale presupposto per l'applicazione, ad opera dell'autorità giurisdizionale su proposta del questore articolo 4, commi 2 e 5 , di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, ossia la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, cui poteva essere aggiunto il divieto di soggiorno, e l'obbligo di soggiorno, per l'ipotesi in cui le altre misure fossero inidonee alla tutela della sicurezza pubblica. Si vedano in tal senso, oltre all'articolo 4, comma 1 “L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa” e comma 2 “Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica” , l'articolo 3, comma 1 secondo cui “alle persone indicate nell'articolo 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4 quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza” sull'aggiunta del divieto di soggiorno e sull'applicazione dell'obbligo di soggiorno vedi i commi 2 e 3 , nonché l'articolo 5, comma 1 “Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare” e infine l'articolo 7, comma 1 “Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 è comunicato al questore per l'esecuzione” . Soppresso dall' articolo 1, l. 3 agosto 1988, numero 327 l'istituto della diffida del questore di cui all'articolo 1 dell'originario testo della l. 27 dicembre 1956, numero 1423 , disposizioni transitorie erano previste dallo stesso articolo 1, l. numero 327/1988 v. in particolare il comma 2 “Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le diffide in corso […] nonché i provvedimenti di diniego, di revoca o di sospensione della patente di guida emessi in conseguenza della diffida” . Come rilevato anche da autorevole dottrina, l'avviso orale, introdotto appunto dalla l. 3 agosto 1988, numero 327 in sostituzione della diffida, non costituiva vera e propria misura di prevenzione, essendo piuttosto configurato come presupposto “per l'applicazione delle misure di prevenzione” articolo 4, comma 2, cit. v. altresì le altre disposizioni sopra richiamate . A differenza di quanto si riteneva per la diffida, esso aveva efficacia temporanea “Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica” articolo 4, comma 2 e peraltro limitata al fatto di giustificare la richiesta di una misura preventiva “L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo” articolo 4, comma 4 . E' vero, come osserva il Ministero, che – aggiungiamo, nel vigore della l. 27 dicembre 1956 numero 1423 come novellata nel 1988 – l'interessato non aveva chiesto la revoca dell'avviso orale articolo 4, comma 3, l. cit. “La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto” , ma è altresì vero che a il questore – sempre nel vigore della l. numero 1423/56 – non aveva proposto l'applicazione di una misura di prevenzione, né lo ha fatto dopo l'entrata in vigore d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 e che b l'avviso orale aveva efficacia limitata nel tempo articolo 4, comma 2, l. numero 1423/56 . Dunque, se nel quadro della l. numero 142/56 e successive modificazioni l'avviso orale costituiva solo il presupposto per l'applicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, di una misura di prevenzione e non produceva altro effetto oltre a quello previsto dall'articolo 4, l. cit., allora detto provvedimento, comunque inefficace decorso il triennio, non poteva giustificare di per sé il diniego di rilascio della patente di guida ai sensi dell' articolo 120, commi 1 e 3, c.d.s. o la revoca della patente ex articolo 120, comma 2, c.d.s. . Peraltro, e tornando al caso di specie, pochi mesi dopo l'avviso orale emesso nei confronti del signor C. è intervenuta una nuova disciplina dell'istituto e più in generale delle misure di prevenzione. 27. Come evidenziato dal Ministero, dopo l'adozione del provvedimento del Questore di Reggio Emilia la materia delle misure di prevenzione è stata sottoposta alla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, numero 136 , entrato in vigore il 13 ottobre 2011 eccezione fatta per le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV v. l'articolo 119 “1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 99, comma 1” , il quale, tra l'altro, ha disposto con l'articolo 120, comma 1, lettera a e lettera f l'abrogazione espressa della legge 27 dicembre 1956, numero 1423 e degli articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, numero 327 . 28. Sostiene a tal proposito il Ministero convenuto che l'idoneità dell'avviso orale 24 maggio 2011, emesso nei confronti del signor C. sotto il vigore della l. 27 dicembre 1956, numero 1423 come modificata dalla l. 3 agosto 1988, numero 327 , ad operare quale elemento ostativo al rilascio di una nuova patente di guida si desume in primo luogo dalla disposizione di coordinamento di cui all' articolo 116, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , che così recita “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, numero 1423 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto”. Prosegue il Ministero che, avendo il d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 nel quadro del libro I “Le misure di prevenzione” , titolo I “Le misure di prevenzione personale” , capo I “Le misure di prevenzione personali applicate dal questore” espressamente qualificato l'avviso orale, ora disciplinato dall'articolo 3, d.lgs. cit., come misura di prevenzione personale, sia pur applicata dal questore e non dall'autorità giudiziaria, allora ne consegue che, a decorrere dal 13 ottobre 2011, l'avviso orale produce anche l'effetto di precludere il rilascio di nuova patente di guida in favore di chi sia privo dei requisiti morali, e ciò in forza del combinato disposto dell'articolo 66, comma 1, d.lgs. cit. “L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonché gli effetti dalla legge espressamente indicati” e dell' articolo 120, commi da 1 a 3, c.d.s. , quale legge speciale che espressamente prevede l'effetto ostativo de quo. Infine, afferma il Ministero, a tale conclusione si perviene anche nel caso di specie, ossia con riferimento ad un avviso orale emesso prima del 13 ottobre 2011 data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , e ciò in forza del combinato disposto di cui alla disposizione di coordinamento contenuta nel già citato articolo 116, comma 1 e della disciplina transitoria stabilita dall'articolo 117, comma 1, d.lgs. cit. “Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti” . Secondo il convenuto, infatti, nel caso di specie si applicano le disposizioni del libro I del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , in quanto alla data del 13 ottobre 2011 il Questore non aveva ancora formulato, come possibile entro il triennio dall'adozione dell'avviso orale, la proposta per l'applicazione al signor C. di una misura di prevenzione personale articolo 3 e 4, commi 1 e 2, 27 dicembre 1956, numero 1423 come modificata dalla l. 3 agosto 1988, numero 327 . In conclusione, secondo la linea difensiva seguita dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poiché l'avviso orale è ora considerato, in base al d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159, una misura di prevenzione personale sia pur applicata dal Questore e dunque idonea a produrre l'effetto preclusivo di cui all' articolo 120, commi 1 e 2, c.d.s. , e poiché il signor C. non ha mai chiesto la revoca dell'avviso orale adottato il 24 maggio 2011 dal Questore di Reggio Emilia e da ritenersi ancora produttivo di effetti, legittimamente è stato emesso il provvedimento 2 agosto 2019 recante diniego di rilascio della nuova patente di guida per insussistenza dei requisiti morali. 29. Le conclusioni raggiunte dal Ministero non sono condivisibili. Come già visto, secondo l' articolo 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 “Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti”. Cioè a dire, i procedimenti pendenti, instaurati con proposta di applicazione formulata prima del 13 ottobre 2011, sono regolati dalla l. 27 dicembre 1956, numero 1423 e successive modificazioni. Se in base all' articolo 116, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , “i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, numero 1423 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto”, allora, a norma dell'articolo 117, comma 1, d.lgs. cit., all'avviso orale emesso il 24 maggio 2011 a carico del signor C. non possono applicarsi le disposizioni contenute nel libro I del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , proprio perché quel provvedimento su proposta della Compagnia dei Carabinieri di Castelnovo ne' Monti, come si legge nelle premesse era già stato adottato dal Questore di Reggio Emilia, e dunque non può configurarsi rispetto ad esso un “procedimento applicativo” cfr. la terminologia utilizzata dall' articolo 7, d.lgs., 6 settembre 2011, numero 159 , con riferimento peraltro alle sole misure di prevenzione personale applicate dall'autorità giudiziaria, come confermato, ancor prima, dal nome della sezione I del capo II compreso nel titolo I del libro I ancora pendente alla data del 13 ottobre 2011. In altri termini, poiché l'avviso orale a carico del ricorrente era già stato emesso il 24 maggio 2011, allora nel caso di specie è priva di senso, e di oggetto, l'indagine, richiesta dall' articolo 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , volta a verificare se sia “già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione”, tanto più che il predetto decreto legislativo sulla scia della l. 27 dicembre 1956, numero 1423 e successive modificazioni non contiene una autonoma disciplina, e dunque si disinteressa, del “procedimento applicativo” concernente l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'autorità di polizia, ora presentati quali misure personali foglio di via obbligatorio, avviso orale applicate dal Questore ai sensi degli articolo 1-3, d.lsg. cit., ma si limita a individuarne i presupposti, soggettivi e oggettivi, e a definirne il contenuto. Poiché qui si discute della valenza dell'avviso orale in sé considerato ai fini dell' articolo 120 c.d.s. e non del regime applicabile ad altre ipotetiche misure di prevenzione, ai fini della presente decisione è irrilevante il fatto che alla data del 13 ottobre 2011 non fosse ancora decorso il triennio entro il quale, in base all' articolo 4, l. 27 dicembre 1956, numero 1423 , come modificato dall' articolo 5, l. 3 agosto 1988, numero 327 , il Questore poteva proporre l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all' articolo 3, l. 27 dicembre 1956, numero 1423 essendo oltretutto pacifico che nessuna misura di prevenzione personale è stata applicata dall'autorità giudiziaria a carico del ricorrente, né sulla base della l. 27 dicembre 1956, numero 1423 e successive modificazioni, né sulla base del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 . Ciò che conta invece è che l'autorità competente all'adozione dell'avviso orale il Questore aveva già esercitato, e così consumato, il potere ad esso conferito dall' articolo 4, l. 27 dicembre 1956, numero 1423 , come modificato dall' articolo 5, l. 3 agosto 1988, numero 327 . Non vi è dubbio che l'eventuale applicazione di una misura di prevenzione personale dopo il 13 ottobre 2011 avrebbe dovuto essere regolata dalla nuova disciplina introdotta col d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , essendo pacifico che a quella data non era pendente alcuna proposta. Ma qui si discute unicamente della natura e degli effetti dell'avviso orale emesso il 24 maggio 2011 sotto il vigore della l. 27 dicembre 1956, numero 1423 e successive modificazioni. Nel caso di specie, dunque, “continuano ad applicarsi le norme previgenti”, come espressamente affermato dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 117, cit. Ciò significa, da un lato, che l'avviso orale 24 maggio 2011 non costituiva misura di prevenzione cfr. Cass., sez. I, 28 marzo 2017, numero 7973 , relativa ad avviso orale notificato il 2 dicembre 2009, dunque – a voler seguire la linea difensiva del Ministero convenuto – concernente un caso nel quale, alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , non si era ancora compiuto il triennio entro il quale il Questore poteva proporre l'applicazione di una misura di prevenzione ma la Suprema Corte ha espressamente dichiarato non applicabile nella specie ratione temporis l' articolo 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , ed era produttivo dell'unico effetto di cui all' articolo 4, commi 1 e 4, l. 27 dicembre 1956, numero 1423 , come modificato dall' articolo 5, l. 3 agosto 1988, numero 327 , ossia poteva unicamente valere come presupposto per l'adozione di misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria dall'altro, che quel provvedimento aveva una efficacia temporanea e che, una volta decorso il triennio dalla sua adozione, veniva meno lo stesso interesse del destinatario a chiederne la revoca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l. cit. In conclusione, per quanto rileva ai fini della presente decisione, l'avviso orale adottato il 24 maggio 2011 dal Questore di Reggio Emilia non poteva giustificare, nell'agosto 2019, il diniego di rilascio di nuova patente di guida per mancanza dei requisiti morali ai sensi dell' articolo 120, comma 3, c.d.s. , tanto più che era abbondantemente decorso il triennio dalla revoca della patente disposta col non impugnato decreto prefettizio 5 agosto 2013. Il che è sufficiente all'accoglimento del ricorso e alla declaratoria di insussistenza dell'elemento ostativo posto invece a fondamento del provvedimento 2 agosto 2019 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Non è invece condivisibile l'osservazione, svolta dal convenuto nelle ultime difese, secondo cui il ricorrente non avrebbe “non ha nemmeno allegato di avere indispensabile non ovviabile nemmeno mediante ricorso al mezzo pubblico di trasporto necessità della patente di guida per imprescindibili esigenze lavorative. Pertanto, difetta addirittura radicalmente l'unico presupposto che sarebbe in ipotesi idoneo a giustificare un sindacato sulla correttezza dell'esercizio del suddetto potere da parte dell'Amministrazione”. L'interesse ad agire che sostiene il ricorso trova sostanza nell'affermata violazione del diritto soggettivo ampiamente descritta nel ricorso cfr. anche Cass. sez. unumero , 19 novembre 2020, numero 26391 , par. 14 , la cui rilevanza non è confinata ai soli casi in cui l'interessato abbia necessità della patente per imprescindibili esigenze lavorative. 30. A ciò si aggiunga che, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, condivisibile laddove accoglie una interpretazione restrittiva della nozione di misura di prevenzione in conformità ai canoni di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità e in considerazione della riconducibilità della disciplina della patente di guida alla garanzia offerta dall'articolo 16 cost. cfr. Cass. sez. unumero , 19 novembre 2020, numero 26391 , par. 14, sia pure relativa ad un caso di revoca della patente ex articolo 120, comma 2, c.d.s. , il mero o semplice avviso orale, ossia non accompagnato dalle prescrizioni o meglio, divieti ora previste dall' articolo 3, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , non rientra tra le misure di prevenzione propriamente dette. In tal senso, Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, numero 722 , in caso di revoca della patente “3. Nel merito, appare prioritaria ed assorbente pur se il ricorrente sembra averle attribuito solo una posizione marginale nel contesto delle sue difese la questione se l' avviso orale di cui alla L. numero 1423 del 1956 ora articolo 3 del D.Lgs. numero 159 del 2011 rientri fra le misure di prevenzione personale le quali costituiscono presupposto per l'applicazione dell' articolo 120 del codice della strada . Conviene precisare che qui si discute dell'avviso orale mero , ossia non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni di cui all' articolo 3, comma 4, D.Lgs. numero 159 del 2011 e già nell' articolo 4, quarto comma, L. numero 1423 del 1956 come modificato dall'articolo 15 della L. numero 128 del 2001 . 4 . Nella sistematica della L. numero 1423 del 1956 come modificata dalla L. numero 327 del 1988 che era quella vigente all'epoca della formulazione dell' articolo 120 del codice della strada nel testo attuale, per il profilo che qui interessa appare chiaro che il mero avviso orale non si configura come una misura di prevenzione bensì come un antecedente necessario dell'applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette. Invero gli articolo 3 e 4 sempre della L. numero 1423 del 1956 sono espliciti nel senso che le misure di prevenzione ivi previste si applicano qualora, dopo l'avviso orale, il soggetto abbia perseverato nelle sue condotte riprovevoli. In particolare è significativo il secondo comma dell'articolo 4 Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni dall'avviso orale, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale . questo testo pare inequivoco nel senso che l'avviso orale non è, di per sé, una misura di prevenzione. 5. La differenza fra l'avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste essenzialmente in ciò che le misure di sicurezza impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti al contrario il semplice avviso orale ossia, si ripete, quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell' articolo 3, comma 4, D. Lgs. numero 159 del 2011 non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nella intimazione di tenere una condotta conforme alla legge . Nulla di più o di meno di ciò che è richiesto alla generalità dei cittadini. 6. In conclusione l'avviso orale non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni previste dalla legge solo come eventuali a discrezione dell'autorità di p.s. non può essere considerato di per sé una misura di prevenzione e non dà luogo all'applicazione dell' articolo 120 del codice della strada . In questo senso l'appello deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato in primo grado. La presente decisione non preclude all'autorità amministrativa di disporre la revoca, la revisione o la sospensione della patente di guida dell'interessato, per qualsivoglia altra ragione diversa da quella qui considerata.” Conforme sul punto Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2014, numero 2291 che, nel riformare T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 15 gennaio 2014, numero 2, ha affermato in esordio “1. L'appellato, già ricorrente in primo grado, è stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida, ai sensi dell'articolo 120 del Codice della Strada, emesso sul presupposto che l'interessato aveva ricevuto un avviso orale , ai sensi degli articolo 1, comma 1, e 3 della L. numero 1423 del 1956 ora articolo 3, comma 4, del D.Lgs. numero 159 del 2011 , per una serie di precedenti deferimenti all'Autorità giudiziaria e per essere stato sottoposto a una misura cautelare nel 2010 per ripetuta cessione di stupefacenti”. V. anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 gennaio 2015, numero 168 T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 19 gennaio 2021, numero 427 . V. sia pur in via di obiter dictum, la già citata Cass., sez. I, 28 marzo 2017, numero 7973 “La differenza essenziale fra l'avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste, dunque, essenzialmente nel fatto che queste ultime impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti. Per converso, il semplice avviso orale ricorrente nel caso di specie non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi ora annesse ai sensi dell' articolo 3, comma 4, d.lgs. numero 159/2011 cd. avviso orale «mero» non comporta alcun vincolo per il destinatario, consistendo soltanto nell'intimazione di tenere una condotta conforme alla legge prescrizione questa non diversa, nella sostanza, da quella rivolta a tutti i consociati. Se ne deve, pertanto, inferire che l'avviso orale in parola non può essere ritenuto ricompreso tra le misure di prevenzione personale previste dalla legge numero 1423 del 1956 cfr., in termini, Cons. Stato 14/02/2014, numero 722 .” Con riguardo ad un avviso orale con prescrizioni, emesso il 4 aprile 2019 sulla base dell' articolo 3, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159 , e dunque in un caso ben diverso da quello qui in esame, seguito da decreto prefettizio di revoca della patente, v. Trib. Torino, ord. 30 gennaio 2020, nel procomma 30661/19 R.G. rigetto del ricorso ex articolo 700 c.p.comma avverso il decreto prefettizio . Tra le più recenti decisioni, successive agli interventi della Corte costituzionale sopra richiamati, v. TAR Campania Napoli, sez. V, 28 settembre 2020, numero 4100 , secondo cui nemmeno l'avviso orale adottato ex articolo 3, comma 4, d.lgs. numero 159/2011 comporta l'automatica revoca della patente di guida ai sensi dell' articolo 120, comma 2, c.d.s. 31. E' appena il caso di ricordare che, secondo un sempre più diffuso orientamento giurisprudenziale sorto in relazione al diniego di nulla osta prefettizio al rilascio di nuova patente di guida dopo la revoca disposta ai sensi dell' articolo 120, comma 2, c.d.s. e riguardante dunque l'interpretazione dell'articolo 120, comma 3, c.d.s. “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni” , ove sia cessata la già applicata misura di sicurezza e sia decorso il triennio dalla revoca della patente ex articolo 120, comma 2, c.d.s. , allora il solo fatto della mancanza di un provvedimento di riabilitazione, in sede penale o ai sensi dell' articolo 70, d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 quest'ultima prevista una volta cessata, di regola da un triennio, solo una misura di prevenzione applicata dall'autorità giudiziaria , è insufficiente a giustificare il diniego di rilascio di nuova patente. Fra le tante, v. T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 4 aprile 2019, numero 502 Cons. giust. amm. Sicilia, 25 settembre 2020, numero 811 “3.1. Già la piana lettura dell' articolo 120 D.Lgs. numero 285 del 1992 induce a ritenere che la riabilitazione per il conseguimento del nulla osta per ottenere una nuova patente di guida, dopo la sua revoca, occorra solo in caso di condanne penali, e non anche in caso di misure di prevenzione, per le quali non opera l'istituto della riabilitazione previsto dalla legge penale. 3.2. Ulteriore argomento esegetico a sostegno di tale tesi si trae dalla sopravvenuta decisione della Corte costituzionale 27.5.2020 numero 99 secondo cui È incostituzionale l' articolo 120, comma 2, del codice della strada D.Lgs. numero 285 del 1992 , per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, nella parte in cui dispone che il Prefetto provvede invece che può provvedere alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione . E, invero, se la Corte costituzionale riconosce ampia discrezionalità al Prefetto nel decidere se disporre o meno la revoca della patente di guida in caso di applicazione della misura di prevenzione, diventa irrilevante avere o meno ottenuto la riabilitazione al momento di presentare l'istanza per il rinnovo allo scadere del triennio previsto dal terzo comma dell' articolo 120 del codice della strada . Se la misura di prevenzione non determina automaticamente la revoca della patente, non può certo la mancanza di riabilitazione considerarsi sufficiente per negarsi il nulla osta al rinnovo. La riabilitazione, cioè, non può essere considerata una conditio sine qua non, ma il Prefetto, deve ancorare la scelta a specifici elementi di fatto di cui dovrà dar conto nella motivazione del provvedimento, a prescindere dalla riabilitazione” Cons. giust. amm. Sicilia, 18 dicembre 2020, numero 1143 “l'ampia discrezionalità riconosciuta al Prefetto nel decidere se disporre o meno la revoca della patente di guida in caso di applicazione della misura di prevenzione rende assolutamente irrilevante avere o meno ottenuto la riabilitazione al momento della presentazione dell'istanza di rilascio del titolo. La riabilitazione non è una condizione che si aggiunge al decorso del termine triennale previsto dal terzo comma dell'articolo 120 del codice della strada. Decorso il triennio previsto dal terzo comma dell'articolo 120 del codice della strada il Prefetto, a fronte di un'istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria calibrata sulle motivazioni che l'istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all'attività lavorativa o alle condizioni di salute. In conclusione, la riabilitazione dalla misura di prevenzione non può essere considerata conditio ine qua non per l'ottenimento del nuovo titolo di abilitazione alla guida.” TAR Calabria – Reggio Calabria , 14 gennaio 2021, numero 54 TAR Sicilia Palermo, sez. III, 8 marzo 2021 numero 795 . 32 . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, visto l 'articolo 702 ter c.p.c ., in accoglimento del ricorso depositato da C. G. contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI annulla il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida emesso il 2 agosto 2019 dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE DI REGGIO EMILIA, notificato a C. G. il 5 agosto 2019, per insussistenza dell'affermato elemento ostativo condanna il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI a pagare a C. G. le spese processuali liquidate in euro 286,00 per spese ed euro 5.885,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.